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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott.ssa Maria Pia Di Stefano Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere rel.
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 999/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 324/2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Lenzi ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, Piazzale Clodio, 13; APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Di Troia e Giulio Tatarelli Controparte_1 ed elettivamente domiciliata in , Via Costa n. 1; CP_1
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con apposito ricorso, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, deducendo che era stato assunto da detta Provincia con contratto del 31.12.2014 a tempo determinato ed a tempo parziale per 18 ore settimanali, ex art. 90 d. lgs. n. 267/2000, “fino alla scadenza del mandato del Presidente”, con procedura di reclutamento, come espressamente indicato nel medesimo contratto, con decorrenza dal 31.12.2014 e con qualifica di “istruttore” con inquadramento contrattuale nel livello C1 del CCNL Regioni ed Autonomie locali (doc. 1). Tale rapporto di lavoro a tempo determinato era proseguito ininterrottamente sino al 17.10.2015 e, poi, con contratto a tempo determinato, a tempo pieno, dal 29.10.2018 sino al 7.10.2021, interrotto come da comunicazione di cessazione del contratto di lavoro del 13.10.2021 (docc. 2-3). Deduceva, poi, che, con decreto dirigenziale del 15.6.2020, n. 541, era stata disposta l'assunzione dell'istante con qualifica di “istruttore direttivo” categoria giuridica “D” ed in conseguenza in data 16.6.2020 era avvenuta la stipulazione del relativo
“Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato” (docc. 4-5); che con altro contratto a tempo determinato del 25.10.2021 il rapporto era proseguito ulteriormente sino al 20.12.2021, come da comunicazione di cessazione del contratto di lavoro del 21.12.2021, sempre ex art. 90 d. lgs. n. 267/2000, ma di fatto addetto a mansioni proprie dell'Ente (doc. 4-5). Specificava che in data 15.12.2021 aveva presentato istanza di stabilizzazione ex art. 20 D. Lgs. n. 75 del 25.5.2017, come modificato dall'articolo 1, comma 8 e 9, del D. L. 31.12.2020, convertito in Legge 26.2.2021, n. 21 con richiesta di adottare la stabilizzazione mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica e mansioni di Funzionario amministrativo - istruttore direttivo amministrativo – Cat. D entro il termine del 31.12.2021, senza, però, ricevere alcuna risposta dalla resistente. CP_1
Chiedeva: “a) in via principale: accertare l'inadempimento della CP_1 CP_1 all'obbligo specifico a contrarre di cui alla istanza di stabilizzazione del dott. Parte_1 presentata in data 15.12.2021 ai sensi dell'articolo 20 D. Lgvo. N. 75 del 25.5.2017, come modificato dall'articolo 1, comma 8 e 9, del D. L. 31.12.2020, convertito in Legge 26.2.2021, n. 21, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la costituzione del contratto a tempo indeterminato con qualifica di istruttore direttivo ed inquadramento nella categoria, con conseguente condanna della al pagamento, in favore del dott. Controparte_1 Parte_1
, della retribuzione globale di fatto, dal 31.12.2021 sino alla data di effettiva
[...] reintegrazione in servizio, in misura di € 1.928,00, mensili, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte rivalutata;
b) in via subordinata: accertare l'illegittima stipulazione di contratti a tempo determinato da parte della e condannare Controparte_1 quest'ultima al risarcimento del danno subito dal dott. in conseguenza di Parte_1 tale comportamento in misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita per € 1.928,00, mensili, e così complessivamente al pagamento di € 46.272,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte rivalutata a far data dal 31.12.2021, od a quell'altra somma ritenuta di giustizia anche equitativamente, in favore del dott. ; c) in ogni caso: con vittoria di spese per le fasi del presente giudizio Parte_1 da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Si costituiva la Provincia di che insisteva per “rigettare le domande proposte CP_1 dal Dott. perché inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto Parte_1 ed in diritto oltre che sfornite di prova”. Il Tribunale decideva affermando che: “L'esclusione della invocata stabilizzazione deriva dal tenore letterale dell'art. 20 del D.lvo n. 75/2017 il cui comma 7, espressamente prevede che “Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”) … Tale tipologia contrattuale si connota infatti, non solo per il particolare rapporto fiduciario con l'organo di vertice che ha assegnato l'incarico, ma anche per la intrinseca temporaneità, risultando destinato ad esaurirsi con la scadenza del mandato politico. Tale criterio, risultando estraneo ai principi costituzionali che presiedono al reclutamento del personale pubblico, ha carattere eccezionale e temporaneo, con la conseguenza che l'istituto in base al quale si è instaurato il rapporto di lavoro sottostante all'incarico predetto, cioè il contratto a tempo determinato ex art. 90 del Tuel, come già detto, ha carattere eccezionale e limitato nel tempo e non può quindi essere suscettibile di stabilizzazione. L'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 20, comma 1 e 2, del Dlgs. n. 75/2017, in coerenza con la ratio alla stessa sottesa, resta pertanto circoscritto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato e ai lavoratori flessibili interessati dal fenomeno del precariato (in quanto rapporti di lavoro continuamente reiterati per fare fronte ad esigenze permanenti dell'amministrazione), non configurabile rispetto ai rapporti di diretta collaborazione stipulati ex art. 90 Tuel, per loro natura funzionali al soddisfacimento di esigenze di natura temporanea. (cfr ex multis Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, n. 51/2021/PAR) 5. Anche la domanda svolta in via subordinata -di illegittimità dei contratti a termine- (che in via di priorità logico-giuridica doveva avanzarsi in via principale) non può essere accolta, essendosi il ricorrente limitato -in termini inammissibilmente generici- a dedurre di aver svolto le “mansioni proprie dell'ente” (cfr. punto n. 5 del ricorso), senza null'altro aggiungere o specificare”. Pertanto, rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente a rifondere in favore della resistente le spese di lite che liquidava in CP_1 complessivi € 2.109,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Con ricorso depositato il 18.4.2024 ha proposto appello avverso la su Parte_1 indicata sentenza del Tribunale di Latina per: 1) “1. Violazione e falsa applicazione dell'art. all'art 429, comma primo, c.p.c. e dell'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale (cd Preleggi), per aver omesso di sentire
“le conclusioni delle parti”, per aver omesso la “pronuncia sentenza” in udienza e per aver omesso di dare “lettura del dispositivo nella stessa udienza”, per l'inapplicabilità dell'art. 127 ter c.p.c. al rito del lavoro, disciplinato dalle norme speciali di cui agli artt. 409 e ss c.p.c. non derogate dalla norma generale di cui all'art. 127 ter c.p.c. Nullità della sentenza di appello impugnata e rinnovazione della discussione orale ex art. 354, ult comma, c.p.c. Come risulta dallo svolgimento del processo che precede, il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile alla presente controversia, soggetta alle norme sul rito del lavoro, l'art. 127 ter c.p.c. ed ha emesso la sentenza impugnata all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione. In conseguenza, la sentenza impugnata, ritenendo applicabile l'art. 127 ter c.p.c. anche alle controversie, come la presente, soggette al rito del lavoro, ha insanabilmente violato l'art. 429 c.p.c., comma I, con conseguente nullità della sentenza impugnata perché ha omesso di sentire le conclusioni delle parti, di emettere la sentenza al termine della discussione e di dare lettura del dispositivo in udienza (ex multis Cass. n.13781 del 2001; Cass. n. 10869 del 2006; Cass., Sez. III, 9.3.2010, n. 5659; da ultimo, Cass. n. 4385 del 2020). Infatti, l'art. 429 c.p.c., costituisce, come tutte quelle che disciplinano il rito del lavoro, norma speciale, che, ai sensi dell'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale (cd Preleggi), non è abrogata dalla una norma generale come l'art. 127 ter c.p.c., la quale, in quanto norma generale, si applica solo al processo civile ordinario in virtù del citato principio di specialità, in base al quale la norma successiva generale non abroga la norma anteriore speciale (lex posterior generalis non derogat priori speciali) (in dottrina ex multis: Autori a cura di) , Diritto , CP_2 CP_3 CP_4 [...] ditore, IV ed. Milano, 2021, pagg. 38-39”: CP_5
2) “
2. Illegittima ed erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di decidere l'unica domanda principale proposta dal ricorrente in primo grado per la illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato e per l'inadempimento della CP_1 resistente all'obbligo legale a contrarre di cui all'articolo 20 D. Lgvo. N. 75 del 25.5.2017, come modificato dall'articolo 1, comma 8 e 9, del D. L. 31.12.2020, convertito in Legge 26.2.2021, n. 21, avendo il ricorrente svolto mansioni proprie dell'Ente e non quelle riconducibili alle ”funzioni d'indirizzo politico e di controllo politico” del Presidente della Provincia come previsto dall'art. 90, comma I, TUEL . Fondatezza della domanda … E' stata, invece, proposta, con il ricorso introduttivo, la domanda per la illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato e per l'inadempimento della resistente all'obbligo legale a contrarre di cui CP_1 all'articolo 20 D. Lgvo. N. 75 del 25.5.2017, come modificato dall'articolo 1, comma 8 e 9, del D. L. 31.12.2020, convertito in Legge 26.2.2021, n. 21, avendo il ricorrente svolto mansioni proprie dell'Ente e non quelle riconducibili alle ”funzioni d'indirizzo politico e di controllo politico” del Presidente della Provincia come previsto dall'art. 90, comma I, TUEL. Infatti, l'esclusione dalla stabilizzazione per i lavoratori assunti con contratti ex art. 90, TUEL, esclusione citata dalla sentenza impugnata e prevista dall'art. 20, comma 7, D. Lgvo. N. 75 del 25.5.2017, non opera quando, come nel caso di specie, il lavoratore pur formalmente assunto a tempo determinato con un contratto ex art. 90 TUEL, in concreto svolga mansioni proprie dell'Ente, come tempestivamente dedotto nel ricorso di I grado, e come tali non riconducibili alle
”funzioni d'indirizzo politico e di controllo politico” del Presidente della Provincia, come previste dalla citata disposizione … , la controparte ha solo minimizzato il lavoro gestionale proprio dell svolto dal ricorrente, ma non lo ha Parte_2 contestato … , le mansioni allegate nel ricorso sono chiaramente ed inequivocabilmente non riconducibili alle funzioni d'indirizzo politico e di controllo politico del Presidente della Provincia di Latina ed allora non è necessaria più alcuna prova per ritenere accertata la violazione di cui allo stesso art. 90, comma 3 bis, del TUEL che prevede l'assoluto “divieto di effettuazione di attività gestionale” con conseguente incontestabile diritto del ricorrente alla stabilizzazione attesa la mancata contestazione da parte della resistente degli ulteriori requisiti dedotti con il ricorso e comunque provati documentalmente”: 3) “3. Nullità della sentenza di primo grado per aver ritenuto in modo palesemente erroneo “l'ulteriore richiesta risarcitoria avanzata solo nella narrativa del ricorso e non e riproposta nelle conclusioni”, in quanto chiaramente ed espressamente riportata nelle conclusioni del ricorso. Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto assorbita la domanda di risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre il limite massimo di 36 mesi condizionata al mancato accoglimento della domanda principale. Fondatezza della domanda con richiesta di accoglimento in via subordinata al mancato accoglimento del motivo 2 che precede”; 4) “In subordine, diritto al risarcimento del danno … Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito“ Cass. 20 settembre 2021, n. 25406 Pertanto, in base all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte il dipendente pubblico il cui rapporto sia stato illegittimamente e ripetutamente instaurato a tempo determinato non deve provare il danno, che si presume “con valenza sanzionatoria” come “danno comunitario” e deve essere solamente liquidato in base ai criteri legali di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966, come richiamato dall'art. 32 della legge 383/2010. In conseguenza, nella specie, applicando i suddetti criteri dell'art. 8 legge n. 604/1966, si arriva ad una liquidazione nella misura massima di 12 mensilità … la resistente ammette di aver CP_1 reiterato una pluralità di contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, ma mette in dubbio l'applicabilità ai contratti ex art. 90 D. Lgvo. N. 267/2000 del limite massimo di 36 mesi. Anche tale tesi difensiva è assolutamente priva di qualsiasi fondamento. Infatti, l'applicabilità del limite di 36 mesi riguarda tutti i rapporti a tempo determinato senza alcuna eccezione e tantomeno senza escludere i rapporti ex art. 90 TUEL, la cui specialità riguarda la causale di stipulazione, avente come oggetto mansioni riconducibili all'esercizio delle “funzioni d'indirizzo politico e di controllo politico del Presidente della Provincia”. Ma una volta sorto il rapporto, questo è soggetto a tutte le disposizioni normative e contrattuali per i rapporti di lavoro a tempo determinato. Peraltro, tale conclusione è affermata inequivocabilmente dallo stesso art. 90 TUEL, il cui 2 comma, stabilisce che “al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali”, tra cui quindi anche la norma sul limite massimo temporale di 36 mesi prevista per i contratti a tempo determinato dall'art. 60, comma 2, del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 - 2021. Del resto, la giurisprudenza sinora intervenuta è stata univoca nell'affermare l'applicabilità anche ai rapporti ex art. 90 TUEL del limite massimo di 36 mesi, con conseguente obbligo di risarcimento del danno in caso di superamento come inequivocabilmente avvenuto nella specie”.
Da subito sull'applicabilità o meno dell'art. 127 ter al caso di specie si ritiene sussistano le ragioni favorevoli in tale senso, come specificate dalla Corte di cassazione che pure con ordinanza interlocutoria n. 11898/2024 ha rimesso la questione alle sezioni unite ossia che “4. a favore della compatibilità vengono individuati elementi di carattere sistematico, oltre alla sottolineata mancanza di esplicite disposizioni di segno contrario;
4.1. innanzitutto, viene assegnato rilievo dirimente alla collocazione della disposizione nell'ambito del Libro I del Codice di procedura civile, recante le “Disposizioni generali” del medesimo, precisamente nel Titolo dedicato agli “atti processuali” e nella Sezione che stabilisce la disciplina “Delle udienze”; tale collocazione dovrebbe indurre – secondo siffatta opzione interpretativa - a ritenere applicabile la disposizione all'intero sistema processuale civile, senza esclusioni di principio, evidenziandosi come il legislatore della riforma, là dove ha inteso precludere l'adozione di siffatta possibilità procedimentale, lo ha fatto esplicitamente, come nel caso dell'udienza pubblica in Cassazione con l'art. 379, comma 1, c.p.c.; si tratterebbe di una modalità alternativa allo svolgimento dell'udienza, prevista in via generale come potere attribuito al giudice nella ricorrenza dei presupposti contenuti nell'art. 127-bis medesimo, ammissibile anche per sostituire l'udienza pubblica, con tutte le norme che la regolano, anche nell'ambito del processo del lavoro;
4.2. non confliggerebbe col sistema neanche la deroga alla pubblicità dell'udienza, stabilita dall'art. 128 c.p.c. “a pena di nullità” per la fase “in cui si discute la causa”; si rimarca che per la giurisprudenza costituzionale, anche in relazione all'art. 6 della Convenzione EDU così come interpretato dalla Corte di Strasburgo (cfr., tra molte, Corte EDU, 6 novembre 2018, Ramos e Sà ), il principio della pubblicità non ha carattere Per_1 CP_6 CP_7 assoluto e può subire deroghe, conservando validità l'assunto secondo cui la Costituzione non impone “in modo indefettibile la pubblicità di ogni tipo di procedimento giudiziario” e tanto meno di ogni fase di esso (cfr. Corte cost. n. 263 del 2017 e n. 73 del 2022); di modo che detto principio può essere limitato, oltre che nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, dei minori o della vita privata delle stesse parti del processo, anche nell'interesse della giustizia, laddove lo giustifichino esigenze particolari (v. Cass. n. 9041 del 2016; più di recente, tra le altre, Cass. n. 7051 del 2021); viene ad invocarsi l'autorità della Corte costituzionale laddove proclama che “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (ancora Corte cost. n. 263/2017 cit.);
4.3. la prospettiva condivisa dalla tesi in discorso sarebbe, poi, la più coerente con la ratio della previsione, ravvisabile nell'esigenza prioritaria di consentire una più efficiente organizzazione del processo e del lavoro del giudice, nella dovuta osservanza degli “obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile” fissati dalla legge delega n. 206 del 2021; la maggiore efficienza assicurata dalla trattazione scritta non colliderebbe col rispetto del principio del contraddittorio, che sarebbe garantito in primis dal prudente apprezzamento del giudice, il quale sostituirebbe l'udienza solo per quelle fasi processuali, anche in relazione a certe tipologie di cause, in cui non risulti necessaria l'interlocuzione orale;
ma soprattutto, laddove la scelta del giudice sia contestabile, dalla facoltà di opporsi delle parti che, nel caso non lo facciano o addirittura propongano congiuntamente il deposito di note, non avrebbero da dolersene, in mancanza di compressione del loro diritto di difesa, rinunciando preventivamente alla possibilità di far valere qualsivoglia nullità;
4.4. infine, si sottolinea come l'originaria struttura del processo introdotto dalla l. n. 533 del 1973, articolato nell'unica udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c. e ispirato ai risalenti princìpi di oralità, concentrazione e immediatezza, costituisca, nella prevalente applicazione pratica, oramai solo un ricordo e si aggiunge che, nella stessa esperienza concreta, l'effettiva discussione orale della causa, seguita dalla lettura del dispositivo in udienza, magari con motivazioni contestuali di diverse pagine, rappresenti, in gran parte, un mero simulacro;
di talché, secondo questa visione che attribuisce rilievo al dato di realtà, poco più che idola fori non dovrebbero frapporre ostacoli ad innovazioni riformatrici sollecitate dalle sfide tecnologiche e dalle esigenze di razionalizzazione del processo, esprimendo, piuttosto, resistenze dovute a lasciti generazionali”. Circa gli altri motivi di appello, è noto che “Gli incarichi a tempo determinato alle dipendenze degli enti locali di cui all'art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. uffici di staff) hanno una durata rapportata a quella dell'organo politico a cui sono collegati, perché hanno carattere fiduciario e di diretta collaborazione con il vertice istituzionale nell'elaborazione dell'indirizzo politico-amministrativo”, così Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22325 del 07/08/2024. Tuttavia, è vero anche che “La natura ritorsiva del licenziamento ne comporta l'abusività, e quindi la nullità, con riferimento a ogni tipologia di contratto di lavoro subordinato, senza esclusione dei contratti a tempo determinato conclusi ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 267 del 2000, non rilevando l'eventuale loro particolare carattere fiduciario, da valutarsi peraltro tenendo conto della specifica attività e delle modalità di svolgimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva dichiarato la nullità del licenziamento di un dipendente, assunto ex art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000, intimatogli per aver partecipato, in una sola occasione e senza prendere parola, al congresso di un partito politico, condotta ritenuta invece legittima in quanto esercizio di una libertà costituzionalmente garantita).”, così Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26238 del 08/10/2024. In motivazione la detta giurisprudenza di legittimità ha specificato che “la discriminazione - diversamente dal motivo illecito ritorsivo - opera obiettivamente - ossia in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza alla categoria protetta e a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro. Il licenziamento ritorsivo presuppone, al contrario, il rilievo della sola intenzione vendicativa del detto datore”. Tuttavia, nel caso di specie, nessuna discriminazione viene dedotta ed invero, nei contratti a termine succedutisi nel tempo, è precisato che sostanzialmente le mansioni svolte dall'appellante vengono di volta in volta definite dal Presidente della Provincia..
Invero, nel ricorso di 1° grado si deduce quanto segue “Tuttavia, con decreto dirigenziale del 15.6.2020, n. 541, veniva disposta l'assunzione dell'istante con qualifica di “istruttore direttivo” categoria giuridica “D” ed in conseguenza in data 16.6.2020 avveniva la stipulazione del relativo “Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato” (docc. 4-5). 4) Con altro contratto a tempo determinato del 25.10.2021 il rapporto proseguiva ulteriormente sino al 20.12.2021, come da comunicazione di cessazione del contratto di lavoro del 21.12.2021, sempre ex art. 90 d. lgvo n. 267/2000, ma di fatto addetto a mansioni proprie dell'Ente (doc. 4-5). 5) In particolare, il ricorrente durante il rapporto di lavoro svolgeva le seguenti mansioni proprie dell'Ente: attività istruttoria per i settori del personale, della viabilità e per i permessi di zone a traffico limitato (docc. 7-8-9); attività istruttoria per le conferenze dei Sindaci in materia di rifiuti (doc. 10); attività istruttoria per la manutenzione dell'Immobile dell'Ente (doc. 11); attività istruttoria per la stipulazione del “contratto di fiume” ed attività in materia ambientale tra le province di e OS (doc. 12); attività istruttorie per la nomina dell'Arch. doc. 13; CP_1 Per_2
Responsabile del procedimento e attività istruttoria e gestione esecutiva dei progetti dei lavori di pubblica utilità e messa alla prova del Tribunale di Latina (Ufficio UEPE in convenzione) (docc. 14-15); attività necessarie per il Patrocinio della in eventi CP_1 culturali (doc. 16); 5 bis) Il ricorrente, in qualità di dipendente della Provincia resistente, ha partecipato a numerosi corsi di formazione professionale (doc. 17) 6) Inoltre, come risulta dalla graduatoria allegata alla determinazione n. 289/1018 R.g. del 2.12.2021 del Comune di Sperlonga (Provincia di il ricorrente conseguiva l'idoneità alla qualifica di CP_1
Funzionario amministrativo -istruttore direttivo amministrativo – Cat. D, classificandosi al posto n. 6 della graduatoria di merito degli idonei (doc. 18). 7) Il ricorrente ha sempre avuto la massima valutazione prevista, come da schede di valutazione che si depositano (doc. 19). 8) Dal piano del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 della Provincia resistente risultano, per l'anno 2019, 6 posti di istruttore direttivo da coprire (doc. 20). 9) La
ha 221 dipendenti. 10) La retribuzione mensile del ricorrente al momento Controparte_1 della cessazione dell'ultimo contratto era di € 1.928,00 (doc. 21). 11) In data 15.12.2021 il ricorrente presentava istanza di stabilizzazione ex art. 20 D. Lgvo. N. 75 del 25.5.2017, come modificato dall'articolo 1, comma 8 e 9, del D. L. 31.12.2020, convertito in Legge 26.2.2021, n. 21 con richiesta di adottare la stabilizzazione mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica e mansioni di Funzionario amministrativo
- istruttore direttivo amministrativo – Cat. D entro il termine del 31.12.2021, senza ricevere alcuna risposta dalla resistente (doc. 22). …” CP_1
Il Tribunale ha ritenuto che “E' incontestato e risulta pacificamente agli atti del giudizio che il ricorrente – è stato assunto dalla Provincia di con plurimi Parte_1 CP_1 contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 presso lo staff di Gabinetto del Presidente (via via nominato) fino alla scadenza del mandato del Presidente conferente per il periodo dal 31.12.2014 al 20.12.2021 (cfr doc.ti 4, 5 n. 8 , 11, 12 , 15 e 16).
4. L'esclusione della invocata stabilizzazione deriva dal tenore letterale dell'art. 20 del D.lvo n. 75/2017 il cui comma 7, espressamente prevede che “Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. Il Tribunale ha anche aggiunto che “5. Anche la domanda svolta in via subordinata
-di illegittimità dei contratti a termine- (che in via di priorità logico-giuridica doveva avanzarsi in via principale) non può essere accolta, essendosi il ricorrente limitato -in termini inammissibilmente generici- a dedurre di aver svolto le “mansioni proprie dell'ente” (cfr. punto n. 5 del ricorso), senza null'altro aggiungere o specificare”. Ebbene, in sede di appello (né potrebbe stante l'immodificabilità dei capitoli di prova articolati nel ricorso di primo grado), fermo restando il divieto di stabilizzazione già evidenziato dal giudice di primo grado ed espressamente previsto dalla legge, non risulta che e l'assunzione e l'effettiva attività svolta dall'odierno appellante siano consistite in attività diverse da quelle disposte dal Presidente della , per cui sono stati sottoscritti CP_1
i contratti a termine. Pertanto, ciò che emerge è che sia il momento genetico del rapporto di lavoro sia il momento di concreta realizzazione del medesimo non appaiono distinti rispetto alla volontà del detto Presidente. Ne consegue che l'appello va rigettato. Stante la soccombenza le spese del presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto Roma, 24.6.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott.ssa Maria Pia Di Stefano Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere rel.
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 999/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 324/2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Lenzi ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, Piazzale Clodio, 13; APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Di Troia e Giulio Tatarelli Controparte_1 ed elettivamente domiciliata in , Via Costa n. 1; CP_1
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con apposito ricorso, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 innanzi al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, deducendo che era stato assunto da detta Provincia con contratto del 31.12.2014 a tempo determinato ed a tempo parziale per 18 ore settimanali, ex art. 90 d. lgs. n. 267/2000, “fino alla scadenza del mandato del Presidente”, con procedura di reclutamento, come espressamente indicato nel medesimo contratto, con decorrenza dal 31.12.2014 e con qualifica di “istruttore” con inquadramento contrattuale nel livello C1 del CCNL Regioni ed Autonomie locali (doc. 1). Tale rapporto di lavoro a tempo determinato era proseguito ininterrottamente sino al 17.10.2015 e, poi, con contratto a tempo determinato, a tempo pieno, dal 29.10.2018 sino al 7.10.2021, interrotto come da comunicazione di cessazione del contratto di lavoro del 13.10.2021 (docc. 2-3). Deduceva, poi, che, con decreto dirigenziale del 15.6.2020, n. 541, era stata disposta l'assunzione dell'istante con qualifica di “istruttore direttivo” categoria giuridica “D” ed in conseguenza in data 16.6.2020 era avvenuta la stipulazione del relativo
“Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato” (docc. 4-5); che con altro contratto a tempo determinato del 25.10.2021 il rapporto era proseguito ulteriormente sino al 20.12.2021, come da comunicazione di cessazione del contratto di lavoro del 21.12.2021, sempre ex art. 90 d. lgs. n. 267/2000, ma di fatto addetto a mansioni proprie dell'Ente (doc. 4-5). Specificava che in data 15.12.2021 aveva presentato istanza di stabilizzazione ex art. 20 D. Lgs. n. 75 del 25.5.2017, come modificato dall'articolo 1, comma 8 e 9, del D. L. 31.12.2020, convertito in Legge 26.2.2021, n. 21 con richiesta di adottare la stabilizzazione mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica e mansioni di Funzionario amministrativo - istruttore direttivo amministrativo – Cat. D entro il termine del 31.12.2021, senza, però, ricevere alcuna risposta dalla resistente. CP_1
Chiedeva: “a) in via principale: accertare l'inadempimento della CP_1 CP_1 all'obbligo specifico a contrarre di cui alla istanza di stabilizzazione del dott. Parte_1 presentata in data 15.12.2021 ai sensi dell'articolo 20 D. Lgvo. N. 75 del 25.5.2017, come modificato dall'articolo 1, comma 8 e 9, del D. L. 31.12.2020, convertito in Legge 26.2.2021, n. 21, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la costituzione del contratto a tempo indeterminato con qualifica di istruttore direttivo ed inquadramento nella categoria, con conseguente condanna della al pagamento, in favore del dott. Controparte_1 Parte_1
, della retribuzione globale di fatto, dal 31.12.2021 sino alla data di effettiva
[...] reintegrazione in servizio, in misura di € 1.928,00, mensili, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte rivalutata;
b) in via subordinata: accertare l'illegittima stipulazione di contratti a tempo determinato da parte della e condannare Controparte_1 quest'ultima al risarcimento del danno subito dal dott. in conseguenza di Parte_1 tale comportamento in misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita per € 1.928,00, mensili, e così complessivamente al pagamento di € 46.272,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte rivalutata a far data dal 31.12.2021, od a quell'altra somma ritenuta di giustizia anche equitativamente, in favore del dott. ; c) in ogni caso: con vittoria di spese per le fasi del presente giudizio Parte_1 da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Si costituiva la Provincia di che insisteva per “rigettare le domande proposte CP_1 dal Dott. perché inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto Parte_1 ed in diritto oltre che sfornite di prova”. Il Tribunale decideva affermando che: “L'esclusione della invocata stabilizzazione deriva dal tenore letterale dell'art. 20 del D.lvo n. 75/2017 il cui comma 7, espressamente prevede che “Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”) … Tale tipologia contrattuale si connota infatti, non solo per il particolare rapporto fiduciario con l'organo di vertice che ha assegnato l'incarico, ma anche per la intrinseca temporaneità, risultando destinato ad esaurirsi con la scadenza del mandato politico. Tale criterio, risultando estraneo ai principi costituzionali che presiedono al reclutamento del personale pubblico, ha carattere eccezionale e temporaneo, con la conseguenza che l'istituto in base al quale si è instaurato il rapporto di lavoro sottostante all'incarico predetto, cioè il contratto a tempo determinato ex art. 90 del Tuel, come già detto, ha carattere eccezionale e limitato nel tempo e non può quindi essere suscettibile di stabilizzazione. L'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 20, comma 1 e 2, del Dlgs. n. 75/2017, in coerenza con la ratio alla stessa sottesa, resta pertanto circoscritto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato e ai lavoratori flessibili interessati dal fenomeno del precariato (in quanto rapporti di lavoro continuamente reiterati per fare fronte ad esigenze permanenti dell'amministrazione), non configurabile rispetto ai rapporti di diretta collaborazione stipulati ex art. 90 Tuel, per loro natura funzionali al soddisfacimento di esigenze di natura temporanea. (cfr ex multis Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, n. 51/2021/PAR) 5. Anche la domanda svolta in via subordinata -di illegittimità dei contratti a termine- (che in via di priorità logico-giuridica doveva avanzarsi in via principale) non può essere accolta, essendosi il ricorrente limitato -in termini inammissibilmente generici- a dedurre di aver svolto le “mansioni proprie dell'ente” (cfr. punto n. 5 del ricorso), senza null'altro aggiungere o specificare”. Pertanto, rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente a rifondere in favore della resistente le spese di lite che liquidava in CP_1 complessivi € 2.109,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Con ricorso depositato il 18.4.2024 ha proposto appello avverso la su Parte_1 indicata sentenza del Tribunale di Latina per: 1) “1. Violazione e falsa applicazione dell'art. all'art 429, comma primo, c.p.c. e dell'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale (cd Preleggi), per aver omesso di sentire
“le conclusioni delle parti”, per aver omesso la “pronuncia sentenza” in udienza e per aver omesso di dare “lettura del dispositivo nella stessa udienza”, per l'inapplicabilità dell'art. 127 ter c.p.c. al rito del lavoro, disciplinato dalle norme speciali di cui agli artt. 409 e ss c.p.c. non derogate dalla norma generale di cui all'art. 127 ter c.p.c. Nullità della sentenza di appello impugnata e rinnovazione della discussione orale ex art. 354, ult comma, c.p.c. Come risulta dallo svolgimento del processo che precede, il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile alla presente controversia, soggetta alle norme sul rito del lavoro, l'art. 127 ter c.p.c. ed ha emesso la sentenza impugnata all'esito dello scambio di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione. In conseguenza, la sentenza impugnata, ritenendo applicabile l'art. 127 ter c.p.c. anche alle controversie, come la presente, soggette al rito del lavoro, ha insanabilmente violato l'art. 429 c.p.c., comma I, con conseguente nullità della sentenza impugnata perché ha omesso di sentire le conclusioni delle parti, di emettere la sentenza al termine della discussione e di dare lettura del dispositivo in udienza (ex multis Cass. n.13781 del 2001; Cass. n. 10869 del 2006; Cass., Sez. III, 9.3.2010, n. 5659; da ultimo, Cass. n. 4385 del 2020). Infatti, l'art. 429 c.p.c., costituisce, come tutte quelle che disciplinano il rito del lavoro, norma speciale, che, ai sensi dell'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale (cd Preleggi), non è abrogata dalla una norma generale come l'art. 127 ter c.p.c., la quale, in quanto norma generale, si applica solo al processo civile ordinario in virtù del citato principio di specialità, in base al quale la norma successiva generale non abroga la norma anteriore speciale (lex posterior generalis non derogat priori speciali) (in dottrina ex multis: Autori a cura di) , Diritto , CP_2 CP_3 CP_4 [...] ditore, IV ed. Milano, 2021, pagg. 38-39”: CP_5
2) “
2. Illegittima ed erroneità della sentenza impugnata per aver omesso di decidere l'unica domanda principale proposta dal ricorrente in primo grado per la illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato e per l'inadempimento della CP_1 resistente all'obbligo legale a contrarre di cui all'articolo 20 D. Lgvo. N. 75 del 25.5.2017, come modificato dall'articolo 1, comma 8 e 9, del D. L. 31.12.2020, convertito in Legge 26.2.2021, n. 21, avendo il ricorrente svolto mansioni proprie dell'Ente e non quelle riconducibili alle ”funzioni d'indirizzo politico e di controllo politico” del Presidente della Provincia come previsto dall'art. 90, comma I, TUEL . Fondatezza della domanda … E' stata, invece, proposta, con il ricorso introduttivo, la domanda per la illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato e per l'inadempimento della resistente all'obbligo legale a contrarre di cui CP_1 all'articolo 20 D. Lgvo. N. 75 del 25.5.2017, come modificato dall'articolo 1, comma 8 e 9, del D. L. 31.12.2020, convertito in Legge 26.2.2021, n. 21, avendo il ricorrente svolto mansioni proprie dell'Ente e non quelle riconducibili alle ”funzioni d'indirizzo politico e di controllo politico” del Presidente della Provincia come previsto dall'art. 90, comma I, TUEL. Infatti, l'esclusione dalla stabilizzazione per i lavoratori assunti con contratti ex art. 90, TUEL, esclusione citata dalla sentenza impugnata e prevista dall'art. 20, comma 7, D. Lgvo. N. 75 del 25.5.2017, non opera quando, come nel caso di specie, il lavoratore pur formalmente assunto a tempo determinato con un contratto ex art. 90 TUEL, in concreto svolga mansioni proprie dell'Ente, come tempestivamente dedotto nel ricorso di I grado, e come tali non riconducibili alle
”funzioni d'indirizzo politico e di controllo politico” del Presidente della Provincia, come previste dalla citata disposizione … , la controparte ha solo minimizzato il lavoro gestionale proprio dell svolto dal ricorrente, ma non lo ha Parte_2 contestato … , le mansioni allegate nel ricorso sono chiaramente ed inequivocabilmente non riconducibili alle funzioni d'indirizzo politico e di controllo politico del Presidente della Provincia di Latina ed allora non è necessaria più alcuna prova per ritenere accertata la violazione di cui allo stesso art. 90, comma 3 bis, del TUEL che prevede l'assoluto “divieto di effettuazione di attività gestionale” con conseguente incontestabile diritto del ricorrente alla stabilizzazione attesa la mancata contestazione da parte della resistente degli ulteriori requisiti dedotti con il ricorso e comunque provati documentalmente”: 3) “3. Nullità della sentenza di primo grado per aver ritenuto in modo palesemente erroneo “l'ulteriore richiesta risarcitoria avanzata solo nella narrativa del ricorso e non e riproposta nelle conclusioni”, in quanto chiaramente ed espressamente riportata nelle conclusioni del ricorso. Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto assorbita la domanda di risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre il limite massimo di 36 mesi condizionata al mancato accoglimento della domanda principale. Fondatezza della domanda con richiesta di accoglimento in via subordinata al mancato accoglimento del motivo 2 che precede”; 4) “In subordine, diritto al risarcimento del danno … Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito“ Cass. 20 settembre 2021, n. 25406 Pertanto, in base all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte il dipendente pubblico il cui rapporto sia stato illegittimamente e ripetutamente instaurato a tempo determinato non deve provare il danno, che si presume “con valenza sanzionatoria” come “danno comunitario” e deve essere solamente liquidato in base ai criteri legali di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966, come richiamato dall'art. 32 della legge 383/2010. In conseguenza, nella specie, applicando i suddetti criteri dell'art. 8 legge n. 604/1966, si arriva ad una liquidazione nella misura massima di 12 mensilità … la resistente ammette di aver CP_1 reiterato una pluralità di contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, ma mette in dubbio l'applicabilità ai contratti ex art. 90 D. Lgvo. N. 267/2000 del limite massimo di 36 mesi. Anche tale tesi difensiva è assolutamente priva di qualsiasi fondamento. Infatti, l'applicabilità del limite di 36 mesi riguarda tutti i rapporti a tempo determinato senza alcuna eccezione e tantomeno senza escludere i rapporti ex art. 90 TUEL, la cui specialità riguarda la causale di stipulazione, avente come oggetto mansioni riconducibili all'esercizio delle “funzioni d'indirizzo politico e di controllo politico del Presidente della Provincia”. Ma una volta sorto il rapporto, questo è soggetto a tutte le disposizioni normative e contrattuali per i rapporti di lavoro a tempo determinato. Peraltro, tale conclusione è affermata inequivocabilmente dallo stesso art. 90 TUEL, il cui 2 comma, stabilisce che “al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali”, tra cui quindi anche la norma sul limite massimo temporale di 36 mesi prevista per i contratti a tempo determinato dall'art. 60, comma 2, del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 - 2021. Del resto, la giurisprudenza sinora intervenuta è stata univoca nell'affermare l'applicabilità anche ai rapporti ex art. 90 TUEL del limite massimo di 36 mesi, con conseguente obbligo di risarcimento del danno in caso di superamento come inequivocabilmente avvenuto nella specie”.
Da subito sull'applicabilità o meno dell'art. 127 ter al caso di specie si ritiene sussistano le ragioni favorevoli in tale senso, come specificate dalla Corte di cassazione che pure con ordinanza interlocutoria n. 11898/2024 ha rimesso la questione alle sezioni unite ossia che “4. a favore della compatibilità vengono individuati elementi di carattere sistematico, oltre alla sottolineata mancanza di esplicite disposizioni di segno contrario;
4.1. innanzitutto, viene assegnato rilievo dirimente alla collocazione della disposizione nell'ambito del Libro I del Codice di procedura civile, recante le “Disposizioni generali” del medesimo, precisamente nel Titolo dedicato agli “atti processuali” e nella Sezione che stabilisce la disciplina “Delle udienze”; tale collocazione dovrebbe indurre – secondo siffatta opzione interpretativa - a ritenere applicabile la disposizione all'intero sistema processuale civile, senza esclusioni di principio, evidenziandosi come il legislatore della riforma, là dove ha inteso precludere l'adozione di siffatta possibilità procedimentale, lo ha fatto esplicitamente, come nel caso dell'udienza pubblica in Cassazione con l'art. 379, comma 1, c.p.c.; si tratterebbe di una modalità alternativa allo svolgimento dell'udienza, prevista in via generale come potere attribuito al giudice nella ricorrenza dei presupposti contenuti nell'art. 127-bis medesimo, ammissibile anche per sostituire l'udienza pubblica, con tutte le norme che la regolano, anche nell'ambito del processo del lavoro;
4.2. non confliggerebbe col sistema neanche la deroga alla pubblicità dell'udienza, stabilita dall'art. 128 c.p.c. “a pena di nullità” per la fase “in cui si discute la causa”; si rimarca che per la giurisprudenza costituzionale, anche in relazione all'art. 6 della Convenzione EDU così come interpretato dalla Corte di Strasburgo (cfr., tra molte, Corte EDU, 6 novembre 2018, Ramos e Sà ), il principio della pubblicità non ha carattere Per_1 CP_6 CP_7 assoluto e può subire deroghe, conservando validità l'assunto secondo cui la Costituzione non impone “in modo indefettibile la pubblicità di ogni tipo di procedimento giudiziario” e tanto meno di ogni fase di esso (cfr. Corte cost. n. 263 del 2017 e n. 73 del 2022); di modo che detto principio può essere limitato, oltre che nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, dei minori o della vita privata delle stesse parti del processo, anche nell'interesse della giustizia, laddove lo giustifichino esigenze particolari (v. Cass. n. 9041 del 2016; più di recente, tra le altre, Cass. n. 7051 del 2021); viene ad invocarsi l'autorità della Corte costituzionale laddove proclama che “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (ancora Corte cost. n. 263/2017 cit.);
4.3. la prospettiva condivisa dalla tesi in discorso sarebbe, poi, la più coerente con la ratio della previsione, ravvisabile nell'esigenza prioritaria di consentire una più efficiente organizzazione del processo e del lavoro del giudice, nella dovuta osservanza degli “obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile” fissati dalla legge delega n. 206 del 2021; la maggiore efficienza assicurata dalla trattazione scritta non colliderebbe col rispetto del principio del contraddittorio, che sarebbe garantito in primis dal prudente apprezzamento del giudice, il quale sostituirebbe l'udienza solo per quelle fasi processuali, anche in relazione a certe tipologie di cause, in cui non risulti necessaria l'interlocuzione orale;
ma soprattutto, laddove la scelta del giudice sia contestabile, dalla facoltà di opporsi delle parti che, nel caso non lo facciano o addirittura propongano congiuntamente il deposito di note, non avrebbero da dolersene, in mancanza di compressione del loro diritto di difesa, rinunciando preventivamente alla possibilità di far valere qualsivoglia nullità;
4.4. infine, si sottolinea come l'originaria struttura del processo introdotto dalla l. n. 533 del 1973, articolato nell'unica udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c. e ispirato ai risalenti princìpi di oralità, concentrazione e immediatezza, costituisca, nella prevalente applicazione pratica, oramai solo un ricordo e si aggiunge che, nella stessa esperienza concreta, l'effettiva discussione orale della causa, seguita dalla lettura del dispositivo in udienza, magari con motivazioni contestuali di diverse pagine, rappresenti, in gran parte, un mero simulacro;
di talché, secondo questa visione che attribuisce rilievo al dato di realtà, poco più che idola fori non dovrebbero frapporre ostacoli ad innovazioni riformatrici sollecitate dalle sfide tecnologiche e dalle esigenze di razionalizzazione del processo, esprimendo, piuttosto, resistenze dovute a lasciti generazionali”. Circa gli altri motivi di appello, è noto che “Gli incarichi a tempo determinato alle dipendenze degli enti locali di cui all'art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. uffici di staff) hanno una durata rapportata a quella dell'organo politico a cui sono collegati, perché hanno carattere fiduciario e di diretta collaborazione con il vertice istituzionale nell'elaborazione dell'indirizzo politico-amministrativo”, così Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22325 del 07/08/2024. Tuttavia, è vero anche che “La natura ritorsiva del licenziamento ne comporta l'abusività, e quindi la nullità, con riferimento a ogni tipologia di contratto di lavoro subordinato, senza esclusione dei contratti a tempo determinato conclusi ai sensi dell'art. 90 d.lgs. n. 267 del 2000, non rilevando l'eventuale loro particolare carattere fiduciario, da valutarsi peraltro tenendo conto della specifica attività e delle modalità di svolgimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva dichiarato la nullità del licenziamento di un dipendente, assunto ex art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000, intimatogli per aver partecipato, in una sola occasione e senza prendere parola, al congresso di un partito politico, condotta ritenuta invece legittima in quanto esercizio di una libertà costituzionalmente garantita).”, così Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26238 del 08/10/2024. In motivazione la detta giurisprudenza di legittimità ha specificato che “la discriminazione - diversamente dal motivo illecito ritorsivo - opera obiettivamente - ossia in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza alla categoria protetta e a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro. Il licenziamento ritorsivo presuppone, al contrario, il rilievo della sola intenzione vendicativa del detto datore”. Tuttavia, nel caso di specie, nessuna discriminazione viene dedotta ed invero, nei contratti a termine succedutisi nel tempo, è precisato che sostanzialmente le mansioni svolte dall'appellante vengono di volta in volta definite dal Presidente della Provincia..
Invero, nel ricorso di 1° grado si deduce quanto segue “Tuttavia, con decreto dirigenziale del 15.6.2020, n. 541, veniva disposta l'assunzione dell'istante con qualifica di “istruttore direttivo” categoria giuridica “D” ed in conseguenza in data 16.6.2020 avveniva la stipulazione del relativo “Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato” (docc. 4-5). 4) Con altro contratto a tempo determinato del 25.10.2021 il rapporto proseguiva ulteriormente sino al 20.12.2021, come da comunicazione di cessazione del contratto di lavoro del 21.12.2021, sempre ex art. 90 d. lgvo n. 267/2000, ma di fatto addetto a mansioni proprie dell'Ente (doc. 4-5). 5) In particolare, il ricorrente durante il rapporto di lavoro svolgeva le seguenti mansioni proprie dell'Ente: attività istruttoria per i settori del personale, della viabilità e per i permessi di zone a traffico limitato (docc. 7-8-9); attività istruttoria per le conferenze dei Sindaci in materia di rifiuti (doc. 10); attività istruttoria per la manutenzione dell'Immobile dell'Ente (doc. 11); attività istruttoria per la stipulazione del “contratto di fiume” ed attività in materia ambientale tra le province di e OS (doc. 12); attività istruttorie per la nomina dell'Arch. doc. 13; CP_1 Per_2
Responsabile del procedimento e attività istruttoria e gestione esecutiva dei progetti dei lavori di pubblica utilità e messa alla prova del Tribunale di Latina (Ufficio UEPE in convenzione) (docc. 14-15); attività necessarie per il Patrocinio della in eventi CP_1 culturali (doc. 16); 5 bis) Il ricorrente, in qualità di dipendente della Provincia resistente, ha partecipato a numerosi corsi di formazione professionale (doc. 17) 6) Inoltre, come risulta dalla graduatoria allegata alla determinazione n. 289/1018 R.g. del 2.12.2021 del Comune di Sperlonga (Provincia di il ricorrente conseguiva l'idoneità alla qualifica di CP_1
Funzionario amministrativo -istruttore direttivo amministrativo – Cat. D, classificandosi al posto n. 6 della graduatoria di merito degli idonei (doc. 18). 7) Il ricorrente ha sempre avuto la massima valutazione prevista, come da schede di valutazione che si depositano (doc. 19). 8) Dal piano del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 della Provincia resistente risultano, per l'anno 2019, 6 posti di istruttore direttivo da coprire (doc. 20). 9) La
ha 221 dipendenti. 10) La retribuzione mensile del ricorrente al momento Controparte_1 della cessazione dell'ultimo contratto era di € 1.928,00 (doc. 21). 11) In data 15.12.2021 il ricorrente presentava istanza di stabilizzazione ex art. 20 D. Lgvo. N. 75 del 25.5.2017, come modificato dall'articolo 1, comma 8 e 9, del D. L. 31.12.2020, convertito in Legge 26.2.2021, n. 21 con richiesta di adottare la stabilizzazione mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica e mansioni di Funzionario amministrativo
- istruttore direttivo amministrativo – Cat. D entro il termine del 31.12.2021, senza ricevere alcuna risposta dalla resistente (doc. 22). …” CP_1
Il Tribunale ha ritenuto che “E' incontestato e risulta pacificamente agli atti del giudizio che il ricorrente – è stato assunto dalla Provincia di con plurimi Parte_1 CP_1 contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 presso lo staff di Gabinetto del Presidente (via via nominato) fino alla scadenza del mandato del Presidente conferente per il periodo dal 31.12.2014 al 20.12.2021 (cfr doc.ti 4, 5 n. 8 , 11, 12 , 15 e 16).
4. L'esclusione della invocata stabilizzazione deriva dal tenore letterale dell'art. 20 del D.lvo n. 75/2017 il cui comma 7, espressamente prevede che “Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. Il Tribunale ha anche aggiunto che “5. Anche la domanda svolta in via subordinata
-di illegittimità dei contratti a termine- (che in via di priorità logico-giuridica doveva avanzarsi in via principale) non può essere accolta, essendosi il ricorrente limitato -in termini inammissibilmente generici- a dedurre di aver svolto le “mansioni proprie dell'ente” (cfr. punto n. 5 del ricorso), senza null'altro aggiungere o specificare”. Ebbene, in sede di appello (né potrebbe stante l'immodificabilità dei capitoli di prova articolati nel ricorso di primo grado), fermo restando il divieto di stabilizzazione già evidenziato dal giudice di primo grado ed espressamente previsto dalla legge, non risulta che e l'assunzione e l'effettiva attività svolta dall'odierno appellante siano consistite in attività diverse da quelle disposte dal Presidente della , per cui sono stati sottoscritti CP_1
i contratti a termine. Pertanto, ciò che emerge è che sia il momento genetico del rapporto di lavoro sia il momento di concreta realizzazione del medesimo non appaiono distinti rispetto alla volontà del detto Presidente. Ne consegue che l'appello va rigettato. Stante la soccombenza le spese del presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto Roma, 24.6.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste