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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 572/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Emma Manzionna consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 572 R.G.
2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4404/2022 pubblicata il
29.11.2022
TRA
(avv.to Gaudiomonte Michele) Parte_1 Parte_2 Parte_3
CONTRO
(avv.to Felicini Rosa) CP_1
All'udienza dell'11.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29 maggio 2012, , conveniva in CP_1
giudizio e figli nonché eredi del germano Parte_3 Parte_2 Parte_1 [...]
. Per_1
Premetteva di essere comproprietario pro indiviso con i predetti convenuti di 3/6 dell'unità immobiliare sita in Rutigliano (BA) sul prolungamento di Via G. Carducci, traversa di Via Leopardi n.
25 (ora Via Vitantonio De Bellis n. 25) ricevuto per successione a seguito del decesso della madre
( deceduta il 23.04.2007). Persona_2
Esponeva di aver chiesto a e a in qualità di occupanti sine titulo il Parte_3 Parte_2 predetto immobile, il pagamento di un'indennità che non aveva mai avuto luogo.
pagina 1 di 5 Chiedeva accertarsi la non comoda divisibilità dell'immobile con conseguente necessità di scioglimento della comunione ereditaria;
in via subordinata, in caso di richiesta di assegnazione in via esclusiva dell'immobile, chiedeva farsi luogo alla quantificazione dei conguagli, in caso di mancata richiesta chiedeva procedersi alla vendita dell'immobile.
Chiedeva, altresì, la condanna di e al pagamento di un'indennità per Parte_3 Parte_2
l'occupazione, sine titulo dell'immobile, per gli anni dal 2007 al 2012.
Si costituivano in giudizio i convenuti ed eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di indennità deducendo che l'attore aveva autorizzato il fratello ad Persona_1
occupare la sua parte di immobile a titolo di comodato gratuito.
Eccepivano, altresì, la prescrizione semestrale ex art. 2954 c.c.. Instavano per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 4404/2022, pubblicata il 29/11/2022 così decideva:
“ 1) Dichiara improcedibile ed inammissibile la domanda di scioglimento di comunione;
2) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore dell'importo di
28.125,00, (oltre interessi legali dalla domanda), a titolo di indennità da occupazione a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione;
3) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore dell'importo di €. 225,00 mensili sino al rilascio;
4) pone le spese di ctu definitivamente in solido tra le parti;
5) liquida le spese processuali in €. 8.705,00 che compensa per i 2/3 e pone a carico dei convenuti in solido per 1/3, oltre accessori come per legge e RFS spese del 15%”;
Rigettava preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti argomentando che l'esistenza del contratto di comodato gratuito tra l'attore ed il di lui fratello
(dante causa dei convenuti) afferiva al merito. CP_2
Al riguardo, rilevava la carenza di prova in ordine al contratto di comodato invocato dai convenuti che, pertanto, occupavano sine titulo la parte di immobile.
Quantificava l'indennità di occupazione in € 28.125,00.
Dichiarava inammissibile la domanda di divisione non avendo l'attore offerto la prova della qualità ei eredi e non già di semplici chiamati dei convenuti.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3
contestando che il Tribunale aveva erroneamente:
pagina 2 di 5 - Condannato essi convenuti in solido al pagamento dell'indennità di occupazione della quota immobiliare dell'attore a fronte della domanda rivolta solo nei confronti di e Parte_2
in qualità di effettivi occupanti;
Parte_3
- Omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di tutti i convenuti, in favore di , in ordine alla domanda di riconoscimento dell'indennità di Persona_1 occupazione dell'immobile;
- Accolto la domanda attrice di indennizzo da occupazione dell'immobile con la conseguenza che nulla era dovuto per le spese di CTU.
Chiedevano la riforma dell'appellata sentenza con condanna dell'appellato ex art. 96 cpc, con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancata CP_1
contestazione delle motivazioni della sentenza.
Nel merito instava per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Preliminarmente deve essere superata l'eccezione di inammissibilità sollevata poiché l'atto di appello contiene una sufficiente indicazione dei punti della sentenza oggetto di censura.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
E' fondato il primo motivo.
Ed infatti, ha citato in giudizio e in CP_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2
qualità di comproprietari pro indiviso per 1/6 dell'immobile ricadente nel compendio ereditario materno ma ha chiesto la condanna alla corresponsione dell'indennità di occupazione esclusivamente nei confronti di e in qualità di occupanti sine titulo. Parte_2 Parte_3
Alcuna domanda è stata avanzata nei confronti di con la conseguenza che la condanna Parte_1
della stessa in solido con i fratelli, come deciso dal Tribunale non ancorandosi ad alcuna domanda è stata pronunciata ultra petita.
Pertanto, sotto questo profilo, la sentenza di primo grado deve essere riformata anche con riferimento alle spese di CTU in quanto disposta per quantificare l'indennità di occupazione dell'immobile oggetto della domanda proposta solo nei confronti di e Parte_3 Parte_2
Gli altri motivi sono, invece, infondati e possono essere esaminati unitariamente.
Secondo gli appellanti, avrebbe ereditato dalla defunta madre una quota immobiliare CP_1
onerata da un contratto di comodato modale registrato e mai risolto.
Hanno fondato l'assunto sulle risultanze dell'interrogatorio formale e sulla produzione di scrittura registrata il 7.02.2003 e di scrittura privata del 18.07.2006.
pagina 3 di 5 Hanno spiegato di non aver prodotto la suindicata documentazione nel giudizio di primo grado per averla reperita solo dopo la pubblicazione della sentenza.
L'assunto non è condivisibile.
Ed infatti, la scrittura privata del 7.02.2003, lungi dal cristallizzare un contratto di comodato gratuito a tempo indeterminato, si articola in una premessa fattuale in cui prende atto della CP_1
richiesta del fratello di poter abitare nell'immobile insieme alla madre dal 31.01.2003 fino Per_1
al decesso di quest'ultima ed in una richiesta che, dopo il decesso della comune genitrice, l'occupante e la sua famiglia avrebbero lasciato l'immobile entro e non oltre 6 mesi dal decesso oppure lo avrebbero acquistato.
La scrittura del 18.06.2006, invece, riporta la dichiarazione della predetta genitrice di abitare nell'immobile dalla primavera del 2003 con la precisazione che la UO si occupava della sua assistenza ricevendo € 600,00 dalla sua pensione (la differenza la trattine ) e CP_1 [...]
percepiva € 1.000,00. Per_1
La dichiarate precisa, altresì, che la suindicata situazione lavorativa sarebbe durata sino al su decesso salvo che il figlio e la UO avessero deciso di interrompere prima il predetto rapporto di assistenza.
Le suindicate risultanze documentali sono incompatibili con l'assunto dell'appellante della sussistenza di un comodato a tempo indeterminato atteso che proprio dalla lettura congiunta delle suindicate scritture private emerge univocamente che l'occupazione dell'immobile, da parte di
[...]
aveva una durata predeterminata ossia dal 31.01.2003 sino al decesso della madre che Per_1
segnava la scadenza dell'occupazione con conseguente rilascio dell'immobile o acquisto del medesimo.
A fronte del predetto termine di scadenza, l'omessa proposizione di domanda di risoluzione e/o di restituzione da parte di non muta l'occupazione in comodato a tempo indeterminato CP_1
(vd. pag. 4 dell'atto di appello) né incide sulla legittimazione passiva degli appellanti correttamente citati in giudizio a seguito della rinuncia all'eredità del loro padre . Persona_1
Ne consegue che l'occupazione protrattasi per il periodo successivo alla predetta scadenza è sine titulo e giustifica la corresponsione dell'indennità (calcolata dal Tribunale a decorrere dal 2007).
Tutte le suindicate argomentazioni assorbono gli altri motivi di appello.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
Una valutazione complessiva della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado nei rapporti tra e CP_1 Parte_1
e in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento Parte_3 Parte_2
delle spese del presente grado.
pagina 4 di 5 Dette spese sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€ 28.125,00) ai sensi del DM n.
55/2014 (parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
4404/2022 pubblicata il 29.11.2022 ed in parziale riforma della stessa così provvede: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto annulla la statuizione di condanna di cui ai capi 2) e 3) della sentenza appellata esclusivamente nei confronti di confermandola nei confronti di Parte_1
e Parte_3 Parte_2
- pone le spese di CTU a carico di e in solido tra loro;
Parte_3 Parte_2
- conferma la statuizione, di cui al punto 4) della sentenza appellata, di condanna delle spese del giudizio di primo grado a carico di e che condanna, Parte_3 Parte_2
altresì, al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio di appello che CP_1 liquida in €8.469,00 per compensi, oltre rsf 15%, IVA e CPA;
- compensa le spese del doppio grado tra e CP_1 Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
25.02.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Emma Manzionna consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 572 R.G.
2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4404/2022 pubblicata il
29.11.2022
TRA
(avv.to Gaudiomonte Michele) Parte_1 Parte_2 Parte_3
CONTRO
(avv.to Felicini Rosa) CP_1
All'udienza dell'11.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29 maggio 2012, , conveniva in CP_1
giudizio e figli nonché eredi del germano Parte_3 Parte_2 Parte_1 [...]
. Per_1
Premetteva di essere comproprietario pro indiviso con i predetti convenuti di 3/6 dell'unità immobiliare sita in Rutigliano (BA) sul prolungamento di Via G. Carducci, traversa di Via Leopardi n.
25 (ora Via Vitantonio De Bellis n. 25) ricevuto per successione a seguito del decesso della madre
( deceduta il 23.04.2007). Persona_2
Esponeva di aver chiesto a e a in qualità di occupanti sine titulo il Parte_3 Parte_2 predetto immobile, il pagamento di un'indennità che non aveva mai avuto luogo.
pagina 1 di 5 Chiedeva accertarsi la non comoda divisibilità dell'immobile con conseguente necessità di scioglimento della comunione ereditaria;
in via subordinata, in caso di richiesta di assegnazione in via esclusiva dell'immobile, chiedeva farsi luogo alla quantificazione dei conguagli, in caso di mancata richiesta chiedeva procedersi alla vendita dell'immobile.
Chiedeva, altresì, la condanna di e al pagamento di un'indennità per Parte_3 Parte_2
l'occupazione, sine titulo dell'immobile, per gli anni dal 2007 al 2012.
Si costituivano in giudizio i convenuti ed eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di indennità deducendo che l'attore aveva autorizzato il fratello ad Persona_1
occupare la sua parte di immobile a titolo di comodato gratuito.
Eccepivano, altresì, la prescrizione semestrale ex art. 2954 c.c.. Instavano per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 4404/2022, pubblicata il 29/11/2022 così decideva:
“ 1) Dichiara improcedibile ed inammissibile la domanda di scioglimento di comunione;
2) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore dell'importo di
28.125,00, (oltre interessi legali dalla domanda), a titolo di indennità da occupazione a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione;
3) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore dell'importo di €. 225,00 mensili sino al rilascio;
4) pone le spese di ctu definitivamente in solido tra le parti;
5) liquida le spese processuali in €. 8.705,00 che compensa per i 2/3 e pone a carico dei convenuti in solido per 1/3, oltre accessori come per legge e RFS spese del 15%”;
Rigettava preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti argomentando che l'esistenza del contratto di comodato gratuito tra l'attore ed il di lui fratello
(dante causa dei convenuti) afferiva al merito. CP_2
Al riguardo, rilevava la carenza di prova in ordine al contratto di comodato invocato dai convenuti che, pertanto, occupavano sine titulo la parte di immobile.
Quantificava l'indennità di occupazione in € 28.125,00.
Dichiarava inammissibile la domanda di divisione non avendo l'attore offerto la prova della qualità ei eredi e non già di semplici chiamati dei convenuti.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3
contestando che il Tribunale aveva erroneamente:
pagina 2 di 5 - Condannato essi convenuti in solido al pagamento dell'indennità di occupazione della quota immobiliare dell'attore a fronte della domanda rivolta solo nei confronti di e Parte_2
in qualità di effettivi occupanti;
Parte_3
- Omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di tutti i convenuti, in favore di , in ordine alla domanda di riconoscimento dell'indennità di Persona_1 occupazione dell'immobile;
- Accolto la domanda attrice di indennizzo da occupazione dell'immobile con la conseguenza che nulla era dovuto per le spese di CTU.
Chiedevano la riforma dell'appellata sentenza con condanna dell'appellato ex art. 96 cpc, con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancata CP_1
contestazione delle motivazioni della sentenza.
Nel merito instava per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Preliminarmente deve essere superata l'eccezione di inammissibilità sollevata poiché l'atto di appello contiene una sufficiente indicazione dei punti della sentenza oggetto di censura.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
E' fondato il primo motivo.
Ed infatti, ha citato in giudizio e in CP_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2
qualità di comproprietari pro indiviso per 1/6 dell'immobile ricadente nel compendio ereditario materno ma ha chiesto la condanna alla corresponsione dell'indennità di occupazione esclusivamente nei confronti di e in qualità di occupanti sine titulo. Parte_2 Parte_3
Alcuna domanda è stata avanzata nei confronti di con la conseguenza che la condanna Parte_1
della stessa in solido con i fratelli, come deciso dal Tribunale non ancorandosi ad alcuna domanda è stata pronunciata ultra petita.
Pertanto, sotto questo profilo, la sentenza di primo grado deve essere riformata anche con riferimento alle spese di CTU in quanto disposta per quantificare l'indennità di occupazione dell'immobile oggetto della domanda proposta solo nei confronti di e Parte_3 Parte_2
Gli altri motivi sono, invece, infondati e possono essere esaminati unitariamente.
Secondo gli appellanti, avrebbe ereditato dalla defunta madre una quota immobiliare CP_1
onerata da un contratto di comodato modale registrato e mai risolto.
Hanno fondato l'assunto sulle risultanze dell'interrogatorio formale e sulla produzione di scrittura registrata il 7.02.2003 e di scrittura privata del 18.07.2006.
pagina 3 di 5 Hanno spiegato di non aver prodotto la suindicata documentazione nel giudizio di primo grado per averla reperita solo dopo la pubblicazione della sentenza.
L'assunto non è condivisibile.
Ed infatti, la scrittura privata del 7.02.2003, lungi dal cristallizzare un contratto di comodato gratuito a tempo indeterminato, si articola in una premessa fattuale in cui prende atto della CP_1
richiesta del fratello di poter abitare nell'immobile insieme alla madre dal 31.01.2003 fino Per_1
al decesso di quest'ultima ed in una richiesta che, dopo il decesso della comune genitrice, l'occupante e la sua famiglia avrebbero lasciato l'immobile entro e non oltre 6 mesi dal decesso oppure lo avrebbero acquistato.
La scrittura del 18.06.2006, invece, riporta la dichiarazione della predetta genitrice di abitare nell'immobile dalla primavera del 2003 con la precisazione che la UO si occupava della sua assistenza ricevendo € 600,00 dalla sua pensione (la differenza la trattine ) e CP_1 [...]
percepiva € 1.000,00. Per_1
La dichiarate precisa, altresì, che la suindicata situazione lavorativa sarebbe durata sino al su decesso salvo che il figlio e la UO avessero deciso di interrompere prima il predetto rapporto di assistenza.
Le suindicate risultanze documentali sono incompatibili con l'assunto dell'appellante della sussistenza di un comodato a tempo indeterminato atteso che proprio dalla lettura congiunta delle suindicate scritture private emerge univocamente che l'occupazione dell'immobile, da parte di
[...]
aveva una durata predeterminata ossia dal 31.01.2003 sino al decesso della madre che Per_1
segnava la scadenza dell'occupazione con conseguente rilascio dell'immobile o acquisto del medesimo.
A fronte del predetto termine di scadenza, l'omessa proposizione di domanda di risoluzione e/o di restituzione da parte di non muta l'occupazione in comodato a tempo indeterminato CP_1
(vd. pag. 4 dell'atto di appello) né incide sulla legittimazione passiva degli appellanti correttamente citati in giudizio a seguito della rinuncia all'eredità del loro padre . Persona_1
Ne consegue che l'occupazione protrattasi per il periodo successivo alla predetta scadenza è sine titulo e giustifica la corresponsione dell'indennità (calcolata dal Tribunale a decorrere dal 2007).
Tutte le suindicate argomentazioni assorbono gli altri motivi di appello.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
Una valutazione complessiva della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado nei rapporti tra e CP_1 Parte_1
e in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento Parte_3 Parte_2
delle spese del presente grado.
pagina 4 di 5 Dette spese sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€ 28.125,00) ai sensi del DM n.
55/2014 (parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
4404/2022 pubblicata il 29.11.2022 ed in parziale riforma della stessa così provvede: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto annulla la statuizione di condanna di cui ai capi 2) e 3) della sentenza appellata esclusivamente nei confronti di confermandola nei confronti di Parte_1
e Parte_3 Parte_2
- pone le spese di CTU a carico di e in solido tra loro;
Parte_3 Parte_2
- conferma la statuizione, di cui al punto 4) della sentenza appellata, di condanna delle spese del giudizio di primo grado a carico di e che condanna, Parte_3 Parte_2
altresì, al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio di appello che CP_1 liquida in €8.469,00 per compensi, oltre rsf 15%, IVA e CPA;
- compensa le spese del doppio grado tra e CP_1 Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
25.02.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5