CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CATELLI LUIGI ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 127/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Indirizzo_1Ag. Dogane E Monopoli Uadm Molise - Sede Campobasso - C.da 86100 Campobasso CB
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024 A 9809 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E BITUMI DI PETROLIO) 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: (v. Svolgimento del processo)
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Difensore_1La ditta individuale , a mezzo del difensore costituito Avv. Difensore_1 del Foro di Campobasso, ha proposto tempestivo ricorso avverso l'avviso di pagamento n. 2024/A/9809 emesso il 12 dicembre 2024 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Campobasso, con il quale l'Ufficio ha richiesto maggiori accise su acquisti di gasolio per l'impiego in uso agricolo (in tutto 2.000 litri), avvenuti nel 2024, per un importo totale di Euro 1.021,23 (Euro 963,14 per le accise evase, oltre sanzioni ed interessi).
Ha dedotto di non avere operato nel 2024 alcun acquisto di gasolio ad uso agricolo ad accisa agevolata, come aveva dichiarato ai verbalizzanti della Guardia di Finanza in occasione della redazione del PVC n. A/7209, i quali non avevano rinvenuto a seguito di consultazione della piattaforma U.M.A (Utenti Motori Agricoli) della Regione Molise alcun libretto di controllo Ricorrente_1riconducibile al (cd. libretto U.M.A), né, durante un sopralluogo nella sede della ditta, alcun quantitativo di prodotti energetici né attrezzature per lo stoccaggio degli stessi.
Inoltre, solo a seguito della verifica da parte della Guardia di Finanza il ricorrente aveva avuto modo di riscontrare l'esistenza di due fatture elettroniche emesse in data 8 marzo 2024 _1 ; che aveva disconosciuto e che in ogni caso non erano state mai pagate.
Su tali premesse, ha chiesto l'annullamento dell'avviso opposto, con vittoria di spese.
*****
Instauratosi il contraddittorio si è tempestivamente costituita l'Agenzia delle Dogane di Campobasso, replicando alle contestazioni del ricorrente e insistendo per la affermazione della legittimità del proprio operato.
Ha evidenziato che il Ricorrente_1 si è limitato al mero disconoscimento verbale delle due fatture di acquisto (che dato l'importo di Euro 1.100,00 ciascuna, ben potevano essere state regolate anche cash), non adducendo altri elementi a sostegno della propria estraneità nell'evasione d'imposta accertata;
inoltre la ditta ricorrente è risultata priva di titolarità nel 2024 del libretto di controllo U.M.A., mentre lo era stata nel 2020, quando era stata destinataria dell'assegnazione di 791 litri di gasolio per usi agricoli.
Ha concluso pertanto per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza odierna, presenti le parti, la causa, all'esito della discussione, è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e meritevole di rigetto. Dalla documentazione fiscale acquisita dalla Guardia di Finanza di Campobasso nel corso del controllo oggetto del processo verbale di constatazione n. A/7209 del giorno 11 ottobre 2024 (cfr. all. 2 produzione parte ricorrente), emerge che la ditta Ricorrente_1 è stata destinataria di una fornitura di 2.000 litri di gasolio denaturato per l'impiego in usi agricoli (e, dunque di un prodotto ad aliquota agevolata), nonostante la stessa fosse priva del libretto di controllo (cd.
2 Libretto U.M.A.), che per legge è necessario, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 454/2001, per la ricezione del prodotto ad aliquota agevolata. Risulta inoltre che la consegna del suddetto prodotto è avvenuta il giorno 8 marzo 2024 Ricorrente_1 Indirizzo_2presso la sede della ditta in Frosolone, (come si ricava dai documenti di circolazione dei prodotti ad accisa assolta e DAS n. 24IT9939148CHY00537D e n. 24IT9939433CHY00537D2 emessi dalla Società_1 S.r.l., sita a Gessopalena, in Indirizzo_3 Società_1); per tale fornitura sono state emesse da parte della S.r.l. (cedente) nei confronti della ditta ricorrente (cessionaria), due fatture, n. G000469 e n. G000470, datate 8 marzo 2024, recanti la descrizione “Gas. Agricolo 10 ppm c/biodieselfino al 7%”, ciascuna per un quantitativo di 1.000 litri – imponibile Euro 1.000,00 – Iva al 10% Euro 100,00, e totale di euro 1.100,00. A fronte di tanto, è legittima la pretesa tributaria contenuta nell'avviso opposto di recuperare maggiori accise su tale fornitura di gasolio, per Euro 963,14, applicando l'aliquota “differenziale” (Euro 0,48157/lt) tra quella ordinaria di legge (Euro 0,61740/lt) e quella agevolata prevista per l'acquisto di gasolio per uso agricolo (Euro 0,13583/lt); né, in senso contrario, può condurre a diverse conclusioni il disconoscimento solo verbale delle fatture da parte del ricorrente operato Ricorrente_1nel corso della verifica della GdF dal , non accompagnato da nessun altro elemento dimostrativo, ovvero la dichiarazione che le stesse non sarebbero state da lui pagate, a fronte del fatto che per il loro importo, inferiore ad Euro 5.000,00, il saldo poteva avvenire in contanti, in aggiunta alla mancata titolarità da parte del Ricorrente_1 nel 2024 del libretto di controllo U.M.A. (di cui invece era regolarmente titolare nell'anno 2000, quando aveva acquistato 791 litri di gasolio per uso agricolo con accise agevolata).
La circostanza che poi il gasolio non sia stato rinvenuto nel corso del sopralluogo della Guardia di Finanza del 20 maggio 2024 presso la sede della ditta, ovvero che non siano stati rinvenuti contenitori idonei per lo stoccaggio, non esclude, all'evidenza, che l'acquisto e la consegna del gasolio siano egualmente avvenuti, tenuto conto del lasso temporale intercorrente con l'epoca della consegna (anteriore di oltre due mesi).
Per tali ragioni è da confermare l'avviso opposto.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Campobasso, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Campobasso, il 16 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Luigi CATELLI
3
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CATELLI LUIGI ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 127/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Indirizzo_1Ag. Dogane E Monopoli Uadm Molise - Sede Campobasso - C.da 86100 Campobasso CB
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2024 A 9809 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E BITUMI DI PETROLIO) 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: (v. Svolgimento del processo)
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Difensore_1La ditta individuale , a mezzo del difensore costituito Avv. Difensore_1 del Foro di Campobasso, ha proposto tempestivo ricorso avverso l'avviso di pagamento n. 2024/A/9809 emesso il 12 dicembre 2024 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Campobasso, con il quale l'Ufficio ha richiesto maggiori accise su acquisti di gasolio per l'impiego in uso agricolo (in tutto 2.000 litri), avvenuti nel 2024, per un importo totale di Euro 1.021,23 (Euro 963,14 per le accise evase, oltre sanzioni ed interessi).
Ha dedotto di non avere operato nel 2024 alcun acquisto di gasolio ad uso agricolo ad accisa agevolata, come aveva dichiarato ai verbalizzanti della Guardia di Finanza in occasione della redazione del PVC n. A/7209, i quali non avevano rinvenuto a seguito di consultazione della piattaforma U.M.A (Utenti Motori Agricoli) della Regione Molise alcun libretto di controllo Ricorrente_1riconducibile al (cd. libretto U.M.A), né, durante un sopralluogo nella sede della ditta, alcun quantitativo di prodotti energetici né attrezzature per lo stoccaggio degli stessi.
Inoltre, solo a seguito della verifica da parte della Guardia di Finanza il ricorrente aveva avuto modo di riscontrare l'esistenza di due fatture elettroniche emesse in data 8 marzo 2024 _1 ; che aveva disconosciuto e che in ogni caso non erano state mai pagate.
Su tali premesse, ha chiesto l'annullamento dell'avviso opposto, con vittoria di spese.
*****
Instauratosi il contraddittorio si è tempestivamente costituita l'Agenzia delle Dogane di Campobasso, replicando alle contestazioni del ricorrente e insistendo per la affermazione della legittimità del proprio operato.
Ha evidenziato che il Ricorrente_1 si è limitato al mero disconoscimento verbale delle due fatture di acquisto (che dato l'importo di Euro 1.100,00 ciascuna, ben potevano essere state regolate anche cash), non adducendo altri elementi a sostegno della propria estraneità nell'evasione d'imposta accertata;
inoltre la ditta ricorrente è risultata priva di titolarità nel 2024 del libretto di controllo U.M.A., mentre lo era stata nel 2020, quando era stata destinataria dell'assegnazione di 791 litri di gasolio per usi agricoli.
Ha concluso pertanto per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese processuali.
All'udienza odierna, presenti le parti, la causa, all'esito della discussione, è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e meritevole di rigetto. Dalla documentazione fiscale acquisita dalla Guardia di Finanza di Campobasso nel corso del controllo oggetto del processo verbale di constatazione n. A/7209 del giorno 11 ottobre 2024 (cfr. all. 2 produzione parte ricorrente), emerge che la ditta Ricorrente_1 è stata destinataria di una fornitura di 2.000 litri di gasolio denaturato per l'impiego in usi agricoli (e, dunque di un prodotto ad aliquota agevolata), nonostante la stessa fosse priva del libretto di controllo (cd.
2 Libretto U.M.A.), che per legge è necessario, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 454/2001, per la ricezione del prodotto ad aliquota agevolata. Risulta inoltre che la consegna del suddetto prodotto è avvenuta il giorno 8 marzo 2024 Ricorrente_1 Indirizzo_2presso la sede della ditta in Frosolone, (come si ricava dai documenti di circolazione dei prodotti ad accisa assolta e DAS n. 24IT9939148CHY00537D e n. 24IT9939433CHY00537D2 emessi dalla Società_1 S.r.l., sita a Gessopalena, in Indirizzo_3 Società_1); per tale fornitura sono state emesse da parte della S.r.l. (cedente) nei confronti della ditta ricorrente (cessionaria), due fatture, n. G000469 e n. G000470, datate 8 marzo 2024, recanti la descrizione “Gas. Agricolo 10 ppm c/biodieselfino al 7%”, ciascuna per un quantitativo di 1.000 litri – imponibile Euro 1.000,00 – Iva al 10% Euro 100,00, e totale di euro 1.100,00. A fronte di tanto, è legittima la pretesa tributaria contenuta nell'avviso opposto di recuperare maggiori accise su tale fornitura di gasolio, per Euro 963,14, applicando l'aliquota “differenziale” (Euro 0,48157/lt) tra quella ordinaria di legge (Euro 0,61740/lt) e quella agevolata prevista per l'acquisto di gasolio per uso agricolo (Euro 0,13583/lt); né, in senso contrario, può condurre a diverse conclusioni il disconoscimento solo verbale delle fatture da parte del ricorrente operato Ricorrente_1nel corso della verifica della GdF dal , non accompagnato da nessun altro elemento dimostrativo, ovvero la dichiarazione che le stesse non sarebbero state da lui pagate, a fronte del fatto che per il loro importo, inferiore ad Euro 5.000,00, il saldo poteva avvenire in contanti, in aggiunta alla mancata titolarità da parte del Ricorrente_1 nel 2024 del libretto di controllo U.M.A. (di cui invece era regolarmente titolare nell'anno 2000, quando aveva acquistato 791 litri di gasolio per uso agricolo con accise agevolata).
La circostanza che poi il gasolio non sia stato rinvenuto nel corso del sopralluogo della Guardia di Finanza del 20 maggio 2024 presso la sede della ditta, ovvero che non siano stati rinvenuti contenitori idonei per lo stoccaggio, non esclude, all'evidenza, che l'acquisto e la consegna del gasolio siano egualmente avvenuti, tenuto conto del lasso temporale intercorrente con l'epoca della consegna (anteriore di oltre due mesi).
Per tali ragioni è da confermare l'avviso opposto.
La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Campobasso, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Campobasso, il 16 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Luigi CATELLI
3