Sentenza breve 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 20/01/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00496/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06650/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6650 del 2024, proposto da AL NI, NA Di ST, RI RI IA, RInna UR, RO GL e AZ CR, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Mascolo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera dei Colli, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo e Anna Rega, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione del Direttore Generale dell’azienda Ospedaliera dei Colli n. 714 del 14 ottobre 2024 di indizione di pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 1 posto di Logopedista – ruolo sanitario - Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari;
b) del Bando di concorso allegato alla delibera n. 714 del 14 ottobre 2024, per titoli ed esami, per il reclutamento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 1 unità di personale con profilo di Logopedista;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera dei Colli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RI Palma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con ricorso iscritto al n.rg. 6650 del 2024 le ricorrenti agiscono per l’annullamento degli atti, meglio indicati in epigrafe, con i quali l’Azienda Ospedaliera intimata ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 1 posto di Logopedista –ruolo sanitario - Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari.
2. L’illegittimità degli atti gravati discenderebbe, secondo la prospettazione ricorsuale, dall’esistenza di obbligo per la P.A di preventivo scorrimento della graduatoria finale relativa alla diversa procedura concorsuale per la copertura di 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario- Profilo Logopedista, indetta dall’SL AL (deliberazione n. 204 del 16 ottobre 2018), in seno alla quale le ricorrenti figurano come idonee non vincitrici.
3. Premettendo l’inesistenza un diritto all’automatico scorrimento, si deduce, sulla base della disciplina di settore, che la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce per l’Azienda intimata ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.
4. Sotto altro aspetto, i provvedimenti gravati sarebbero deficitari sotto il profilo motivazionale, non essendo stata, a detta delle ricorrenti, evidenziata l’esistenza di ragioni giustificatrici della scelta di indire un nuovo concorso, essendo a tal fine insufficiente il riferimento contenuto negli atti impugnati alla richiesta del Direttore della UOC di Otorinolaringoiatria, che avrebbe rappresentato la necessità di provvedere al reclutamento di personale con profilo professionale con esperienza di “ trattamento della disfagia post-chirurgica oncologica della laringe ”.
5. L’operato dell’Azienda intimata si porrebbe, quindi, in contrasto con la disposizione contenuta nell’art. 14 della l.r. n. 13/2024 che ha introdotto la proroga (per dodici mesi) delle graduatorie concorsuali approvate dall’amministrazione regionale e da Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale e vigenti alla data del primo maggio 2024, aventi dichiaratamente finalità di contenimento della spesa.
7. Nel costituirsi in giudizio l’Azienda Ospedaliera Dei Colli ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e comunque, nel merito, l’infondatezza.
8. Alla odierna camera di consiglio prevista per la trattazione della domanda cautelare è stata sollevata d’ufficio, ex art. 73 comma 3 c.p.a, la questione della possibile inammissibilità del ricorso collettivo per conflitto di interessi tenuto conto della specifica posizione in graduatoria delle singole ricorrenti.
9. Sentite le parti sul punto, e previo avviso ex art. 60 c.p.a, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è inammissibile.
11. Come correttamente eccepito dalla difesa dell’Azienda resistente, non sussiste in capo alle ricorrenti un interesse diretto, concreto ed attuale all’annullamento degli atti gravati, essendo le odierne istanti collocate nella graduatoria stilata dalla AS AL (che all’attualità sarebbe stata utilizzata fino al 40° posto), in posizione non utile alla fruizione dell’eventuale scorrimento della stessa per un solo posto.
12. Non essendo, quindi, provata l’esistenza di una concreta possibilità per le ricorrenti di occupare l’unico posto di logopedista di cui necessita l’Azienda resistente, non può ritenersi meritevole di tutela il mero e generico interesse (ribadito dal difensore in sede di discussione) allo scorrimento di graduatoria.
13. A tutto concedere, il gravame, proposto sotto forma di ricorso collettivo, è comunque inammissibile per conflitto di interessi.
14. Il ricorso collettivo, invero, che ha carattere di eccezionalità, è proponibile soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando cioè possa escludersi con certezza qualsiasi conflitto di interessi tra i soggetti che rivestono, collettivamente, la veste processuale di parte ricorrente.
15. Nel caso di specie, invece, le odierne istanti, sono tutte idonee collocate nella graduatoria (attualmente utilizzata fino al 40° posto) stilata dalla AS AL nelle seguenti posizioni: posto 45 (Di ST NA), posto 50 (NI AL); posto 53 (UR RInna); posto 55 (IA RI RI); posto n. 78 (CR AZ); posto 79 (GL RO).
16. Ne consegue che non sussiste, per quanto sopra, integrale omogeneità degli interessi azionati e le esigenze assunzionali, in ogni caso, sono state limitate dalla Azienda resistente ad un solo posto di logopedista, sicché la nomina di una sola delle ricorrenti pregiudicherebbe l’interesse delle altre a conseguire l’assunzione.
17. Conclusivamente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna le ricorrenti al pagamento in favore dell’Azienda Ospedaliera dei Colli delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000/00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
RI Palma, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI Palma | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO