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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/04/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190-1 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice Relatore dott.ssa Diletta Calò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 190-1/2024 R.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale proposta da SI US, RO AC e TE UR rappresentati e difesi dagli avv.ti Ettore Sbarra e Leonardo Netti
- Ricorrenti-
Nei confronti di
MARVIN s.r.l, in persona del legale rappresentante, con sede legale a Terlizzi alla via Mariotto
n. 17 (p.iva 07918420725) rappresentata e difesa dall'avv. Pantaleo de Pinto
- Resistente-
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Con ricorso telematicamente depositato il 28.06.2024, i ricorrenti hanno richiesto al Tribunale di Bari di dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente, Marvin
s.r.l., esponendo di essere creditori della complessiva somma di € 20.017,94 in virtù del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trani-sez. lavoro- n. 32/2024 e dichiarato esecutivo con il provvedimento n. 9568/24 del 18.03.24. Con ordinanza del 31.07.2024 il Tribunale adito ha pagina 1 di 6 dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Trani disponendo la trasmissione degli atti del procedimento.
Iscritto a ruolo l'11.9.2024 il procedimento innanzi al Tribunale di Trani, si è costituita la
Società debitrice, contestando lo stato di insolvenza imputabile alla mala gestio del proprio commercialista nei cui confronti pende un procedimento penale.
Acquisite le informative e la relazione della GDF, ai sensi dell'art. 41 sesto comma C.C.I.I., all'udienza del 27.3.2024 i procuratori di parte parte ricorrente ha chiesto la riunione del presente giudizio a quello rubricato al n. rg 225/2024 PU promosso nei confronti della TECNA
s.a.s. in quanto risulterebbe un unico centro d'interesse.
Deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire dei ricorrenti, i quali hanno proposto la domanda in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (rectius decreto ingiuntivo) emesso dal Tribunale di Trani-sez. lavoro- n. 32/2024 e dichiarato esecutivo con il provvedimento n. 9568/24 del 18.03.24.
Nulla quaestio neppure in relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, risultando debiti scaduti superiori alla soglia di € 30.000,00.
Mette conto osservare che la giurisprudenza di legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. di € 30.000,00 (oggi dell'art. 49 u.c. CCII), deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass., ord., 18.3.2016, n. 5377). Dalle indagini svolte dalla Guardia di
Finanza risultano debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione pari a complessivi
€ 326.277,30 e nei confronti dell'INAIL pari ad € 10.546,20. Può pertanto dirsi superata la soglia di cui sopra.
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 let d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell' istanza, non superiore ad € 300.000,00. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni,
pagina 2 di 6 attivo circolante, attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti); b) ricavi lordi di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 (per l'individuazione dei ricavi lordi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall' art. 2425, lett. a), c.c.- cfr. Cass., 19.4.2016, n.
7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad € 500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ( l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell' imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
Con riferimento al contenuto di tale onere, deve osservarsi che, in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell' imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell' art.49 C.C.I.I. si risolve in danno dell' imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell' art. 2 primo comma lett. d) C.C.I.I. Ciò pur residuando, in capo al tribunale, un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica anche nell' acquisizione di informazioni urgenti (in tal senso, arg. ex Cass., ord., 23.6.2020, n. 12330).
Per questa ragione, nel caso in cui i bilanci non siano prodotti, ovvero risultino inattendibili, resta indimostrata l'esenzione dalla procedura concorsuale, salvo che la stessa non risulti da documenti altrettanto significativi (in tal senso, Corte d'Appello di Lecce, 31.03.2021, n. 11).
Nel caso di specie, il debitore, nonostante si sia costituito, nulla ha dedotto (e, a fortiori, dimostrato) circa l'eventuale insussistenza dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Dalla documentazione acquisita d'ufficio si evince il superamento delle soglie indicate dall'art. 2 c.c.i.i. dai bilanci depositati presso il Registro delle Imprese è evidente il superamento dei ricavi sia per il 2021, in cui i ricavi ammontano ad € 342.896, sia per il 2022, ove i ricavi ammontano ad € 285.516.
pagina 3 di 6 Tali dati, non contestati da parte resistente, dimostrano l'avvenuto superamento delle soglie ex art. 2 lett. d) c.c.i.i.
Il mancato adempimento del debito nei confronti dei propri ex dipendenti unitamente ad altri elementi sintomatici quali, l'inattività della società e l'ingente debito erariale, rendono palese la situazione di incapacità strutturale e non transeunte della società a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento.
Non rileva nel presente procedimento l'imputabilità ad altro soggetto dell'eventuale insolvenza della società, essendo gli organi amministrativi e gestori gravati da un obbligo di vigilanza attiva.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.,
e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno.
PQM
Letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MARVIN s.r.l, in persona del legale rappresentante, con sede legale a Terlizzi alla via Mariotto n. 17 (p.iva
07918420725);
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. Carlo Barracchia, iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pagina 4 di 6 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla Società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 13.11.2025, ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita e a Poste Italiane l'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale al fine di ottenere la consegna della corrispondenza della debitrice;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
pagina 5 di 6 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 3 aprile
2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice Relatore dott.ssa Diletta Calò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 190-1/2024 R.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale proposta da SI US, RO AC e TE UR rappresentati e difesi dagli avv.ti Ettore Sbarra e Leonardo Netti
- Ricorrenti-
Nei confronti di
MARVIN s.r.l, in persona del legale rappresentante, con sede legale a Terlizzi alla via Mariotto
n. 17 (p.iva 07918420725) rappresentata e difesa dall'avv. Pantaleo de Pinto
- Resistente-
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Con ricorso telematicamente depositato il 28.06.2024, i ricorrenti hanno richiesto al Tribunale di Bari di dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente, Marvin
s.r.l., esponendo di essere creditori della complessiva somma di € 20.017,94 in virtù del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trani-sez. lavoro- n. 32/2024 e dichiarato esecutivo con il provvedimento n. 9568/24 del 18.03.24. Con ordinanza del 31.07.2024 il Tribunale adito ha pagina 1 di 6 dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Trani disponendo la trasmissione degli atti del procedimento.
Iscritto a ruolo l'11.9.2024 il procedimento innanzi al Tribunale di Trani, si è costituita la
Società debitrice, contestando lo stato di insolvenza imputabile alla mala gestio del proprio commercialista nei cui confronti pende un procedimento penale.
Acquisite le informative e la relazione della GDF, ai sensi dell'art. 41 sesto comma C.C.I.I., all'udienza del 27.3.2024 i procuratori di parte parte ricorrente ha chiesto la riunione del presente giudizio a quello rubricato al n. rg 225/2024 PU promosso nei confronti della TECNA
s.a.s. in quanto risulterebbe un unico centro d'interesse.
Deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire dei ricorrenti, i quali hanno proposto la domanda in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (rectius decreto ingiuntivo) emesso dal Tribunale di Trani-sez. lavoro- n. 32/2024 e dichiarato esecutivo con il provvedimento n. 9568/24 del 18.03.24.
Nulla quaestio neppure in relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, risultando debiti scaduti superiori alla soglia di € 30.000,00.
Mette conto osservare che la giurisprudenza di legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. di € 30.000,00 (oggi dell'art. 49 u.c. CCII), deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass., ord., 18.3.2016, n. 5377). Dalle indagini svolte dalla Guardia di
Finanza risultano debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione pari a complessivi
€ 326.277,30 e nei confronti dell'INAIL pari ad € 10.546,20. Può pertanto dirsi superata la soglia di cui sopra.
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 let d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell' istanza, non superiore ad € 300.000,00. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni,
pagina 2 di 6 attivo circolante, attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti); b) ricavi lordi di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 (per l'individuazione dei ricavi lordi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall' art. 2425, lett. a), c.c.- cfr. Cass., 19.4.2016, n.
7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad € 500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ( l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell' imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
Con riferimento al contenuto di tale onere, deve osservarsi che, in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell' imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell' art.49 C.C.I.I. si risolve in danno dell' imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell' art. 2 primo comma lett. d) C.C.I.I. Ciò pur residuando, in capo al tribunale, un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica anche nell' acquisizione di informazioni urgenti (in tal senso, arg. ex Cass., ord., 23.6.2020, n. 12330).
Per questa ragione, nel caso in cui i bilanci non siano prodotti, ovvero risultino inattendibili, resta indimostrata l'esenzione dalla procedura concorsuale, salvo che la stessa non risulti da documenti altrettanto significativi (in tal senso, Corte d'Appello di Lecce, 31.03.2021, n. 11).
Nel caso di specie, il debitore, nonostante si sia costituito, nulla ha dedotto (e, a fortiori, dimostrato) circa l'eventuale insussistenza dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Dalla documentazione acquisita d'ufficio si evince il superamento delle soglie indicate dall'art. 2 c.c.i.i. dai bilanci depositati presso il Registro delle Imprese è evidente il superamento dei ricavi sia per il 2021, in cui i ricavi ammontano ad € 342.896, sia per il 2022, ove i ricavi ammontano ad € 285.516.
pagina 3 di 6 Tali dati, non contestati da parte resistente, dimostrano l'avvenuto superamento delle soglie ex art. 2 lett. d) c.c.i.i.
Il mancato adempimento del debito nei confronti dei propri ex dipendenti unitamente ad altri elementi sintomatici quali, l'inattività della società e l'ingente debito erariale, rendono palese la situazione di incapacità strutturale e non transeunte della società a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento.
Non rileva nel presente procedimento l'imputabilità ad altro soggetto dell'eventuale insolvenza della società, essendo gli organi amministrativi e gestori gravati da un obbligo di vigilanza attiva.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.,
e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno.
PQM
Letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MARVIN s.r.l, in persona del legale rappresentante, con sede legale a Terlizzi alla via Mariotto n. 17 (p.iva
07918420725);
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore l'avv. Carlo Barracchia, iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pagina 4 di 6 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla Società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 13.11.2025, ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita e a Poste Italiane l'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale al fine di ottenere la consegna della corrispondenza della debitrice;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
pagina 5 di 6 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 3 aprile
2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
pagina 6 di 6