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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/10/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. MB IA TU, all'esito dell'udienza del 21/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del mancato deposito di note di trattazione scritta per l'odierna udienza;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3757/2024 R.G. Lavoro, promossa da
,rappresentato e difeso dall'avv. LIBERTINI PIETRO;
Parte 1
contro
Controparte 1
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 07/10/2024, Parte 1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la parte resistente in epigrafe indicata al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma
121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato negli anni scolastici sopra indicati.
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accredito in suo favore di € 500,00 per ciascuna annualità di servizio prestato negli anni scolastici sopra elencati, quale contributo per la formazione della ricorrente;
3. per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta all'accredito in favore della docente sul costituendo borsellino elettronico, o in alternativa, mediante pagamento, anche a titolo risarcitorio, in favore di della somma di €. 1.000,00 (anno scolasticoParte 1
2023/2024 anno scolastico 2024/2025).."
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Veniva pertanto fissata l'udienza in epigrafe -da celebrarsi con trattazione cartolare- per la quale però non venivano depositate dalle parti le relative note scritte.
Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi parte resistente costituita e non avendo prodotto il difensore di parte ricorrente il ricorso ritualmente notificato.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non
è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell'art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Latina, data del deposito
Il Giudice
MB IA TU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. MB IA TU, all'esito dell'udienza del 21/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del mancato deposito di note di trattazione scritta per l'odierna udienza;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3757/2024 R.G. Lavoro, promossa da
,rappresentato e difeso dall'avv. LIBERTINI PIETRO;
Parte 1
contro
Controparte 1
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 07/10/2024, Parte 1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la parte resistente in epigrafe indicata al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma
121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato negli anni scolastici sopra indicati.
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accredito in suo favore di € 500,00 per ciascuna annualità di servizio prestato negli anni scolastici sopra elencati, quale contributo per la formazione della ricorrente;
3. per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta all'accredito in favore della docente sul costituendo borsellino elettronico, o in alternativa, mediante pagamento, anche a titolo risarcitorio, in favore di della somma di €. 1.000,00 (anno scolasticoParte 1
2023/2024 anno scolastico 2024/2025).."
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Veniva pertanto fissata l'udienza in epigrafe -da celebrarsi con trattazione cartolare- per la quale però non venivano depositate dalle parti le relative note scritte.
Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi parte resistente costituita e non avendo prodotto il difensore di parte ricorrente il ricorso ritualmente notificato.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non
è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell'art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Latina, data del deposito
Il Giudice
MB IA TU