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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
LA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1394/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tropea - Largo Municipio 89861 Tropea VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000388737 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000388737 I.C.I. 2006
- INGIUNZIONE n. 148024 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 7193 I.C.I. 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.11.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 2025/0000388737 del 20/05/2025 notificato da Soget s.p.a. relativo alle ingiunzioni n.
148024 del 11.08.2025 e n. 7193 del 24.06.2014 aventi ad oggetto IMU 2012 e 2006 chiedendone la declaratoria di illegittimità.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa/irregolare notifica delle ingiunzioni presupposte;
2) la decadenza/ prescrizione del credito;
Con memoria depositata il 16.12.2025 si costituiva in giudizio Soget s.p.a. eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Il Comune di Tropea, benché citato, non si costituiva in giudizio.
Con memorie depositate il 8.1.2026 parte ricorrente chiedeva “dichiari la sopravvenuta carenza di interesse e/o la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite stante l'intervenuta richiesta di rateizzazione della ordinanza ingiunzione contenuta all'interno del preavviso di fermo”.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte ricorrente atteso che con il documentato accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito per cui è causa (e contestuale avvio dei pagamenti) la parte ha palesato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Le spese di lite sono poste a carico di parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, avendo l'agente della riscossione dovuto farsi carico degli oneri di difesa per la costituzione in giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.760,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
LA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1394/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tropea - Largo Municipio 89861 Tropea VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000388737 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000388737 I.C.I. 2006
- INGIUNZIONE n. 148024 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 7193 I.C.I. 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.11.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 2025/0000388737 del 20/05/2025 notificato da Soget s.p.a. relativo alle ingiunzioni n.
148024 del 11.08.2025 e n. 7193 del 24.06.2014 aventi ad oggetto IMU 2012 e 2006 chiedendone la declaratoria di illegittimità.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa/irregolare notifica delle ingiunzioni presupposte;
2) la decadenza/ prescrizione del credito;
Con memoria depositata il 16.12.2025 si costituiva in giudizio Soget s.p.a. eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Il Comune di Tropea, benché citato, non si costituiva in giudizio.
Con memorie depositate il 8.1.2026 parte ricorrente chiedeva “dichiari la sopravvenuta carenza di interesse e/o la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite stante l'intervenuta richiesta di rateizzazione della ordinanza ingiunzione contenuta all'interno del preavviso di fermo”.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte ricorrente atteso che con il documentato accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito per cui è causa (e contestuale avvio dei pagamenti) la parte ha palesato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Le spese di lite sono poste a carico di parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, avendo l'agente della riscossione dovuto farsi carico degli oneri di difesa per la costituzione in giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.760,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.