Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 21294/2024 R.G.;
premesso che con decreto del 4.2.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 31.3.2025;
lette le “note scritte” depositate dall'Inps entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
AG UI, nato a [...] il [...] (c.f.: [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosa Bellezza
- ricorrente -
E INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.10.2024 il ricorrente ha dedotto:
- di lavorato alle GI AN & C. S.N.C. sulla base di una serie di contratti a tempo determinato, e segnatamente:
• dal 02/05/2011 al 31/12/2011;
• dal 01/01/2012 al 30/09/2012;
• dal 26/06/2013 al 20/09/2013;
• dal 11/06/2014 al 26/09/2014;
• dal 20/04/2015 al 25/09/2015;
• dal 25/05/2016 al 30/09/2016;
• dal 06/04/2017 al 15/09/2017;
• dal 11/05/2018 al 21/09/2018;
• dal 04/04/2019 al 27/09/2019;
- che “per i periodi di disoccupazione medio tempore maturati aveva presentato all'INPS domanda per la liquidazione dell'indennità mensile di disoccupazione, denominata Naspi, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22”, ed in particolare nelle seguenti date:
• 20.11.2012;
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• 03.10.2014 (n. 8400033);
• 02.10.2015 (n. IPS5176021020150033856);
• 07.10.2016 (n. INPS5176071020160039680);
• 20.09.2017 (n. INPS5176200920170045098);
• 07.10.2019 (n. INPS5100071020190502537);
- che “i periodi di disoccupazione per i quali è stata presentata domanda Naspi sono i seguenti:
• dal 01.10.2013 al 10.06.2014;
• dal 27.09.2014 al 19.04.2015;
• dal 26.09.2015 al 24.05.2016;
• dal 01.10.2016 al 05.04.2017;
• dal 16.09.2017 al 10.05.2018;
• dal 22.09.2018 al 03.04.2019 Lamenta che, pur essendo in possesso di tutti i requisiti di legge per poter godere delle prestazioni richieste, l'Inps non ha provveduto al riconoscimento delle stesse. Ha, pertanto, concluso per la condanna dell'Inps al pagamento in proprio favore della
“NASpi”, in relazione ai periodi di disoccupazione indicati in ricorso.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l'Inps che preliminarmente ha eccepito la nullità del ricorso in quanto “nel contesto si fa riferimento ad un provvedimento di indebito, non meglio identificato. Nel petitum invece si chiede la condanna a “indennità di disoccupazione”, l'improponibilità della domanda, la decadenza e la prescrizione. Nel merito, rappresentando che l'istante non ha dedotto la prestazione che sarebbe indebita, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
A norma dell'art. 414 cpc, il ricorso in materia di lavoro deve contenere, tra l'altro, “la determinazione dell'oggetto della domanda” nonché “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
Sul punto è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n.
6619; Cass. 5.6.86, n. 3777).
Nella specie, deve ritenersi che, dall'esame complessivo dell'atto introduttivo, emergono chiaramente il petitum e la causa petendi della domanda.
Peraltro, il riferimento ad un provvedimento di indebito nell' “oggetto” di cui alla prima pagina del ricorso, è evidentemente un errore materiale, come dichiarato da parte ricorrente all'udienza di discussione, visto che l'intero tenore del ricorso e le conclusioni dello stesso hanno ad oggetto la NASPI vantata dall'istante in relazione ai periodi di disoccupazione indicati nel medesimo.
2 Parimenti infondata è l'eccezione di improponibilità, visto che l'istante ha fornito prova (cfr. produzione attorea) di aver presentato all'Inps le domande amministrative indicate in ricorso.
È, invece, fondata l'eccezione di decadenza sollevata all'Inps.
Ed invero, nella specie, trova applicazione l'art. 47 del D.P.R. 30.4.70 n.639, nel testo modificato dall'art. 4 dl. n. 384 del 19.09.1992, convertito in legge n. 438 del 14.11.1992, che dispone:
“per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”
Pertanto, il termine di decadenza è di un anno e trecento giorni dalla presentazione di ciascuna domanda presentata in sede amministrativa (120 giorni per la formazione del silenzio - rifiuto, più 90 giorni per ricorrere al comitato provinciale, più 90 giorni per la pronuncia della decisione, complessivamente 300 giorni).
Ciò posto, considerato che tra tutte le suindicate domande presentate in sede amministrativa (l'ultima delle quali, in data 7.10.2019) alla data del deposito del ricorso introduttivo (7.10.2024) sono evidentemente decorsi più di un anno e trecento giorni, deve concludersi che è maturato il termine decadenziale di cui sopra per ciascuna di esse.
Per tale motivo, che assorbe ogni altra questione, la domanda deve essere rigettata.
In considerazione della peculiarità della lite, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
In Napoli, l'1.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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