Decreto presidenziale 12 aprile 2021
Sentenza 29 aprile 2021
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 14 giugno 2024
Ordinanza collegiale 29 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/07/2025, n. 6445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6445 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06445/2025REG.PROV.COLL.
N. 08973/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8973 del 2021, proposto da LA LA e RU TT, nelle dichiarate qualità di eredi del Sig. LA IU Sabatino, rappresentate e difese dall'avvocato Alfredo Ricci, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Prata TA (Caserta), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Nezza, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania (Sezione sesta) n. 1351 del 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prata TA;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le ordinanze n. 5348 del 2024 e n. 692 del 2025;
Designato relatore il cons. IU La Greca;
Uditi per le parti gli avvocati Guglielmo Pettograsso, per delega dell'avvocato Alfredo Ricci, e Massimo Di Nezza;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- La domanda di annullamento proposta con il ricorso di primo grado aveva ad oggetto – oltre al provvedimento di sospensione lavori della Regione Campania – l’ordinanza n. 29485 del 6 febbraio 2015 con la quale il Comune di Prata TA (Caserta) ingiungeva al sig. LA IU la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere così descritte: « A) Deposito e tettoia: struttura realizzata con profilati metallici e parzialmente chiusa con lamiera […] dimensione in pianta di circa mt. 3,60 x mt. 3,60 […] la restante parte aperta in prosieguo alla prima avente un ingombro in pianta di mt. 2,90 x mt. 2,90 […] tutto con copertura unica per le due strutture, avente altezza variabile all’intradosso da un minimo di mt. 2,05 circa ad un massimo di mt. 2,70 circ. B) Tettoia: struttura realizzata con profilati metallici e copertura con lamiera metallica ad una falda […] di mt 3,10x mt. 2,40 circa ed altezza variabile all’intradosso da un minimo di mt. 2,25 circa ad un massimo di mt. 2,35 circa. C) Fabbricato su due piani: fabbricato in muratura su due piani avente una volumetria complessiva di circa mc 546 composto da un piano sopraelevato completamente rifinito […]».
1.2.- A sostegno della domanda caducatoria, ricorrente deduceva il difetto di motivazione e di istruttoria stante l’asserita adozione dell’ordinanza di ripristino in pendenza dell’esame di una istanza di sanatoria.
1.3.- Il T.a.r. rigettava il ricorso osservando – in via di estrema sintesi – che le ragioni della mancata definizione del procedimento di sanatoria sarebbero state riconducibili alla mancata integrazione, pur sollecitata, di documentazione e, segnatamente, della relazione geologica, così come sarebbe stato necessario acquisire il parere della Soprintendenza. L’Amministrazione non avrebbe potuto, dunque, esimersi dall’adottare un provvedimento repressivo in presenza di fabbricato avente volumetria complessiva di circa mc. 546, articolato su due piani oltre deposito di mq.12,96 e tettoia di mq.7,44, in assenza di rapporto di pertinenzialità e di richiesta di accertamento di conformità.
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l’originario ricorrente il quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) Error in iudicando; omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione art. 7 l. n. 241 del 1990 e art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001; violazione del giusto procedimento; difetto di istruttoria e motivazione; eccesso di potere. Sostiene l’appellante che:
- il Comune avrebbe emesso i l’ordine di ripristino in pendenza dell’istanza di condono presentata in data 2 febbraio 1995, in asserita violazione dell’art. 38 l. n. 47 del 1985, richiamato dall’art. 39 l. n. 724 del 1994 (in tal senso sarebbe richiesta la previa definizione della domanda di condono quantunque riguardante una parte dell’abuso), dovendosi sospendere l’attività repressiva;
- l’esistenza di una domanda di condono per superfici abitabili e non abitabili avrebbe imposto al Comune di motivare sulla estraneità degli abusi contestati all’istanza di condono;
2) Error in iudicando. violazione e falsa applicazione l. n. 47 1985 e l. 241 del 1990. violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. Erroneamente il T.a.r. avrebbe ritenuto che il mancato deposito della relazione geologica avrebbe impedito l’acquisizione del parere della Soprintendenza avendo, in tal senso, sovrapposto due piani autonomi. Né tale carenza documentale avrebbe impedito l’adozione del provvedimento di condono, ferma restando la necessità del parere della Soprintendenza.
3.1.- Si è costituito in giudizio il Comune di Prata TA il quale, con memoria ha osservato che:
- la richiesta relazione geologica a corredo dell’istanza di condono non sarebbe stata mai depositata;
- il procedimento di condono sarebbe stato « interrotto » stante la situazione di incapacità personale, certificata, della originaria richiedente;
- nel caso di specie sarebbe intervenuto il diniego implicito del procedimento di condono il quale, dunque, al momento dell’ordine di demolizione impugnato, non sarebbe stato « pendente »;
- le opere abusive contestate con l’impugnata ordinanza sarebbero ulteriori rispetto a quelle oggetto della pregressa istanza di condono.
3.2.- La Regione Campania, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
4.- L’appellante ha ribadito le proprie tesi difensive con memoria.
5.- Con ordinanza n. 5348 del 2024 è stata disposta, in via istruttoria, l’acquisizione, « ove adottato », di copia del provvedimento conclusivo (obbligatorio) del procedimento di condono instaurato dalla parte appellante e la verifica della coincidenza o meno delle opere oggetto dell’istanza di condono con quelle per le quali è stato disposto il ripristino con l’impugnata ordinanza di demolizione.
6.- L’organismo incaricato della verificazione – Regione Campania, Ufficio del Genio civile di Caserta – ha concluso che « Dal confronto delle opere edilizie oggetto dell’istanza di condono e quelle per le quali è stato disposto il ripristino con l’ordinanza di demolizione risulta di palmare evidenza che sono sostanzialmente diverse. Infatti, la richiesta di condono riguardava la realizzazione di un unico vano con una volumetria complessiva di 164,25 mc, mentre quella realizzata, oggetto dell’ordinanza 26/2014, è di mc 546 su due livelli (piano sopraelevato e un primo piano sottotetto-mansarda). Era stato realizzato, inoltre, un deposito a tettoia di mq. 12,96 ed una tettoia con ingombro di mq. 7,44, entrambi non rilevabili dalla documentazione tecnica facente parte dell’istanza di condono del 2/02/1995 ».
7.- In prossimità dell’udienza, parte appellante ha comunicato di aver presentato e, poi, reiterato, istanza di fiscalizzazione dell’illecito edilizio che il Comune, con l’ultima memoria, ha ritenuto priva di presupposti.
8.- All’udienza pubblica del 29 maggio 2025, presenti i procuratori delle parti che si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, l’appello, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
9.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, è infondato.
10.- Deve essere premesso che la « necessità della difesa del corretto assetto del territorio dagli abusi edilizi » rende la repressione degli stessi « attività doverosa per l’amministrazione (artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001) » (Corte cost. n. 42 del 2023). A tale riguardo, « l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con […] sentenza 17 ottobre 2017, n. 9, ha affermato il principio di diritto che il provvedimento con cui si ingiunge la demolizione di un immobile abusivo, “per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso” […]» (Corte cost. n. 140 del 2018).
11.- La necessità della definizione del procedimento di condono edilizio anteriormente alla emanazione dei provvedimenti di ripristino costituisce regola immanente della disciplina condonistica che, però, non si sincronizza con l’assetto fattuale della vicenda per cui è causa.
12.- Ora, in linea con la più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato alla quale il Collegio intende dare continuità (cfr. sentenza sez. II n. 8310 del 2024), deve essere ribadito che « l’effetto interdittivo alla demolizione - che peraltro non implica l’illegittimità del provvedimento che la irroga, ma solo la sospensione della relativa efficacia - opera unicamente con riferimento alle opere abusive dichiarate nella domanda di condono, non potendo evidentemente la suddetta istanza interferire con l’ordinario esercizio del potere repressivo di abusi ulteriori e diversi da quelli per cui risulta richiesta la sanatoria, come avvenuto nel caso di specie, in cui l’ordine demolitorio ha colpito interventi aggiuntivi che hanno significativamente trasformato i precedenti edifici da condonare.
In altri termini le opere per cui è causa […] sono state realizzate in relazione ad un immobile sottoposto a domanda di condono non ancora definita, per cui deve ritenersi che le opere sanzionate con la gravata ordinanza, riferite ad un manufatto sub condono configurabile quale “nuova costruzione”, mutuino la medesima caratteristica di illegittimità dell’opera principale alla quale accedono e come tali siano sottoposte alla medesima sanzione.
Pertanto, non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento e/o modifica di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi a loro volta abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.
In presenza di manufatti abusivi non sanati gli interventi ulteriori, sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, o della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente. Essi, cioè, finiscono per integrare una prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi a loro volta illecite, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione ».
13.- D’altronde, la stessa disciplina che l’appellante ritiene essere stata violata, ossia l’art. 39 l. n. 724 del 1994, ammette – mediante il richiamo alla l. n. 47 del 1985 – la possibilità di completare le opere abusive, ma unicamente secondo la procedura ivi prevista (art. 35, comma 13, l. n. 47 del 1985).
14.- Tale complessivo assetto dà conto anche della necessità che, nel caso di specie, si provvedesse alla prodromica sospensione dei lavori nei termini in cui essa è avvenuta.
15.- Irrilevante, da ultimo, ai fini del giudizio si mostra l’istanza di fiscalizzazione. Al di là della sussistenza o meno dei relativi presupposti (che, come si è detto, il Comune ha in questa sede negato), la c.d. « fiscalizzazione » dell’abuso costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire.
16.- Alla luce delle suesposte considerazioni, l’appello va rigettato con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.
17.- Le spese di verificazione sono poste a carico della parte appellante, nella misura che sarà liquidata con separato provvedimento previa presentazione della relativa richiesta, così come le spese del presente grado di giudizio, queste ultime liquidate nella misura indicata in dispositivo. Non è luogo a statuizione sulle spese nei confronti della Regione Campania, non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.
Pone le spese di verificazione a carico della parte appellante.
Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore del Comune di Prata TA, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge. Nulla per le spese nei confronti della Regione Campania.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
IU La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU La Greca | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO