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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/06/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 946/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'udienza del 12.6.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
P. VA , in persona del legale Parte_1 P.VA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Giugni, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), San Miniato (PI) – Via Aldo Moro n. 7, elettivamente domicilia
Ricorrente contro
(C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.VA_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Katya Lea
Napoletano e dall'Avv. Alessandro Funari, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
Resistente
OGGETTO: annullamento ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12.6.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 24.5.2024, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione, “in via
CP_ preliminare, accertare e dichiarare che niente è dovuto all' dalla Ricorrente, stante la prescrizione delle contestazioni delle violazioni riferite alle quote contributive di 12.2020, 01.2021,
02.2021, 03.2021, 04.2021, 05.2021, 06.2021, 07.2021, 08.2021, 09.2021, 10.2021, notificate in data
02.05.2023 e poste a fondamento della ordinanza-ingiunzione n. OI- 002653735, ai sensi dell'art.
14, Legge n. 689/1981, dato il mancato rispetto del termine per la notificazione prescritto dalla CP_ medesima norma;
nel merito, accertare e dichiarare che niente è dovuto all' dal Ricorrente, stante l'integrale versamento, entro i tre mesi dalla notifica, delle quote contributive di cui all'avviso di accertamento sub Protocollo n. 6200.17/04/2023.0086812 e, per l'effetto, annullare la CP_1
successiva ordinanza – ingiunzione n. OI- 002653735. Con vittoria di compensi e spese”.
2. Con memoria depositata in data 3.6.2025 si è costituita la parte resistente, rilevando che l'ente aveva annullato il provvedimento impugnato e proceduto alla relativa archiviazione.
3. Con note di trattazione scritta, il ricorrente prendeva atto della cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
4. Alla luce di quanto rilevato dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Il comportamento adottato dalla parte resistente giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Per l'altra metà deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale, da imputarsi alla resistente medesima, con liquidazione in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del
13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello fino a € 1.100,00.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, già effettuata la compensazione per metà, in complessivi euro 21,50 per esborsi ed euro 160,50 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad VA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 946/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'udienza del 12.6.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
P. VA , in persona del legale Parte_1 P.VA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetta Giugni, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), San Miniato (PI) – Via Aldo Moro n. 7, elettivamente domicilia
Ricorrente contro
(C.F./P.I.: ), Controparte_1 P.VA_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Katya Lea
Napoletano e dall'Avv. Alessandro Funari, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio legale dell'Ente, sito in Pisa, alla Piazza Guerrazzi n. 17
Resistente
OGGETTO: annullamento ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12.6.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 24.5.2024, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione, “in via
CP_ preliminare, accertare e dichiarare che niente è dovuto all' dalla Ricorrente, stante la prescrizione delle contestazioni delle violazioni riferite alle quote contributive di 12.2020, 01.2021,
02.2021, 03.2021, 04.2021, 05.2021, 06.2021, 07.2021, 08.2021, 09.2021, 10.2021, notificate in data
02.05.2023 e poste a fondamento della ordinanza-ingiunzione n. OI- 002653735, ai sensi dell'art.
14, Legge n. 689/1981, dato il mancato rispetto del termine per la notificazione prescritto dalla CP_ medesima norma;
nel merito, accertare e dichiarare che niente è dovuto all' dal Ricorrente, stante l'integrale versamento, entro i tre mesi dalla notifica, delle quote contributive di cui all'avviso di accertamento sub Protocollo n. 6200.17/04/2023.0086812 e, per l'effetto, annullare la CP_1
successiva ordinanza – ingiunzione n. OI- 002653735. Con vittoria di compensi e spese”.
2. Con memoria depositata in data 3.6.2025 si è costituita la parte resistente, rilevando che l'ente aveva annullato il provvedimento impugnato e proceduto alla relativa archiviazione.
3. Con note di trattazione scritta, il ricorrente prendeva atto della cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
4. Alla luce di quanto rilevato dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Il comportamento adottato dalla parte resistente giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Per l'altra metà deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale, da imputarsi alla resistente medesima, con liquidazione in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del
13/08/2022; ed in particolare, dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello fino a € 1.100,00.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, già effettuata la compensazione per metà, in complessivi euro 21,50 per esborsi ed euro 160,50 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad VA e CPA come per legge.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli