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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/09/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 10/06/2025 al n. 3096/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. BALLATO Parte_1 C.F._1
ALBERTO, elettivamente domiciliata in VIA ROMA 19 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. BALLATO ALBERTO ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. BALLATO CP_1 C.F._2
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 19 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. BALLATO ALBERTO resistente
E CON L'INTERVENTO
- Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
23/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “• dichiararsi la separazione Parte_1 CP_1
personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 CP_1
1° comma, cod. civ.;
• ordinarsi al Comune di Roverbella di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è
sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte e, inoltre, omologarsi la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) I coniugi vivranno separati e liberi di trasferire la loro residenza ove riterranno opportuno, con l'accordo che ogni mutamento della stessa verrà
comunicato entro 30 giorni dall'effettiva modifica.
2) La sig.ra continuerà ad abitare, insieme alle figlie minori Parte_1
e nella residenza coniugale sita in Roverbella Persona_1 Persona_2
(MN), Frazione Malavicina, Strada Ormedello n. 4/a1, di proprietà di
[...]
. CP_2
3) Il sig. ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferito presso CP_1
l'abitazione dei genitori in Borgo Quaresima n. 57, frazione Malavicina,
Roverbella (MN);
pagina 2 di 9 4) Le figlie minori saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza prevalente e collocamento presso la madre.
5) Tutte le decisioni inerenti alla salute e l'educazione della prole saranno prese concordemente dai genitori, i quali sin da ora dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi sull'educazione,
sull'indirizzo scolastico o comunque sulle scelte che appaiono determinanti per il futuro delle figlie.
6) I genitori condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità
genitoriale su e;
saranno, pertanto, corresponsabili Per_2 Persona_1
dell'andamento scolastico, dell'educazione, della salute, della cura e custodia,
nonché della loro crescita serena ed equilibrata. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità
genitoriale separatamente.
7) I genitori terranno con sé le figlie secondo il seguente calendario:
Nella settimana in cui osserverà il turno di lavoro mattutino, dal Parte_1
lunedì al giovedì andrà a prendere le figlie da dopo il pranzo, alle CP_1
14,15 circa, e le terrà con sé fino alle ore 20,30 quando le riporterà nella dimora del padre;
al venerdì andrà a prendere le figlie dal padre come gli altri giorni ma anziché riportargliele alla sera stessa, le terrà con sé fino al sabato mattina, quando il marito andrà a prenderle per tenerle con sé fino alla domenica mattina, quando le riporterà dalla moglie, ove rimarranno fino al lunedì mattina successivo, allorché quest'ultima le porterà a scuola.
pagina 3 di 9 Nella settimana in cui osserverà il turno di lavoro pomeridiano, Parte_1
dal lunedì al venerdì le terrà con sé dalle 13, quando le andrà a prendere a scuola, sino alle 13,45, allorché le porterà a casa del padre, ove rimarranno fino alle ore 22,15, quando a cura di quest'ultimo saranno riportate dalla madre per restarvi fino alle 8 del giorno dopo, quando saranno condotte a scuola;
al venerdì sera il padre non riporterà le bambine dalla madre ma le terrà con sé
sino al sabato mattina alle ore 8 circa, quando le porterà alla moglie presso la quale rimarranno sino alla domenica sera alle ore 20,30 circa, quando saranno riportate dal padre che le terrà fino all'inizio delle lezioni scolastiche del lunedì
mattina.
Di seguito una tabella riassuntiva dei rispettivi orari:
Settimana 1 00-08 08-13 13-14,15 14,15-20,30 20,30-24
Lunedì Papà Scuola Papà Mamma Papà
Martedì Papà Scuola Papà Mamma Papà
Mercoledì Papà Scuola Papà Mamma Papà
Giovedì Papà Scuola Papà Mamma Papà
Venerdì Papà Scuola Papà Mamma Mamma
Sabato Mamma Papà Papà Papà Papà
Domenica Papà Mamma Mamma Mamma Mamma
Settimana 2 00-08 08-13 13-13,45 13,45-22,15 22,15-24
pagina 4 di 9 Lunedì Mamma Scuola Mamma Papà Mamma
Martedì Mamma Scuola Mamma Papà Mamma
Mercoledì Mamma Scuola Mamma Papà Mamma
Giovedì Mamma Scuola Mamma Papà Mamma
Venerdì Mamma Scuola Mamma Papà Papà
Sabato Papà Mamma Mamma Mamma Mamma
Domenica 00-20,30 20,30-24
Mamma Papà
8) Nei periodi di vacanza dalla scuola, nelle ore che nel resto dell'anno sono occupate dalla frequenza delle lezioni (08-13), le figlie resteranno con il genitore che nel calendario sopra esposto le avrà in cura la notte precedente. Le
minori trascorreranno con ciascuno dei genitori una settimana continuativa durante le vacanze estive. Durante le vacanze trascorse fuori casa (al mare, in montagna o altrove) con uno dei genitori, questo dovrà essere sempre reperibile,
comunicare il luogo di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, il quale avrà diritto di avere notizie delle figlie. Ad anni alterni, le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori il giorno di Natale o la vigilia;
il
31 dicembre o il Capodanno;
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
9) In ragione della sostanziale parità della permanenza delle figlie presso ciascuno dei genitori, non si fa luogo ad alcun contributo al loro mantenimento.
pagina 5 di 9 10) I genitori contribuiranno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno,
senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie del figlio:
a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure,
anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b)
spese scolastiche: tasse di iscrizione alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo e secondo grado, all'università pubblica (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto); acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico di inizio anno;
gita scolastica senza pernottamento;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); saranno altresì suddivise nella misura del 50% le spese di seguito elencate purché previamente concordate: c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per cure
– anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
pagina 6 di 9 per corsi di specializzazione;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature,
ecc.). A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
11) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori.
12) I coniugi s'impegnano fin d'ora a prestare reciproco assenso per l'espatrio,
al rilascio del passaporto ed ogni altro documento equipollente anche per le figlie.
13) Il conto corrente cointestato n. 45605/1000/00000957, aperto presso Intesa
Sanpaolo S.p.A. verrà chiuso e la giacenza ripartita equamente tra i coniugi.
14) Il saldo attivo del conto corrente n. 133 054 862655 BCC Veneta Credito
Cooperativo intestato a resterà di proprietà del medesimo. CP_1
15) Il saldo attivo del conto corrente n. 3929459 aperto presso Fineco S.p.A.
intestato a resterà di proprietà della medesima. Parte_1
pagina 7 di 9 16) Le autovetture targate DN729SB, EJ238LW e BV954SL intestate a CP_1
resteranno di proprietà esclusiva di quest'ultimo.
[...]
17) Il veicolo targato CT126WC, intestato a , resterà di proprietà Parte_1
esclusiva di quest'ultima.
18) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, avendo già definito ogni rapporto patrimoniale”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione con domanda cumulata di scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Roverbella in data
02/08/2014 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto
Comune al n. 5, parte I, serie Ufficio I, anno 2014) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, parzialmente pronunciando in via definitiva nel procedimento 3096/2025 R.G. su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roverbella (MN) (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 5, parte I, serie Ufficio 1, anno 2014) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) Dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 25/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 10/06/2025 al n. 3096/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. BALLATO Parte_1 C.F._1
ALBERTO, elettivamente domiciliata in VIA ROMA 19 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. BALLATO ALBERTO ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. BALLATO CP_1 C.F._2
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 19 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. BALLATO ALBERTO resistente
E CON L'INTERVENTO
- Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
23/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “• dichiararsi la separazione Parte_1 CP_1
personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 CP_1
1° comma, cod. civ.;
• ordinarsi al Comune di Roverbella di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è
sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte e, inoltre, omologarsi la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1) I coniugi vivranno separati e liberi di trasferire la loro residenza ove riterranno opportuno, con l'accordo che ogni mutamento della stessa verrà
comunicato entro 30 giorni dall'effettiva modifica.
2) La sig.ra continuerà ad abitare, insieme alle figlie minori Parte_1
e nella residenza coniugale sita in Roverbella Persona_1 Persona_2
(MN), Frazione Malavicina, Strada Ormedello n. 4/a1, di proprietà di
[...]
. CP_2
3) Il sig. ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferito presso CP_1
l'abitazione dei genitori in Borgo Quaresima n. 57, frazione Malavicina,
Roverbella (MN);
pagina 2 di 9 4) Le figlie minori saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza prevalente e collocamento presso la madre.
5) Tutte le decisioni inerenti alla salute e l'educazione della prole saranno prese concordemente dai genitori, i quali sin da ora dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi sull'educazione,
sull'indirizzo scolastico o comunque sulle scelte che appaiono determinanti per il futuro delle figlie.
6) I genitori condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità
genitoriale su e;
saranno, pertanto, corresponsabili Per_2 Persona_1
dell'andamento scolastico, dell'educazione, della salute, della cura e custodia,
nonché della loro crescita serena ed equilibrata. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità
genitoriale separatamente.
7) I genitori terranno con sé le figlie secondo il seguente calendario:
Nella settimana in cui osserverà il turno di lavoro mattutino, dal Parte_1
lunedì al giovedì andrà a prendere le figlie da dopo il pranzo, alle CP_1
14,15 circa, e le terrà con sé fino alle ore 20,30 quando le riporterà nella dimora del padre;
al venerdì andrà a prendere le figlie dal padre come gli altri giorni ma anziché riportargliele alla sera stessa, le terrà con sé fino al sabato mattina, quando il marito andrà a prenderle per tenerle con sé fino alla domenica mattina, quando le riporterà dalla moglie, ove rimarranno fino al lunedì mattina successivo, allorché quest'ultima le porterà a scuola.
pagina 3 di 9 Nella settimana in cui osserverà il turno di lavoro pomeridiano, Parte_1
dal lunedì al venerdì le terrà con sé dalle 13, quando le andrà a prendere a scuola, sino alle 13,45, allorché le porterà a casa del padre, ove rimarranno fino alle ore 22,15, quando a cura di quest'ultimo saranno riportate dalla madre per restarvi fino alle 8 del giorno dopo, quando saranno condotte a scuola;
al venerdì sera il padre non riporterà le bambine dalla madre ma le terrà con sé
sino al sabato mattina alle ore 8 circa, quando le porterà alla moglie presso la quale rimarranno sino alla domenica sera alle ore 20,30 circa, quando saranno riportate dal padre che le terrà fino all'inizio delle lezioni scolastiche del lunedì
mattina.
Di seguito una tabella riassuntiva dei rispettivi orari:
Settimana 1 00-08 08-13 13-14,15 14,15-20,30 20,30-24
Lunedì Papà Scuola Papà Mamma Papà
Martedì Papà Scuola Papà Mamma Papà
Mercoledì Papà Scuola Papà Mamma Papà
Giovedì Papà Scuola Papà Mamma Papà
Venerdì Papà Scuola Papà Mamma Mamma
Sabato Mamma Papà Papà Papà Papà
Domenica Papà Mamma Mamma Mamma Mamma
Settimana 2 00-08 08-13 13-13,45 13,45-22,15 22,15-24
pagina 4 di 9 Lunedì Mamma Scuola Mamma Papà Mamma
Martedì Mamma Scuola Mamma Papà Mamma
Mercoledì Mamma Scuola Mamma Papà Mamma
Giovedì Mamma Scuola Mamma Papà Mamma
Venerdì Mamma Scuola Mamma Papà Papà
Sabato Papà Mamma Mamma Mamma Mamma
Domenica 00-20,30 20,30-24
Mamma Papà
8) Nei periodi di vacanza dalla scuola, nelle ore che nel resto dell'anno sono occupate dalla frequenza delle lezioni (08-13), le figlie resteranno con il genitore che nel calendario sopra esposto le avrà in cura la notte precedente. Le
minori trascorreranno con ciascuno dei genitori una settimana continuativa durante le vacanze estive. Durante le vacanze trascorse fuori casa (al mare, in montagna o altrove) con uno dei genitori, questo dovrà essere sempre reperibile,
comunicare il luogo di destinazione, gli spostamenti ed il recapito all'altro genitore, il quale avrà diritto di avere notizie delle figlie. Ad anni alterni, le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori il giorno di Natale o la vigilia;
il
31 dicembre o il Capodanno;
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
9) In ragione della sostanziale parità della permanenza delle figlie presso ciascuno dei genitori, non si fa luogo ad alcun contributo al loro mantenimento.
pagina 5 di 9 10) I genitori contribuiranno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno,
senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie del figlio:
a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure,
anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b)
spese scolastiche: tasse di iscrizione alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo e secondo grado, all'università pubblica (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto); acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico di inizio anno;
gita scolastica senza pernottamento;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); saranno altresì suddivise nella misura del 50% le spese di seguito elencate purché previamente concordate: c) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per cure
– anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
pagina 6 di 9 per corsi di specializzazione;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature,
ecc.). A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
11) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascuno dei genitori.
12) I coniugi s'impegnano fin d'ora a prestare reciproco assenso per l'espatrio,
al rilascio del passaporto ed ogni altro documento equipollente anche per le figlie.
13) Il conto corrente cointestato n. 45605/1000/00000957, aperto presso Intesa
Sanpaolo S.p.A. verrà chiuso e la giacenza ripartita equamente tra i coniugi.
14) Il saldo attivo del conto corrente n. 133 054 862655 BCC Veneta Credito
Cooperativo intestato a resterà di proprietà del medesimo. CP_1
15) Il saldo attivo del conto corrente n. 3929459 aperto presso Fineco S.p.A.
intestato a resterà di proprietà della medesima. Parte_1
pagina 7 di 9 16) Le autovetture targate DN729SB, EJ238LW e BV954SL intestate a CP_1
resteranno di proprietà esclusiva di quest'ultimo.
[...]
17) Il veicolo targato CT126WC, intestato a , resterà di proprietà Parte_1
esclusiva di quest'ultima.
18) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, avendo già definito ogni rapporto patrimoniale”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione con domanda cumulata di scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Roverbella in data
02/08/2014 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto
Comune al n. 5, parte I, serie Ufficio I, anno 2014) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, parzialmente pronunciando in via definitiva nel procedimento 3096/2025 R.G. su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roverbella (MN) (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 5, parte I, serie Ufficio 1, anno 2014) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) Dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 25/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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