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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10711/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza dell'01/10/2025
TRA
), con l'Avv.to LEPORE Parte_1 C.F._1
ED – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
), con l'Avv.to CAR- CP_1 C.F._2
NE RO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo Tribunale rife- Parte_1
rendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimo- nio religioso celebrato in data 30/10/2009. Ha precisato che dalla loro unione è nata la figlia il 19/11/2009. Per_1
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedi- mento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato lo scioglimento del matrimonio ed altri provvedi- menti meglio specificati nel ricorso depositato il 16/10/2024.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente , che non CP_1
si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando lo scioglimento del matrimonio ed altri provvedimenti meglio specificati nella memoria di costitu- zione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il
20/03/2025. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le con- dizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si è
2 riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Bari in atti pubblicato il 25/03/2014, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scio- glimento del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in atti.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia au- tentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in
3 caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 10711/2024 introdotto con ricorso del 16/10/2024 da nei confronti di , Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Adel- fia in data 30/10/2009 tra AR (BA), Parte_1
17/11/1988) e ( (BR), 20/07/1979) CP_1 CP_3
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Co- mune al n. 12, parte I, anno 2009;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come spe- cificati nella convenzione da loro sottoscritta in data 06/06/2025
e depositata telematicamente;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10711/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza dell'01/10/2025
TRA
), con l'Avv.to LEPORE Parte_1 C.F._1
ED – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
), con l'Avv.to CAR- CP_1 C.F._2
NE RO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo Tribunale rife- Parte_1
rendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimo- nio religioso celebrato in data 30/10/2009. Ha precisato che dalla loro unione è nata la figlia il 19/11/2009. Per_1
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedi- mento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato lo scioglimento del matrimonio ed altri provvedi- menti meglio specificati nel ricorso depositato il 16/10/2024.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente , che non CP_1
si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando lo scioglimento del matrimonio ed altri provvedimenti meglio specificati nella memoria di costitu- zione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il
20/03/2025. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le con- dizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si è
2 riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Bari in atti pubblicato il 25/03/2014, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scio- glimento del matrimonio merita di essere accolta.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in atti.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia au- tentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in
3 caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 10711/2024 introdotto con ricorso del 16/10/2024 da nei confronti di , Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Adel- fia in data 30/10/2009 tra AR (BA), Parte_1
17/11/1988) e ( (BR), 20/07/1979) CP_1 CP_3
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Co- mune al n. 12, parte I, anno 2009;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come spe- cificati nella convenzione da loro sottoscritta in data 06/06/2025
e depositata telematicamente;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 07/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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