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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/06/2025, n. 3905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3905 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
Composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc.to iscritto al n. 467 del ruolo dell'anno 2024 promosso con ricorso depositato il 26.1.2024 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma nel proc.to di modifica delle condizioni di divorzio n. , P.IVA_1
tra cod. fisc. , nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Roma, ivi residente, alla via Tuscolana, 1500 ed ivi elettivamente domiciliato alla via Pinerolo, 22, presso lo studio dell'Avvocato Domenico Bellantoni, che lo rappresenta e difende;
reclamante e
cod. fisc.: , nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
17/06/1966 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Rescigno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Salaria n. 292;
convenuta con la partecipazione del Procuratore Generale in sede.
_ _ _
In data 26/01/2024 il Signor depositava ricorso in appello avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Roma n. 18185 emessa in data 24/11/2023, pubblicata in data 12/12/2023 e notificata in data 28/12/2023 nel procedimento n. 24852/2023
R.g., ricorso rubricato al n. 467/2024 R.g. della Corte di Appello di Roma.
1 Il ricorrente chiedeva riformarsi la richiamata pronunzia, con la quale era stata respinta la sua richiesta a far tempo dalla domanda (maggio 2023) di revoca dell'assegno divorzile di euro 50,00 disposto a favore della Signora su CP_1
accordo delle parti, dalla precedente pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 5102 del 2018 del medesimo Tribunale.
Nelle more del presente giudizio le parti sono pervenute ad un accordo sottoscritto in data 28/02/2024, innanzi all'organismo di mediazione Concormedia Srl, definitorio di varie pendenze tra di esse esistenti, tra cui quella relativa alla debenza o meno dell'assegno divorzile;
in tale sede è stata, infatti, convenuta tra le parti la liquidazione di una somma una-tantum divorzile di Euro 2.000,00 a favore della
Signora da parte del Signor a definitiva Controparte_1 Pt_1
tacitazione di ogni sua pretesa a titolo di assegno divorzile a far tempo dalla data del
28/02/2024.
Nel frattempo, dal mese di luglio dello scorso anno, il figlio delle parti Per_1
nato a [...] in data [...], è divenuto economicamente
[...]
autosufficiente, laddove la figlia nata a [...] in data [...], lo era già Per_2
da tempo.
Le parti, preso atto della intesa conclusa e della raggiunta autosufficienza economica del figlio, in data 4/6/2025 hanno sottoscritto una istanza congiunta di precisazione delle conclusioni datata 19/06/2025, (con contestuale corresponsione da parte del ricorrente della somma di Euro 2.000,00, a mezzo di assegno bancario intestato alla beneficiaria) il cui contenuto di seguito integralmente si riporta in dispositivo, quale richiesta comune alle parti, non ostando alcuna ragione di ordine pubblico al loro recepimento.
Non ricorrono gli estremi per l'applicazione della sanzione prevista all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunziando:
- a modifica delle statuizioni economiche di cui alla sentenza del Tribunale di Roma
n. 5102/2018 del 9 marzo 2018, confermata dalla sentenza n.18185/2023 del medesimo Giudice, preso atto della volontà delle parti di definire la lite in corso sulla debenza dell'assegno divorzile con la dazione di una somma una-tantum di euro 2.000,00 (euro duemila/00) da parte del Signor alla Signora Pt_1 [...]
corrisposte contestualmente alla sottoscrizione del relativo atto transattivo CP_1
2 (nelle more della raggiunta autosufficienza economica del figlio Per_1
:
[...]
1) revoca con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'accordo del 28/02/2024
l'obbligo del Signor di corrispondere alla Signora l'assegno Pt_1 CP_1
divorzile di euro 50,00 (euro cinquanta/00), così come attualizzato secondo gli indici Istat;
2) revoca con decorrenza dal mese di luglio dello scorso anno l'obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento del figlio da parte Persona_1
del padre ed a favore della Signora CP_1
3) dà atto che le parti hanno integralmente regolamentato tutti i lori reciproci rapporti patrimoniali, di talché null'altro hanno più reciprocamente a pretendere;
4) dichiara per intero compensate tra le parti le spese di lite dei due gradi del giudizio.
Si comunichi.
Roma, così deciso il 19.6.25.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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