TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/10/2025, n. 3849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3849 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 20.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.4379 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
avv. RENNA V Parte_1
CONTRO avv. G BORRELLI CP_1
avv. M FALCO Controparte_2
conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024 l'istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.014 2023 9006073373000 relativa all'avviso di addebito ivi in dettaglio indicato. Si
Costituivano le parti intimate contestando la fondatezza dell'azione intimata. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio è l'impugnativa dell'intimazione di pagamento n.014 2023
9006073373000 notificata in data 24.2.2024 relativa al presunto mancato pagamento dell'avviso di addebito n.314 2014 0003187812000, notificato in data 23.9.2014.
2.1. Ove si consideri che l'intimazione de qua è stata notificata in data 24.2.2024 non pare dubbio lo spirare del termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notifica del predetto avviso gravato, risalente al 23.9.2014.
2.2. L'ente creditore intimato nulla ha allegato alla relativa memoria di costituzione onde provare il compimento di validi atti interruttivi, sicchè, in assenza della relativa prova offerta, il pagamento delle somme reclamate deve ritenersi non esigibile.
3. Anche il concessionario nella memoria di costituzione in giudizio non ha fatto riferimento al compimento di validi atti interruttivi, limitandosi ad allegare vari atti senza tuttavia allegare e provare l'inerenza dei medesimi ai crediti contributivi de quibus ed la loro valenza quali atti interruttivi validamente comunicati e/notificati all'opponente.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016). CP_
5. Le spese di causa vanno poste a carico dell quale ente creditore per la soccombenza in considerazione della natura e valore della causa. Vanno compensate invece le spese verso il concessionario per il relativo difetto di titolarità del credito azionato in specie ed attesa l'opinabilità delle relative questioni controverse.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza, così provvede: accerta che l'ente intimato non ha titolo per il recupero delle somme oggetto dell'intimazione gravata, nei termini di cui motivazione;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di causa in favore dell'opponente per la somma di euro
3000,00 oltre iva e cpa e rimborso spese anche forfettario come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario, nei termini di cui motivazione. spese compensate con il concessionario.
Bari, 20.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 20.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.4379 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
avv. RENNA V Parte_1
CONTRO avv. G BORRELLI CP_1
avv. M FALCO Controparte_2
conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024 l'istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.014 2023 9006073373000 relativa all'avviso di addebito ivi in dettaglio indicato. Si
Costituivano le parti intimate contestando la fondatezza dell'azione intimata. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio è l'impugnativa dell'intimazione di pagamento n.014 2023
9006073373000 notificata in data 24.2.2024 relativa al presunto mancato pagamento dell'avviso di addebito n.314 2014 0003187812000, notificato in data 23.9.2014.
2.1. Ove si consideri che l'intimazione de qua è stata notificata in data 24.2.2024 non pare dubbio lo spirare del termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notifica del predetto avviso gravato, risalente al 23.9.2014.
2.2. L'ente creditore intimato nulla ha allegato alla relativa memoria di costituzione onde provare il compimento di validi atti interruttivi, sicchè, in assenza della relativa prova offerta, il pagamento delle somme reclamate deve ritenersi non esigibile.
3. Anche il concessionario nella memoria di costituzione in giudizio non ha fatto riferimento al compimento di validi atti interruttivi, limitandosi ad allegare vari atti senza tuttavia allegare e provare l'inerenza dei medesimi ai crediti contributivi de quibus ed la loro valenza quali atti interruttivi validamente comunicati e/notificati all'opponente.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016). CP_
5. Le spese di causa vanno poste a carico dell quale ente creditore per la soccombenza in considerazione della natura e valore della causa. Vanno compensate invece le spese verso il concessionario per il relativo difetto di titolarità del credito azionato in specie ed attesa l'opinabilità delle relative questioni controverse.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza, così provvede: accerta che l'ente intimato non ha titolo per il recupero delle somme oggetto dell'intimazione gravata, nei termini di cui motivazione;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di causa in favore dell'opponente per la somma di euro
3000,00 oltre iva e cpa e rimborso spese anche forfettario come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario, nei termini di cui motivazione. spese compensate con il concessionario.
Bari, 20.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
2