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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/09/2024, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell' udienza del 12.09.24 ha emesso la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 2674/2022
TRA
rapp.to e difeso dall' avv.to Esposito Antonio, come in Parte_1 atti ricorrente
E
Controparte_1
, in persona dei rispettivi
[...] legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano come in atti resistente
NONCHE'
, in persona del Dirigente Scolastico p.t., legale rapp.te Dott.ssa Controparte_2
funzionario incaricato della rappresentanza ex art. 417 bis c.p.c. CP_3
resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.05.2022, il ricorrente in epigrafe, ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ A) In via preliminare ed in forza delle motivazioni sopra esposte, accertare e dichiarare nullo/inesistente/illegittimo il richiamato provvedimento con cui la P.A. resistente ha risolto il contratto di lavoro a tempo determinato che lo legava con l'odierno ricorrente e tutti i richiamati atti dallo stesso presupposti e con lo stesso connessi e conseguenti. Tra questi, in particolare, il D.M. n. 22171 del 25.11.2021 avente ad oggetto il depennamento del ricorrente dalle Graduatorie (Gps), ed ogni altro atto adottato dalla P.A. in esecuzione dello stesso e finalizzato ad incidere negativamente sul rapporto di lavoro con il ricorrente;
B) All'esito e per l'effetto, accertare e dichiarare l'interruzione del rapporto di lavoro così come disposta dalla P.A. resistente e più in generale i richiamati procedimenti dalla stessa adottati illegittimi, inefficaci e, comunque, nulli;
C) All'esito e per l'effetto, ordinare alla P.A. resistente l'immediata reimmissione in servizio del ricorrente con ruolo, mansioni e retribuzioni di cui al sottoscritto contratto. D) In ogni caso, applicare in favore del ricorrente le tutele reali ed obbligatorie di legge e, quindi, ordinare alla Scuola I.I.S. " , in persona del Dirigente Scolastico p.t., di reintegrare parte CP_2 ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e condannare essa parte resistente al pagamento delle retribuzioni dallo stesso maturate dalla data di risoluzione del contratto di lavoro, ivi comprese le ulteriori indennità previste dalla legge e dal CCNL di categoria nonché il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. E) All'esito e per l'effetto, ordinare alla P.A. resistente l'immediato riconoscimento in favore del ricorrente del punteggio allo stesso spettante in forza dei titoli vantati e dell'effettivo servizio prestato ivi compresi i periodi successivi a quelli della disposta risoluzione;
F) All'esito e per l'effetto, ordinare alla P.A. resistente l'immediato reinserimento in graduatoria del ricorrente nella posizione ad esso spettante e con il giusto punteggio dovutogli;
G) In via subordinata ordinare alla P.A. resistente di adottare la misura sanzionatoria conservativa ritenuta di giustizia;
H) condannare la resistente, in persona del Dirigente scolastico, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Nello specifico, ha dedotto: che in data 04.08.2020 proponeva domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali di Istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, c.d. “GPS”; di essersi utilmente collocato in graduatoria alla posizione n. 527 con punteggio 67 e, per l'effetto, veniva individuato destinatario di proposta di contratto a tempo determinato presso l'Istituto Superiore “ di Castellammare di Stabia (Na) per il CP_2 periodo compreso tra il 07.09.2021 ed il 30.06.2022; con propria nota prot. n. 7343/07-09 del 26.11.2021, il Dirigente Scolastico dell' “ di CP_2 CP_2
Castellammare di Stabia statuiva la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 07.09.2021; in particolare, la decisione assunta dal Dirigente Scolastico con la nota di cui sopra si fondava sulla decretata esclusione del ricorrente con il D.M. n. 22171 del 25.11.2021 dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) della Provincia di Napoli e dalle graduatorie di Merito per titoli ed esami;
in data 09.12.2021, il ricorrente impugnava formalmente il licenziamento comminato e, contestualmente, il DM del 25.11.2021 n. 22171 in quanto fondati su erronei presupposti di fatto e di diritto;
in data 09.12.2021 il ricorrente depositava istanza di accesso agli atti ex lege 241/1990 e succ. mod. con cui richiedeva alla P.A. oggi resistente di conoscere tutte le motivazioni e gli atti presupposti che avevano determinato il licenziamento comminato;
tale istanza rimaneva priva di riscontro alcuno;
con successiva istanza del 19 gennaio 2022, il ricorrente chiedeva alla P.A. l'annullamento in autotutela della nota prot. 22171 del 25.11.2021; tuttavia, anche tale nota rimaneva priva di riscontro;
le richiamate determinazioni della P.A. erano illegittime e gravemente lesive dei diritti ed interessi dell'odierno istante;
l'esclusione dalle graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) della Provincia di Napoli e dalle graduatorie di merito di I fascia per titoli ed esami valide per il biennio AA.SS. 2020/2022 per l'ambito territoriale di competenza dell'USR Campania e la conseguente risoluzione unilaterale del rapporto erano illegittimi, in quanto adottati in assenza di qualsivoglia logico presupposto e in palese violazione di legge.
In punto di diritto ha eccepito: la nullità della risoluzione per violazione di legge, stante l' inesistenza ed infondatezza delle ragioni che avevano determinato la P.A. alla disposta risoluzione, in quanto non era stato prodotto e/o richiamato alcun documento e/o provvedimento da cui emergesse l'avvenuto accertamento della falsità del titolo in possesso del ricorrente;
l' illegittimità del comportamento serbato dalla P.A. per la mancata allegazione di legittimo titolo per la risoluzione del rapporto;
la contraddittorietà tra le diverse procedure adottate;
la nullità della disposta risoluzione per violazione di legge in materia di procedimento disciplinare;
la tardività della contestazione dell'addebito; la sproporzione tra la condotta del lavoratore e la sanzione inflitta;
l'illegittimità del decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, per violazione dei principi indicati dal D.M. 640/2017 in ordine alla verifica della domanda di inserimento;
l'insussistenza e/o mancata prova dell'elemento intenzionale dei fatti contestati;
la violazione del diritto di difesa, violazione art. 7 statuto dei lavoratori, impossibilità di imputazione certa dei fatti addebitati.
Ha quindi rivendicato il diritto a conservare il trattamento retributivo e contributivo già maturato, nonchè quanto allo stesso dovuto in forza del contratto in essere.
L'Amministrazione convenuta si è costituita ed ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito;
nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso.
Si è altresì costituito l' convenuto ed ha ribadito la legittimità del Controparte_4 provvedimento di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro di insegnamento a tempo determinato in base al dm del 25.11.2021 prot.n. 22171 con cui il ricorrente veniva escluso dalle GPS della provincia di Napoli e dalle graduatorie di merito per titoli ed esami di cui all'OM n. 60 del 10.07.2020, valide per il biennio 2020.2022 per mancanza del titolo di accesso
Sulla base della documentazione in atti la causa è stata decisa.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le argomentazioni, dirimenti, di seguito esposte.
Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, non involgendo la controversia procedure concorsuali relative alla graduatoria d'istituto, avendo piuttosto la domanda ad oggetto l'impugnativa del provvedimento di risoluzione anticipata del contratto di lavoro di insegnamento a tempo determinato.
Invero, il ricorrente, docente di scuola secondaria, chiedeva l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6 ter, della L. n.124/99 di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, per il triennio 2020-2022. In particolare, dichiarava, all'interno dell'istanza di iscrizione alle graduatorie, di aver conseguito, nel 1998, il titolo di specializzazione sul sostegno presso la Fondazione socioculturale “Passarelli” di San Marco di Castellabate (SA). Di conseguenza, era iscritto alla I fascia delle GPS. Successivamente, l (ambito territoriale per la provincia Controparte_5 di Napoli) disponeva l'esclusione del ricorrente dalla menzionata graduatoria. Pertanto, con decreto di risoluzione contrattuale n. 7343/07-09 del 26.11.2021, veniva revocato il rapporto di lavoro con l'ultimo Istituto Scolastico assegnato “dell'
[...]
di Castellammare di Stabia. CP_2
Ciò posto, si rende necessario l'esame della disciplina normativa riguardante l'accesso alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di cui all'O.M. 60/2020. L'art. 3 comma VII della citata ordinanza prevede: Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
ii.per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
Ai fini dell'accesso alla I fascia delle citate graduatorie, dunque, è richiesto un titolo di specializzazione sul sostegno. Il possesso del titolo in questione deve essere dichiarato dai candidati all'interno della domanda di iscrizione alle GPS, senza produrre alcuna certificazione, come previsto dall'art. 7 dell'O.M. 60/2020. Invero, l'art. 3 comma II della citata ordinanza ministeriale precisa che “ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”. Il ricorrente è stato inserito all'interno della I fascia delle GPS, poiché ha dichiarato di aver conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno, presso la Fondazione socioculturale “Passarelli” di San Marco di Castellabate (SA). Successivamente alla formazione delle graduatorie, l'Amministrazione scolastica ha verificato i titoli dichiarati dai docenti all'interno delle istanze di iscrizione, come previsto dall'art. 8 commi V e VI dell'O.M. 60/2020, secondo cui:
5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.
Nel caso di specie, dunque, l' provvedeva a verificare che il docente CP_6
avesse effettivamente conseguito la specializzazione sul Parte_1 sostegno, chiedendo alla di confermare il Controparte_7 conseguimento di tale titolo.
L'Amministrazione ha dedotto che il citato ente non forniva alcun riscontro;
pertanto, in seguito all'acquisizione dei registri (allegati in atti) recanti i nominativi dei docenti che avevano conseguito il diploma di specializzazione presso la dal 1992 al 1998, inviati all'USR Campania Controparte_7 dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, si evinceva che il nominativo del docente non risultava tra quelli di coloro che avevano conseguito la specializzazione presso la fondazione citata. Peraltro, in data 23.09.2021, il Dirigente dell , dopo aver reperito il registro depositato agli atti Controparte_8 dell che curava i corsi, trasmetteva all Controparte_9 Controparte_10 una copia di tale elenco, in cui erano indicati tutti i docenti che avevano
[...] conseguito il titolo di specializzazione polivalente, i relativi dati anagrafici e i punteggi ottenuti all'esame finale presso la predetta Fondazione Passarelli di S. Marco di Castellabate (SA) per il biennio 1993/1994.
Il docente non risultava inserito nel registro dei docenti Parte_1 che avevano conseguito il titolo di specializzazione polivalente nell'anno 1994, così come dichiarato dallo stesso nella domanda di iscrizione alle graduatorie provinciali di supplenza (GPS).
L'istituzione scolastica, dunque, aveva l'obbligo di procedere al controllo dei titoli che determinavano la stipula del contratto a tempo determinato. Correttamente l' Amministrazione scolastica, preso atto che il docente non aveva conseguito il titolo di specializzazione che consentiva l'accesso alla I fascia delle GPS, ne ha disposto l'esclusione, in applicazione dell'art. 7 comma 8 dell'O.M. 60/2020, che prevede:
“L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”
Non vi è dubbio, pertanto, che nella specie non si versi nel regime giuridico di cui all'art. 55 bis (e segg) del d.lgs. 165/2001 (risultando le doglianze di parte ricorrente sul punto inconferenti), bensì nel regime dell'invalidità del contratto di lavoro per mancanza del titolo di accesso. Consegue a quanto detto che il servizio già prestato dal 07.09.21 al 26.11.21 è da considerarsi di mero fatto, ai sensi dell'art. 2126 c.c. e pertanto valevole ai fini economici e non giuridici. Peraltro, i provvedimenti emanati dall'Istituto scolastico “ di CP_2
Castellammare di Stabia indicano con chiarezza che l'esclusione è stata disposta a seguito dell'esito negativo delle verifiche effettuate sui titoli dichiarati dai docenti all'interno della domanda di iscrizione alle GPS. In definitiva, per le motivazioni esposte, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda va rigettata.
La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata il 12.09.24
Il Giudice Dr. Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell' udienza del 12.09.24 ha emesso la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 2674/2022
TRA
rapp.to e difeso dall' avv.to Esposito Antonio, come in Parte_1 atti ricorrente
E
Controparte_1
, in persona dei rispettivi
[...] legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano come in atti resistente
NONCHE'
, in persona del Dirigente Scolastico p.t., legale rapp.te Dott.ssa Controparte_2
funzionario incaricato della rappresentanza ex art. 417 bis c.p.c. CP_3
resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 13.05.2022, il ricorrente in epigrafe, ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ A) In via preliminare ed in forza delle motivazioni sopra esposte, accertare e dichiarare nullo/inesistente/illegittimo il richiamato provvedimento con cui la P.A. resistente ha risolto il contratto di lavoro a tempo determinato che lo legava con l'odierno ricorrente e tutti i richiamati atti dallo stesso presupposti e con lo stesso connessi e conseguenti. Tra questi, in particolare, il D.M. n. 22171 del 25.11.2021 avente ad oggetto il depennamento del ricorrente dalle Graduatorie (Gps), ed ogni altro atto adottato dalla P.A. in esecuzione dello stesso e finalizzato ad incidere negativamente sul rapporto di lavoro con il ricorrente;
B) All'esito e per l'effetto, accertare e dichiarare l'interruzione del rapporto di lavoro così come disposta dalla P.A. resistente e più in generale i richiamati procedimenti dalla stessa adottati illegittimi, inefficaci e, comunque, nulli;
C) All'esito e per l'effetto, ordinare alla P.A. resistente l'immediata reimmissione in servizio del ricorrente con ruolo, mansioni e retribuzioni di cui al sottoscritto contratto. D) In ogni caso, applicare in favore del ricorrente le tutele reali ed obbligatorie di legge e, quindi, ordinare alla Scuola I.I.S. " , in persona del Dirigente Scolastico p.t., di reintegrare parte CP_2 ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e condannare essa parte resistente al pagamento delle retribuzioni dallo stesso maturate dalla data di risoluzione del contratto di lavoro, ivi comprese le ulteriori indennità previste dalla legge e dal CCNL di categoria nonché il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. E) All'esito e per l'effetto, ordinare alla P.A. resistente l'immediato riconoscimento in favore del ricorrente del punteggio allo stesso spettante in forza dei titoli vantati e dell'effettivo servizio prestato ivi compresi i periodi successivi a quelli della disposta risoluzione;
F) All'esito e per l'effetto, ordinare alla P.A. resistente l'immediato reinserimento in graduatoria del ricorrente nella posizione ad esso spettante e con il giusto punteggio dovutogli;
G) In via subordinata ordinare alla P.A. resistente di adottare la misura sanzionatoria conservativa ritenuta di giustizia;
H) condannare la resistente, in persona del Dirigente scolastico, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Nello specifico, ha dedotto: che in data 04.08.2020 proponeva domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali di Istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, c.d. “GPS”; di essersi utilmente collocato in graduatoria alla posizione n. 527 con punteggio 67 e, per l'effetto, veniva individuato destinatario di proposta di contratto a tempo determinato presso l'Istituto Superiore “ di Castellammare di Stabia (Na) per il CP_2 periodo compreso tra il 07.09.2021 ed il 30.06.2022; con propria nota prot. n. 7343/07-09 del 26.11.2021, il Dirigente Scolastico dell' “ di CP_2 CP_2
Castellammare di Stabia statuiva la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 07.09.2021; in particolare, la decisione assunta dal Dirigente Scolastico con la nota di cui sopra si fondava sulla decretata esclusione del ricorrente con il D.M. n. 22171 del 25.11.2021 dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) della Provincia di Napoli e dalle graduatorie di Merito per titoli ed esami;
in data 09.12.2021, il ricorrente impugnava formalmente il licenziamento comminato e, contestualmente, il DM del 25.11.2021 n. 22171 in quanto fondati su erronei presupposti di fatto e di diritto;
in data 09.12.2021 il ricorrente depositava istanza di accesso agli atti ex lege 241/1990 e succ. mod. con cui richiedeva alla P.A. oggi resistente di conoscere tutte le motivazioni e gli atti presupposti che avevano determinato il licenziamento comminato;
tale istanza rimaneva priva di riscontro alcuno;
con successiva istanza del 19 gennaio 2022, il ricorrente chiedeva alla P.A. l'annullamento in autotutela della nota prot. 22171 del 25.11.2021; tuttavia, anche tale nota rimaneva priva di riscontro;
le richiamate determinazioni della P.A. erano illegittime e gravemente lesive dei diritti ed interessi dell'odierno istante;
l'esclusione dalle graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) della Provincia di Napoli e dalle graduatorie di merito di I fascia per titoli ed esami valide per il biennio AA.SS. 2020/2022 per l'ambito territoriale di competenza dell'USR Campania e la conseguente risoluzione unilaterale del rapporto erano illegittimi, in quanto adottati in assenza di qualsivoglia logico presupposto e in palese violazione di legge.
In punto di diritto ha eccepito: la nullità della risoluzione per violazione di legge, stante l' inesistenza ed infondatezza delle ragioni che avevano determinato la P.A. alla disposta risoluzione, in quanto non era stato prodotto e/o richiamato alcun documento e/o provvedimento da cui emergesse l'avvenuto accertamento della falsità del titolo in possesso del ricorrente;
l' illegittimità del comportamento serbato dalla P.A. per la mancata allegazione di legittimo titolo per la risoluzione del rapporto;
la contraddittorietà tra le diverse procedure adottate;
la nullità della disposta risoluzione per violazione di legge in materia di procedimento disciplinare;
la tardività della contestazione dell'addebito; la sproporzione tra la condotta del lavoratore e la sanzione inflitta;
l'illegittimità del decreto di risoluzione del rapporto di lavoro, per violazione dei principi indicati dal D.M. 640/2017 in ordine alla verifica della domanda di inserimento;
l'insussistenza e/o mancata prova dell'elemento intenzionale dei fatti contestati;
la violazione del diritto di difesa, violazione art. 7 statuto dei lavoratori, impossibilità di imputazione certa dei fatti addebitati.
Ha quindi rivendicato il diritto a conservare il trattamento retributivo e contributivo già maturato, nonchè quanto allo stesso dovuto in forza del contratto in essere.
L'Amministrazione convenuta si è costituita ed ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito;
nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso.
Si è altresì costituito l' convenuto ed ha ribadito la legittimità del Controparte_4 provvedimento di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro di insegnamento a tempo determinato in base al dm del 25.11.2021 prot.n. 22171 con cui il ricorrente veniva escluso dalle GPS della provincia di Napoli e dalle graduatorie di merito per titoli ed esami di cui all'OM n. 60 del 10.07.2020, valide per il biennio 2020.2022 per mancanza del titolo di accesso
Sulla base della documentazione in atti la causa è stata decisa.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le argomentazioni, dirimenti, di seguito esposte.
Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, non involgendo la controversia procedure concorsuali relative alla graduatoria d'istituto, avendo piuttosto la domanda ad oggetto l'impugnativa del provvedimento di risoluzione anticipata del contratto di lavoro di insegnamento a tempo determinato.
Invero, il ricorrente, docente di scuola secondaria, chiedeva l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4 commi 6-bis e 6 ter, della L. n.124/99 di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, per il triennio 2020-2022. In particolare, dichiarava, all'interno dell'istanza di iscrizione alle graduatorie, di aver conseguito, nel 1998, il titolo di specializzazione sul sostegno presso la Fondazione socioculturale “Passarelli” di San Marco di Castellabate (SA). Di conseguenza, era iscritto alla I fascia delle GPS. Successivamente, l (ambito territoriale per la provincia Controparte_5 di Napoli) disponeva l'esclusione del ricorrente dalla menzionata graduatoria. Pertanto, con decreto di risoluzione contrattuale n. 7343/07-09 del 26.11.2021, veniva revocato il rapporto di lavoro con l'ultimo Istituto Scolastico assegnato “dell'
[...]
di Castellammare di Stabia. CP_2
Ciò posto, si rende necessario l'esame della disciplina normativa riguardante l'accesso alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di cui all'O.M. 60/2020. L'art. 3 comma VII della citata ordinanza prevede: Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
ii.per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
Ai fini dell'accesso alla I fascia delle citate graduatorie, dunque, è richiesto un titolo di specializzazione sul sostegno. Il possesso del titolo in questione deve essere dichiarato dai candidati all'interno della domanda di iscrizione alle GPS, senza produrre alcuna certificazione, come previsto dall'art. 7 dell'O.M. 60/2020. Invero, l'art. 3 comma II della citata ordinanza ministeriale precisa che “ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”. Il ricorrente è stato inserito all'interno della I fascia delle GPS, poiché ha dichiarato di aver conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno, presso la Fondazione socioculturale “Passarelli” di San Marco di Castellabate (SA). Successivamente alla formazione delle graduatorie, l'Amministrazione scolastica ha verificato i titoli dichiarati dai docenti all'interno delle istanze di iscrizione, come previsto dall'art. 8 commi V e VI dell'O.M. 60/2020, secondo cui:
5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.
Nel caso di specie, dunque, l' provvedeva a verificare che il docente CP_6
avesse effettivamente conseguito la specializzazione sul Parte_1 sostegno, chiedendo alla di confermare il Controparte_7 conseguimento di tale titolo.
L'Amministrazione ha dedotto che il citato ente non forniva alcun riscontro;
pertanto, in seguito all'acquisizione dei registri (allegati in atti) recanti i nominativi dei docenti che avevano conseguito il diploma di specializzazione presso la dal 1992 al 1998, inviati all'USR Campania Controparte_7 dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, si evinceva che il nominativo del docente non risultava tra quelli di coloro che avevano conseguito la specializzazione presso la fondazione citata. Peraltro, in data 23.09.2021, il Dirigente dell , dopo aver reperito il registro depositato agli atti Controparte_8 dell che curava i corsi, trasmetteva all Controparte_9 Controparte_10 una copia di tale elenco, in cui erano indicati tutti i docenti che avevano
[...] conseguito il titolo di specializzazione polivalente, i relativi dati anagrafici e i punteggi ottenuti all'esame finale presso la predetta Fondazione Passarelli di S. Marco di Castellabate (SA) per il biennio 1993/1994.
Il docente non risultava inserito nel registro dei docenti Parte_1 che avevano conseguito il titolo di specializzazione polivalente nell'anno 1994, così come dichiarato dallo stesso nella domanda di iscrizione alle graduatorie provinciali di supplenza (GPS).
L'istituzione scolastica, dunque, aveva l'obbligo di procedere al controllo dei titoli che determinavano la stipula del contratto a tempo determinato. Correttamente l' Amministrazione scolastica, preso atto che il docente non aveva conseguito il titolo di specializzazione che consentiva l'accesso alla I fascia delle GPS, ne ha disposto l'esclusione, in applicazione dell'art. 7 comma 8 dell'O.M. 60/2020, che prevede:
“L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”
Non vi è dubbio, pertanto, che nella specie non si versi nel regime giuridico di cui all'art. 55 bis (e segg) del d.lgs. 165/2001 (risultando le doglianze di parte ricorrente sul punto inconferenti), bensì nel regime dell'invalidità del contratto di lavoro per mancanza del titolo di accesso. Consegue a quanto detto che il servizio già prestato dal 07.09.21 al 26.11.21 è da considerarsi di mero fatto, ai sensi dell'art. 2126 c.c. e pertanto valevole ai fini economici e non giuridici. Peraltro, i provvedimenti emanati dall'Istituto scolastico “ di CP_2
Castellammare di Stabia indicano con chiarezza che l'esclusione è stata disposta a seguito dell'esito negativo delle verifiche effettuate sui titoli dichiarati dai docenti all'interno della domanda di iscrizione alle GPS. In definitiva, per le motivazioni esposte, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda va rigettata.
La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata il 12.09.24
Il Giudice Dr. Rosa Molè