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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/12/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Perugia SECONDA SEZIONE Verbale di udienza da remoto
N. 3110/2024 R.G.
Il giorno 18/12/2025, alle ore 10.00, innanzi al Giudice, Dott. Fulvio Dello Iacovo, verificata la regolarità della comunicazione del provvedimento contenente il link di collegamento, richiamati i presenti alla necessità di confermare l'assenza di soggetti non legittimati nei luoghi da cui è effettuato il collegamento, si dà atto della presenza e della dichiarazione di identità: dell'Avv. GIANGIACOMO RAPALLINI, per parte attrice;
dell'Avv. BRACA LIDIA, per parte convenuta;
Il Giudice invita le parti a tenere sempre attiva la funzione audio/video, riservandosi la facoltà di disattivare la funzione audio di alcuno dei partecipanti, al solo fine di regolamentare l'ordinario svolgimento dell'udienza. Rammenta, altresì, che è assolutamente vietata la registrazione audio/video dell'udienza. A questo punto, invitate le parti a precisare le conclusioni, l'Avv. Rapallini si riporta ai propri scritti e conclude come da memoria autorizzata depositata e da ogni proprio atto, richiesta, eccezione e deduzione, contestando espressamente ogni contestazione avversa. L'Avv. Braca conclude come da comparsa di costituzione e risposta e da ogni atto successivo. Segue breve discussione orale, all'esito della quale Il Giudice Dà lettura di quanto verbalizzato. Rinvia la decisione al termine dell'udienza, all'esito della Camera di Consiglio, espressamente esonerando le parti ed i difensori dalla presenza in udienza al momento della lettura del provvedimento. Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza. Del che è verbale, chiuso alle ore 18.00.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3110/2024 RGAC, decisa, in esito a discussione delle parti, ex art. 281 sexies c.p.c., alla odierna udienza del 18.12.2025.
TRA
in persona dal l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. G. Parte_1
Rapallini, giusta procura in atti;
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. L. Braca, giusta CP_1 procura in atti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (così, anche, per brevità) Pt_1 conveniva in giudizio (così anche, per brevità, innanzi all'intestato CP_1
Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa e reietta, previe le declaratorie tutte del caso meglio viste e ritenute, come segue provvedere: a) accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte, ed in specie che detto inadempimento è sussumibile sotto la fattispecie di aliud pro alio, e per l'effetto risolvere il contratto intercorso tra le parti ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., e/o comunque per tutti i titoli e le causali dedotti in atti;
b) in subordine
a quanto domandato al punto a), accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte ex art. 1497 c.c., e per l'effetto risolvere il contratto intercorso tra le parti ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., e/o comunque per tutti i titoli
e le causali dedotti in atti;
c) in ulteriore subordine a quanto domandato ai punti a) e
b), accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta alle obbliga-zioni assunte ex art. 1490 c.c., e per l'effetto risolvere il contratto intercorso tra le parti ai sensi degli artt. 1492, 1493 e 1494 c.c. e/o comunque per tutti i titoli e le causali dedotti in atti;
d) in via di estremo subordine rispetto a quanto domandato ai punti precedenti, accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte ex art.
1490 c.c., e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'esponente alla riduzione del prezzo ai sensi degli artt. 1492 e 1494 c.c. e/o comunque per tutti i titoli e le causali dedotti in atti;
e) per l'effetto della declaratoria di risoluzione del contratto, a qualsiasi titolo dichiarata, condannare controparte alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno, come quantificati in atti, o nella maggiore e/o minore misura che verrà stabilita all'esito dell'istruttoria di causa, il tutto oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. e/o comunque come per legge, e rivalutazione come per legge;
f) per l'effetto della declaratoria del diritto all'esponente alla riduzione del prezzo, condannare controparte
a corrispondere a parte attrice la somma di Euro € 15.998,53 a titolo di riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno, come quantificato in atti, o nella maggiore e/o minore misura che verrà stabilita all'esito dell'istruttoria di causa, il tutto oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c e/o comunque per legge;
g) con vittoria di spese e compensi tutti della presente causa, IVA e CPA incluse. Sentenza esecutiva ai sensi di legge.
A fondamento della domanda, esponeva di aver acquistato da un CP_1 motore revisionato, in data 21.07.2020 e, successivamente, altri componenti per sostituire il motore già precedentemente installato su un trattorino/trenino
Kubota, necessario ad essa attrice per lo svolgimento della propria attività di trasporto turisti.
Successivamente al montaggio, effettuato da ditta di fiducia dell'attrice, previa sostituzione di alcuni componenti, che non potevano entrare nell'alloggiamento e che richiedevano l'uso di quelli specifici, da recuperare dal motore in precedenza installato, il trattorino/trenino non funzionava in maniera adeguata.
Neppure la sostituzione della testata, operata da consentiva al mezzo CP_1 dell'attrice di funzionare efficacemente. Nonostante diversi scambi epistolari, con contestazioni formali e asseriti riconoscimenti dei vizi e difetti, nessuna soluzione transattiva interveniva.
Invitata la convenuta a sottoscrivere una convezione di negoziazione assistita, sul silenzio della stessa, agiva giudiziariamente.
In punto di diritto, sosteneva che aveva consegnato un aliud pro alio, CP_1 essendo risultato che il motore venduto era del tutto inservibile, con conseguente istanza di declaratoria di risoluzione per inadempimento;
in subordine, chiedeva il rimedio solutorio in applicazione delle previsioni di cui all'art. 1497 c.c.; in via ulteriormente gradata, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 1490 c.c.
Rassegnava le conclusioni richiamate.
Si costituiva in giudizio che contestava in toto la domanda attorea. CP_1
In via preliminare postulava l'improcedibilità della domanda per mancato avveramento della condizione collegata al previo esperimento della procedura di negoziazione assistita;
in ogni caso, respinta l'ipotesi di inquadramento della fattispecie nello schema dell'aliud pro alio, evidenziava che si trattava di un normale atto di compravendita di cose;
eccepiva, di conseguenza, l'intervenuta prescrizione, rilevando che, ai fini dell'ammissibilità dell'azione di garanzia, i presunti vizi e difetti dovevano denunciarsi entro 8 giorni dalla scoperta e, in ogni caso, la relativa azione doveva intervenire entro un ano dalla consegna, termine inutilmente decorso, stante la notifica dell'atto introduttivo intervenuta il 31.07.2024, a fronte dell'ultima nota spedita dalla difesa dell'attrice in data
4/12/2020, pervenuta il 12/01/2021, con invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, seguita dalla adesione di del 4/02/2021, CP_1 senza che poi fosse formalizzata alcuna convenzione.
Eccepiva, ancora, l'inammissibilità della domanda per aver controparte esperito contemporaneamente l'azione redibitoria e quella estimatoria.
Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti effettuata dalla società attrice;
evidenziava che aveva voluto, contrariamente a quanto consigliato da Pt_1 provvedere con proprie ditte di fiducia alla sostituzione del motore;
che CP_1 la non era mai stata coinvolta nelle operazione di montaggio (e CP_1 sostituzione dei componenti necessari per adeguare il motore venduto all'alloggio del trattore Kubota); in ogni caso, evidenziava che il motore era comunque, notoriamente, un motore revisionato e che, in ultima analisi, non vi era nessuna prova che i vizi e i difetti lamentati fossero collegati direttamente ai difetti del bene venduto, piuttosto che all'inesperienza, negligenza, imperizia della ditta che aveva provveduto alle operazioni di montaggio.
Chiariva che nessun riconoscimento di vizi o difetti era ravvisabile in capo alla convenuta, laddove la disponibilità a venire incontro alle esigenze e difficoltà della clientela non poteva configurarsi come ammissione di colpa.
Anche la congruità dei costi e delle riparazioni asseritamente effettuate dall'attrice erano oggetto di censura.
La per l'effetto, rassegnava le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - dichiarare e ritenere
l'improcedibilità della domanda per il mancato compimento della procedura di negoziazione assistita;
- dichiarare e ritenere l'intervenuta decadenza dalla denunzia
e/o prescrizione dell'azione per i profili evidenziati;
- dichiarare l'inammissibilità del cumulo di domande per i profili evidenziati;
- dichiarare la non sussistenza dei presupposti per la configurazione della fattispecie dell'aliud pro alio ritenendo l'azione proposta quale redibitoria per i profili evidenziati;
- respingere la complessiva domanda perché infondata in fatto e in diritto e comunque nei termini della sua formulazione. Con ogni consequenziale pronuncia altresì. Con vittoria di spese e compenso professionale.
Costituito correttamente il contraddittorio ed assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Tribunale, sulle richieste e precisazioni formulate, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di alcun passaggio istruttorio, rinviava per precisazione conclusioni, discussione contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 18.12.2025, celebrata nelle forme del collegamento da remoto.
DIRITTO
La domanda proposta da è inammissibile. Parte_1
Precisa il Giudice che, nella definizione della controversia, si fa applicazione del principio della “ragione più liquida” che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile –per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti,
è preferibile -e consentito- affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
Dirimente, ai fini della decisione, è l'inquadramento della fattispecie nello schema di cui all'art. 1470 ss. c.c. e della connessa regolamentazione dei casi di presenza dei vizi e della garanzia ex art. 1490 c.c., ovvero della mancanza di qualità, ex art. 1497 c.c..
Come noto, l'aliud pro alio è istituto, di creazione giurisprudenziale, che si applica, tutte le volte nelle quali si ha la vendita di cosa che, per le sue caratteristiche, non può essere qualificata come cosa del tipo di quella compravenduta, essendo appunto altra cosa; analoga situazione si ha quando i vizi sono talmente gravi da rendere la cosa oggettivamente diversa da quella compravenduta.
Non è questo il caso.
Il bene compravenduto era sicuramente un bene del tipo di quello richiesto da parte venditrice ed idoneo allo scopo per il quale vi fu la contrattazione: un motore “revisionato” (dunque, usato) le cui caratteristiche erano note all'acquirente al momento della conferma dell'ordine.
Non vi può essere dubbio che il motore, montato sul trattore di parte attrice, abbia anche funzionato (sebbene manifestando, quasi subito, secondo l'assunto attoreo, dei difetti di efficienza) e dunque sia stato utilizzato per un certo periodo per i suoi usi, non diversi da quelli di cui al contratto.
Né può sostenersi che i vizi e/o difetti (ove riferibili al bene piuttosto che al non corretto montaggio) fossero talmente gravi da rendere la cosa completamente inidonea all'uso cui era destinata o per la quale era stata contrattata ed acquistata.
E' la stessa attrice, con propria nota del 25.09.2020, a fugare ogni dubbio in proposito, dichiarando di aver utilizzato il trenino con il motore fornito dalla lamentando che “la dove prima salivamo in terza, ora dobbiamo usare la CP_1 seconda marcia;
poco male ce lo aspettavamo avendo visto le condizioni dei cilindri. Quello della maggiore fumosità è invece un problema più grave, essendo il nostro servizio svolto in territorio montano svizzero … Le potenti fumate nere stanno indisponendo molta gente. Per fortuna il servizio finirà tra poco più di un mese…”
Deve pertanto necessariamente ritenersi per certo che il bene venduto (ripetesi, al netto di eventuali difetti o vizi intrinseci, palesi o occulti, poco rileva per quanto si dirà), oltre ad appartenere allo stesso genere, era anche idoneo all'uso, tanto che fu utilizzato proprio per le necessità della ditta attrice, per un consistente periodo di tempo.
Naturalmente, la nozione di aliud pro alio, proprio per la sua fonte giurisprudenziale, è nozione caratterizzata da forte discrezionalità. In particolare, occorre rilevare come, proprio per questa ragione, sia rimesso alla discrezionalità del giudice valutare se il bene, in ragione dei vizi che lo affliggono, sia tale da non poter essere considerato, per il comune sentire, una cosa “come quella venduta” e sia piuttosto “altra cosa”, appunto aliud pro alio.
Nel caso di specie, l'insieme delle circostanze valorizzate (motore usato, montaggio ed avvenuto utilizzo da parte della attrice per la destinazione propria della res acquistata) esclude che il bene fosse cosa diversa da quella pattuita.
Naturalmente, la cosa poteva essere viziata ma si versa, appunto, in ipotesi di
(possibile) vizio della cosa;
non di aliud pro alio.
La Suprema Corte (sent. n. 1314/24) ha affermato che sussiste la vendita di aliud pro alio (che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e condizioni di cui all'art. 1495 c.c.) quando la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, pregiudicando la stessa identità della cosa acquistata, con la conseguenza che la res promessa si riveli funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata commissionata.
Viceversa, ovvero in caso di mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria di merce cui il compratore intendeva destinare la cosa, si fuoriesce da tale categoria giuridica e si rientra piuttosto nella fattispecie di vizi redibitori, oppure in quella della mancanza di qualità essenziali. Queste ultime fattispecie sono soggette ai termini previsti dall'art. 1495 c.c. i) per la denuncia dei vizi – di 8 giorni dalla scoperta, salvo diverso termine previsto dalle parti o dalla legge;
ii) prescrizionale per l'avvio dell'azione – di un anno dalla consegna.
Così delineato il perimetro della decisione del Giudice, non può che sentenziarsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia, per inutile decorso del termine di un anno dalla consegna della cosa.
Dall'esame della documentazione in atti, a tutto voler concedere, può identificarsi nella nota PEC inviata dal legale di parte attrice a quello di parte convenuta, in data 17.03.2021, l'ultimo atto idoneo ad interrompere il richiamato termine di prescrizione.
Tra tale atto interruttivo e la notifica dell'atto di citazione sono intercorsi oltre tre anni.
A non dissimile conclusione si perviene anche a voler valorizzare la nota PEC richiamata dalla difesa dell'attore, datata 25.10.2023, sempre indirizzata al legale della convenuta, con cui si richiedeva un aggiornamento delle decisioni della CP_1
E' ictu oculi che anche tra le due ultime comunicazioni è intercorso un termine ben superiore all'anno stabilito dall'art. 1495 c.c. (e dall'art. 1497 c.c.).
L'accertata prescrizione dell'azione di garanzia rappresenta circostanza assorbente rispetto alle ulteriori questioni afferenti il cumulo tra azione redibitoria ed estimatoria, oltre che sulla effettiva sussistenza dei vizi del bene venduto, del nesso tra tali presunti vizi ed i danni lamentati, della riferibilità degli stessi a parte convenuta piuttosto che alla negligenza, imperizia, imprudenza della ditta che ha materialmente eseguito le operazioni di sostituzione del bene venduto.
La domanda va dunque dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei minimi tariffari, in considerazione della non particolare difficoltà della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla proposta da Parte_1
in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. Dichiara inammissibile la domanda.
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese funzioni di lite in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi €. 2.540,00 oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Perugia, 18.12.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
N. 3110/2024 R.G.
Il giorno 18/12/2025, alle ore 10.00, innanzi al Giudice, Dott. Fulvio Dello Iacovo, verificata la regolarità della comunicazione del provvedimento contenente il link di collegamento, richiamati i presenti alla necessità di confermare l'assenza di soggetti non legittimati nei luoghi da cui è effettuato il collegamento, si dà atto della presenza e della dichiarazione di identità: dell'Avv. GIANGIACOMO RAPALLINI, per parte attrice;
dell'Avv. BRACA LIDIA, per parte convenuta;
Il Giudice invita le parti a tenere sempre attiva la funzione audio/video, riservandosi la facoltà di disattivare la funzione audio di alcuno dei partecipanti, al solo fine di regolamentare l'ordinario svolgimento dell'udienza. Rammenta, altresì, che è assolutamente vietata la registrazione audio/video dell'udienza. A questo punto, invitate le parti a precisare le conclusioni, l'Avv. Rapallini si riporta ai propri scritti e conclude come da memoria autorizzata depositata e da ogni proprio atto, richiesta, eccezione e deduzione, contestando espressamente ogni contestazione avversa. L'Avv. Braca conclude come da comparsa di costituzione e risposta e da ogni atto successivo. Segue breve discussione orale, all'esito della quale Il Giudice Dà lettura di quanto verbalizzato. Rinvia la decisione al termine dell'udienza, all'esito della Camera di Consiglio, espressamente esonerando le parti ed i difensori dalla presenza in udienza al momento della lettura del provvedimento. Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza. Del che è verbale, chiuso alle ore 18.00.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3110/2024 RGAC, decisa, in esito a discussione delle parti, ex art. 281 sexies c.p.c., alla odierna udienza del 18.12.2025.
TRA
in persona dal l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. G. Parte_1
Rapallini, giusta procura in atti;
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. L. Braca, giusta CP_1 procura in atti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (così, anche, per brevità) Pt_1 conveniva in giudizio (così anche, per brevità, innanzi all'intestato CP_1
Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa e reietta, previe le declaratorie tutte del caso meglio viste e ritenute, come segue provvedere: a) accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte, ed in specie che detto inadempimento è sussumibile sotto la fattispecie di aliud pro alio, e per l'effetto risolvere il contratto intercorso tra le parti ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., e/o comunque per tutti i titoli e le causali dedotti in atti;
b) in subordine
a quanto domandato al punto a), accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte ex art. 1497 c.c., e per l'effetto risolvere il contratto intercorso tra le parti ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., e/o comunque per tutti i titoli
e le causali dedotti in atti;
c) in ulteriore subordine a quanto domandato ai punti a) e
b), accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta alle obbliga-zioni assunte ex art. 1490 c.c., e per l'effetto risolvere il contratto intercorso tra le parti ai sensi degli artt. 1492, 1493 e 1494 c.c. e/o comunque per tutti i titoli e le causali dedotti in atti;
d) in via di estremo subordine rispetto a quanto domandato ai punti precedenti, accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte ex art.
1490 c.c., e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'esponente alla riduzione del prezzo ai sensi degli artt. 1492 e 1494 c.c. e/o comunque per tutti i titoli e le causali dedotti in atti;
e) per l'effetto della declaratoria di risoluzione del contratto, a qualsiasi titolo dichiarata, condannare controparte alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno, come quantificati in atti, o nella maggiore e/o minore misura che verrà stabilita all'esito dell'istruttoria di causa, il tutto oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. e/o comunque come per legge, e rivalutazione come per legge;
f) per l'effetto della declaratoria del diritto all'esponente alla riduzione del prezzo, condannare controparte
a corrispondere a parte attrice la somma di Euro € 15.998,53 a titolo di riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno, come quantificato in atti, o nella maggiore e/o minore misura che verrà stabilita all'esito dell'istruttoria di causa, il tutto oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c e/o comunque per legge;
g) con vittoria di spese e compensi tutti della presente causa, IVA e CPA incluse. Sentenza esecutiva ai sensi di legge.
A fondamento della domanda, esponeva di aver acquistato da un CP_1 motore revisionato, in data 21.07.2020 e, successivamente, altri componenti per sostituire il motore già precedentemente installato su un trattorino/trenino
Kubota, necessario ad essa attrice per lo svolgimento della propria attività di trasporto turisti.
Successivamente al montaggio, effettuato da ditta di fiducia dell'attrice, previa sostituzione di alcuni componenti, che non potevano entrare nell'alloggiamento e che richiedevano l'uso di quelli specifici, da recuperare dal motore in precedenza installato, il trattorino/trenino non funzionava in maniera adeguata.
Neppure la sostituzione della testata, operata da consentiva al mezzo CP_1 dell'attrice di funzionare efficacemente. Nonostante diversi scambi epistolari, con contestazioni formali e asseriti riconoscimenti dei vizi e difetti, nessuna soluzione transattiva interveniva.
Invitata la convenuta a sottoscrivere una convezione di negoziazione assistita, sul silenzio della stessa, agiva giudiziariamente.
In punto di diritto, sosteneva che aveva consegnato un aliud pro alio, CP_1 essendo risultato che il motore venduto era del tutto inservibile, con conseguente istanza di declaratoria di risoluzione per inadempimento;
in subordine, chiedeva il rimedio solutorio in applicazione delle previsioni di cui all'art. 1497 c.c.; in via ulteriormente gradata, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 1490 c.c.
Rassegnava le conclusioni richiamate.
Si costituiva in giudizio che contestava in toto la domanda attorea. CP_1
In via preliminare postulava l'improcedibilità della domanda per mancato avveramento della condizione collegata al previo esperimento della procedura di negoziazione assistita;
in ogni caso, respinta l'ipotesi di inquadramento della fattispecie nello schema dell'aliud pro alio, evidenziava che si trattava di un normale atto di compravendita di cose;
eccepiva, di conseguenza, l'intervenuta prescrizione, rilevando che, ai fini dell'ammissibilità dell'azione di garanzia, i presunti vizi e difetti dovevano denunciarsi entro 8 giorni dalla scoperta e, in ogni caso, la relativa azione doveva intervenire entro un ano dalla consegna, termine inutilmente decorso, stante la notifica dell'atto introduttivo intervenuta il 31.07.2024, a fronte dell'ultima nota spedita dalla difesa dell'attrice in data
4/12/2020, pervenuta il 12/01/2021, con invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, seguita dalla adesione di del 4/02/2021, CP_1 senza che poi fosse formalizzata alcuna convenzione.
Eccepiva, ancora, l'inammissibilità della domanda per aver controparte esperito contemporaneamente l'azione redibitoria e quella estimatoria.
Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti effettuata dalla società attrice;
evidenziava che aveva voluto, contrariamente a quanto consigliato da Pt_1 provvedere con proprie ditte di fiducia alla sostituzione del motore;
che CP_1 la non era mai stata coinvolta nelle operazione di montaggio (e CP_1 sostituzione dei componenti necessari per adeguare il motore venduto all'alloggio del trattore Kubota); in ogni caso, evidenziava che il motore era comunque, notoriamente, un motore revisionato e che, in ultima analisi, non vi era nessuna prova che i vizi e i difetti lamentati fossero collegati direttamente ai difetti del bene venduto, piuttosto che all'inesperienza, negligenza, imperizia della ditta che aveva provveduto alle operazioni di montaggio.
Chiariva che nessun riconoscimento di vizi o difetti era ravvisabile in capo alla convenuta, laddove la disponibilità a venire incontro alle esigenze e difficoltà della clientela non poteva configurarsi come ammissione di colpa.
Anche la congruità dei costi e delle riparazioni asseritamente effettuate dall'attrice erano oggetto di censura.
La per l'effetto, rassegnava le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - dichiarare e ritenere
l'improcedibilità della domanda per il mancato compimento della procedura di negoziazione assistita;
- dichiarare e ritenere l'intervenuta decadenza dalla denunzia
e/o prescrizione dell'azione per i profili evidenziati;
- dichiarare l'inammissibilità del cumulo di domande per i profili evidenziati;
- dichiarare la non sussistenza dei presupposti per la configurazione della fattispecie dell'aliud pro alio ritenendo l'azione proposta quale redibitoria per i profili evidenziati;
- respingere la complessiva domanda perché infondata in fatto e in diritto e comunque nei termini della sua formulazione. Con ogni consequenziale pronuncia altresì. Con vittoria di spese e compenso professionale.
Costituito correttamente il contraddittorio ed assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Tribunale, sulle richieste e precisazioni formulate, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di alcun passaggio istruttorio, rinviava per precisazione conclusioni, discussione contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 18.12.2025, celebrata nelle forme del collegamento da remoto.
DIRITTO
La domanda proposta da è inammissibile. Parte_1
Precisa il Giudice che, nella definizione della controversia, si fa applicazione del principio della “ragione più liquida” che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile –per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti,
è preferibile -e consentito- affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
Dirimente, ai fini della decisione, è l'inquadramento della fattispecie nello schema di cui all'art. 1470 ss. c.c. e della connessa regolamentazione dei casi di presenza dei vizi e della garanzia ex art. 1490 c.c., ovvero della mancanza di qualità, ex art. 1497 c.c..
Come noto, l'aliud pro alio è istituto, di creazione giurisprudenziale, che si applica, tutte le volte nelle quali si ha la vendita di cosa che, per le sue caratteristiche, non può essere qualificata come cosa del tipo di quella compravenduta, essendo appunto altra cosa; analoga situazione si ha quando i vizi sono talmente gravi da rendere la cosa oggettivamente diversa da quella compravenduta.
Non è questo il caso.
Il bene compravenduto era sicuramente un bene del tipo di quello richiesto da parte venditrice ed idoneo allo scopo per il quale vi fu la contrattazione: un motore “revisionato” (dunque, usato) le cui caratteristiche erano note all'acquirente al momento della conferma dell'ordine.
Non vi può essere dubbio che il motore, montato sul trattore di parte attrice, abbia anche funzionato (sebbene manifestando, quasi subito, secondo l'assunto attoreo, dei difetti di efficienza) e dunque sia stato utilizzato per un certo periodo per i suoi usi, non diversi da quelli di cui al contratto.
Né può sostenersi che i vizi e/o difetti (ove riferibili al bene piuttosto che al non corretto montaggio) fossero talmente gravi da rendere la cosa completamente inidonea all'uso cui era destinata o per la quale era stata contrattata ed acquistata.
E' la stessa attrice, con propria nota del 25.09.2020, a fugare ogni dubbio in proposito, dichiarando di aver utilizzato il trenino con il motore fornito dalla lamentando che “la dove prima salivamo in terza, ora dobbiamo usare la CP_1 seconda marcia;
poco male ce lo aspettavamo avendo visto le condizioni dei cilindri. Quello della maggiore fumosità è invece un problema più grave, essendo il nostro servizio svolto in territorio montano svizzero … Le potenti fumate nere stanno indisponendo molta gente. Per fortuna il servizio finirà tra poco più di un mese…”
Deve pertanto necessariamente ritenersi per certo che il bene venduto (ripetesi, al netto di eventuali difetti o vizi intrinseci, palesi o occulti, poco rileva per quanto si dirà), oltre ad appartenere allo stesso genere, era anche idoneo all'uso, tanto che fu utilizzato proprio per le necessità della ditta attrice, per un consistente periodo di tempo.
Naturalmente, la nozione di aliud pro alio, proprio per la sua fonte giurisprudenziale, è nozione caratterizzata da forte discrezionalità. In particolare, occorre rilevare come, proprio per questa ragione, sia rimesso alla discrezionalità del giudice valutare se il bene, in ragione dei vizi che lo affliggono, sia tale da non poter essere considerato, per il comune sentire, una cosa “come quella venduta” e sia piuttosto “altra cosa”, appunto aliud pro alio.
Nel caso di specie, l'insieme delle circostanze valorizzate (motore usato, montaggio ed avvenuto utilizzo da parte della attrice per la destinazione propria della res acquistata) esclude che il bene fosse cosa diversa da quella pattuita.
Naturalmente, la cosa poteva essere viziata ma si versa, appunto, in ipotesi di
(possibile) vizio della cosa;
non di aliud pro alio.
La Suprema Corte (sent. n. 1314/24) ha affermato che sussiste la vendita di aliud pro alio (che dà luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e condizioni di cui all'art. 1495 c.c.) quando la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile, pregiudicando la stessa identità della cosa acquistata, con la conseguenza che la res promessa si riveli funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata commissionata.
Viceversa, ovvero in caso di mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria di merce cui il compratore intendeva destinare la cosa, si fuoriesce da tale categoria giuridica e si rientra piuttosto nella fattispecie di vizi redibitori, oppure in quella della mancanza di qualità essenziali. Queste ultime fattispecie sono soggette ai termini previsti dall'art. 1495 c.c. i) per la denuncia dei vizi – di 8 giorni dalla scoperta, salvo diverso termine previsto dalle parti o dalla legge;
ii) prescrizionale per l'avvio dell'azione – di un anno dalla consegna.
Così delineato il perimetro della decisione del Giudice, non può che sentenziarsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia, per inutile decorso del termine di un anno dalla consegna della cosa.
Dall'esame della documentazione in atti, a tutto voler concedere, può identificarsi nella nota PEC inviata dal legale di parte attrice a quello di parte convenuta, in data 17.03.2021, l'ultimo atto idoneo ad interrompere il richiamato termine di prescrizione.
Tra tale atto interruttivo e la notifica dell'atto di citazione sono intercorsi oltre tre anni.
A non dissimile conclusione si perviene anche a voler valorizzare la nota PEC richiamata dalla difesa dell'attore, datata 25.10.2023, sempre indirizzata al legale della convenuta, con cui si richiedeva un aggiornamento delle decisioni della CP_1
E' ictu oculi che anche tra le due ultime comunicazioni è intercorso un termine ben superiore all'anno stabilito dall'art. 1495 c.c. (e dall'art. 1497 c.c.).
L'accertata prescrizione dell'azione di garanzia rappresenta circostanza assorbente rispetto alle ulteriori questioni afferenti il cumulo tra azione redibitoria ed estimatoria, oltre che sulla effettiva sussistenza dei vizi del bene venduto, del nesso tra tali presunti vizi ed i danni lamentati, della riferibilità degli stessi a parte convenuta piuttosto che alla negligenza, imperizia, imprudenza della ditta che ha materialmente eseguito le operazioni di sostituzione del bene venduto.
La domanda va dunque dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei minimi tariffari, in considerazione della non particolare difficoltà della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla proposta da Parte_1
in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. Dichiara inammissibile la domanda.
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese funzioni di lite in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi €. 2.540,00 oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Perugia, 18.12.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo