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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 547 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
(cf: ), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Sergio Aldo Randazzo presso il cui studio, sito a Gangi, via Del Salvatore n. 9, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Nicola Riggio presso il cui studio, sito a Cefalù via Prestisimone n. 17, è elettivamente domiciliato
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, il in persona Parte_1 del sindaco pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza n. 9/2020 con la quale il
Giudice di pace di Gangi, accogliendo le domande spiegate da l'aveva CP_1 condannato al pagamento dell'importo di € 3.757,61, oltre iva e spese di lite, a titolo di risarcimento dei danni subiti all'autovettura Mercedes classe A (targata BZ642NT) di proprietà dell'odierna appellata, rimasta in panne il 25.11.2016 in via Turistica in agro di a causa dell'acqua e del fango che avevano invaso la carreggiata, non riuscendo a Pt_1 defluire nei tombini per la cattiva manutenzione del tratto stradale in questione imputabile all'ente. A fondamento del gravame deduceva l'erroneità della decisione impugnata sia quanto all'accertamento (positivo) della sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia – non avendo la controparte dimostrato l'effettiva riconducibilità dei danni riportati dall'automobile e la presenza dell'acqua e del fango sulla carreggiata –, sia in punto di valutazione delle prove.
Contestava il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure e, a monte, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio dal medesimo disposta, domandando, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 cpc, la riforma della sentenza impugnata e, dunque, il rigetto delle domande spiegate da con condanna della CP_1 controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio e, in subordine, di disporre una nuova ctu al fine di verificare la corretta ricostruzione del fatto storico e le relative responsabilità.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.4.2021 in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contestava le deduzioni avversarie, chiedendo preliminarmente di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per insussistenza dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora. Affermava, per altro verso, la correttezza della decisione impugnata di cui chiedeva l'integrale conferma, con condanna dell'appellante alle spese.
Secondo la prospettazione dell'appellata, la valutazione delle risultanze istruttorie svolta dal Giudice di prime cure era pienamente condivisibile, atteso che, le dichiarazioni rese dal testimone escusso, oltre ad essere attendibili e non contradditorie – contrariamente a quanto dedotto dall'appellante –, avevano fornito una precisa ricostruzione dei fatti di causa, dimostrando la riconducibilità dei danni patiti dall'automobile di sua proprietà alle condizioni del tratto stradale in cui si era verificato il sinistro, confermata peraltro dalle risultanze cui era pervenuto il ctu. Chiedeva, a tale riguardo, il rigetto della richiesta di nuova ctu tecnica, evidenziando che la controparte non aveva, nel giudizio di primo grado, domandato né il richiamo del ctu né la rinnovazione delle operazioni peritali.
Con ordinanza del 22.4.2022 il Giudice già assegnatario del fascicolo dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza formulata da parte appellante, avendo il già effettuato il pagamento di quanto Pt_1 dovuto in forza della stessa.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 21.11.2024, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
**************
Ciò chiarito e venendo alla responsabilità da cose in custodia, deve ricordarsi che è ormai consolidato il principio che “La responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere dei danni un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma. Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia il potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa” (cfr., da ultimo, Cass., n.
1108/2021).
In ossequio all'interpretazione ormai consolidata, la norma in esame – pacificamente applicabile a casi analoghi a quello che ci occupa (cfr. Cass., n. 2345/1977; Cass.n.
2075/2002) – delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, dovendo colui che la invoca provare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi in alcun modo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 1765/2016). Quanto alla prova liberatoria gravante sul custode, questi andrà esente da responsabilità solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, da intendere quale fattore eccezionale, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e il danno concretamente verificatosi;
nozione nella quale va ricompreso il concorso di colpa del danneggiato, con la conseguenza che la cosiddetta prova liberatoria può essere fornita tramite la dimostrazione della colpa del danneggiato, laddove il suo comportamento ha rilevanza causale ed incidenza sulla determinazione del danno (Cass. n. 2071/2022).
Il fondamento della responsabilità del custode è insito nella valorizzazione normativa della sua capacità di impedire che la cosa produca fatti dannosi per i terzi, capacità che l'ordinamento gli riconosce essenzialmente in ragione del fatto che su di essa egli eserciti poteri di controllo;
preminente rilievo assume, nella prospettiva di una ragionata applicazione della regola presuntiva dettata dall'art. 2051 c.c., la valutazione delle modalità con cui, e dei limiti entro cui, il "custode" medesimo possa – in concreto – attendere a siffatto controllo, in relazione ai diversi tipi di evento dannoso che dalla cosa siano suscettibili di scaturire.
Ebbene, l'art. 14 C.d.S., impone agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Rispetto a tali soggetti è dunque configurabile la responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass., n. 24419/2009;
Cass. n. 7763/2007; Cass., n. 298/2003). Ed è proprio alla luce delle considerazioni appena operate sul rilievo che assume, in seno alla cornice normativa delineata dall'art. 2051 c.c., l'elemento del rapporto tra i poteri di controllo del "custode" e il tipo di evento dannoso riconducibile alla "cosa" – sul presupposto della sussistenza di quell'"effettivo potere materiale" di cui parla la giurisprudenza – che il dovere di custodia e la correlata responsabilità ex art. 2051 c.c. non vengono meno neanche laddove il potere di fatto sulla cosa risulti in parte trasferito a terzi, perdurando in tal caso l'obbligo di vigilanza e controllo (v. Cass., n. 6515/2004).
A tale proposito, è stato infatti affermato che “Dalla proprietà pubblica del sulle strade Pt_1
(e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, con riguardo ad un'azione risarcitoria promossa da un pedone per le lesioni conseguenti ad una caduta su un tratto del marciapiede di una strada comunale sconnesso in prossimità di un tombino coperto da foglie, non aveva adeguatamente motivato circa l'estensione del marciapiedi e la sua collocazione all'interno dell'abitato, non considerando la possibile imputabilità del sinistro alla difettosa messa in opera del tombino ed escludendo, altresì, ma con argomentazioni insufficienti ed inidonee, la configurazione dei presupposti per la sussistenza dell'imprevedibilità della situazione di pericolo)”(Cass., n. 16770/2006).
Con specifico riguardo al caso sub iudice, va detto che imputa al CP_1 Parte_1
l'omessa manutenzione del tratto di strada sul quale si è verifica l'evento lesivo,
[...] durante il quale l'autovettura di proprietà dell'appellata è rimasta in panne “a causa di fango e acqua che avevano invaso la carreggiata e non defluivano”, evento cui sarebbero conseguiti i danni dei quali è stato chiesto il ristoro dinanzi al Giudice di pace.
Ora, dalle risultanze istruttorie, è emerso il nesso causale tra la presenza dell'acqua e del fango sulla strada e il danno arrecato all'automobile.
Invero, in casi come quello in esame, il contenuto dell'onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass., n. 1064/2018: “In tema di responsabilità ex art.
2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo”). La prova del rapporto eziologico può essere fornita anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurlo in via presuntiva.
Peraltro, la giurisprudenza ha affermato che la presenza di una fascia d'acqua che attraversa tutta la sede stradale costituisce un'insidia, sia perché non segnalata e non visibile, sia perché non prevedibile (Cass., n. 3630/1997).
D'altra parte, il non ha né descritto quali cautele avrebbe dovuto adottare Parte_1
l'automobilista né ha in alcun modo provato l'evento fortuito che di certo non può ritenersi sussistente in forza delle generiche deduzioni svolte sulla eccezionalità dell'evento meteorologico (Cass., n. 18856/2017: “L'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane”).
Del resto, nel rapporto a firma dei Carabinieri di Gangi, si dà atto che l'intervento è seguito alla segnalazione – pervenuta dalla Centrale operativa del Comando Compagnia
Carabinieri di Petralia Soprana – di “due auto in panne bloccate all'interno di un cumulo di fango e acqua che si era riposta sulla strada per via delle forti precipitazioni che interessavano la zona in questione;
fango e acqua che aveva invaso tutta l'intera carreggiata”.
Per quanto l'efficacia probatoria privilegiata assiste il verbale in questione “in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento” (Cass., n. 3282/2006), quelle stesse valutazioni non sono del tutto prive di valore probatorio, in quanto forniscono elementi presuntivi idonei a fondare la decisione se guardati nel coacervo di altre risultanze e connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Sebbene gli stessi militari abbiano dato conto della circostanza che la presenza di acqua e fango sul manto stradale era notevolmente diminuita al momento del loro arrivo, dalle immagini fotografiche accluse al rapporto dei Carabinieri e, soprattutto, da quelle offerte dall'appellato si evince la presenza di un notevole quantitativo di acqua e fango sulla strada, il cui deflusso, come confermato dal testimone escusso, non è avvenuto regolarmente avendo determinato l'arresto di due automobili, che non hanno più potuto riprendere la marcia a causa dei guasti.
Non appare verosimile, infatti, che ben due vetture siano rimaste in panne nello stesso punto, dovendosi tale evento ricondurre proprio alla mole d'acqua e fango riversatasi sulla strada a causa dei fenomeni atmosferici, il cui smaltimento rientra di certo tra gli obblighi di custodia dell'ente locale appellante.
Tali elementi consentono di sconfessare la tesi prospettata dal sulla Parte_1
(in)esistenza e sul difetto di prova del nesso causale, non essendo dirimente se l'automobile sia stata ricoperta di fango fino al cofano-motore o meno, circostanza invero esclusa dal ctu nominato nel giudizio di prime cure.
Soffermandosi adesso sui danni azionati da deve osservarsi che l'appellata a CP_1 supporto della domanda ha offerto un preventivo di spesa che, secondo il Giudice di legittimità, è un documento idoneo a fornire la prova del pregiudizio di cui si domanda il ristoro nel caso in cui non sia specificamente contestato dalla controparte.
A tale riguardo, va richiamata una decisione della Corte di Cassazione secondo cui “Una contestazione solo generica ed anzi contraddittoria in primo grado comporti una acquiescenza che non può essere poi messa in discussione con l'appello.
La violazione dell'onere, imposto al convenuto (art. 167 c.p.c.) di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (Cass. 22701/2017)” [Cass., n. 27624/2020].
Ebbene, nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado il ha Parte_1 genericamente dedotto l'esorbitanza dei danni lamentati e la loro sproporzione rispetto al valore dell'automobile, senza specificamente contestare il valore del preventivo offerto da
CP_1
Secondo il Giudice di legittimità, d'altra parte, se il preventivo possiede i requisiti minimi essenziali per essere considerato un documento in senso formale e giuridico, va considerato al pari di tutti gli altri documenti ai fini della valutazione della sua efficacia probatoria, non sfuggendo, quindi, alla regola di cui all'art. 167 cpc. Qualora il convenuto in primo grado ometta di contestare l'allegazione di parte avversaria (quantunque si tratti solo di un preventivo) ciò comporta un'acquiescenza che non può poi essere messa in discussione in appello.
Peraltro, l'appellante non ha svolto contestazioni a tale proposito né in udienza né ha depositato le note ex art. 320 cpc, non ravvisandosi alcuna contestazione relativa al preventivo neanche nelle note conclusive depositate nel giudizio di prime cure.
Ad ogni modo, in disparte dal valore del preventivo, va detto che il danno subito dall'automobile Mercedes classe A (targata BZ642NT) di proprietà dell'odierna appellata è stato accertato dal ctu nominato dal Giudice di pace.
Ebbene, ad avviso di chi giudica, le conclusioni rassegnate dal ctu, frutto di un percorso argomentativo lineare, immune da vizi logici e sorretto dai necessari rilievi di competenza specifica sono pienamente condivisibili, dovendosi alle stesse fare rinvio anche in relazione alle risposte fornite alle osservazioni formulate dall'appellante, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 196 cpc.
Infatti, “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr., ex multis, Cass. n. 282/2009; Cass. nn. 8355/2007 e 12080/2000).
In forza delle argomentazioni che precedono, l'appello proposto dal è Parte_1 privo di fondamento e va rigettato.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, dando atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'appello proposto dal in persona del sindaco pro tempore; Parte_1 condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite e le liquida in € 1.300,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Termini Imerese, 28 marzo 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 547 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
(cf: ), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Sergio Aldo Randazzo presso il cui studio, sito a Gangi, via Del Salvatore n. 9, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Nicola Riggio presso il cui studio, sito a Cefalù via Prestisimone n. 17, è elettivamente domiciliato
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, il in persona Parte_1 del sindaco pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza n. 9/2020 con la quale il
Giudice di pace di Gangi, accogliendo le domande spiegate da l'aveva CP_1 condannato al pagamento dell'importo di € 3.757,61, oltre iva e spese di lite, a titolo di risarcimento dei danni subiti all'autovettura Mercedes classe A (targata BZ642NT) di proprietà dell'odierna appellata, rimasta in panne il 25.11.2016 in via Turistica in agro di a causa dell'acqua e del fango che avevano invaso la carreggiata, non riuscendo a Pt_1 defluire nei tombini per la cattiva manutenzione del tratto stradale in questione imputabile all'ente. A fondamento del gravame deduceva l'erroneità della decisione impugnata sia quanto all'accertamento (positivo) della sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia – non avendo la controparte dimostrato l'effettiva riconducibilità dei danni riportati dall'automobile e la presenza dell'acqua e del fango sulla carreggiata –, sia in punto di valutazione delle prove.
Contestava il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure e, a monte, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio dal medesimo disposta, domandando, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 cpc, la riforma della sentenza impugnata e, dunque, il rigetto delle domande spiegate da con condanna della CP_1 controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio e, in subordine, di disporre una nuova ctu al fine di verificare la corretta ricostruzione del fatto storico e le relative responsabilità.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.4.2021 in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contestava le deduzioni avversarie, chiedendo preliminarmente di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per insussistenza dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora. Affermava, per altro verso, la correttezza della decisione impugnata di cui chiedeva l'integrale conferma, con condanna dell'appellante alle spese.
Secondo la prospettazione dell'appellata, la valutazione delle risultanze istruttorie svolta dal Giudice di prime cure era pienamente condivisibile, atteso che, le dichiarazioni rese dal testimone escusso, oltre ad essere attendibili e non contradditorie – contrariamente a quanto dedotto dall'appellante –, avevano fornito una precisa ricostruzione dei fatti di causa, dimostrando la riconducibilità dei danni patiti dall'automobile di sua proprietà alle condizioni del tratto stradale in cui si era verificato il sinistro, confermata peraltro dalle risultanze cui era pervenuto il ctu. Chiedeva, a tale riguardo, il rigetto della richiesta di nuova ctu tecnica, evidenziando che la controparte non aveva, nel giudizio di primo grado, domandato né il richiamo del ctu né la rinnovazione delle operazioni peritali.
Con ordinanza del 22.4.2022 il Giudice già assegnatario del fascicolo dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza formulata da parte appellante, avendo il già effettuato il pagamento di quanto Pt_1 dovuto in forza della stessa.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 21.11.2024, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Ciò chiarito e venendo alla responsabilità da cose in custodia, deve ricordarsi che è ormai consolidato il principio che “La responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere dei danni un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma. Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è, infatti, in primo luogo la ricorrenza della figura del custode, cioè del titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa, che abbia il potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa” (cfr., da ultimo, Cass., n.
1108/2021).
In ossequio all'interpretazione ormai consolidata, la norma in esame – pacificamente applicabile a casi analoghi a quello che ci occupa (cfr. Cass., n. 2345/1977; Cass.n.
2075/2002) – delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta, dovendo colui che la invoca provare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi in alcun modo la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 1765/2016). Quanto alla prova liberatoria gravante sul custode, questi andrà esente da responsabilità solo dimostrando la sussistenza del caso fortuito, da intendere quale fattore eccezionale, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale tra la res e il danno concretamente verificatosi;
nozione nella quale va ricompreso il concorso di colpa del danneggiato, con la conseguenza che la cosiddetta prova liberatoria può essere fornita tramite la dimostrazione della colpa del danneggiato, laddove il suo comportamento ha rilevanza causale ed incidenza sulla determinazione del danno (Cass. n. 2071/2022).
Il fondamento della responsabilità del custode è insito nella valorizzazione normativa della sua capacità di impedire che la cosa produca fatti dannosi per i terzi, capacità che l'ordinamento gli riconosce essenzialmente in ragione del fatto che su di essa egli eserciti poteri di controllo;
preminente rilievo assume, nella prospettiva di una ragionata applicazione della regola presuntiva dettata dall'art. 2051 c.c., la valutazione delle modalità con cui, e dei limiti entro cui, il "custode" medesimo possa – in concreto – attendere a siffatto controllo, in relazione ai diversi tipi di evento dannoso che dalla cosa siano suscettibili di scaturire.
Ebbene, l'art. 14 C.d.S., impone agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Rispetto a tali soggetti è dunque configurabile la responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima (cfr. Cass., n. 24419/2009;
Cass. n. 7763/2007; Cass., n. 298/2003). Ed è proprio alla luce delle considerazioni appena operate sul rilievo che assume, in seno alla cornice normativa delineata dall'art. 2051 c.c., l'elemento del rapporto tra i poteri di controllo del "custode" e il tipo di evento dannoso riconducibile alla "cosa" – sul presupposto della sussistenza di quell'"effettivo potere materiale" di cui parla la giurisprudenza – che il dovere di custodia e la correlata responsabilità ex art. 2051 c.c. non vengono meno neanche laddove il potere di fatto sulla cosa risulti in parte trasferito a terzi, perdurando in tal caso l'obbligo di vigilanza e controllo (v. Cass., n. 6515/2004).
A tale proposito, è stato infatti affermato che “Dalla proprietà pubblica del sulle strade Pt_1
(e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, con riguardo ad un'azione risarcitoria promossa da un pedone per le lesioni conseguenti ad una caduta su un tratto del marciapiede di una strada comunale sconnesso in prossimità di un tombino coperto da foglie, non aveva adeguatamente motivato circa l'estensione del marciapiedi e la sua collocazione all'interno dell'abitato, non considerando la possibile imputabilità del sinistro alla difettosa messa in opera del tombino ed escludendo, altresì, ma con argomentazioni insufficienti ed inidonee, la configurazione dei presupposti per la sussistenza dell'imprevedibilità della situazione di pericolo)”(Cass., n. 16770/2006).
Con specifico riguardo al caso sub iudice, va detto che imputa al CP_1 Parte_1
l'omessa manutenzione del tratto di strada sul quale si è verifica l'evento lesivo,
[...] durante il quale l'autovettura di proprietà dell'appellata è rimasta in panne “a causa di fango e acqua che avevano invaso la carreggiata e non defluivano”, evento cui sarebbero conseguiti i danni dei quali è stato chiesto il ristoro dinanzi al Giudice di pace.
Ora, dalle risultanze istruttorie, è emerso il nesso causale tra la presenza dell'acqua e del fango sulla strada e il danno arrecato all'automobile.
Invero, in casi come quello in esame, il contenuto dell'onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass., n. 1064/2018: “In tema di responsabilità ex art.
2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo”). La prova del rapporto eziologico può essere fornita anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurlo in via presuntiva.
Peraltro, la giurisprudenza ha affermato che la presenza di una fascia d'acqua che attraversa tutta la sede stradale costituisce un'insidia, sia perché non segnalata e non visibile, sia perché non prevedibile (Cass., n. 3630/1997).
D'altra parte, il non ha né descritto quali cautele avrebbe dovuto adottare Parte_1
l'automobilista né ha in alcun modo provato l'evento fortuito che di certo non può ritenersi sussistente in forza delle generiche deduzioni svolte sulla eccezionalità dell'evento meteorologico (Cass., n. 18856/2017: “L'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane”).
Del resto, nel rapporto a firma dei Carabinieri di Gangi, si dà atto che l'intervento è seguito alla segnalazione – pervenuta dalla Centrale operativa del Comando Compagnia
Carabinieri di Petralia Soprana – di “due auto in panne bloccate all'interno di un cumulo di fango e acqua che si era riposta sulla strada per via delle forti precipitazioni che interessavano la zona in questione;
fango e acqua che aveva invaso tutta l'intera carreggiata”.
Per quanto l'efficacia probatoria privilegiata assiste il verbale in questione “in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento” (Cass., n. 3282/2006), quelle stesse valutazioni non sono del tutto prive di valore probatorio, in quanto forniscono elementi presuntivi idonei a fondare la decisione se guardati nel coacervo di altre risultanze e connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Sebbene gli stessi militari abbiano dato conto della circostanza che la presenza di acqua e fango sul manto stradale era notevolmente diminuita al momento del loro arrivo, dalle immagini fotografiche accluse al rapporto dei Carabinieri e, soprattutto, da quelle offerte dall'appellato si evince la presenza di un notevole quantitativo di acqua e fango sulla strada, il cui deflusso, come confermato dal testimone escusso, non è avvenuto regolarmente avendo determinato l'arresto di due automobili, che non hanno più potuto riprendere la marcia a causa dei guasti.
Non appare verosimile, infatti, che ben due vetture siano rimaste in panne nello stesso punto, dovendosi tale evento ricondurre proprio alla mole d'acqua e fango riversatasi sulla strada a causa dei fenomeni atmosferici, il cui smaltimento rientra di certo tra gli obblighi di custodia dell'ente locale appellante.
Tali elementi consentono di sconfessare la tesi prospettata dal sulla Parte_1
(in)esistenza e sul difetto di prova del nesso causale, non essendo dirimente se l'automobile sia stata ricoperta di fango fino al cofano-motore o meno, circostanza invero esclusa dal ctu nominato nel giudizio di prime cure.
Soffermandosi adesso sui danni azionati da deve osservarsi che l'appellata a CP_1 supporto della domanda ha offerto un preventivo di spesa che, secondo il Giudice di legittimità, è un documento idoneo a fornire la prova del pregiudizio di cui si domanda il ristoro nel caso in cui non sia specificamente contestato dalla controparte.
A tale riguardo, va richiamata una decisione della Corte di Cassazione secondo cui “Una contestazione solo generica ed anzi contraddittoria in primo grado comporti una acquiescenza che non può essere poi messa in discussione con l'appello.
La violazione dell'onere, imposto al convenuto (art. 167 c.p.c.) di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine (Cass. 22701/2017)” [Cass., n. 27624/2020].
Ebbene, nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado il ha Parte_1 genericamente dedotto l'esorbitanza dei danni lamentati e la loro sproporzione rispetto al valore dell'automobile, senza specificamente contestare il valore del preventivo offerto da
CP_1
Secondo il Giudice di legittimità, d'altra parte, se il preventivo possiede i requisiti minimi essenziali per essere considerato un documento in senso formale e giuridico, va considerato al pari di tutti gli altri documenti ai fini della valutazione della sua efficacia probatoria, non sfuggendo, quindi, alla regola di cui all'art. 167 cpc. Qualora il convenuto in primo grado ometta di contestare l'allegazione di parte avversaria (quantunque si tratti solo di un preventivo) ciò comporta un'acquiescenza che non può poi essere messa in discussione in appello.
Peraltro, l'appellante non ha svolto contestazioni a tale proposito né in udienza né ha depositato le note ex art. 320 cpc, non ravvisandosi alcuna contestazione relativa al preventivo neanche nelle note conclusive depositate nel giudizio di prime cure.
Ad ogni modo, in disparte dal valore del preventivo, va detto che il danno subito dall'automobile Mercedes classe A (targata BZ642NT) di proprietà dell'odierna appellata è stato accertato dal ctu nominato dal Giudice di pace.
Ebbene, ad avviso di chi giudica, le conclusioni rassegnate dal ctu, frutto di un percorso argomentativo lineare, immune da vizi logici e sorretto dai necessari rilievi di competenza specifica sono pienamente condivisibili, dovendosi alle stesse fare rinvio anche in relazione alle risposte fornite alle osservazioni formulate dall'appellante, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 196 cpc.
Infatti, “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr., ex multis, Cass. n. 282/2009; Cass. nn. 8355/2007 e 12080/2000).
In forza delle argomentazioni che precedono, l'appello proposto dal è Parte_1 privo di fondamento e va rigettato.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, dando atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'appello proposto dal in persona del sindaco pro tempore; Parte_1 condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite e le liquida in € 1.300,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Termini Imerese, 28 marzo 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.