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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14478 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 52090/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA NE Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Anna Morsillo, Alessandro De Rosa e Chiara Cifola, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Francesca Romana Dresda, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domande accessorie alla separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 9.10.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con sentenza parziale n. 279/2024, pubblicata in data 8.1.2024, il Tribunale di Roma
dichiarava la separazione personale tra i coniugi e rimetteva la causa sul ruolo istruttorio al fine di provvedere sulle domande accessorie.
In data 4.4.2025, le parti raggiungevano il seguente accordo: “1) La Sig.ra Parte_1
rinuncia alla domanda di addebito della separazione al marito;
2) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
3)
Al fine di comporre ogni controversia di carattere patrimoniale sorta in conseguenza della crisi coniugale, i coniugi concordano quanto segue, specificando che tale accordo tra le parti è da considerarsi elemento funzionale e indispensabile per addivenire alla presente separazione consensuale: - la Sig.ra entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione, Parte_1
si impegna ad acquistare dal Sig. il quale si impegna a trasferirlo a semplice richiesta, CP_1
la quota pari al 30% dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Roma, Viale Libia n.77, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma (RM) al foglio 565, p.lla 458, sub 14, zona censuaria 3,
categoria A/2, classe 3, vani 6,5, rendita catastale € 1.745,62, piano 5, interno 9, - all'atto dell'acquisto, la Sig.ra verserà al Sig. la somma totale di euro Parte_1 CP_1
60.000,00, di cui: quanto ad euro 50.000,00 alla stipula dell'atto di compravendita della quota suddetta a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente del Sig. quanto ad CP_1
euro 10.000,00 in 24 rate di pari importo a decorrere dal mese successivo a quello di stipulazione del rogito;
con la sottoscrizione del presente accordo, viene a cessare l'obbligo del sig. di CP_1
versamento della quota mensile di € 500,00 stabilita a titolo provvisorio all'udienza presidenziale e pertanto dalla scadenza di maggio 2025 nulla sarà più dovuto dal Sig. a tale titolo;
con CP_1
la sottoscrizione del presente accordo il Sig. rinuncia a richiedere alla Sig.ra CP_1 Pt_1
il rimborso delle somme da lui fino ad oggi versate a titolo di pagamento della sua quota di
[...]
proprietà dell'appartamento, con rinuncia a qualsiasi pretesa sull'immobile derivante anche da ulteriori e diverse spese da lui eventualmente affrontate a diverso titolo;
-a far data dalla sottoscrizione del presente accordo qualsiasi spesa dovesse affrontarsi per l'immobile a qualsiasi titolo, sarà a carico della sig.ra ; -con la sottoscrizione del presente accordo il signor Pt_1 CP_1
rinuncia a qualsiasi pretesa relativa all'indennità di occupazione per la quota del 30%
corrispondente al suo diritto di proprietà dell'immobile, eventualmente maturata e maturanda a far data dal provvedimento presidenziale che non ha assegnato la casa familiare in assenza dei requisiti;
- le spese degli atti notarili connessi al trasferimento della quota dell'immobile saranno a carico della parte acquirente. 4)I coniugi dichiarano che tutte le clausole patrimoniali di cui al presente accordo si intendono essenziali e funzionali ai fini della soluzione consensuale della loro separazione personale e conseguentemente gli stessi chiedono che ai relativi atti di esecuzione degli accordi così
assunti siano applicati i benefici fiscali di cui all'art.19 legge n.74/1987. 5) I coniugi convengono che, successivamente al trasferimento della quota del 30% dell'immobile sito in Roma, Viale Libia n.
77 in favore della Signora quest'ultima restituirà al Sig. i seguenti beni: Parte_1 CP_1
credenza stile Luigi Filippo;
specchiera dorata;
quadro pittore russo;
cantinetta vino marca
Samsung; I suddetti beni verranno asportati dal Sig. a propria cura e spese entro e non oltre CP_1
60 gg dalla data del rogito;
Decorso inutilmente tale termine, verrà meno l'obbligo alla restituzione di tali beni mobili da parte della signora . 6) Le parti dichiarano che con le presenti Pt_1
condizioni di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza, compresa la cessione delle quote della società di proprietà della sig.ra a favore del Sig. CP_2 Pt_1 CP_1
al prezzo simbolico di un euro che dovrà avvenire contestualmente al rogito notarile con
[...]
spese ed oneri ad esclusivo carico del e, pertanto, ad eccezione di quanto sopra disciplinato, le CP_1
parti non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro. 7) i ricorrenti dichiarano di impegnarsi contestualmente alla sottoscrizione del presente atto a depositare ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio;
8) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8 L.P. 9) le parti dichiarano di rinunciare a comparire all'udienza del 9 ottobre 2025 e chiedono che questa avvenga in modalità
cartolare dichiarando altresì espressamente di rinunciare ai termini ex art 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche”.
Quindi, all'udienza del 9.10.2025 sostituita da note scritte, il Giudice istruttore rimetteva la causa alla decisione collegiale, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
Tanto premesso, a parere del Collegio, le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non sono contrarie a norme imperative. La presente sentenza non costituisce titolo in ordine alle clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo valore negoziale tra le parti. Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dato atto della sentenza parziale n. 279/2024,
pubblicata in data 8.1.2024:
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti ed indicate in parte motiva,
qui da intendersi riportate e trascritte;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Giudice La Presidente
TA NE TA IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA NE Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Anna Morsillo, Alessandro De Rosa e Chiara Cifola, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Francesca Romana Dresda, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domande accessorie alla separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 9.10.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con sentenza parziale n. 279/2024, pubblicata in data 8.1.2024, il Tribunale di Roma
dichiarava la separazione personale tra i coniugi e rimetteva la causa sul ruolo istruttorio al fine di provvedere sulle domande accessorie.
In data 4.4.2025, le parti raggiungevano il seguente accordo: “1) La Sig.ra Parte_1
rinuncia alla domanda di addebito della separazione al marito;
2) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e pertanto ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
3)
Al fine di comporre ogni controversia di carattere patrimoniale sorta in conseguenza della crisi coniugale, i coniugi concordano quanto segue, specificando che tale accordo tra le parti è da considerarsi elemento funzionale e indispensabile per addivenire alla presente separazione consensuale: - la Sig.ra entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione, Parte_1
si impegna ad acquistare dal Sig. il quale si impegna a trasferirlo a semplice richiesta, CP_1
la quota pari al 30% dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Roma, Viale Libia n.77, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma (RM) al foglio 565, p.lla 458, sub 14, zona censuaria 3,
categoria A/2, classe 3, vani 6,5, rendita catastale € 1.745,62, piano 5, interno 9, - all'atto dell'acquisto, la Sig.ra verserà al Sig. la somma totale di euro Parte_1 CP_1
60.000,00, di cui: quanto ad euro 50.000,00 alla stipula dell'atto di compravendita della quota suddetta a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente del Sig. quanto ad CP_1
euro 10.000,00 in 24 rate di pari importo a decorrere dal mese successivo a quello di stipulazione del rogito;
con la sottoscrizione del presente accordo, viene a cessare l'obbligo del sig. di CP_1
versamento della quota mensile di € 500,00 stabilita a titolo provvisorio all'udienza presidenziale e pertanto dalla scadenza di maggio 2025 nulla sarà più dovuto dal Sig. a tale titolo;
con CP_1
la sottoscrizione del presente accordo il Sig. rinuncia a richiedere alla Sig.ra CP_1 Pt_1
il rimborso delle somme da lui fino ad oggi versate a titolo di pagamento della sua quota di
[...]
proprietà dell'appartamento, con rinuncia a qualsiasi pretesa sull'immobile derivante anche da ulteriori e diverse spese da lui eventualmente affrontate a diverso titolo;
-a far data dalla sottoscrizione del presente accordo qualsiasi spesa dovesse affrontarsi per l'immobile a qualsiasi titolo, sarà a carico della sig.ra ; -con la sottoscrizione del presente accordo il signor Pt_1 CP_1
rinuncia a qualsiasi pretesa relativa all'indennità di occupazione per la quota del 30%
corrispondente al suo diritto di proprietà dell'immobile, eventualmente maturata e maturanda a far data dal provvedimento presidenziale che non ha assegnato la casa familiare in assenza dei requisiti;
- le spese degli atti notarili connessi al trasferimento della quota dell'immobile saranno a carico della parte acquirente. 4)I coniugi dichiarano che tutte le clausole patrimoniali di cui al presente accordo si intendono essenziali e funzionali ai fini della soluzione consensuale della loro separazione personale e conseguentemente gli stessi chiedono che ai relativi atti di esecuzione degli accordi così
assunti siano applicati i benefici fiscali di cui all'art.19 legge n.74/1987. 5) I coniugi convengono che, successivamente al trasferimento della quota del 30% dell'immobile sito in Roma, Viale Libia n.
77 in favore della Signora quest'ultima restituirà al Sig. i seguenti beni: Parte_1 CP_1
credenza stile Luigi Filippo;
specchiera dorata;
quadro pittore russo;
cantinetta vino marca
Samsung; I suddetti beni verranno asportati dal Sig. a propria cura e spese entro e non oltre CP_1
60 gg dalla data del rogito;
Decorso inutilmente tale termine, verrà meno l'obbligo alla restituzione di tali beni mobili da parte della signora . 6) Le parti dichiarano che con le presenti Pt_1
condizioni di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza, compresa la cessione delle quote della società di proprietà della sig.ra a favore del Sig. CP_2 Pt_1 CP_1
al prezzo simbolico di un euro che dovrà avvenire contestualmente al rogito notarile con
[...]
spese ed oneri ad esclusivo carico del e, pertanto, ad eccezione di quanto sopra disciplinato, le CP_1
parti non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro. 7) i ricorrenti dichiarano di impegnarsi contestualmente alla sottoscrizione del presente atto a depositare ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio;
8) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8 L.P. 9) le parti dichiarano di rinunciare a comparire all'udienza del 9 ottobre 2025 e chiedono che questa avvenga in modalità
cartolare dichiarando altresì espressamente di rinunciare ai termini ex art 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche”.
Quindi, all'udienza del 9.10.2025 sostituita da note scritte, il Giudice istruttore rimetteva la causa alla decisione collegiale, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
Tanto premesso, a parere del Collegio, le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non sono contrarie a norme imperative. La presente sentenza non costituisce titolo in ordine alle clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo valore negoziale tra le parti. Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dato atto della sentenza parziale n. 279/2024,
pubblicata in data 8.1.2024:
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti ed indicate in parte motiva,
qui da intendersi riportate e trascritte;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Giudice La Presidente
TA NE TA IE