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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 12.06.2025
R.N.G. 2023/2024
Oggi, 12 giugno 2025 innanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott. Gennaro
Pagano e la presenza dei MOT, dott.ssa Valeria Sica e dott. Italo De Felice, per parte attrice è comparso l'avv. Santoro.
L'avv. Santoro si riporta agli atti ed in particolare alle note conclusionali depositate;
ribadisce di aver rinunciato alla domanda risarcitoria e insiste per l'accoglimento della domanda di rilascio.
Il difensore, precisate le conclusioni, discute oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Francesco Rossini
1 TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 12/06/2025, nella causa iscritta al n. 2023/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. SANTORO ADRIANO, con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA ROSA IEMMA 2 BATTIPAGLIA
ATTRICE
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 08/03/2024, premetteva di Parte_1
essere proprietaria, in virtù di Atto di Assegnazione di Alloggi a Soci di Cooperativa Edilizia del
20/03/2002 a rogito del Notaio (Rep. 56.298 Racc. 16.246), stipulato con la Persona_1
Cooperativa a Responsabilità Limitata Controparte_3
- di un appartamento sito in Battipaglia (SA) alla via Monsignor Aniello Vicinanza nn. 46/48, sito al secondo piano della scala A), distinto con il numero interno 3 e composto di quattro vani ed accessori, confinante con pianerottolo, gabbia delle scale, gabbia ascensore e appartamento int. 4, riportato nel
NCEU del Comune di Battipaglia alla partita 12617, fol. 25, p.lla 1916 sub 5, p. 2°, int. 3, sc. A, ctg
A/2, cl. 2^, vani 6,5, R,C. 469,97;
2 - di un box-garage al piano terra di mq. 22 circa, distinto con il n. 15, confinante con i box n. 16 e n.
14 e corsia, riportato nel NCEU del Comune di Battipaglia alla partita 12617, fol. 25, p.lla 1916, sub
35, p.T, ctg. C/6, cl. 8, mq. 22, R.C. Euro 42,04.
Esponeva, inoltre, di aver concesso in uso i suddetti immobili al sig. , deceduto in data Persona_2
06/07/2022, e che allo stato essi risultano occupati senza titolo da e CP_1 CP_2
figli del defunto, con i quali l'attrice asseriva di non aver instaurato alcun rapporto
[...]
contrattuale.
Pertanto, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno e CP_1 CP_2
chiedendo l'accertamento del suo diritto di proprietà e dell'occupazione senza titolo,
[...] nonché, per l'effetto, l'ordine di rilascio degli immobili e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, e non si CP_1 Controparte_2
costituivano in giudizio.
3. Dichiarata la contumacia dei convenuti ed espletata l'istruttoria mediante assunzione di prove testimoniali, le parti precisavano le conclusioni e all'odierna udienza la causa veniva decisa a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
***
1. Innanzitutto, si dà atto che all'udienza in data 13/11/2024 il difensore dell'attrice, in presenza della parte stessa, ha formulato espressa rinuncia alla domanda di risarcimento del danno (v. verbale ud. in atti). Il thema decidendum, quindi, è limitato alla domanda attorea diretta al recupero del possesso degli immobili.
2. Preliminarmente, occorre procedere alla qualificazione giuridica della suddetta domanda in base alle allegazioni di fatto di cui agli atti di causa, secondo i criteri e limiti dettati dalla giurisprudenza.
“Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non
è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta.” (Cass. n. 13602/2019). In particolare, poiché la pretesa attorea è volta ad ottenere il rilascio di beni immobili, è necessario applicare al caso concreto i criteri delineati dalla S.C. per la distinzione fra azione personale di restituzione e azione reale di rivendica. Più precisamente,
“l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto,
3 in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via”. Viceversa, “quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo (…) la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (Cass. Sez. Unite n. 7305/2014).
Nel caso di specie, , pur premettendo di aver originariamente concesso in uso Parte_1
i beni all'ormai defunto , agisce in giudizio nei confronti dei figli di quest'ultimo, Persona_2
e . In particolare, l'attrice non fa riferimento negli atti di causa ad CP_1 Controparte_2 alcun subentro dei convenuti nel diritto di uso o in un'obbligazione restitutoria assunta nei suoi confronti dal loro padre ormai deceduto. Anzi, l'attrice allega che nessun rapporto contrattuale intercorre né è mai intercorso fra lei stessa e gli odierni convenuti. L'unico vincolo negoziale menzionato nell'atto di citazione consiste nella concessione in uso degli immobili al padre Per_2
, alla quale peraltro i figli, secondo la prospettazione attorea, erano estranei. L'azione, dunque,
[...]
è diretta non a conseguire l'adempimento di un'obbligazione, bensì a tutelare la proprietà avverso una lesione compiuta da soggetti terzi, non legati all'attrice medesima da alcun vincolo contrattuale originario o sopravvenuto. Di conseguenza, la domanda va qualificata come azione reale di rivendica.
3. Ne deriva che grava sull'attrice l'onere di fornire la piena prova del suo diritto di proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario oppure il compimento dell'usucapione (Cass. n. 472/2017; Cass. n. 21022/2016). In particolare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Nel caso di specie, il suddetto onere probatorio risulta adempiuto. In atti, invero, è presente l'Atto di
Assegnazione di Alloggi a Soci di Cooperativa Edilizia del 20/03/2002, con cui la LA MAISON
s.c.r.l. ha trasferito a socia della suddetta società cooperativa, la proprietà Parte_1 degli immobili in oggetto. In base all'esame degli atti di causa, non v'è motivo di ritenere che l'attrice, in virtù di questo titolo, non abbia acquisito anche il possesso dei beni e non lo abbia conservato per oltre vent'anni. In particolare, il teste , marito dell'attrice, ha riferito: “è capitato Testimone_1
che il condomino del piano sottostante, avendo avuto problemi di infiltrazioni, si è lamentato e
l'intervento di mia moglie, in qualità di proprietaria, è stato molto difficile, in quanto CP_1 impediva di accedere all'interno dell'appartamento agli operai inviati da mia moglie” (v. verbale ud. 26/05/2025). Emerge, quindi, che l'attrice ha disposto degli interventi di manutenzione degli immobili in oggetto. Questa circostanza è compatibile con il conseguimento e l'esercizio da parte dell'attrice di un possesso idoneo a determinare l'acquisto per usucapione della proprietà degli
4 immobili. Né dagli atti di causa emergono elementi a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti, tenuto conto anche del comportamento processuale tenuto dai convenuti nel corso del giudizio. Nella specie, i non si sono costituiti e, pur regolarmente citati, non si sono presentati a rendere CP_1
l'interrogatorio formale, né hanno addotto alcun motivo per giustificare la loro mancata comparizione all'udienza (v. verbale ud. 26/05/2025). Al riguardo, si ricorda che “in materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale ai sensi dell'art. 292 c.p.c. e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 232 co. 1 c.p.c.” (Cass. n. 28293/2009). La contumacia dei convenuti, poi, pur non implicando in sé la mancata contestazione dei fatti allegati da parte attrice e non alterando il riparto dell'onere probatorio (Cass. n. 14372/2023; Cass. n. 42035/2021), “può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice” (Cass. n. 7739/2007).
Nella specie, la mancata esposizione da parte dei convenuti di una diversa versione dei fatti ha determinato che non emergessero nel corso del processo valide ragioni per dubitare della prospettazione di parte attrice.
4. Parimenti, deve ritenersi provata la sussistenza dell'occupazione senza titolo degli immobili da parte dei convenuti.
In primo luogo, nei certificati di residenza di e , rilasciati dal Comune CP_1 Controparte_2
di Battipaglia rispettivamente in data 31/10/2023 e 18/01/2024 e regolarmente prodotti in giudizio, è riportato l'indirizzo “via Mons. Aniello Vicinanza n. 46, Battipaglia (SA)”. Questo indirizzo corrisponde a quello dell'appartamento di proprietà dell'attrice oggetto del presente giudizio. La corrispondenza della situazione documentata negli atti sopracitati a quella di fatto, poi, trova riscontro nelle testimonianze assunte in fase istruttoria. Il teste invero, ha Testimone_2 dichiarato: “preciso di essere stato un dipendente del marito dell'attrice. Mi sono recato presso
l'appartamento di cui al capo in varie occasioni e cioè quanto venivo chiamato per alcune riparazioni da fare all'interno dell'appartamento (aggiusto di persiane o perdite di acqua ecc.). Le volte che mi sono recato ho trovato all'interno dell'appartamento il sig. o sua figlia. Circa la Persona_2 proprietà dell'appartamento, sapevo che era della sig.ra . So che anche dopo Parte_1
la morte di , i suoi figli continuano a stare nell'appartamento dell'attrice. (…) Nulla Persona_2 so dire sul fatto se gli immobili richiamati al capo siano stati concessi in uso.” Il teste S_
, poi, ha affermato: “sul cap. 2: è vero. Confermo la circostanza integralmente. Preciso che
[...] le difficoltà circa l'occupazione dell'immobile sono notevoli anche in riferimento al fatto che
l'appartamento ha bisogno di interventi di manutenzione. Infatti, è capitato che il condomino del
5 piano sottostante avendo avuto problemi di infiltrazioni, si lamentato e l'intervento di mia moglie, in qualità di proprietaria, è stato molto difficile, in quanto impediva di accedere CP_1 all'interno dell'appartamento, agli operai inviati da mia moglie per risolvere i problemi.” (v. verbale ud. 26/05/2025). Da queste dichiarazioni emerge che i convenuti effettivamente hanno continuato ad occupare gli immobili di proprietà dell'attrice anche dopo il decesso del padre . Dagli Persona_2
atti di causa, inoltre, non si evince alcun elemento indicativo dell'esistenza di un titolo giustificativo della suddetta occupazione in favore dei convenuti. Nella specie, non v'è prova dell'esistenza di un contratto stipulato fra le parti, né del subentro dei convenuti nel diritto di uso originariamente concesso al padre in virtù di successione mortis causa o di trasferimento inter vivos. Neppure in relazione a questo profilo, infine, i convenuti hanno dedotto o dimostrato alcun elemento che smentisca le prove fornite dall'attrice, tenuto conto delle considerazioni già espresse riguardo alla contumacia e alla mancata presentazione all'interrogatorio formale.
5. Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta dall'attrice è fondata e va accolta. I convenuti vanno perciò condannati al rilascio degli immobili in oggetto in favore di Parte_1
6. Per quanto riguarda le spese processuali, “il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace” (Cass. n. 5813/2023). Le spese, pertanto, seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di e , CP_1 Controparte_2
in solido fra loro. Esse vanno determinate secondo il D.M. 147/2022, ritenuti congrui i valori minimi alla luce dell'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto e applicata la fascia di valore indeterminabile-complessità bassa, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 2023 /2024, R.G. così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, accerta la proprietà in capo a : Parte_1
- dell'appartamento sito in Battipaglia (SA) alla via Monsignor Aniello Vicinanza nn. 46/48, sito al secondo piano della scala A), distinto con il numero interno 3 e composto di quattro vani ed accessori, confinante con pianerottolo, gabbia delle scale, gabbia ascensore e appartamento int. 4, riportato nel NCEU del Comune di Battipaglia alla partita 12617, fol. 25,
p.lla 1916 sub 5, p. 2°, int. 3, sc. A, ctg A/2, cl. 2^, vani 6,5, R.C. 469,97;
- del box-garage al piano terra di mq. 22 circa, distinto con il n. 15, confinante con i box n. 16
e n. 14 e corsia, riportato nel NCEU del Comune di Battipaglia alla partita 12617, fol. 25, p.lla
1916, sub 35, p.T, ctg. C/6, cl. 8, mq. 22, R.C. Euro 42,04;
6 2. accerta che i convenuti occupano senza titolo gli immobili sopracitati e, per l'effetto, condanna e a all'immediato rilascio dei suddetti immobili in CP_1 Controparte_2 favore della proprietaria Pt_1 Parte_1
3. condanna e , in solido fra loro, al pagamento delle spese e CP_1 Controparte_2 competenze del giudizio che si liquidano in € 562,86 per esborsi ed euro 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore, avv. Adriano Santoro, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, in data 12/06/2025 all'esito della discussione orale.
Il Giudice
Francesco Rossini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria Sica,
Magistrato ordinario in tirocinio
7
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 12.06.2025
R.N.G. 2023/2024
Oggi, 12 giugno 2025 innanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del GOP dott. Gennaro
Pagano e la presenza dei MOT, dott.ssa Valeria Sica e dott. Italo De Felice, per parte attrice è comparso l'avv. Santoro.
L'avv. Santoro si riporta agli atti ed in particolare alle note conclusionali depositate;
ribadisce di aver rinunciato alla domanda risarcitoria e insiste per l'accoglimento della domanda di rilascio.
Il difensore, precisate le conclusioni, discute oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Francesco Rossini
1 TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza del 12/06/2025, nella causa iscritta al n. 2023/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. SANTORO ADRIANO, con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA ROSA IEMMA 2 BATTIPAGLIA
ATTRICE
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 08/03/2024, premetteva di Parte_1
essere proprietaria, in virtù di Atto di Assegnazione di Alloggi a Soci di Cooperativa Edilizia del
20/03/2002 a rogito del Notaio (Rep. 56.298 Racc. 16.246), stipulato con la Persona_1
Cooperativa a Responsabilità Limitata Controparte_3
- di un appartamento sito in Battipaglia (SA) alla via Monsignor Aniello Vicinanza nn. 46/48, sito al secondo piano della scala A), distinto con il numero interno 3 e composto di quattro vani ed accessori, confinante con pianerottolo, gabbia delle scale, gabbia ascensore e appartamento int. 4, riportato nel
NCEU del Comune di Battipaglia alla partita 12617, fol. 25, p.lla 1916 sub 5, p. 2°, int. 3, sc. A, ctg
A/2, cl. 2^, vani 6,5, R,C. 469,97;
2 - di un box-garage al piano terra di mq. 22 circa, distinto con il n. 15, confinante con i box n. 16 e n.
14 e corsia, riportato nel NCEU del Comune di Battipaglia alla partita 12617, fol. 25, p.lla 1916, sub
35, p.T, ctg. C/6, cl. 8, mq. 22, R.C. Euro 42,04.
Esponeva, inoltre, di aver concesso in uso i suddetti immobili al sig. , deceduto in data Persona_2
06/07/2022, e che allo stato essi risultano occupati senza titolo da e CP_1 CP_2
figli del defunto, con i quali l'attrice asseriva di non aver instaurato alcun rapporto
[...]
contrattuale.
Pertanto, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno e CP_1 CP_2
chiedendo l'accertamento del suo diritto di proprietà e dell'occupazione senza titolo,
[...] nonché, per l'effetto, l'ordine di rilascio degli immobili e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, e non si CP_1 Controparte_2
costituivano in giudizio.
3. Dichiarata la contumacia dei convenuti ed espletata l'istruttoria mediante assunzione di prove testimoniali, le parti precisavano le conclusioni e all'odierna udienza la causa veniva decisa a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
***
1. Innanzitutto, si dà atto che all'udienza in data 13/11/2024 il difensore dell'attrice, in presenza della parte stessa, ha formulato espressa rinuncia alla domanda di risarcimento del danno (v. verbale ud. in atti). Il thema decidendum, quindi, è limitato alla domanda attorea diretta al recupero del possesso degli immobili.
2. Preliminarmente, occorre procedere alla qualificazione giuridica della suddetta domanda in base alle allegazioni di fatto di cui agli atti di causa, secondo i criteri e limiti dettati dalla giurisprudenza.
“Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non
è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta.” (Cass. n. 13602/2019). In particolare, poiché la pretesa attorea è volta ad ottenere il rilascio di beni immobili, è necessario applicare al caso concreto i criteri delineati dalla S.C. per la distinzione fra azione personale di restituzione e azione reale di rivendica. Più precisamente,
“l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto,
3 in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via”. Viceversa, “quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo (…) la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (Cass. Sez. Unite n. 7305/2014).
Nel caso di specie, , pur premettendo di aver originariamente concesso in uso Parte_1
i beni all'ormai defunto , agisce in giudizio nei confronti dei figli di quest'ultimo, Persona_2
e . In particolare, l'attrice non fa riferimento negli atti di causa ad CP_1 Controparte_2 alcun subentro dei convenuti nel diritto di uso o in un'obbligazione restitutoria assunta nei suoi confronti dal loro padre ormai deceduto. Anzi, l'attrice allega che nessun rapporto contrattuale intercorre né è mai intercorso fra lei stessa e gli odierni convenuti. L'unico vincolo negoziale menzionato nell'atto di citazione consiste nella concessione in uso degli immobili al padre Per_2
, alla quale peraltro i figli, secondo la prospettazione attorea, erano estranei. L'azione, dunque,
[...]
è diretta non a conseguire l'adempimento di un'obbligazione, bensì a tutelare la proprietà avverso una lesione compiuta da soggetti terzi, non legati all'attrice medesima da alcun vincolo contrattuale originario o sopravvenuto. Di conseguenza, la domanda va qualificata come azione reale di rivendica.
3. Ne deriva che grava sull'attrice l'onere di fornire la piena prova del suo diritto di proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario oppure il compimento dell'usucapione (Cass. n. 472/2017; Cass. n. 21022/2016). In particolare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Nel caso di specie, il suddetto onere probatorio risulta adempiuto. In atti, invero, è presente l'Atto di
Assegnazione di Alloggi a Soci di Cooperativa Edilizia del 20/03/2002, con cui la LA MAISON
s.c.r.l. ha trasferito a socia della suddetta società cooperativa, la proprietà Parte_1 degli immobili in oggetto. In base all'esame degli atti di causa, non v'è motivo di ritenere che l'attrice, in virtù di questo titolo, non abbia acquisito anche il possesso dei beni e non lo abbia conservato per oltre vent'anni. In particolare, il teste , marito dell'attrice, ha riferito: “è capitato Testimone_1
che il condomino del piano sottostante, avendo avuto problemi di infiltrazioni, si è lamentato e
l'intervento di mia moglie, in qualità di proprietaria, è stato molto difficile, in quanto CP_1 impediva di accedere all'interno dell'appartamento agli operai inviati da mia moglie” (v. verbale ud. 26/05/2025). Emerge, quindi, che l'attrice ha disposto degli interventi di manutenzione degli immobili in oggetto. Questa circostanza è compatibile con il conseguimento e l'esercizio da parte dell'attrice di un possesso idoneo a determinare l'acquisto per usucapione della proprietà degli
4 immobili. Né dagli atti di causa emergono elementi a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti, tenuto conto anche del comportamento processuale tenuto dai convenuti nel corso del giudizio. Nella specie, i non si sono costituiti e, pur regolarmente citati, non si sono presentati a rendere CP_1
l'interrogatorio formale, né hanno addotto alcun motivo per giustificare la loro mancata comparizione all'udienza (v. verbale ud. 26/05/2025). Al riguardo, si ricorda che “in materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale ai sensi dell'art. 292 c.p.c. e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 232 co. 1 c.p.c.” (Cass. n. 28293/2009). La contumacia dei convenuti, poi, pur non implicando in sé la mancata contestazione dei fatti allegati da parte attrice e non alterando il riparto dell'onere probatorio (Cass. n. 14372/2023; Cass. n. 42035/2021), “può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice” (Cass. n. 7739/2007).
Nella specie, la mancata esposizione da parte dei convenuti di una diversa versione dei fatti ha determinato che non emergessero nel corso del processo valide ragioni per dubitare della prospettazione di parte attrice.
4. Parimenti, deve ritenersi provata la sussistenza dell'occupazione senza titolo degli immobili da parte dei convenuti.
In primo luogo, nei certificati di residenza di e , rilasciati dal Comune CP_1 Controparte_2
di Battipaglia rispettivamente in data 31/10/2023 e 18/01/2024 e regolarmente prodotti in giudizio, è riportato l'indirizzo “via Mons. Aniello Vicinanza n. 46, Battipaglia (SA)”. Questo indirizzo corrisponde a quello dell'appartamento di proprietà dell'attrice oggetto del presente giudizio. La corrispondenza della situazione documentata negli atti sopracitati a quella di fatto, poi, trova riscontro nelle testimonianze assunte in fase istruttoria. Il teste invero, ha Testimone_2 dichiarato: “preciso di essere stato un dipendente del marito dell'attrice. Mi sono recato presso
l'appartamento di cui al capo in varie occasioni e cioè quanto venivo chiamato per alcune riparazioni da fare all'interno dell'appartamento (aggiusto di persiane o perdite di acqua ecc.). Le volte che mi sono recato ho trovato all'interno dell'appartamento il sig. o sua figlia. Circa la Persona_2 proprietà dell'appartamento, sapevo che era della sig.ra . So che anche dopo Parte_1
la morte di , i suoi figli continuano a stare nell'appartamento dell'attrice. (…) Nulla Persona_2 so dire sul fatto se gli immobili richiamati al capo siano stati concessi in uso.” Il teste S_
, poi, ha affermato: “sul cap. 2: è vero. Confermo la circostanza integralmente. Preciso che
[...] le difficoltà circa l'occupazione dell'immobile sono notevoli anche in riferimento al fatto che
l'appartamento ha bisogno di interventi di manutenzione. Infatti, è capitato che il condomino del
5 piano sottostante avendo avuto problemi di infiltrazioni, si lamentato e l'intervento di mia moglie, in qualità di proprietaria, è stato molto difficile, in quanto impediva di accedere CP_1 all'interno dell'appartamento, agli operai inviati da mia moglie per risolvere i problemi.” (v. verbale ud. 26/05/2025). Da queste dichiarazioni emerge che i convenuti effettivamente hanno continuato ad occupare gli immobili di proprietà dell'attrice anche dopo il decesso del padre . Dagli Persona_2
atti di causa, inoltre, non si evince alcun elemento indicativo dell'esistenza di un titolo giustificativo della suddetta occupazione in favore dei convenuti. Nella specie, non v'è prova dell'esistenza di un contratto stipulato fra le parti, né del subentro dei convenuti nel diritto di uso originariamente concesso al padre in virtù di successione mortis causa o di trasferimento inter vivos. Neppure in relazione a questo profilo, infine, i convenuti hanno dedotto o dimostrato alcun elemento che smentisca le prove fornite dall'attrice, tenuto conto delle considerazioni già espresse riguardo alla contumacia e alla mancata presentazione all'interrogatorio formale.
5. Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta dall'attrice è fondata e va accolta. I convenuti vanno perciò condannati al rilascio degli immobili in oggetto in favore di Parte_1
6. Per quanto riguarda le spese processuali, “il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace” (Cass. n. 5813/2023). Le spese, pertanto, seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di e , CP_1 Controparte_2
in solido fra loro. Esse vanno determinate secondo il D.M. 147/2022, ritenuti congrui i valori minimi alla luce dell'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto e applicata la fascia di valore indeterminabile-complessità bassa, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 2023 /2024, R.G. così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, accerta la proprietà in capo a : Parte_1
- dell'appartamento sito in Battipaglia (SA) alla via Monsignor Aniello Vicinanza nn. 46/48, sito al secondo piano della scala A), distinto con il numero interno 3 e composto di quattro vani ed accessori, confinante con pianerottolo, gabbia delle scale, gabbia ascensore e appartamento int. 4, riportato nel NCEU del Comune di Battipaglia alla partita 12617, fol. 25,
p.lla 1916 sub 5, p. 2°, int. 3, sc. A, ctg A/2, cl. 2^, vani 6,5, R.C. 469,97;
- del box-garage al piano terra di mq. 22 circa, distinto con il n. 15, confinante con i box n. 16
e n. 14 e corsia, riportato nel NCEU del Comune di Battipaglia alla partita 12617, fol. 25, p.lla
1916, sub 35, p.T, ctg. C/6, cl. 8, mq. 22, R.C. Euro 42,04;
6 2. accerta che i convenuti occupano senza titolo gli immobili sopracitati e, per l'effetto, condanna e a all'immediato rilascio dei suddetti immobili in CP_1 Controparte_2 favore della proprietaria Pt_1 Parte_1
3. condanna e , in solido fra loro, al pagamento delle spese e CP_1 Controparte_2 competenze del giudizio che si liquidano in € 562,86 per esborsi ed euro 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore, avv. Adriano Santoro, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, in data 12/06/2025 all'esito della discussione orale.
Il Giudice
Francesco Rossini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria Sica,
Magistrato ordinario in tirocinio
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