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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 31/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1380/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente
dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile N. R.G. 1380/2024 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Lucetta Patriarca del Foro di Vercelli
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2
residente con il patrocinio dell'avv. Sottoriva Giuliano del Foro di Milano
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti, raggiunto un accordo dopo la prima udienza, hanno precisato attraverso il deposito di note scritte autorizzate le seguenti conclusioni congiunte:
1) Disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
prevalente e residenza abituale presso la madre in Varallo, via C. Battisti n. 69, luogo in cui madre
e figlio trasferiranno la loro residenza entro il 20 aprile 2025. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione e disgiuntamente per quelle di carattere ordinario, con impegno da parte dei medesimi di educare e istruire cooperando nel suo interesse, informandosi reciprocamente sulle sue condizioni di Per_1
vita.
2) Disporre che, salvo diversi e più ampi accordi liberamente assunti tra i genitori nell'interesse del minore, trascorra con il padre un week end a settimana alternate presso la dimora del Per_1 medesimo, dal venerdì all'uscita da scuola/centro estivo al lunedì mattina successivo con rientro a scuola/centro estivo;
un pomeriggio (mercoledì) dall'uscita della scuola fino alle ore 20 con l'intesa che a decorrere da metà ottobre 2025 il mercoledì della settimana che si conclude con il week end di competenza della madre sarà seguito da pernottamento, con il rientro del minore a scuola la mattina successiva. I genitori trascorreranno con quindici giorni, anche non consecutivi, Per_1
durante il mese di agosto con calendario da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno e una settimana durante il mese di settembre o di ottobre fintanto che ciò non contrasti con gli impegni scolasti del minore;
per le vacanze scolastiche Natalizie, con ciò intendendosi 24 dicembre/6 gennaio, i genitori trascorreranno con il figlio, ad anni alterni, i seguenti periodi: dal 24 dicembre al 31 dicembre mattina un anno e dal 31dicembre al 6 gennaio ore 20 il successivo;
il genitore che avrà con sé il minore per il secondo periodo potrà trascorrere con la cena di Natale Per_1
tenendolo con sé fino al 27 dicembre mattina;
si conviene che per Natale 2025 starà con Per_1 la madre per il primo periodo e con il padre per il secondo periodo e viceversa l'anno successivo. Il minore trascorrerà poi con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze pasquali, Pasqua o
AS (Pasqua 2025 con il padre) e le giornate di festività infrasettimanali ad anni alterni;
il calendario verrà concordato di anno in anno fra i genitori in modo da garantire il principio dell'alternanza nell'interesse del figlio;
3) Disporre che il sig. in considerazione della diversa capacità reddituale dei genitori, CP_1
versi alla madre un assegno mensile a titolo di contributo indiretto al mantenimento Parte_1 del figlio minore pari ad € 700,00 (settecento), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a decorrere da aprile 2025; disporre che il padre provveda al pagamento per intero delle spese di carattere straordinario da pagina 2 di 6 affrontarsi per il figlio, individuate e classificate nel protocollo del Tribunale di Vercelli, secondo i criteri e con le modalità nello stesso stabilite.
4) Disporre che la sig.ra lasci la casa ex familiare di proprietà del sig. portando Parte_1 CP_1
con sé gli oggetti di sua proprietà (come da elenco sottoscritto dalle parti in separato atto transattivo)
e gli effetti personali propri e del figlio entro e non oltre il 20 aprile 2025; Per_1
5) Disporre che il sig. versi alla sig.ra la somma di euro 1.600,00 (milleseicento) CP_1 Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento di per i mesi dicembre 2024/marzo 2025 entro il 15 Per_1
aprile;
6) Prevedere che l'Assegno Unico Universale e qualsiasi futura misura di sostegno economico per le famiglie con figli a carico sia percepito integralmente dalla madre;
7) Spese di lite compensate fra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
Le parti sono genitori del minore (nato l'[...]); hanno convissuto more Persona_1
uxorio fino al dicembre 2023 quando hanno interrotto la loro relazione.
Depositati i rispettivi atti introduttivi, alla prima udienza celebrata ex art. 473bis.21 c.p.c. davanti al
GOP dott.ssa Angelida Cristina Frese -per delega del Giudice relatore-, le parti si sono dimostrate disponibili ad addivenire a un accordo, domandando un termine per depositare note scritte contenenti conclusioni congiunte.
Il Giudice relatore, con ordinanza del 19.02.2025 ha concesso loro il termine richiesto, poi differito - su richiesta delle parti- con successiva ordinanza del 01.03.2025 al 26.03.2025.
Le parti hanno infine depositato note scritte autorizzate contenenti le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Sia quanto all'affidamento del figlio minore, sia in punto di modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, debbono essere accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità le conclusioni rassegnate dalle parti.
Tali conclusioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti e meritano quindi accoglimento.
Inoltre, l'età della prole e il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, ne consente di stimare non necessaria l'audizione diretta.
pagina 3 di 6 In particolare, il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1
collocazione prevalente e residenza abituale presso la madre in Varallo, via C. Battisti n. 69, luogo in cui madre e figlio trasferiranno la residenza entro il 20 aprile 2025. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione e disgiuntamente per quelle di carattere ordinario, con impegno da parte dei medesimi di educare e istruire cooperando nel suo interesse, informandosi reciprocamente sulle sue condizioni di Per_1
vita.
Salvi diversi e più ampi accordi liberamente assunti tra i genitori nell'interesse del minore, Per_1
trascorrerà con il padre un week-end a settimane alternate presso la dimora del medesimo, dal venerdì all'uscita da scuola/centro estivo al lunedì mattina successivo con rientro a scuola/centro estivo;
un pomeriggio (mercoledì) dall'uscita della scuola fino alle ore 20 con l'intesa che a decorrere da metà ottobre 2025 il mercoledì della settimana che si conclude con il week-end di competenza della madre sarà seguito da pernottamento, con il rientro del minore a scuola la mattina successiva. I genitori trascorreranno con quindici giorni, anche non consecutivi, durante il mese di agosto, con Per_1
calendario da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno e una settimana durante il mese di settembre o di ottobre fintanto che ciò non contrasti con gli impegni scolastici del minore;
per le vacanze scolastiche Natalizie, con ciò intendendosi 24 dicembre/6 gennaio, i genitori trascorreranno con il figlio, ad anni alterni, i seguenti periodi: dal 24 dicembre al 31 dicembre mattina un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio ore 20 il successivo;
il genitore che avrà con sé il minore per il secondo periodo potrà trascorrere con la cena di Natale tenendolo con sé fino al 27 dicembre mattina;
si Per_1
conviene che per Natale 2025 starà con la madre per il primo periodo e con il padre per il Per_1 secondo periodo e viceversa l'anno successivo. Il minore trascorrerà poi con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze pasquali, Pasqua o AS (Pasqua 2025 con il padre) e le giornate di festività infrasettimanali ad anni alterni;
il calendario verrà concordato di anno in anno fra i genitori in modo da garantire il principio dell'alternanza nell'interesse del figlio.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
L'ex casa famigliare, di proprietà del sig. rimarrà allo stesso;
le parti hanno concordato che CP_1
la sig.ra lascerà la casa portando con sé gli oggetti di sua proprietà (come da elenco Parte_1
sottoscritto dalle stesse in separato atto transattivo) e gli effetti personali propri e del figlio Per_1
entro e non oltre il 20 aprile 2025.
SULLE OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della prole, considerata la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata e in particolare per il profilo concernente non pagina 4 di 6 solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti deve disporsi che il padre, sig. versi CP_1
alla madre un assegno mensile a titolo di contributo indiretto al mantenimento del figlio minore pari ad € 700,00 (settecento), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi entro il giorno
15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a decorrere da aprile 2025; egli, inoltre, provvederà al pagamento per intero delle spese di carattere straordinario da affrontarsi per il figlio, individuate e classificate nel Protocollo del Tribunale di Vercelli, secondo i criteri e con le modalità nello stesso stabilite.
L'Assegno Unico Universale e qualsiasi futura misura di sostegno economico per le famiglie con figli a carico sarà percepito integralmente dalla madre.
Il padre, infine, verserà alla madre la somma di euro 1.600,00 (milleseicento) a titolo di concorso al mantenimento di per i mesi dicembre 2024/marzo 2025 entro il 15 aprile 2025. Per_1
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile N. R.G. 1380/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DISPONE che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, Per_1
con collocazione prevalente e residenza abituale presso la madre in Varallo, via C. Battisti n. 69, luogo in cui madre e figlio trasferiranno la residenza entro il 20 aprile 2025;
2. DISPONE che la permanenza del minore presso ciascun genitore sia disciplinata secondo il calendario indicato in parte motiva;
3. DISPONE che la sig.ra lasci l'ex casa familiare, di proprietà del sig. portando Parte_1 CP_1
con sé gli oggetti di sua proprietà (come da elenco sottoscritto dalle stesse in separato atto transattivo) e gli effetti personali propri e del figlio entro e non oltre il 20 aprile 2025; Per_1
4. DISPONE che il padre versi alla madre un assegno mensile a titolo di contributo indiretto al mantenimento del figlio minore pari ad € 700,00 (settecento), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a decorrere pagina 5 di 6 da aprile 2025; egli, inoltre, provvederà al pagamento per intero delle spese di carattere straordinario da affrontarsi per il figlio, individuate e classificate nel Protocollo del Tribunale di
Vercelli, secondo i criteri e con le modalità nello stesso stabilite;
AUTORIZZA la madre a richiedere e percepire integralmente l'Assegno Unico Universale e qualsiasi futura misura di sostegno economico per le famiglie con figli a carico;
5. DISPONE che il padre versi alla madre la somma di euro 1.600,00 (milleseicento) a titolo di concorso al mantenimento di per i mesi dicembre 2024/marzo 2025 entro il 15 aprile Per_1
2025;
6. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 31.03.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Simona Francese
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente
dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile N. R.G. 1380/2024 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Lucetta Patriarca del Foro di Vercelli
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2
residente con il patrocinio dell'avv. Sottoriva Giuliano del Foro di Milano
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti, raggiunto un accordo dopo la prima udienza, hanno precisato attraverso il deposito di note scritte autorizzate le seguenti conclusioni congiunte:
1) Disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
prevalente e residenza abituale presso la madre in Varallo, via C. Battisti n. 69, luogo in cui madre
e figlio trasferiranno la loro residenza entro il 20 aprile 2025. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione e disgiuntamente per quelle di carattere ordinario, con impegno da parte dei medesimi di educare e istruire cooperando nel suo interesse, informandosi reciprocamente sulle sue condizioni di Per_1
vita.
2) Disporre che, salvo diversi e più ampi accordi liberamente assunti tra i genitori nell'interesse del minore, trascorra con il padre un week end a settimana alternate presso la dimora del Per_1 medesimo, dal venerdì all'uscita da scuola/centro estivo al lunedì mattina successivo con rientro a scuola/centro estivo;
un pomeriggio (mercoledì) dall'uscita della scuola fino alle ore 20 con l'intesa che a decorrere da metà ottobre 2025 il mercoledì della settimana che si conclude con il week end di competenza della madre sarà seguito da pernottamento, con il rientro del minore a scuola la mattina successiva. I genitori trascorreranno con quindici giorni, anche non consecutivi, Per_1
durante il mese di agosto con calendario da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno e una settimana durante il mese di settembre o di ottobre fintanto che ciò non contrasti con gli impegni scolasti del minore;
per le vacanze scolastiche Natalizie, con ciò intendendosi 24 dicembre/6 gennaio, i genitori trascorreranno con il figlio, ad anni alterni, i seguenti periodi: dal 24 dicembre al 31 dicembre mattina un anno e dal 31dicembre al 6 gennaio ore 20 il successivo;
il genitore che avrà con sé il minore per il secondo periodo potrà trascorrere con la cena di Natale Per_1
tenendolo con sé fino al 27 dicembre mattina;
si conviene che per Natale 2025 starà con Per_1 la madre per il primo periodo e con il padre per il secondo periodo e viceversa l'anno successivo. Il minore trascorrerà poi con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze pasquali, Pasqua o
AS (Pasqua 2025 con il padre) e le giornate di festività infrasettimanali ad anni alterni;
il calendario verrà concordato di anno in anno fra i genitori in modo da garantire il principio dell'alternanza nell'interesse del figlio;
3) Disporre che il sig. in considerazione della diversa capacità reddituale dei genitori, CP_1
versi alla madre un assegno mensile a titolo di contributo indiretto al mantenimento Parte_1 del figlio minore pari ad € 700,00 (settecento), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a decorrere da aprile 2025; disporre che il padre provveda al pagamento per intero delle spese di carattere straordinario da pagina 2 di 6 affrontarsi per il figlio, individuate e classificate nel protocollo del Tribunale di Vercelli, secondo i criteri e con le modalità nello stesso stabilite.
4) Disporre che la sig.ra lasci la casa ex familiare di proprietà del sig. portando Parte_1 CP_1
con sé gli oggetti di sua proprietà (come da elenco sottoscritto dalle parti in separato atto transattivo)
e gli effetti personali propri e del figlio entro e non oltre il 20 aprile 2025; Per_1
5) Disporre che il sig. versi alla sig.ra la somma di euro 1.600,00 (milleseicento) CP_1 Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento di per i mesi dicembre 2024/marzo 2025 entro il 15 Per_1
aprile;
6) Prevedere che l'Assegno Unico Universale e qualsiasi futura misura di sostegno economico per le famiglie con figli a carico sia percepito integralmente dalla madre;
7) Spese di lite compensate fra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
Le parti sono genitori del minore (nato l'[...]); hanno convissuto more Persona_1
uxorio fino al dicembre 2023 quando hanno interrotto la loro relazione.
Depositati i rispettivi atti introduttivi, alla prima udienza celebrata ex art. 473bis.21 c.p.c. davanti al
GOP dott.ssa Angelida Cristina Frese -per delega del Giudice relatore-, le parti si sono dimostrate disponibili ad addivenire a un accordo, domandando un termine per depositare note scritte contenenti conclusioni congiunte.
Il Giudice relatore, con ordinanza del 19.02.2025 ha concesso loro il termine richiesto, poi differito - su richiesta delle parti- con successiva ordinanza del 01.03.2025 al 26.03.2025.
Le parti hanno infine depositato note scritte autorizzate contenenti le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Sia quanto all'affidamento del figlio minore, sia in punto di modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, debbono essere accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità le conclusioni rassegnate dalle parti.
Tali conclusioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti e meritano quindi accoglimento.
Inoltre, l'età della prole e il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, ne consente di stimare non necessaria l'audizione diretta.
pagina 3 di 6 In particolare, il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, con Per_1
collocazione prevalente e residenza abituale presso la madre in Varallo, via C. Battisti n. 69, luogo in cui madre e figlio trasferiranno la residenza entro il 20 aprile 2025. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione e disgiuntamente per quelle di carattere ordinario, con impegno da parte dei medesimi di educare e istruire cooperando nel suo interesse, informandosi reciprocamente sulle sue condizioni di Per_1
vita.
Salvi diversi e più ampi accordi liberamente assunti tra i genitori nell'interesse del minore, Per_1
trascorrerà con il padre un week-end a settimane alternate presso la dimora del medesimo, dal venerdì all'uscita da scuola/centro estivo al lunedì mattina successivo con rientro a scuola/centro estivo;
un pomeriggio (mercoledì) dall'uscita della scuola fino alle ore 20 con l'intesa che a decorrere da metà ottobre 2025 il mercoledì della settimana che si conclude con il week-end di competenza della madre sarà seguito da pernottamento, con il rientro del minore a scuola la mattina successiva. I genitori trascorreranno con quindici giorni, anche non consecutivi, durante il mese di agosto, con Per_1
calendario da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno e una settimana durante il mese di settembre o di ottobre fintanto che ciò non contrasti con gli impegni scolastici del minore;
per le vacanze scolastiche Natalizie, con ciò intendendosi 24 dicembre/6 gennaio, i genitori trascorreranno con il figlio, ad anni alterni, i seguenti periodi: dal 24 dicembre al 31 dicembre mattina un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio ore 20 il successivo;
il genitore che avrà con sé il minore per il secondo periodo potrà trascorrere con la cena di Natale tenendolo con sé fino al 27 dicembre mattina;
si Per_1
conviene che per Natale 2025 starà con la madre per il primo periodo e con il padre per il Per_1 secondo periodo e viceversa l'anno successivo. Il minore trascorrerà poi con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze pasquali, Pasqua o AS (Pasqua 2025 con il padre) e le giornate di festività infrasettimanali ad anni alterni;
il calendario verrà concordato di anno in anno fra i genitori in modo da garantire il principio dell'alternanza nell'interesse del figlio.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
L'ex casa famigliare, di proprietà del sig. rimarrà allo stesso;
le parti hanno concordato che CP_1
la sig.ra lascerà la casa portando con sé gli oggetti di sua proprietà (come da elenco Parte_1
sottoscritto dalle stesse in separato atto transattivo) e gli effetti personali propri e del figlio Per_1
entro e non oltre il 20 aprile 2025.
SULLE OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della prole, considerata la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata e in particolare per il profilo concernente non pagina 4 di 6 solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti deve disporsi che il padre, sig. versi CP_1
alla madre un assegno mensile a titolo di contributo indiretto al mantenimento del figlio minore pari ad € 700,00 (settecento), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi entro il giorno
15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a decorrere da aprile 2025; egli, inoltre, provvederà al pagamento per intero delle spese di carattere straordinario da affrontarsi per il figlio, individuate e classificate nel Protocollo del Tribunale di Vercelli, secondo i criteri e con le modalità nello stesso stabilite.
L'Assegno Unico Universale e qualsiasi futura misura di sostegno economico per le famiglie con figli a carico sarà percepito integralmente dalla madre.
Il padre, infine, verserà alla madre la somma di euro 1.600,00 (milleseicento) a titolo di concorso al mantenimento di per i mesi dicembre 2024/marzo 2025 entro il 15 aprile 2025. Per_1
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile N. R.G. 1380/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DISPONE che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, Per_1
con collocazione prevalente e residenza abituale presso la madre in Varallo, via C. Battisti n. 69, luogo in cui madre e figlio trasferiranno la residenza entro il 20 aprile 2025;
2. DISPONE che la permanenza del minore presso ciascun genitore sia disciplinata secondo il calendario indicato in parte motiva;
3. DISPONE che la sig.ra lasci l'ex casa familiare, di proprietà del sig. portando Parte_1 CP_1
con sé gli oggetti di sua proprietà (come da elenco sottoscritto dalle stesse in separato atto transattivo) e gli effetti personali propri e del figlio entro e non oltre il 20 aprile 2025; Per_1
4. DISPONE che il padre versi alla madre un assegno mensile a titolo di contributo indiretto al mantenimento del figlio minore pari ad € 700,00 (settecento), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a decorrere pagina 5 di 6 da aprile 2025; egli, inoltre, provvederà al pagamento per intero delle spese di carattere straordinario da affrontarsi per il figlio, individuate e classificate nel Protocollo del Tribunale di
Vercelli, secondo i criteri e con le modalità nello stesso stabilite;
AUTORIZZA la madre a richiedere e percepire integralmente l'Assegno Unico Universale e qualsiasi futura misura di sostegno economico per le famiglie con figli a carico;
5. DISPONE che il padre versi alla madre la somma di euro 1.600,00 (milleseicento) a titolo di concorso al mantenimento di per i mesi dicembre 2024/marzo 2025 entro il 15 aprile Per_1
2025;
6. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 31.03.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Simona Francese
pagina 6 di 6