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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 8775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8775 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 11.9.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.46627/2024 R.G. cont. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Patricia Maria Cristina Fischioni, unita- Parte_1 mente e disgiuntamente all'avv. Ivano Barbera, giusta procura in atti, presso il cui studio in
Roma, via della Giuliana n.32, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, giusta procura ge- nerale alle liti, con cui domicilia presso l'Avvocatura Metropolitana dell'istituto in Roma via
Cesare Beccaria n.29
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento ex art.1 legge 18/80
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato in data 19.12.2024 il ricorrente in epigrafe chie-
il riconoscimento del proprio diritto a godere dell'indennità di accompagnamento ex Pt_2 art.1 legge 18/80, con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data rite- nuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Deduceva parte ricorrente a sostegno della domanda: di avere presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo a fronte del diniego della provvidenza da parte della Commissione Medica;
che il consulente tecnico nominato non riconosceva la sussistenza del requisito sanitario per il diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento;
che le conclusioni del CTU appaiono superficiali e contraddittorie, essendo stata effettuata una non corretta valutazione del quadro patologico da cui l'istante risulta affetto;
di avere tempestivamente formalizzato specifico atto di contestazione, cui era seguita la proposizione del presente ricorso.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previo rinnovo della CTU, l'accertamento della sussi- stenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art.1 legge
18/80 a decorrere dalla domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, la condanna dell'istituto convenuto al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre inte- ressi e rivalutazione monetaria nonché la condanna al pagamento delle spese ed onorari di giudizio.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, l contestava CP_1
l'ammissibilità e fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Espletata una nuova consulenza medico-legale, all'odierna udienza, esaurita la discussio- ne, la causa è stata, quindi, decisa come da dispositivo.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio, dr. , ha accertato che parte ricorrente è Persona_1 affetta da patologie che la rendono bisognosa di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accom- pagnatore a decorrere dal 11.11.2024.
L' , da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, tali da dar luogo a valutazioni CP_1 diverse.
Le argomentazioni del C.T.U. giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e accettate perché complete, precise, persuasive e condotte con sani e retti criteri tecnici.
2 Aderendo al parere del C.T.U, la domanda deve, pertanto essere accolta, perché parte ri- corrente ha diritto di vedersi riconosciuta l'indennità di accompagnamento, in presenza dei requisiti previsti dalla legge con decorrenza dal 11.11.2024.
Poiché la prestazione decorre da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa e del ricorso per ATP, ma antecedente al deposito della presente opposi- zione, le spese processuali devono essere compensate per metà con condanna dell' CP_1 al pagamento del residuo 50%, liquidato come da dispositivo.
Le spese di CTU devono porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione disattesa, così provvede: dichiara che dal 11.11.2024 parte ricorrente è in possesso dei requisiti che legittimano la concessione dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 legge 18/80.
Compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto condanna l alla refusione del resi- CP_1 duo 50% liquidato in euro 1.250,00 oltre accessori di legge.
Pone le spese della consulenza a carico del convenuto istituto.
Roma, 11.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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