Articolo 5 della Legge 4 maggio 1983, n. 168
Articolo 4Articolo 6
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11 maggio 1983
Art. 5.
Per la promozione di un organico piano di sviluppo dei territori termali e delle potenzialita' dei territori con risorse idro-termali non adeguatamente utilizzate e' costituito un comitato tecnico consultivo e di coordinamento per lo sviluppo del termalismo.
Detto comitato, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da rappresentanti delle regioni, dei Ministeri delle partecipazioni statali, della sanita' e del turismo e dello spettacolo, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia e delle associazioni rappresentative delle aziende termali pubbliche e private, formula proposte per il coordinamento delle iniziative di promozione e di sviluppo dei territori termali e per la predisposizione di specifici piani di intervento.
Le aziende termali gia' inquadrate nel disciolto EAGAT sono tenute a presentare i loro piani di risanamento al comitato di cui al primo comma entro due mesi dalla sua costituzione.
Entrata in vigore il 11 maggio 1983