Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/06/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2080/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 26.03.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Spandri e dall'avv. Carlotta Marconi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 22.04.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) la figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori in considerazione dell'affetto profondo che entrambi nutrono per , con collocazione prevalente presso la madre che Per_1
continuerà ad abitare nella casa familiare, sita in Desio, Via Solferino n. 53 e che si farà carico delle relative utenze e spese condominiali ordinarie, quelle straordinarie saranno invece sostenute al 50% dai coniugi;
3) sul detto immobile, cointestato, grava il mutuo n. 069/02280987, acceso presso Deutsche Bank, la cui rata mensile continuerà ad essere sostenuta al 50% dai coniugi;
a tal fine resterà in essere il conto corrente n. 224/821170, cointestato, ove i sig.ri e faranno confluire le quote Pt_1 Pt_2
4) i genitori, consapevoli dell'importanza che le due figure parentali rivestono per un sereno sviluppo della figlia, si impegnano a collaborare nella formazione ed educazione di , favorendo Per_1
reciprocamente i momenti di incontro tra gli stessi e la minore, nonché con i rispettivi ambiti famigliari;
5) le scelte relative alla cura, all'istruzione, alla salute, alla religione e comunque tutte quelle significativamente rilevanti per la crescita e l'educazione di , quali in via esemplificativa e Per_1
non esaustiva, quelle relative alla frequentazione di attività sportive e/o ludiche, così come ogni altra di natura straordinaria, salvo quelle mediche se urgenti, verranno adottate di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
6) le decisioni ordinarie relative alla vita quotidiana della minore verranno invece adottate dal genitore con cui si troverà nel momento in cui la scelta si renderà necessaria;
7) il diritto di visita sarà modulato come segue:
- trascorrerà con il padre i week-end alternati dal sabato mattina sino alle 21.00 circa della Per_1
domenica nonché il martedì dall'uscita dalla scuola materna sino al mercoledì mattina, quando il sig. riaccompagnerà all'asilo; nelle settimane in cui il weekend spetta alla sig.ra Pt_1 Per_1
starà altresì con il padre il venerdì dall'uscita dalla scuola dell'infanzia sino alle Pt_2 Per_1
21.00;
- Per le festività ed il periodo estivo, i genitori si impegnano sin da ora a concordare i futuri calendari, nel rispetto del principio che la figlia e ciascun ricorrente abbiano il diritto di equamente condividere quei momenti: in particolare durante le vacanze estive i genitori trascorreranno tre settimane ciascuno con , dandosene comunicazione entro il 30 marzo;
ciascun genitore potrà Per_1
altresì organizzare vacanze con durante l'anno, dandone preavviso di circa due mesi;
Per_1
- durante le vacanze trascorrerà ad anni alterni: con un genitore la Vigilia di Persona_2
Natale, Santo Stefano ed il periodo intercorrente tra il 2 e il 6 Gennaio e con l'altro il giorno di
Natale ed il periodo tra il 27 Dicembre e l'1 Gennaio;
in ogni caso il genitore che avrà con sé la figlia il giorno di Natale consentirà all'altro di trascorrere qualche ora insieme a;
Per_1
- durante le vacanze pasquali i genitori trascorreranno ad anni alterni i periodi: dal venerdì dopo l'asilo/scuola sino al giorno di Pasqua alle ore 19.00 e dal giorno di Pasqua alle ore 19.00 sino alla riapertura dell'asilo/scuola;
- le altre festività e ponti (compreso il 25 aprile e il 1° maggio) verranno alternati annualmente fra i due genitori dando la preferenza al genitore cui compete già il fine settimana più prossimo al periodo di vacanza;
- in ogni caso, laddove un genitore non potesse occuparsi di nei periodi di spettanza, si Per_1
impegna a darne comunicazione all'altro in modo che quest'ultimo possa eventualmente intervenire a supporto prima di nonni e/o babysitter;
8) i genitori si impegnano, laddove vi siano nuovi partner, di comunicare all'ex coniuge le decisioni in merito, sempre nell'interesse di , discutendo pertanto delle modalità e dei tempi e nel caso Per_1
in cui dovessero sorgere incomprensioni si rivolgeranno ad un consulente famigliare;
9) il padre corrisponderà mensilmente alla signora l'importo di € 480,00 ( di cui Euro 80,00 Pt_2
per buoni pasto mensili) = a titolo di contributo al mantenimento della figlia con scadenza al giorno
5 di ogni mese, con previsione di automatica rivalutazione decorso un anno di calendario dall'udienza di comparizione avanti al Presidente e così successivamente con periodicità annuale, in base alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
o di altro indice sostitutivo od equipollente;
10) le spese straordinarie sostenute a favore della figlia, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 60% a carico del sig. e 40% a carico della sig.ra secondo il seguente schema, Pt_1 Pt_2
ad eccezione di quelle mediche coperte dalla polizza assicurativa accesa dal sig. e che Pt_1
pertanto saranno ad esclusivo carico di quest'ultimo:
a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante.
c) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o
BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/ o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e / o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per la figlia.
f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall' attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per la figlia (motocicli ed autovetture);
11) Le spese straordinarie e i farmaci da banco per gli animali domestici saranno altresì sostenute al 60% dal sig. e al 40% dalla Sig.ra Pt_1 Pt_2
12) Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno) e saranno rimborsate al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla consegna della relativa documentazione fiscale. Le fatture e/o ricevute fiscali dovranno essere intestate direttamente al figlio in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di usufruire in egual misura delle detrazioni fiscali;
13) I coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciano a qualsivoglia contributo di mantenimento per sé stessi;
14) I coniugi sin d'ora prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
15) I ricorrenti dichiarano di aver definito ogni ulteriore aspetto economico conseguente la convivenza matrimoniale.
* * *
DICHIARANO INOLTRE
Di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
CHIEDONO INOLTRE
Pronunciaew, ex art. 3 n. 2 lett.b) L. 1/12/1970 n. 898 e visti gli artt. 1 e 4 della stessa legge, verificata l'osservanza del termine di cui all'art. 3 comma 3 L. 1/12/1970 n. 898, successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e alle medesime Pt_1 Pt_2
statuizioni, con ordine all'Ufficiale dello stato Civile competente di procedere alle conseguenti ed inerenti annotazioni.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Limbiate in data 01.09.2018;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Limbiate per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 19, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 12.06.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti