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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/10/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 374 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 9 ottobre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CERONI MARIA FI, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
dà atto che il diritto alla ricostruzione della pensione è imprescrittibile e non decade.
Per la parte resistente compare l'avvocato NASSO MARIATERESA in sostituzione, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
1 N. R.G. 78/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 374 /2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. CERONI MARIA Parte_1
FI
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. NASSO MARIATERESA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “accertare e dichiarare che Parte_1
per il periodo oggetto di causa l' con riferimento al calcolo della CP_1
quota complessiva a carico della gestione obbligatoria dipendenti, erroneamente applicava l'elevazione figurativa delle settimane contributive da agricolo dipendente;
accertare e dichiarare che con riferimento al calcolo della quota pensionistica a carico della gestione obbligatoria dipendenti deve essere applicato il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 15 L. 153/1969 che non consentono detta elevazione,
e per l'effetto condannare l' a rideterminare l'importo della pensione CP_1
VR 30027354 in godimento all'istante e a corrispondere la prestazione pensionistica nella misura così riliquidata, ammontante, come da simulazione del calcolo pensionistico allegata, in € 873,26 mensili lordi, ovvero da determinarsi tramite CTU, sin dalla corresponsione della prima pensione erogata, con condanna altresì dell' al versamento, in CP_1
favore dell'istante, delle relative differenze, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo”.
resisteva al ricorso, pur dando atto della fondatezza dal punto di vista CP_1
meramente matematico del conteggio avversario (al fine di risparmiarci i tempi ed i costi della C.T.U.).
Il ricorso è fondato.
Non sussiste alcuna decadenza non essendo decorso il relativo termine tra la data della liquidazione definitiva della pensione e la proposizione della
3 domanda.
L'eccezione di prescrizione è infondata, essendo i relativi contributi stati correttamente versati e trattandosi in questa sede di effettuare (dal momento di liquidazione della pensione) esclusivamente un conteggio ai fini pensionistici degli stessi.
Nel merito, esponeva il ricorrente che:
“il ricorrente svolgeva a partire dal 01.07.1981 attività di coltivatore diretto, iscritto nella gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri
(CD/CM). Contemporaneamente allo svolgimento di attività agricola autonoma, l'istante svolgeva anche, a partire dall'01.01.1983, attività di lavoro agricolo dipendente, così accumulando due distinte contribuzioni
(per lavoro autonomo e per lavoro dipendente) (doc.1). Avendo maturato i requisiti per la domanda di pensione, il ricorrente presentava, in data
10.07.2024 domanda di pensione, che veniva liquidata con decorrenza
01.08.2024, pensione n. 015-660030027354 Cat. VR., per un importo di €
843,59 (doc.2). Con comunicazione del 11.10.2024 l comunicava CP_1
la riliquidazione di pensione per trasformazione da provvisoria in definitiva, per un importo lordo di € 852,58 (doc.3). A detta ultima comunicazione veniva allegato l'estratto conto analitico delle settimane lavorate, correttamente indicate nella colonna “Settimane utili a pensione”. A pag. 2/7 del medesimo documento tuttavia, in cui si riepilogano le settimane acquisite e la retribuzione utile per il calcolo della quota di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, per gli anni di sovrapposizione di lavoro agricolo autonomo e dipendente vengono indicate le settimane effettivamente lavorate. Per fare un esempio, nell'anno 1994 il ricorrente lavorava come Agricolo dipendente, come
4 risulta dall'estratto conto allegato riportato a pag. 2/7 (doc. 3), 3 giorni
(equivalenti a n. 1 settimana), percependo retribuzione per € 127,00; la retribuzione media settimanale da tenere in considerazione per il computo della relativa quota di pensione ammontava quindi ad € 127,00. Per lo stesso anno 1994, a pag.4/7, vengono invece indicate come lavorate 52 settimane;
la media retributiva settimanale, dividendo l'importo percepito
(rivalutato in € 238,95) per 52, risulta di € 4,59. Ciò evidenzia l'effetto assolutamente distorsivo del calcolo della media retributiva settimanale utile al calcolo della quota di pensione (a carico del FPLD) spettante al ricorrente”.
Nel merito deve farsi riferimento all'orientamento costante di questo
Tribunale in materia.
Lamenta essenzialmente la ricorrente che le contribuzioni quale bracciante agricolo (subordinato) siano state (anche se sporadiche) erroneamente computate, essendo il relativo ammontare ripartito per tutte le settimane della relativa annata agricola e questo per le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, senza al contrario considerare le modalità di calcolo create dal legislatore per trasformare i contributi agricoli (espressi per singole giornate) da giornalieri a settimanali.
Ne consegue che anche una sola giornata lavorata in un anno agricolo dà luogo a 52 settimane di contribuzione e quel singolo contributo va diviso per le 52 settimane che compongono l'annata.
Ciò preclude poi di tenere conto dei contributi effettivi in precedenza versati.
In punto di diritto deve richiamarsi il disposto di cui all'art. 15 della L. n.
5 153/1959 ai sensi del quale “Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.
Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione e' costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.
Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola…”.
In realtà, come ritenuto da altra giurisprudenza di merito (Tribunale
Modena, sentenza n. 208/2011), al caso in questione deve essere applicato il 3° comma dell'art. 15, posto che il 4° comma (che prevede l'esclusione
6 dell'applicazione del 3° comma in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa), va inteso come “limitato alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto” (Trib.
Modena, cit.).
Ovviamente, l'errata indicazione della norma giuridica applicabile ad opera della parte non impedisce – iura novit curia – l'applicazione della disposizione corretta, immutati petitum e causa petendi (ossia gli effetti concreti che il ricorrente vuole raggiungere).
Il conteggio del ricorrente, come detto, è confermato (in linea teorica) da
. CP_1
Ne consegue la determinazione di un rateo mensile complessivo di pensione in favore del ricorrente pari ad € 873,26 lordi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
L'adesione dell'Istituto al quantum indicato dalla difesa ricorrente ha consentito il risparmio in termini di tempi e costi processuali (in particolare i costi della C.T.U. e della fase istruttoria del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
7 1) accerta la spettanza ab origine di un trattamento pensionistico di
873,26 mensili lordi in capo al ricorrente e condanna al CP_1
pagamento pro futuro di tale rateo, oltre che alla corresponsione degli arretrati, con gli accessori di legge;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le CP_1
spese di lite, che si liquidano in € 1.500,0 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
8
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 9 ottobre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CERONI MARIA FI, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
dà atto che il diritto alla ricostruzione della pensione è imprescrittibile e non decade.
Per la parte resistente compare l'avvocato NASSO MARIATERESA in sostituzione, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
1 N. R.G. 78/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 374 /2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. CERONI MARIA Parte_1
FI
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. NASSO MARIATERESA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “accertare e dichiarare che Parte_1
per il periodo oggetto di causa l' con riferimento al calcolo della CP_1
quota complessiva a carico della gestione obbligatoria dipendenti, erroneamente applicava l'elevazione figurativa delle settimane contributive da agricolo dipendente;
accertare e dichiarare che con riferimento al calcolo della quota pensionistica a carico della gestione obbligatoria dipendenti deve essere applicato il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 15 L. 153/1969 che non consentono detta elevazione,
e per l'effetto condannare l' a rideterminare l'importo della pensione CP_1
VR 30027354 in godimento all'istante e a corrispondere la prestazione pensionistica nella misura così riliquidata, ammontante, come da simulazione del calcolo pensionistico allegata, in € 873,26 mensili lordi, ovvero da determinarsi tramite CTU, sin dalla corresponsione della prima pensione erogata, con condanna altresì dell' al versamento, in CP_1
favore dell'istante, delle relative differenze, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo”.
resisteva al ricorso, pur dando atto della fondatezza dal punto di vista CP_1
meramente matematico del conteggio avversario (al fine di risparmiarci i tempi ed i costi della C.T.U.).
Il ricorso è fondato.
Non sussiste alcuna decadenza non essendo decorso il relativo termine tra la data della liquidazione definitiva della pensione e la proposizione della
3 domanda.
L'eccezione di prescrizione è infondata, essendo i relativi contributi stati correttamente versati e trattandosi in questa sede di effettuare (dal momento di liquidazione della pensione) esclusivamente un conteggio ai fini pensionistici degli stessi.
Nel merito, esponeva il ricorrente che:
“il ricorrente svolgeva a partire dal 01.07.1981 attività di coltivatore diretto, iscritto nella gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri
(CD/CM). Contemporaneamente allo svolgimento di attività agricola autonoma, l'istante svolgeva anche, a partire dall'01.01.1983, attività di lavoro agricolo dipendente, così accumulando due distinte contribuzioni
(per lavoro autonomo e per lavoro dipendente) (doc.1). Avendo maturato i requisiti per la domanda di pensione, il ricorrente presentava, in data
10.07.2024 domanda di pensione, che veniva liquidata con decorrenza
01.08.2024, pensione n. 015-660030027354 Cat. VR., per un importo di €
843,59 (doc.2). Con comunicazione del 11.10.2024 l comunicava CP_1
la riliquidazione di pensione per trasformazione da provvisoria in definitiva, per un importo lordo di € 852,58 (doc.3). A detta ultima comunicazione veniva allegato l'estratto conto analitico delle settimane lavorate, correttamente indicate nella colonna “Settimane utili a pensione”. A pag. 2/7 del medesimo documento tuttavia, in cui si riepilogano le settimane acquisite e la retribuzione utile per il calcolo della quota di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, per gli anni di sovrapposizione di lavoro agricolo autonomo e dipendente vengono indicate le settimane effettivamente lavorate. Per fare un esempio, nell'anno 1994 il ricorrente lavorava come Agricolo dipendente, come
4 risulta dall'estratto conto allegato riportato a pag. 2/7 (doc. 3), 3 giorni
(equivalenti a n. 1 settimana), percependo retribuzione per € 127,00; la retribuzione media settimanale da tenere in considerazione per il computo della relativa quota di pensione ammontava quindi ad € 127,00. Per lo stesso anno 1994, a pag.4/7, vengono invece indicate come lavorate 52 settimane;
la media retributiva settimanale, dividendo l'importo percepito
(rivalutato in € 238,95) per 52, risulta di € 4,59. Ciò evidenzia l'effetto assolutamente distorsivo del calcolo della media retributiva settimanale utile al calcolo della quota di pensione (a carico del FPLD) spettante al ricorrente”.
Nel merito deve farsi riferimento all'orientamento costante di questo
Tribunale in materia.
Lamenta essenzialmente la ricorrente che le contribuzioni quale bracciante agricolo (subordinato) siano state (anche se sporadiche) erroneamente computate, essendo il relativo ammontare ripartito per tutte le settimane della relativa annata agricola e questo per le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, senza al contrario considerare le modalità di calcolo create dal legislatore per trasformare i contributi agricoli (espressi per singole giornate) da giornalieri a settimanali.
Ne consegue che anche una sola giornata lavorata in un anno agricolo dà luogo a 52 settimane di contribuzione e quel singolo contributo va diviso per le 52 settimane che compongono l'annata.
Ciò preclude poi di tenere conto dei contributi effettivi in precedenza versati.
In punto di diritto deve richiamarsi il disposto di cui all'art. 15 della L. n.
5 153/1959 ai sensi del quale “Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione.
Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione e' costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola.
Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola…”.
In realtà, come ritenuto da altra giurisprudenza di merito (Tribunale
Modena, sentenza n. 208/2011), al caso in questione deve essere applicato il 3° comma dell'art. 15, posto che il 4° comma (che prevede l'esclusione
6 dell'applicazione del 3° comma in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa), va inteso come “limitato alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto” (Trib.
Modena, cit.).
Ovviamente, l'errata indicazione della norma giuridica applicabile ad opera della parte non impedisce – iura novit curia – l'applicazione della disposizione corretta, immutati petitum e causa petendi (ossia gli effetti concreti che il ricorrente vuole raggiungere).
Il conteggio del ricorrente, come detto, è confermato (in linea teorica) da
. CP_1
Ne consegue la determinazione di un rateo mensile complessivo di pensione in favore del ricorrente pari ad € 873,26 lordi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
L'adesione dell'Istituto al quantum indicato dalla difesa ricorrente ha consentito il risparmio in termini di tempi e costi processuali (in particolare i costi della C.T.U. e della fase istruttoria del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
7 1) accerta la spettanza ab origine di un trattamento pensionistico di
873,26 mensili lordi in capo al ricorrente e condanna al CP_1
pagamento pro futuro di tale rateo, oltre che alla corresponsione degli arretrati, con gli accessori di legge;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le CP_1
spese di lite, che si liquidano in € 1.500,0 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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