Sentenza 10 novembre 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/06/2025, n. 4223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4223 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04223/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02557/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2557 del 2022, proposto da
PA OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Raoul Scotto Di Tella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2704/2021 del 20/05/2021, pronunciata nella causa iscritta al r.g. n. 8619/2020 del Tribunale di Napoli Nord - Sez. Lavoro, depositata il 20/05/2021, munita di formula esecutiva il 08/06/2021, notificata il 19/11/2021 al Ministero Istruzione Università e Ricerca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
con la sentenza n. 6942 del 10/11/2022, questa Sezione, accogliendo il ricorso in ottemperanza n. 2557/2022 RG, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione entro il termine di giorni 30 al giudicato formatosi sulla sentenza n.2704/2021, resa il 20/05/2021, nella causa iscritta al r.g. n. 8619/2020, del Tribunale di Napoli Nord-sez. Lavoro, con contestuale nomina, in caso di inadempienza dell’Amministrazione, quale Commissario ad acta, del Direttore della Ragioneria dello Stato di Napoli o un funzionario da lui delegato, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni;
con istanza presentata in data 21 marzo 2025, il ricorrente, rappresentando il perdurante inadempimento sia dell’intimata amministrazione che dell’insediato commissario ad acta, ha domandato: a) di accertare e dichiarare l’inadempimento del Commissario ad acta nominato, con riferimento alla sentenza n. 6942 del 10/11/2022; b) condannare il Commissario ad acta nominato al pagamento di una penalità di mora (astreinte), nella misura che il Tribunale riterrà congrua per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione della sentenza, con decorrenza dalla data di scadenza del termine fissato dal Tribunale o e fino all’effettivo saldo in favore dell’istante;
Rilevato che:
con nota del 18.4.2025, il commissario ad acta ha rappresentato di aver dato compiuta attuazione all’ottemperanda sentenza, il che escluderebbe comunque la necessità di provvedere sulla richiesta penalità di mora, funzionale ad incentivare il più sollecito adempimento;
la domandata applicazione di una penalità di mora a carico del predetto commissario non può trovare ingresso atteso che, secondo quanto stabilito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 8/2021), il potere dell’amministrazione e quello del commissario ad acta sono poteri concorrenti, di modo che ciascuno dei due soggetti può dare attuazione a quanto prescritto dalla sentenza passata in giudicato, o provvisoriamente esecutiva e non sospesa, o dall’ordinanza cautelare fintanto che l’altro soggetto non abbia concretamente provveduto;
dopo la nomina del commissario ad acta l’Amministrazione surrogata non perde, dunque, il potere di provvedere e quindi gli atti adottati dalla stessa sono pienamente efficaci, con la conseguenza che l’eventuale ulteriore inottemperanza sarebbe ancora imputabile, in prima battuta, alla stessa Amministrazione e non già al Commissario ad acta;
nel caso di specie, i provvedimenti adottati sono pienamente satisfattivi rispetto alla dispiegata azione esecutiva, determinando la cessazione della materia del contendere e quindi anche la conclusione dell’incarico conferito al commissario ad acta;
Ritenuto, in definitiva, che
è inammissibile, per le ragioni sopra esposte, la domanda di applicazione della penalità di mora a carico dell’organo commissariale;
le spese della presente fase possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della particolare natura del procedimento e dell’esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, forniti i chiarimenti di cui in motivazione, dichiara la cessazione della materia del contendere e l’inammissibilità della domanda di applicazione della penalità di mora.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO