Art. 4
(Contrasto tra pubblici ministeri)
1. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 54 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione gli atti del procedimento in originale o in copia.
(Contrasto tra pubblici ministeri)
1. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 54 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione gli atti del procedimento in originale o in copia.