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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/10/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, a seguito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, dell'1.10.2025 la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta al n. 163/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA TRA Parte
. in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. Rosario Santella, C.F. in forza di C.F._1 procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Casoria (NA) alla via A. Del Giudice n. 32. Opponente E
, elett.te dom.to in Afragola alla via Sportiglione n. 21/24 Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Esposito, del Foro di Nola, C.F.:
, dal quale è rappr.to e difeso C.F._2
Opposto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso dell'11.1.2023, la società in epigrafe ha proposto ricorso avverso il decreto ingiuntivo n. 243/2022, con cui era ordinato il pagamento di € 19.849,89, a titolo di tfr, oltre accessori. Nel merito ha dedotto che, in costanza di rapporto di lavoro, era raggiunta da ben tre pignoramenti presso terzi, per un valore complessivo di € 299.403,00, sicché, al momento della cessazione, con ordinanza di assegnazione del Tribunale di Nola del 02/05/2018, Dr.ssa - . Ha Per_1 Controparte_2 dunque rappresentato che al momento della cessazione del rapporto permaneva l'obbligo di trattenere le somme stabilite. Infine ha evidenziato, in ogni caso, l'erronea individuazione della somma ingiunta, atteso che il tfr residuo, alla luce delle anticipazioni effettuate, ammontava a € 16.250,00. Si è costituito il lavoratore eccependo che la società non avrebbe dimostrato l'effettivo pagamento delle somme oggetto di pignoramento. Alla prima udienza, impossibile la conciliazione della lite, i difensori hanno congiuntamente chiesto un rinvio con la concessione di un termine per il deposito note conclusionali.
1 All'odierna udienza dell'1.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il GL, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La società opponente contesta il decreto ingiuntivo opposto, avente a oggetto il pagamento del tfr, tanto sotto il profilo del quantum che dell'an. Sotto il primo aspetto, deduce che il lavoratore ha maturato nel corso del rapporto di lavoro la somma complessiva lorda di € 34.156,29, da cui vanno detratti € 16.250,00 ricevuti dalla stesso a titolo di anticipazione, con un residuo avere, quindi, pari ad esatti € 17.906,29 e non € 19.849,89 come da decreto monitorio. Sotto il secondo profilo, documenta che durante il corso del rapporto di lavoro è stata raggiunta da ben tre diversi pignoramenti presso terzi che vedevano il lavoratore come debitore, rispettivamente (e nell'ordine) da parte di a) QU IA NO (in data 18/04/2011) per € 206.897,00; b) Banca FI S.p.A. (in data 02/07/2018) per € 20.326,00; c) con atto di intervento nella precedente fase esecutiva a favore di (ex coniuge dell'opposto) per € Parte_3
72.180,00, il tutto per € 299.403,00. Infine, ha prodotto l'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Nola del 02/05/2018, Dr.ssa Armiero - CP_2
, da cui risultava l'assegnazione mensile di € 86,04 in favore della
[...]
Banca FI e di € 305,56 in favore della Pt_3
Ciò posto, come noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 28 Maggio 2019, n. 14486). Ebbene, appare preliminare evidenziare, circa la quantificazione del tfr maturato al termine del rapporto di lavoro, alla luce delle anticipazioni di pagamento, che la parte opposta (ricorrente in senso sostanziale) non ha contestato l'allegazione attorea. Invero, l'onere di contestazione incombe non solo al convenuto, come parrebbe evincersi dal tenore letterale degli artt. 416 e 167 c.p.c., ma anche all'attore o al ricorrente (nel rito del lavoro), tenuti a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dal convenuto (Cass. n.8647/2016; n.16782/2019). Sull'operatività del principio in questione nei confronti di ambo le parti già prima della modifica dell'art. 115 c.p.c., si è espressamente pronunciata la Suprema Corte a partire da Cass. n. 1540/2007, secondo cui: «Ogni volta che sia posto a
2 carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio». Sicché l'importo residuo individuato dalla società deve ritenersi acclarato. La somma dovuta andrà poi determinata alla luce dei pignoramenti presso terzi che vedevano la società nella veste di terzo debitore e, da ultimo, all'ordinanza di assegnazione del GE, di cui si è dato conto (del resto, la stessa parte opponente nelle note conclusionali chiede che «in accoglimento della presente opposizione il GUL dovrà quantificare la quota parte del TFR dovuto all'opposto in relazione alle diverse ragioni dei plurimi creditori pignoratizi (di cui uno per crediti di carattere alimentare), previa revoca del decreto ingiuntivo opposto». È pacifico in giurisprudenza che, anche dopo la riforma del settore disposta con il d. lgs. n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità (Cass. n. 19708 del 2018). L'art. 545 cpc ai commi 3, 4 e 5 dispone: «Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennite' relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non puo' estendersi oltre alla meta' dell'ammontare delle somme predette». Nel caso in esame, vengono in rilievo, inter alia, un pignoramento per l'omesso pagamento di tributi e di un credito alimentare, sicché il tfr risulta pignorabile sino alla metà, con la conseguenza che la società opponente va condannata la pagamento di € 8.953,15 e il decreto ingiuntivo opposto revocato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14, facendo uso dei parametri minimi stante la non complessità ed espunta la fase istruttoria;
l'accoglimento dell'opposizione (tenuto conto dell'omessa rappresentazione in fase monitoria delle procedure esecutive da parte dell'istante) giustifica la compensazione nella misura della metà.
PQM
Il Tribunale:
3 - Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 243/2022;
- Condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposto di € 8.953,15, oltre accessori;
- Condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate in € 1.054,00, oltre spese generali, iva e cpa e attribuzione al procuratore antistatario. Nola, 1.10.2025 Il Giudice Dott. Francesco Fucci
4
. in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. Rosario Santella, C.F. in forza di C.F._1 procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Casoria (NA) alla via A. Del Giudice n. 32. Opponente E
, elett.te dom.to in Afragola alla via Sportiglione n. 21/24 Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Esposito, del Foro di Nola, C.F.:
, dal quale è rappr.to e difeso C.F._2
Opposto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso dell'11.1.2023, la società in epigrafe ha proposto ricorso avverso il decreto ingiuntivo n. 243/2022, con cui era ordinato il pagamento di € 19.849,89, a titolo di tfr, oltre accessori. Nel merito ha dedotto che, in costanza di rapporto di lavoro, era raggiunta da ben tre pignoramenti presso terzi, per un valore complessivo di € 299.403,00, sicché, al momento della cessazione, con ordinanza di assegnazione del Tribunale di Nola del 02/05/2018, Dr.ssa - . Ha Per_1 Controparte_2 dunque rappresentato che al momento della cessazione del rapporto permaneva l'obbligo di trattenere le somme stabilite. Infine ha evidenziato, in ogni caso, l'erronea individuazione della somma ingiunta, atteso che il tfr residuo, alla luce delle anticipazioni effettuate, ammontava a € 16.250,00. Si è costituito il lavoratore eccependo che la società non avrebbe dimostrato l'effettivo pagamento delle somme oggetto di pignoramento. Alla prima udienza, impossibile la conciliazione della lite, i difensori hanno congiuntamente chiesto un rinvio con la concessione di un termine per il deposito note conclusionali.
1 All'odierna udienza dell'1.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il GL, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La società opponente contesta il decreto ingiuntivo opposto, avente a oggetto il pagamento del tfr, tanto sotto il profilo del quantum che dell'an. Sotto il primo aspetto, deduce che il lavoratore ha maturato nel corso del rapporto di lavoro la somma complessiva lorda di € 34.156,29, da cui vanno detratti € 16.250,00 ricevuti dalla stesso a titolo di anticipazione, con un residuo avere, quindi, pari ad esatti € 17.906,29 e non € 19.849,89 come da decreto monitorio. Sotto il secondo profilo, documenta che durante il corso del rapporto di lavoro è stata raggiunta da ben tre diversi pignoramenti presso terzi che vedevano il lavoratore come debitore, rispettivamente (e nell'ordine) da parte di a) QU IA NO (in data 18/04/2011) per € 206.897,00; b) Banca FI S.p.A. (in data 02/07/2018) per € 20.326,00; c) con atto di intervento nella precedente fase esecutiva a favore di (ex coniuge dell'opposto) per € Parte_3
72.180,00, il tutto per € 299.403,00. Infine, ha prodotto l'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Nola del 02/05/2018, Dr.ssa Armiero - CP_2
, da cui risultava l'assegnazione mensile di € 86,04 in favore della
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Banca FI e di € 305,56 in favore della Pt_3
Ciò posto, come noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 28 Maggio 2019, n. 14486). Ebbene, appare preliminare evidenziare, circa la quantificazione del tfr maturato al termine del rapporto di lavoro, alla luce delle anticipazioni di pagamento, che la parte opposta (ricorrente in senso sostanziale) non ha contestato l'allegazione attorea. Invero, l'onere di contestazione incombe non solo al convenuto, come parrebbe evincersi dal tenore letterale degli artt. 416 e 167 c.p.c., ma anche all'attore o al ricorrente (nel rito del lavoro), tenuti a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dal convenuto (Cass. n.8647/2016; n.16782/2019). Sull'operatività del principio in questione nei confronti di ambo le parti già prima della modifica dell'art. 115 c.p.c., si è espressamente pronunciata la Suprema Corte a partire da Cass. n. 1540/2007, secondo cui: «Ogni volta che sia posto a
2 carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio». Sicché l'importo residuo individuato dalla società deve ritenersi acclarato. La somma dovuta andrà poi determinata alla luce dei pignoramenti presso terzi che vedevano la società nella veste di terzo debitore e, da ultimo, all'ordinanza di assegnazione del GE, di cui si è dato conto (del resto, la stessa parte opponente nelle note conclusionali chiede che «in accoglimento della presente opposizione il GUL dovrà quantificare la quota parte del TFR dovuto all'opposto in relazione alle diverse ragioni dei plurimi creditori pignoratizi (di cui uno per crediti di carattere alimentare), previa revoca del decreto ingiuntivo opposto». È pacifico in giurisprudenza che, anche dopo la riforma del settore disposta con il d. lgs. n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità (Cass. n. 19708 del 2018). L'art. 545 cpc ai commi 3, 4 e 5 dispone: «Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennite' relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non puo' estendersi oltre alla meta' dell'ammontare delle somme predette». Nel caso in esame, vengono in rilievo, inter alia, un pignoramento per l'omesso pagamento di tributi e di un credito alimentare, sicché il tfr risulta pignorabile sino alla metà, con la conseguenza che la società opponente va condannata la pagamento di € 8.953,15 e il decreto ingiuntivo opposto revocato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14, facendo uso dei parametri minimi stante la non complessità ed espunta la fase istruttoria;
l'accoglimento dell'opposizione (tenuto conto dell'omessa rappresentazione in fase monitoria delle procedure esecutive da parte dell'istante) giustifica la compensazione nella misura della metà.
PQM
Il Tribunale:
3 - Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 243/2022;
- Condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposto di € 8.953,15, oltre accessori;
- Condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, liquidate in € 1.054,00, oltre spese generali, iva e cpa e attribuzione al procuratore antistatario. Nola, 1.10.2025 Il Giudice Dott. Francesco Fucci
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