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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/09/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Ugo Iannini Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 504/2025 V.G. a seguito del ricorso depositato da
[...]
(cod. fisc. ) ed (cod. fisc. Pt_1 C.F._1 Parte_2
), con cui le parti hanno richiesto la separazione consensuale in C.F._2 relazione al matrimonio contratto in Telti il 5.9.2004, da cui sono nate, nel 2005 e nel 2011, le Per_ figlie e alle seguenti Per_1
CONDIZIONI
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. l'abitazione familiare, sita in Olbia (SS) nella Via Sa Conca n. 31, rimarrà nella disponibilità del IG;
Parte_1
Per_
3. la figlia minore resterà affidata a entrambi i genitori i quali adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la stessa tra cui le scelte educative e scolastiche, cure mediche, partecipazione ad attività extrascolastiche, attività sportive e ricreative;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente. I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo
1 in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza;
Per_
4. la minore trasferirà la residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Loiri
Porto Sanpaolo, Loc. Zappallì, Via Tintoretto n. 9 e in considerazione dell'età, la stessa potrà decidere autonomamente quando incontrare il padre, nonché i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
5. il IG presta il proprio consenso affinché l'assegno unico, pari a euro Parte_1
235,40 venga percepito interamente dalla IGa;
Parte_2
Per_
6. il IG contribuirà al mantenimento della figlia nella misura Parte_1 onnicomprensiva di euro 350,00 e le parti hanno concordato che le spese straordinarie saranno interamente a carico della IGa;
Parte_2
7. Il IG si obbliga altresì a effettuare il passaggio di proprietà del mezzo Parte_1
Ford Fusion targato CX488HX, ancora oggi intestato alla IGa , entro 30 Parte_2 giorni dal presente atto;
8. gli esponenti dichiarano altresì di disporre di redditi propri che, allo stato, consentono a ciascuno di essi di far fronte in maniera adeguata e autonoma alle rispettive esigenze di vita e, conseguentemente, di non avere pretese economiche da rivolgersi reciprocamente per il proprio mantenimento;
9. i coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio”.
Il Tribunale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e la rispondenza dei sopra indicati accordi all'interesse dei coniugi e delle figlie,
DICHIARA
la separazione consensuale di ed , in relazione al matrimonio Parte_1 Parte_2 contratto in Telti il 5.9.2004, alle condizioni sopra indicate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 19.9.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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