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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/05/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1144/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1144/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 8 novembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 13
novembre 2024
OGGETTO: d a
[...] on il patrocinio dell'avv. Alfredo Bazoli e Parte_1
CODICE: dell'avv. Mauro Gheda, entrambi procuratori domiciliatari
140041 APPELLANTE
c o n t r o
E_
con il patrocinio dell'avv. Benedetta Scolari
[...]
APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 19 ottobre 2021,
n. 2568/2021.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…- in via preliminare: sospendere ex art. 283 cod. proc. civ. l'efficacia esecutiva della Sentenza;
- nel merito, in via principale: respingere tutte le domande formulate dalla
S.n.c. IC nei confronti E_
della , in quanto inammissibili, infondate Parte_1
ovvero con ogni migliore o differente formula;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla E_
nei confronti della ,
[...] Parte_1
dichiarare la prescrizione di tutte le rimesse solutorie annotate sul conto corrente n. 7209 ante 20.06.2007;
- nel merito, ancora in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla
[...]
nei confronti della E_
, riconoscere a quest'ultima gli importi, da Parte_1
determinarsi giudizialmente anche secondo equità, comunque dovuti all'Istituto di credito per i servizi bancari forniti all'Appellata;
- in via istruttoria: rimettendosi all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia in merito all'opportunità di eseguire una nuova CTU…
- in ogni caso: con rifusione del compenso professionale e delle spese di causa relativi ad entrambi i gradi del giudizio” (conclusioni contenute
2 nell'atto di citazione in appello).
Dell'appellante incidentale
“…1) in via preliminare: rigettarsi l'istanza di sospensione della esecutorietà
della sentenza impugnata in carenza del presupposto dei gravi e fondati motivi;
2) nel merito: dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi l'appello avversario in quanto tutti i motivi dedotti appaiono infondato in fatto ed in diritto;
3) in via di appello incidentale:
3.1) in parziale riforma della sentenza gravata, rigettata l'eccezione di prescrizione proposta da controparte nei termini in cui è stata accolta dalla sentenza impugnata, dichiararsi illegittimi, per le ragioni di cui alla parte motiva della comparsa di costituzione in appello, gli addebiti per interessi ultralegali, principali ed anatocistici, nonché gli addebiti per commissioni di massimo scoperto, per spese comunque denominate e quelli conseguenti alla distorta applicazione delle valute, effettuati dalla banca convenuta in relazione al rapporto di conto corrente n.7209 per il quale è giudizio, nonché
su eventuali conti collegati e di appoggio;
3.2) determinarsi conseguentemente il giusto saldo finale del predetto rapporto e, risultandone un saldo attivo, condannarsi la banca appellante, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento ovvero alla restituzione, quale indebito oggettivo, della somma corrispondente da
3 determinarsi secondo quanto dedotto ai punti da E5.1 a E5.3 del presente atto,
oltre agli interessi al tasso legale dalla data di estinzione del conto corrente
N.7209 (17.10.2011) al saldo;
3.3) in parziale riforma della sentenza gravata, condannare la Pt_2
appellante alla rifusione delle spese di lite relative al primo grado del giudizio quantificate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 previsti per lo scaglione di valore del giudizio corrispondente al valore del giudizio;
4) condannarsi altresì la appellante alla rifusione delle spese e delle Pt_2
competenze professionali relative al presente giudizio di appello;
5) in via istruttoria:
• ordinarsi alla banca convenuta la produzione degli estratti conto e dei conti scalari relativi al periodo 12.1.1987-30.4.197, all'anno 1998, al periodo
1.1.2001- 31.12.2003 e a gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto,
ottobre e novembre 2005, il cui invio è stato negato dalla banca appellante con lettere 22.1.2016 (doc. 32) e 26.4.2017 (doc. 36) con motivazione inconferente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (d'ora in E_
avanti IC) agiva nei confronti di ora CP_2 Parte_1
formulando, in ordine al rapporto di c/c n. 7209, stipulato in data 12
[...]
gennaio 1987 ed ai contratti di apertura di credito collegati, una serie di doglianze quali la mancata pattuizione scritta di interessi in misura
4 ultralegale, oneri e spese, c.m.s., valute oltre che quella di anatocismo indebito. Chiedeva, quindi, la rideterminazione del saldo del c/c, estinto in data 17 ottobre 2011, con condanna della banca alla restituzione della somma di € 273.674,07 o diverso importo in esito al giudizio.
1.1. Costituendosi in giudizio, la banca eccepiva la prescrizione delle rimesse intervenute anteriormente al decennio della notifica della citazione in giudizio (20 giugno 2017) e chiedeva il rigetto delle domande.
2. Con sentenza n. 2568/2021 pubblicata in data 19 ottobre 2021, il Tribunale
di Brescia ha accolto l'eccezione di prescrizione nei termini di cui di seguito si dirà, ha rideterminato il saldo del c/c nella somma di € 53.375,63, ha condannato la banca a pagare detta somma in favore della società correntista,
oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
2.1. In particolare, il Tribunale, ha condiviso le risultanze della espletata c.t.u., in quanto ritenute congruamente motivate e prive di vizi logici.
Ha, poi, affrontato la questione, sollevata dalla banca, relativa all'assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice ex art. 2697
c.c. a fronte della mancata produzione in giudizio di copia del contratto di c/c e della serie completa degli estratti conto (prodotti in maniera continuativa dall'ottobre 2005).
Ha evidenziato che l'attrice ha dedotto di aver chiesto alla banca, ai sensi dell'art. 119 TUB, con missiva del 23 gennaio 2017, la produzione degli estratti relativi agli anni 1998, 2001, 2002, 2003 e di parte del 2005, che le sono stati negati perché anteriori al decennio.
5 In merito alla produzione del contratto di c/c, il Giudicante ha osservato che il doc. 1 prodotto in giudizio contiene la regolamentazione sia del rapporto di c/c n. 7209 sia dell'apertura di credito contestualmente concessa,
riportando esso la seguente previsione: “Premesso che, presso di voi, avete
aperto il sopraindicato Conto Corrente di corrispondenza e che su detto
Conto Corrente mi/ci avete concesso un'apertura di credito … con la
presente prendo/prendiamo atto che il Conto Corrente di cui sopra e la
relativa apertura di credito saranno regolati dalle sottoriportate norme …”.
Seguono gli articoli intitolati “NORME CHE REGOLANO I CONTI
CORRENTI DI CORRISPONDENZA E I SERVIZI CONNESSI”.
Ha, altresì, rilevato che in base al contratto le condizioni economiche vengono regolate con rinvio alle “condizioni praticate usualmente dalle
aziende di credito sulla piazza”.
In esito a quanto emerso dalla espletata consulenza d'ufficio circa l'andamento del contratto: è prescritta l'azione di ripetizione in ordine alle competenze addebitate nei trimestri precedenti il quarto trimestre del 2004;
manca la pattuizione del tasso d'interesse debitore per gli utilizzi avvenuti entro i limiti degli affidamenti di cassa accordati;
vi è pattuizione, a partire dal 26 febbraio 2002, dei tassi d'interesse per gli utilizzi degli anticipi s.b.f.
concessi e per gli utilizzi avvenuti oltre i limiti degli affidamenti di cassa accordati;
vi è prova dell'adempimento da parte della banca degli obblighi previsti dalla delibera CICR 9.02.2000 in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi, precisando che nel ricalcolare le competenze di fatto non è
6 stata operata la capitalizzazione di interessi debitori, risultando i saldi progressivi del c/c costantemente a credito della società correntista già in data precedente al 1° luglio 2000; non sono dovute le c.m.s., per mancata pattuizione dei criteri di calcolo, le spese addebitate nel corso del rapporto,
non essendone stata provata la pattuizione, né vi è stata pattuizione originaria dei “giorni valuta” per le operazioni di versamento e di prelevamento in c/c.
Il Tribunale ha, quindi, quantificato la somma da restituire alla correntista a titolo di interessi, commissioni, spese ed oneri non validamente pattuiti nella misura di € 53.375,63 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo,
rigettando la domanda risarcitoria proposta dall'attrice e la domanda di compenso in via equitativa per i servizi bancari offerti avanzata dalla convenuta, perché generiche e non provate.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla scorta di quattro motivi.
4. Si è costituita in giudizio, proponendo appello incidentale, IC
sulla base di due motivi. E_
5. All'udienza del 9 febbraio 2022, la Corte, rigettate l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
6. All'udienza del 13 novembre 2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante deduce il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla controparte ex art. 2697 c.c. per non aver prodotto il contratto di c/c, contestando che tale contratto sia ravvisabile nel doc.
1. La statuizione sul punto del Tribunale sarebbe smentita dallo stesso c.t.u., il quale a pag. 11, ha affermato che <
copia del contratto di apertura del rapporto di c/c n. 7209 intestato alla ditta correntista>>, confermando come il documento rappresenti, in realtà, un contratto di apertura di credito su un c/c già esistente. Tale circostanza sarebbe ulteriormente confermata anche dai doc. 2 e 3 relativi ad altre due aperture di credito, i quali recano la medesima forma, ossia: dopo aver premesso la sussistenza di un contratto di c/c, attestano anch'essi l'intervenuta concessione di “un'apertura di credito sino alla concorrenza
di…”, “valida sino a…” e le relative condizioni generali “regolano i conti
correnti di corrispondenza e i servizi connessi”.
Inoltre, l'appellante impugna la statuizione con in cui, con riferimento al c/c,
il Tribunale ha ritenuto che in esso le condizioni economiche vengono regolate con rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, ritenendo, quindi prive di regolamentazione le pattuizioni in ordine alle condizioni economiche (tassi, capitalizzazione,
commissioni …).
Per contro, l'appellante deduce che l'art. 7 fa riferimento alle condizioni dell'apertura di credito e non al conto corrente, precisando, poi, che le
8 eventuali nullità derivanti dall'assenza di pattuizione delle condizioni economiche produrrebbero i propri effetti sui soli contratti di affidamento.
Espone, inoltre, che sarebbe presente in atti uno scalare del 31 dicembre 1986
recante un saldo negativo di L. 44.628.826 che dimostrerebbe l'esistenza del rapporto di c/c anteriormente all'apertura di credito del gennaio 1987.
Anche le reiterate richieste di esibizione del contratto di c/c dimostrerebbero l'avvenuta formalizzazione dello stesso, e deduce che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte produrre tale documento.
1.1. Il motivo è infondato.
A fronte della doglianza relativa alla mancata produzione del contratto di c/c sollevata dalla banca in primo grado, il Tribunale ha così correttamente statuito <
richiama invece la risposta pervenuta dalla in evasione alle citate Pt_2
richieste di documenti (docc.32,35 e 36), nella quale essa stessa indica espressamente il contratto di conto corrente ivi allegato come doc. a). Detto
documento (doc.1 att.) come correttamente evidenziato dall'attrice, contiene la regolamentazione tanto del rapporto di c/c n.7209 (indicato nel documento) quanto dell'apertura di credito. Si legge infatti “Premesso che,
presso di voi, avete aperto il sopraindicato Conto Corrente di
corrispondenza e che su detto Conto Corrente mi/ci avete concesso
un'apertura di credito … con la presente prendo/prendiamo atto che il Conto
Corrente di cui sopra e la relativa apertura di credito saranno regolati dalle
sottoriportate norme …”. Seguono gli articoli intitolati “NORME CHE
REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E I SERVIZI
9 CONNESSI”. In esso come evidenziato da parte attrice si stabilisce che le condizioni economiche vengono regolate con rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”. Dunque a difettare sono le pattuizioni in ordine alle condizioni economiche (tassi, capitalizzazione,
commissioni e così via), come riscontrato dallo stesso ctu>>.
Il Collegio ritiene tale statuizione condivisibile.
Il contratto di c/c di cui si discute è stato stipulato in data 12 gennaio 1987,
data corrispondente a quella indicata nel doc. a) richiamato dal Tribunale e le deduzioni formulate in atto di appello si pongono in contrasto con quelle già formulate in comparsa di costituzione e risposta in primo grado ove, a pag. 4, è stato evidenziato “… che il contratto di conto corrente n. 7209 è
stato acceso dalla Controparte - come dalla medesima riferito - il 12 gennaio
1987”, circostanza che ha consentito al Tribunale di ritenere tale dato pacifico.
Il fatto che vi sia un estratto conto “per valuta” che riporta al 31 dicembre
1986 un saldo negativo di L. 44.628.826 non appare, comunque, conferente,
posto che la domanda di parte attrice e l'accertamento del Giudice hanno riguardato gli addebiti relativi al periodo successivo al 12 gennaio 1987.
Inoltre, come osservato dal Tribunale sulla scorta delle risultanze della c.t.u.,
dal documento prodotto non risulta la pattuizione di condizioni economiche regolanti il rapporto, essendo unicamente presente il richiamo agli usi piazza,
la cui indeterminatezza determina la nullità delle relative clausole.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata produzione della serie completa degli estratti del c/c, esponendo che IC avrebbe agito
10 al fine di ottenere la rideterminazione del saldo finale del rapporto ed il pagamento dell'eventuale residuo saldo attivo, oppure la restituzione dell'indebito oggettivo riscontrato alla data di estinzione del conto,
precisando in prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di non aver chiesto la
“ripetizione delle rimesse effettuate, ma contestato la legittimità degli
addebiti relativi a precise voci”. Tale richiesta, secondo l'appellante, avrebbe dovuto essere fondata sulla produzione del contratto di c/c e della serie integrale degli estratti conto, non avvenuta in specie, come rilevato dal
C.T.U. Lamenta che ciononostante, il Tribunale ha ritenuto assolto l'onere probatorio sussistente in capo all'appellata. Tuttavia, secondo l'appellante,
tale onere potrebbe, al più, ritenersi assolto con riferimento alla domanda di ripetizione riferita alle singole rimesse individuate negli estratti prodotti e non, invece, per quanto riguarda la rideterminazione del saldo finale e la restituzione delle poste indebite, richiedendo ciò la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, possibile solamente con l'integrale produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del conto.
Qualora si volesse ritenere la produzione di controparte sufficiente,
l'appellante ritiene che ciò potrebbe essere affermato solamente con riferimento alla serie di estratti continuativa relativa al periodo a far data dal
1° dicembre 2005, sicché il consulente d'ufficio avrebbe dovuto rideterminare il saldo del conto a partire dal primo saldo negativo al 312
novembre 2005 pari a € - 71.177,21.
In via ulteriormente subordinata, evidenzia la mancata produzione degli estratti conto relativi agli anni 1998, 2001, 2002, 2003 e deduce che la
11 rideterminazione del saldo potrebbe, eventualmente, riguardare il periodo successivo al 31 dicembre 2003, partendo dal saldo del c/c al 1° gennaio 2004
pari ad € - 62.798,96.
2.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha evidenziato come pacifico tra le parti il dato della non completa produzione degli estratti conto.
In ordine al tema dell'adempimento dell'onere probatorio grava sulla correntista che agisce in giudizio per la ripetizione di somme indebitamente versate l'onere di provare il carattere illegittimo di tali poste e la loro effettiva corresponsione, mediante la produzione dei documenti relativi al rapporto intercorso con l'istituto di credito, ed in particolar modo degli estratti conto.
Infatti, <
giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015,
n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948;
Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187)>> (Cass. n. 12178/2020, non massimata).
Tuttavia <
giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla (e Pt_2
dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a
12 integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)>> (Cass.
29190/2020).
Come rilevato dal c.t.u., la produzione degli estratti conto periodici è stata effettuata con riferimento al periodo dal 1° maggio 1987 sino al 18 ottobre
2011, ad eccezione dell'estratto del 31 dicembre 1993 e degli estratti relativi agli anni 1998, 2001, 2002, 2003, degli estratti del 31 gennaio 2005, del 28
febbraio 2005, del 30 aprile 2005, del 31 maggio 2005, del 31 luglio 2005,
del 31 agosto 2005, del 31 ottobre 2005 e del 30 novembre 2005.
Sono state, inoltre, prodotte anche le copie degli estratti scalari trimestrali dal primo trimestre 1987 al terzo trimestre 2011, ad eccezione di quelli relativi agli anni 1990, 1991, 1998, 2001, 2002 e 2003.
Sia dal punto di vista matematico-finanziario, per quanto riferito dal consulente d'ufficio, sia dal punto di vista giuridico la rideterminazione del saldo non può avvenire facendo riscorso a criteri presuntivi od approssimativi, come tali non inammissibili (cfr. da ultimo Cass.
20612/2021).
In ogni caso, il c.t.u. ha dato atto nelle premesse del proprio elaborato che
<
e riguarda il rapporto di conto corrente n. 7209 intestato alla ditta IC
di . Il periodo oggetto di accertamento è quello compreso E_
tra il 12.01.1987 e il 18.10.2011. Considerata la mancata produzione agli atti degli estratti conto periodici e dei conti scalari trimestrali come sopra
13 specificati, l'accertamento non ha potuto essere esteso anche a tali intervalli temporali. Secondo il criterio indicato nel quesito assegnato, trattandosi di somme richieste dal cliente, per i periodi intermedi per i quali non risultano prodotti gli estratti conto i calcoli sono stati eseguiti partendo dall'estratto più
recente e documentato, depurato ovviamente dalle competenze precedentemente addebitate e ritenute non legittime>>.
Nonostante la mancata produzione della serie completa degli estratti conto,
il c.t.u. è comunque riuscito a ricostruire l'andamento del rapporto per mezzo della documentazione a sua disposizione, fornendo adeguata risposta ai quesiti sottoposti dal Tribunale ai fini della decisione, giungendo alla rideterminazione del saldo del c/c alla data di chiusura dello stesso.
Ritiene, pertanto, il Collegio che i risultati cui il CTU è pervenuto sono connotati da un sufficiente grado di precisione, considerato che egli ha quantificato precisamente le poste contestate sulla base della documentazione prodotta, ha precisato i criteri di cui si è avvalso e che non vengono prospettati elementi obiettivi che inducano a smentirne l'attendibilità.
3. Con il terzo motivo l'appellante deduce la legittimità della pattuizione relativamente alla c.m.s. per il periodo successivo al 31 dicembre 2005,
contestando quanto ritenuto dal Tribunale, ossia la non debenza della commissione per l'assenza di una specifica pattuizione in contratto dei relativi criteri di calcolo.
Deduce come nel contratto di apertura di credito del 13 febbraio 2002 la c.m.s. è stata pattuita nella misura dell'1,000% e che ai sensi dell'art. 15 del
14 contratto, nell'esercizio dello ius variandi ai sensi dell'art. 118 T.U.B., ne è
stata prevista l'applicazione, “dal 01/01/2006… sulla punta di massima
esposizione in ogni singola divisa verificatasi nel trimestre di riferimento”,
sicché sarebbero sufficientemente indicate anche la base e la periodicità del calcolo.
3.1. Il motivo è infondato.
Come recentemente ribadito dalla Corte di legittimità << In tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca,
da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s.
che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass., Sez. I,
20/06/2022, n. 19825)>> (Cass. ord. n. 5359/2024).
Il Collegio rileva la infondatezza della doglianza in quanto il contratto di apertura di credito prevede unicamente la percentuale della c.m.s. nella misura dell'1,000%, senza indicare la base, le modalità e la periodicità di calcolo. Pertanto, la c.m.s. così prevista non può ritenersi determinata.
Per stessa ammissione dell'appellante soltanto nell'esercizio dello ius
15 variandi la banca ha modificato la pattuizione indicando la periodicità di applicazione e la base di calcolo. Il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto alla banca dall'art. 118 TUB, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, deve intendersi limitato alla possibilità di modificare clausole e condizioni già esistenti, e non può spingersi sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove;
esso presuppone la validità
della pattuizione oggetto di modificazione unilaterale da parte dell'istituto bancario nel rispetto delle prescritte formalità e non può avere effetto sanante di una condizione economica nulla.
Pertanto, la originaria indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e la nullità della clausola che ne è conseguita avrebbe richiesto una nuova pattuizione mai intervenuta tra le parti.
4. Con il primo articolato motivo d'appello incidentale, IC lamenta che in sentenza non vi è stata corretta individuazione degli addebiti illegittimi, specie con riferimento agli effetti della prescrizione ed in materia di anatocismo.
In merito alla prescrizione, deduce che il C.T.U. dapprima avrebbe quantificato il credito restitutorio in € 78.967,21, per poi ridurlo, dopo aver accolto le osservazioni svolte dal consulente di parte della banca, senza fornire motivazioni in merito e senza svolgere alcun accertamento relativamente alla natura solutoria o ripristinatoria degli accrediti e senza tenere conto del fido di fatto, come previsto dal quesito.
Deduce che per buona parte del periodo oggetto di esame e fino all'entrata in
16 vigore della L.154/1992, non sussisteva un obbligo di forma scritta per i contratti bancari, compresa l'apertura di credito;
evidenzia che la carenza di prova circa eventuali richieste di rientro, l'insussistenza di revoche dei fidi e la “permanenza della situazione” per circa due decenni senza interruzioni fanno ritenere che l'esposizione, nei limiti consentiti dalla banca, sia stata corrispondente alla misura dell'affidamento di fatto e che, quindi, nessuna rimessa sul conto abbia natura solutoria, con conseguente mancata decorrenza del termine di prescrizione.
Inoltre, l'esistenza di affidamenti superiori a quelli risultanti dai documenti presenti in atti sarebbe confermata proprio dal C.T.U. il quale ha evidenziato che <
dall'applicazione di tassi differenziati per il calcolo degli interessi debitori, è
stato possibile accertare che operò un'apertura di credito superiore a quella risultante dalla documentazione prodotta agli atti>>.
Lamenta che il Tribunale non ha motivato sui rilievi da essa effettuati circa la operatività di un'apertura di credito nei limiti della operatività tollerata in via continuativa dalla banca.
Contesta, altresì, le conclusioni in materia di anatocismo, avendo il C.T.U.
ritenuto la legittimità degli interessi anatocistici addebitati successivamente alla delibera CICR del 30 giugno 2000, considerando l'adeguamento alle novità introdotte validamente compiuto dalla banca mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
evidenzia che secondo la giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 17634/2021; n. 9140/2020) sarebbe necessaria una nuova pattuizione relativa alla capitalizzazione degli interessi, nella specie non
17 intervenuta.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Per quanto riguarda la prescrizione, il consulente ha precisato di avere fatto applicazione del criterio di cui alla sentenza Cass. SS.UU. n.
24418/2010, in forza del quale il dies a quo della prescrizione deve essere riferito alla data dei singoli versamenti, o accrediti laddove gli stessi abbiano assunto in tutto o in parte funzione solutoria, e non meramente ripristinatoria della provvista per l'apertura di credito in conto corrente, tali dovendosi intendere quelli effettuati su conto a debito in assenza di fido o su conto affidato per importo superiore a quello autorizzato.
Egli ha dato atto della esistenza degli affidamenti concessi in data 12 gennaio
1987, in data 9 luglio 1991, in data 26 febbraio 2002 e in data 7 febbraio 2003
e dei relativi importi (cfr. tab. 1 pg 12 della relazione del CTU). Questi
contratti sono contraddistinti da una scadenza a revoca (salvo che per l'“anticipo effetti” del 26 febbraio 2002 con scadenza al 20 febbraio 2003).
Il consulente ha identificato il primo atto interruttivo della prescrizione al 29
dicembre 2014, data della domanda di mediazione (e sul punto alcuna delle parti svolge censura); ha precisato di avere considerato “il saldo progressivo del c/c depurato di tutte le competenze illegittimamente addebitate anche nel periodo prescritto;
ha ritenuto operare la prescrizione per i trimestri per i quali non sono stati prodotti gli estratti conto per la impossibilità di svolgere in relazione ad essi l'accertamento sulla natura delle rimesse;
ha ritenuto che per gli altri trimestri anteriori al quarto trimestre 2004 operi la prescrizione in quanto il saldo debitore del c/c ordinato per valuta era superiore
18 all'affidamento concesso.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante il consulente d'ufficio, dopo avere dato atto della modifica della bozza di relazione e della ricezione delle osservazioni del consulente di parte della banca in punto di prescrizione è
stato convocato dal Giudicante a chiarimenti e, all'udienza dell'11 aprile
2019, li ha forniti argomentando le conclusioni a cui è pervenuto nella stesura definitiva della relazione;
ha, infatti, precisato: che in presenza “di addebiti
trimestrali di competenze tali per cui il saldo del c/c ordinato per valuta
risultava a debito” ha inizialmente considerato prescritte, “le sole rimesse
immediatamente successive all'addebito medesimo delle competenze anche
nei casi in cui tali versamenti fossero di importo inferiore alle competenze,
con conseguente valutazione di prescrizione solo in misura proporzionale”;
che nella relazione definitiva ha utilizzato il criterio ritenuto “corretto … di
considerare nei casi citati non solo i versamenti immediatamente successivi
ma anche tutti i versamenti successivi (ovviamente in presenza di saldi a
debito extra fido) sino alla concorrenza dell'integrale pagamento delle
competenze, con conseguente diversa valutazione della prescrizione
dell'indebito”.
Per quanto, riguarda, invece, la questione del c.d. “fido di fatto” , va precisato che per le aperture di credito ante 1992, e cioè prima della introduzione della
Contr necessaria forma scritta da parte della legge 1992 ribadita dal nel 1993,
la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il contratto di apertura di credito non richieda la forma scritta e possa risultare anche da fatti concludenti (Cass. n. 85/2003; Cass. n. 3842/1996; Cass. n. 2752/1995).
19 Quanto alla prova, l'esistenza di una apertura di credito prima del 1992 può
essere dimostrata in assenza del contratto anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi, ecc..
(v. Cass. n. 2915/1992 e Cass. n. 3842/1996), sempre che emergano dagli estratti conto, in ogni caso, quali elementi imprescindibili, il limite dell'affidamento e le condizioni praticate. In assenza di prova di tale limite non è possibile stabilire quando esso è da ritenersi superato e, pertanto,
quando i versamenti effettuati sono ripristinatori o solutori perché avvenuti oltre il limite affidato, non potendosi al contrario prospettare la esistenza di un affidamento sulla base della semplice tolleranza da parte dell'istituto bancario circa l'esposizione a debito del conto (passivo).
Nel caso di specie il consulente d'ufficio ha considerato i “fidi di cassa così
come risultanti dalla documentazione in atti” (cfr. tabella n. 1) ma ha precisato che “dall'esame della documentazione prodotta agli atti in
particolare dall'applicazione di tassi differenziati per il calcolo degli
interessi debitori è stato possibile accertare che operò un'apertura di credito
superiore a quella risultante dalla documentazione prodotta agli atti, il cui
importo massimo non è però possibile determinare”.
Al riguardo l'appellante incidentale deduce che “l'esposizione, nei limiti
tempo per tempo consentiti dalla banca opposta, corrispondesse alla misura
dell'affidamento di fatto” ma tale considerazione non può essere condivisa in quanto, per un verso, sin dal 1987 vi è stata una regolamentazione scritta degli affidamenti, con previsione di limiti d'importo che sono stati
20 individuati dal consulente d'ufficio; sicché appare arduo prospettare quale
“affidamento di fatto” la operatività del conto in passivo al di là dei limiti predetti.
Per altro verso, rileva il Collegio che il Tribunale, sulla base della espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto che non vi sia stata pattuizione anteriormente al febbraio 2002 dei tassi d'interesse entro ed oltre il fido e quindi è stata operata la epurazione degli interessi convenzionali con applicazione del tasso legale e del tasso BOT ex art. 5 legge 154/1992 e 117
TUB. Sicché è contraddittorio che la parte che ha contestato l'applicazione degli interessi debitori ultralegali in quanto non convenuti per iscritto ma applicati dalla banca in base alle risultanze della documentazione in atti voglia avvalersi proprio di quei tassi per invocare la esistenza di un affidamento oltre il limite convenuto per impedire l'estinzione per prescrizione del diritto alla restituzione della rimessa con la (infondata)
negazione del suo carattere solutorio, tale essendo senz'altro ogni versamento effettuato in situazione di passivo senza fido o con fido ma con superamento del passivo rispetto all'affidamento accordato.
4.3. In merito al tema dell'anatocismo, il Collegio osserva che sull'interpretazione dell'art. 7, secondo comma, delibera CICR 9 febbraio
2000, era in effetti sorto recentemente un contrasto all'interno della Prima
Sezione Civile della Cassazione (cfr. ord 5054 e 5064 del 2024 e ord.
interlocutoria n.13167 del 14 maggio 2024), che, però, è stato risolto dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte n. 28215 del 4.11.2024, la quale
21 ha affermato come non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle successive ordinanze conformi) che ha <
di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e,
dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica,
quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità
della relativa previsione negoziale>>.
Nel caso in esame il C.T.U. ha dato atto che la banca ha provveduto all'adeguamento previsto dalla delibera CICR in ordine alla previsione della pari periodicità per gli interessi attivi e passivi effettuando la pubblicazione delle nuove condizioni nella Gazzetta Ufficiale ed inviando alla società
correntista la comunicazione delle modifiche nell'estratto conto (doc. 6).
Tuttavia, alla luce dell'orientamento della Suprema Corte, già riportato, tali adempimenti non sono sufficienti, per il periodo successivo al 2000, ad assicurare la legittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina,
che le parti nella specie non hanno stipulato.
Ne consegue la nullità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi a debito per tutta la durata del rapporto, che devono, quindi, essere
22 epurati dal saldo del c/c.
Il consulente d'ufficio, in ottemperanza al quesito che gli è stato posto, ha epurato il saldo unicamente degli effetti della capitalizzazione degli interessi sino al 30 giugno 2000.
Tuttavia egli ha anche evidenziato che, per quanto nel quesito gli sia stato chiesto di operare la capitalizzazione trimestrale degli interessi successivamente al 30 giugno 2000, “di fatto non è stata operata alcuna
capitalizzazione di interessi debitori, in quanto i saldi progressivi del c/c n.
7209, per effetto dei ricalcoli effettuati sono risultati sempre a credito della
società correntista già in data precedente all'1.07.2000”
Pertanto, le considerazioni dell'appellante in punto di anatocismo benché in tesi condivisibili non possono determinare il riconoscimento in suo favore di somme maggiori rispetto a quelle già accertate dal Tribunale.
4.4. Pertanto, non occorre procedere alla chiesta integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto alla istanza di emissione di ordine di esibizione degli estratti conto e dei conti scalari relativi ai periodi mancanti già richiesti dalla correntista all'istituto bancario anteriormente al giudizio, il Tribunale ha messo in rilievo che la banca non ha fornito tale documentazione in quanto anteriore al decennio ai sensi dell'art. 119 TUB;
sul punto l'appellante incidentale nulla ha osservato.
Inoltre, l'importo quantificato dal Tribunale in favore dell'attrice è stato determinato, in adesione alla consulenza tecnica, tenendo conto della sola documentazione presente, con esclusione dell'accertamento per gli intervalli
23 temporali relativi ai conti periodici ed ai conti scalari mancanti;
cionondimeno, le censure dell'appellante incidentale, già esaminate, hanno riguardato solamente la questione della prescrizione e dell'anatocismo,
mentre non sono state svolte con riferimento al tema della documentazione sulla base della quale si è pervenuti alla quantificazione del credito.
In assenza di censura al riguardo, appare del tutto irrilevante la mera reiterazione della istanza di esibizione.
6. Vanno infine esaminati gli ultimi motivi di appello principale ed incidentale formulati con riferimento alla statuizione sulle spese.
6.1. Il Tribunale ha condannato l'istituto bancario in applicazione del principio della soccombenza ed ha liquidato le spese in favore dell'attrice in e 4.835,00 a titolo di compensi<<(in rapporto alla minor somma riconosciuta alla società attrice)>>.
6.2. L'appellante principale lamenta la mancata condanna della società
appellata, ai sensi dell'art. 91 co. 1 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite in proprio favore per mancata adesione al pagamento della somma di €
53.375,63 poi riconosciuta in sentenza.
Il motivo è infondato in quanto l'attrice ha dichiarato la disponibilità ad accettare tale importo, indicato dal Giudice Istruttore sulla base dell'esito della espletata consulenza tecnica d'ufficio, richiedendo però gli interessi legali dalla chiusura del conto (18 ottobre 2011) e la rifusione quanto meno parziale delle spese legali (cfr. verbale d'udienza del 20 giugno 2019), e su tali richieste la convenuta non ha preso posizione.
Inoltre non può ritenersi che la domanda sia stata accolta in misura non
24 superiore alla proposta conciliativa, posto che nella sentenza impugnata sono stati riconosciuti tanto gli interessi, ancorché dalla domanda giudiziale,
quanto le spese.
6.3. L'appellante incidentale censura la liquidazione dei compensi in misura inferiore al minimo rispetto allo scaglione di riferimento in assenza di motivazione.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha precisato di avere determinato il compenso avendo riguardo alla minor somma riconosciuta dall'attrice ma in realtà non ha applicato lo scaglione di riferimento (da € 52.001 ad € 260.000) che, applicato nei parametri medi o minimi, avrebbe determinato la quantificazione del compenso complessivo di € 13.430,00/€ 7.795,00 (€ 2.430,00/1.215,00 per la fase di studio € 1.550,00/775,00 per la fase introduttiva, €
5.400,00/3.780,00 per la fase istruttoria e/o trattazione, ed €
4.050,00/2.025,00 per la fase decisionale).
Ha applicato, infatti i valori medi dello scaglione precedente (da € 5.201 ad
€ 52.000), così liquidando un compenso inferiore ai parametri minimi di riferimento senza motivare sul punto.
Cass. 89/2021 - 2386/2017
La Suprema Corte ha ritenuto che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non vi è un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati <
quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si
25 decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo>> (Cass. 89/2021, 19989/2921, 2386/2017).
Pertanto l'appello incidentale va accolto soltanto sul punto e in parziale riforma della impugnata sentenza l'appellata va condannata alle spese del giudizio di primo grado liquidate in conformità ai parametri medi di liquidazione dello scaglione di riferimento, già indicati.
7.Quanto alle spese del presente grado, vi è con riferimento alle questioni di merito la reciproca soccombenza delle parti, atteso il rigetto dei rispettivi motivi di gravame.
L'accoglimento del solo motivo inerente le spese giustifica la liquidazione del compenso a carico dell'appellante principale in relazione al presente grado nella misura minima dello scaglione di riferimento (da € 5.201 ad €
26.000), determinato in base all'oggetto del contendere rispetto al quale la impugnazione è risultata fondata e cioè la differenza tra il compenso liquidato dal Tribunale e quello qui riconosciuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1.rigetta l'appello principale proposto da e il primo Parte_1
motivo di appello incidentale proposto da Controparte_4
[...]
2. accoglie il secondo motivo di appello incidentale e, per l'effetto, in parziale
26 riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 2568/2021, pubblicata il
19 ottobre 2021, condanna al pagamento in favore di Controparte_5
IC delle spese del E_
primo grado, che liquida in € 2.430,00 per la “fase di studio”, € 1.550,00 per la “fase introduttiva”, € 5.400,00 per la “fase istruttoria - di trattazione” ed €
4.050,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
3. condanna al pagamento in favore di IC Controparte_5 [...]
delle spese del grado, che liquida E_
in € 567,00 per la “fase di studio”, € 461,00 per la “fase introduttiva”, €
922,00 per la “fase di trattazione” ed € 956,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
27
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1144/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1144/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 8 novembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 13
novembre 2024
OGGETTO: d a
[...] on il patrocinio dell'avv. Alfredo Bazoli e Parte_1
CODICE: dell'avv. Mauro Gheda, entrambi procuratori domiciliatari
140041 APPELLANTE
c o n t r o
E_
con il patrocinio dell'avv. Benedetta Scolari
[...]
APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 19 ottobre 2021,
n. 2568/2021.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…- in via preliminare: sospendere ex art. 283 cod. proc. civ. l'efficacia esecutiva della Sentenza;
- nel merito, in via principale: respingere tutte le domande formulate dalla
S.n.c. IC nei confronti E_
della , in quanto inammissibili, infondate Parte_1
ovvero con ogni migliore o differente formula;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla E_
nei confronti della ,
[...] Parte_1
dichiarare la prescrizione di tutte le rimesse solutorie annotate sul conto corrente n. 7209 ante 20.06.2007;
- nel merito, ancora in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla
[...]
nei confronti della E_
, riconoscere a quest'ultima gli importi, da Parte_1
determinarsi giudizialmente anche secondo equità, comunque dovuti all'Istituto di credito per i servizi bancari forniti all'Appellata;
- in via istruttoria: rimettendosi all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia in merito all'opportunità di eseguire una nuova CTU…
- in ogni caso: con rifusione del compenso professionale e delle spese di causa relativi ad entrambi i gradi del giudizio” (conclusioni contenute
2 nell'atto di citazione in appello).
Dell'appellante incidentale
“…1) in via preliminare: rigettarsi l'istanza di sospensione della esecutorietà
della sentenza impugnata in carenza del presupposto dei gravi e fondati motivi;
2) nel merito: dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi l'appello avversario in quanto tutti i motivi dedotti appaiono infondato in fatto ed in diritto;
3) in via di appello incidentale:
3.1) in parziale riforma della sentenza gravata, rigettata l'eccezione di prescrizione proposta da controparte nei termini in cui è stata accolta dalla sentenza impugnata, dichiararsi illegittimi, per le ragioni di cui alla parte motiva della comparsa di costituzione in appello, gli addebiti per interessi ultralegali, principali ed anatocistici, nonché gli addebiti per commissioni di massimo scoperto, per spese comunque denominate e quelli conseguenti alla distorta applicazione delle valute, effettuati dalla banca convenuta in relazione al rapporto di conto corrente n.7209 per il quale è giudizio, nonché
su eventuali conti collegati e di appoggio;
3.2) determinarsi conseguentemente il giusto saldo finale del predetto rapporto e, risultandone un saldo attivo, condannarsi la banca appellante, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento ovvero alla restituzione, quale indebito oggettivo, della somma corrispondente da
3 determinarsi secondo quanto dedotto ai punti da E5.1 a E5.3 del presente atto,
oltre agli interessi al tasso legale dalla data di estinzione del conto corrente
N.7209 (17.10.2011) al saldo;
3.3) in parziale riforma della sentenza gravata, condannare la Pt_2
appellante alla rifusione delle spese di lite relative al primo grado del giudizio quantificate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 previsti per lo scaglione di valore del giudizio corrispondente al valore del giudizio;
4) condannarsi altresì la appellante alla rifusione delle spese e delle Pt_2
competenze professionali relative al presente giudizio di appello;
5) in via istruttoria:
• ordinarsi alla banca convenuta la produzione degli estratti conto e dei conti scalari relativi al periodo 12.1.1987-30.4.197, all'anno 1998, al periodo
1.1.2001- 31.12.2003 e a gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto,
ottobre e novembre 2005, il cui invio è stato negato dalla banca appellante con lettere 22.1.2016 (doc. 32) e 26.4.2017 (doc. 36) con motivazione inconferente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (d'ora in E_
avanti IC) agiva nei confronti di ora CP_2 Parte_1
formulando, in ordine al rapporto di c/c n. 7209, stipulato in data 12
[...]
gennaio 1987 ed ai contratti di apertura di credito collegati, una serie di doglianze quali la mancata pattuizione scritta di interessi in misura
4 ultralegale, oneri e spese, c.m.s., valute oltre che quella di anatocismo indebito. Chiedeva, quindi, la rideterminazione del saldo del c/c, estinto in data 17 ottobre 2011, con condanna della banca alla restituzione della somma di € 273.674,07 o diverso importo in esito al giudizio.
1.1. Costituendosi in giudizio, la banca eccepiva la prescrizione delle rimesse intervenute anteriormente al decennio della notifica della citazione in giudizio (20 giugno 2017) e chiedeva il rigetto delle domande.
2. Con sentenza n. 2568/2021 pubblicata in data 19 ottobre 2021, il Tribunale
di Brescia ha accolto l'eccezione di prescrizione nei termini di cui di seguito si dirà, ha rideterminato il saldo del c/c nella somma di € 53.375,63, ha condannato la banca a pagare detta somma in favore della società correntista,
oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
2.1. In particolare, il Tribunale, ha condiviso le risultanze della espletata c.t.u., in quanto ritenute congruamente motivate e prive di vizi logici.
Ha, poi, affrontato la questione, sollevata dalla banca, relativa all'assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice ex art. 2697
c.c. a fronte della mancata produzione in giudizio di copia del contratto di c/c e della serie completa degli estratti conto (prodotti in maniera continuativa dall'ottobre 2005).
Ha evidenziato che l'attrice ha dedotto di aver chiesto alla banca, ai sensi dell'art. 119 TUB, con missiva del 23 gennaio 2017, la produzione degli estratti relativi agli anni 1998, 2001, 2002, 2003 e di parte del 2005, che le sono stati negati perché anteriori al decennio.
5 In merito alla produzione del contratto di c/c, il Giudicante ha osservato che il doc. 1 prodotto in giudizio contiene la regolamentazione sia del rapporto di c/c n. 7209 sia dell'apertura di credito contestualmente concessa,
riportando esso la seguente previsione: “Premesso che, presso di voi, avete
aperto il sopraindicato Conto Corrente di corrispondenza e che su detto
Conto Corrente mi/ci avete concesso un'apertura di credito … con la
presente prendo/prendiamo atto che il Conto Corrente di cui sopra e la
relativa apertura di credito saranno regolati dalle sottoriportate norme …”.
Seguono gli articoli intitolati “NORME CHE REGOLANO I CONTI
CORRENTI DI CORRISPONDENZA E I SERVIZI CONNESSI”.
Ha, altresì, rilevato che in base al contratto le condizioni economiche vengono regolate con rinvio alle “condizioni praticate usualmente dalle
aziende di credito sulla piazza”.
In esito a quanto emerso dalla espletata consulenza d'ufficio circa l'andamento del contratto: è prescritta l'azione di ripetizione in ordine alle competenze addebitate nei trimestri precedenti il quarto trimestre del 2004;
manca la pattuizione del tasso d'interesse debitore per gli utilizzi avvenuti entro i limiti degli affidamenti di cassa accordati;
vi è pattuizione, a partire dal 26 febbraio 2002, dei tassi d'interesse per gli utilizzi degli anticipi s.b.f.
concessi e per gli utilizzi avvenuti oltre i limiti degli affidamenti di cassa accordati;
vi è prova dell'adempimento da parte della banca degli obblighi previsti dalla delibera CICR 9.02.2000 in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi, precisando che nel ricalcolare le competenze di fatto non è
6 stata operata la capitalizzazione di interessi debitori, risultando i saldi progressivi del c/c costantemente a credito della società correntista già in data precedente al 1° luglio 2000; non sono dovute le c.m.s., per mancata pattuizione dei criteri di calcolo, le spese addebitate nel corso del rapporto,
non essendone stata provata la pattuizione, né vi è stata pattuizione originaria dei “giorni valuta” per le operazioni di versamento e di prelevamento in c/c.
Il Tribunale ha, quindi, quantificato la somma da restituire alla correntista a titolo di interessi, commissioni, spese ed oneri non validamente pattuiti nella misura di € 53.375,63 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo,
rigettando la domanda risarcitoria proposta dall'attrice e la domanda di compenso in via equitativa per i servizi bancari offerti avanzata dalla convenuta, perché generiche e non provate.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla scorta di quattro motivi.
4. Si è costituita in giudizio, proponendo appello incidentale, IC
sulla base di due motivi. E_
5. All'udienza del 9 febbraio 2022, la Corte, rigettate l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
6. All'udienza del 13 novembre 2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante deduce il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla controparte ex art. 2697 c.c. per non aver prodotto il contratto di c/c, contestando che tale contratto sia ravvisabile nel doc.
1. La statuizione sul punto del Tribunale sarebbe smentita dallo stesso c.t.u., il quale a pag. 11, ha affermato che <
copia del contratto di apertura del rapporto di c/c n. 7209 intestato alla ditta correntista>>, confermando come il documento rappresenti, in realtà, un contratto di apertura di credito su un c/c già esistente. Tale circostanza sarebbe ulteriormente confermata anche dai doc. 2 e 3 relativi ad altre due aperture di credito, i quali recano la medesima forma, ossia: dopo aver premesso la sussistenza di un contratto di c/c, attestano anch'essi l'intervenuta concessione di “un'apertura di credito sino alla concorrenza
di…”, “valida sino a…” e le relative condizioni generali “regolano i conti
correnti di corrispondenza e i servizi connessi”.
Inoltre, l'appellante impugna la statuizione con in cui, con riferimento al c/c,
il Tribunale ha ritenuto che in esso le condizioni economiche vengono regolate con rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, ritenendo, quindi prive di regolamentazione le pattuizioni in ordine alle condizioni economiche (tassi, capitalizzazione,
commissioni …).
Per contro, l'appellante deduce che l'art. 7 fa riferimento alle condizioni dell'apertura di credito e non al conto corrente, precisando, poi, che le
8 eventuali nullità derivanti dall'assenza di pattuizione delle condizioni economiche produrrebbero i propri effetti sui soli contratti di affidamento.
Espone, inoltre, che sarebbe presente in atti uno scalare del 31 dicembre 1986
recante un saldo negativo di L. 44.628.826 che dimostrerebbe l'esistenza del rapporto di c/c anteriormente all'apertura di credito del gennaio 1987.
Anche le reiterate richieste di esibizione del contratto di c/c dimostrerebbero l'avvenuta formalizzazione dello stesso, e deduce che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte produrre tale documento.
1.1. Il motivo è infondato.
A fronte della doglianza relativa alla mancata produzione del contratto di c/c sollevata dalla banca in primo grado, il Tribunale ha così correttamente statuito <
richiama invece la risposta pervenuta dalla in evasione alle citate Pt_2
richieste di documenti (docc.32,35 e 36), nella quale essa stessa indica espressamente il contratto di conto corrente ivi allegato come doc. a). Detto
documento (doc.1 att.) come correttamente evidenziato dall'attrice, contiene la regolamentazione tanto del rapporto di c/c n.7209 (indicato nel documento) quanto dell'apertura di credito. Si legge infatti “Premesso che,
presso di voi, avete aperto il sopraindicato Conto Corrente di
corrispondenza e che su detto Conto Corrente mi/ci avete concesso
un'apertura di credito … con la presente prendo/prendiamo atto che il Conto
Corrente di cui sopra e la relativa apertura di credito saranno regolati dalle
sottoriportate norme …”. Seguono gli articoli intitolati “NORME CHE
REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E I SERVIZI
9 CONNESSI”. In esso come evidenziato da parte attrice si stabilisce che le condizioni economiche vengono regolate con rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”. Dunque a difettare sono le pattuizioni in ordine alle condizioni economiche (tassi, capitalizzazione,
commissioni e così via), come riscontrato dallo stesso ctu>>.
Il Collegio ritiene tale statuizione condivisibile.
Il contratto di c/c di cui si discute è stato stipulato in data 12 gennaio 1987,
data corrispondente a quella indicata nel doc. a) richiamato dal Tribunale e le deduzioni formulate in atto di appello si pongono in contrasto con quelle già formulate in comparsa di costituzione e risposta in primo grado ove, a pag. 4, è stato evidenziato “… che il contratto di conto corrente n. 7209 è
stato acceso dalla Controparte - come dalla medesima riferito - il 12 gennaio
1987”, circostanza che ha consentito al Tribunale di ritenere tale dato pacifico.
Il fatto che vi sia un estratto conto “per valuta” che riporta al 31 dicembre
1986 un saldo negativo di L. 44.628.826 non appare, comunque, conferente,
posto che la domanda di parte attrice e l'accertamento del Giudice hanno riguardato gli addebiti relativi al periodo successivo al 12 gennaio 1987.
Inoltre, come osservato dal Tribunale sulla scorta delle risultanze della c.t.u.,
dal documento prodotto non risulta la pattuizione di condizioni economiche regolanti il rapporto, essendo unicamente presente il richiamo agli usi piazza,
la cui indeterminatezza determina la nullità delle relative clausole.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata produzione della serie completa degli estratti del c/c, esponendo che IC avrebbe agito
10 al fine di ottenere la rideterminazione del saldo finale del rapporto ed il pagamento dell'eventuale residuo saldo attivo, oppure la restituzione dell'indebito oggettivo riscontrato alla data di estinzione del conto,
precisando in prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di non aver chiesto la
“ripetizione delle rimesse effettuate, ma contestato la legittimità degli
addebiti relativi a precise voci”. Tale richiesta, secondo l'appellante, avrebbe dovuto essere fondata sulla produzione del contratto di c/c e della serie integrale degli estratti conto, non avvenuta in specie, come rilevato dal
C.T.U. Lamenta che ciononostante, il Tribunale ha ritenuto assolto l'onere probatorio sussistente in capo all'appellata. Tuttavia, secondo l'appellante,
tale onere potrebbe, al più, ritenersi assolto con riferimento alla domanda di ripetizione riferita alle singole rimesse individuate negli estratti prodotti e non, invece, per quanto riguarda la rideterminazione del saldo finale e la restituzione delle poste indebite, richiedendo ciò la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, possibile solamente con l'integrale produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del conto.
Qualora si volesse ritenere la produzione di controparte sufficiente,
l'appellante ritiene che ciò potrebbe essere affermato solamente con riferimento alla serie di estratti continuativa relativa al periodo a far data dal
1° dicembre 2005, sicché il consulente d'ufficio avrebbe dovuto rideterminare il saldo del conto a partire dal primo saldo negativo al 312
novembre 2005 pari a € - 71.177,21.
In via ulteriormente subordinata, evidenzia la mancata produzione degli estratti conto relativi agli anni 1998, 2001, 2002, 2003 e deduce che la
11 rideterminazione del saldo potrebbe, eventualmente, riguardare il periodo successivo al 31 dicembre 2003, partendo dal saldo del c/c al 1° gennaio 2004
pari ad € - 62.798,96.
2.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha evidenziato come pacifico tra le parti il dato della non completa produzione degli estratti conto.
In ordine al tema dell'adempimento dell'onere probatorio grava sulla correntista che agisce in giudizio per la ripetizione di somme indebitamente versate l'onere di provare il carattere illegittimo di tali poste e la loro effettiva corresponsione, mediante la produzione dei documenti relativi al rapporto intercorso con l'istituto di credito, ed in particolar modo degli estratti conto.
Infatti, <
giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015,
n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948;
Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187)>> (Cass. n. 12178/2020, non massimata).
Tuttavia <
giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla (e Pt_2
dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a
12 integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)>> (Cass.
29190/2020).
Come rilevato dal c.t.u., la produzione degli estratti conto periodici è stata effettuata con riferimento al periodo dal 1° maggio 1987 sino al 18 ottobre
2011, ad eccezione dell'estratto del 31 dicembre 1993 e degli estratti relativi agli anni 1998, 2001, 2002, 2003, degli estratti del 31 gennaio 2005, del 28
febbraio 2005, del 30 aprile 2005, del 31 maggio 2005, del 31 luglio 2005,
del 31 agosto 2005, del 31 ottobre 2005 e del 30 novembre 2005.
Sono state, inoltre, prodotte anche le copie degli estratti scalari trimestrali dal primo trimestre 1987 al terzo trimestre 2011, ad eccezione di quelli relativi agli anni 1990, 1991, 1998, 2001, 2002 e 2003.
Sia dal punto di vista matematico-finanziario, per quanto riferito dal consulente d'ufficio, sia dal punto di vista giuridico la rideterminazione del saldo non può avvenire facendo riscorso a criteri presuntivi od approssimativi, come tali non inammissibili (cfr. da ultimo Cass.
20612/2021).
In ogni caso, il c.t.u. ha dato atto nelle premesse del proprio elaborato che
<
e riguarda il rapporto di conto corrente n. 7209 intestato alla ditta IC
di . Il periodo oggetto di accertamento è quello compreso E_
tra il 12.01.1987 e il 18.10.2011. Considerata la mancata produzione agli atti degli estratti conto periodici e dei conti scalari trimestrali come sopra
13 specificati, l'accertamento non ha potuto essere esteso anche a tali intervalli temporali. Secondo il criterio indicato nel quesito assegnato, trattandosi di somme richieste dal cliente, per i periodi intermedi per i quali non risultano prodotti gli estratti conto i calcoli sono stati eseguiti partendo dall'estratto più
recente e documentato, depurato ovviamente dalle competenze precedentemente addebitate e ritenute non legittime>>.
Nonostante la mancata produzione della serie completa degli estratti conto,
il c.t.u. è comunque riuscito a ricostruire l'andamento del rapporto per mezzo della documentazione a sua disposizione, fornendo adeguata risposta ai quesiti sottoposti dal Tribunale ai fini della decisione, giungendo alla rideterminazione del saldo del c/c alla data di chiusura dello stesso.
Ritiene, pertanto, il Collegio che i risultati cui il CTU è pervenuto sono connotati da un sufficiente grado di precisione, considerato che egli ha quantificato precisamente le poste contestate sulla base della documentazione prodotta, ha precisato i criteri di cui si è avvalso e che non vengono prospettati elementi obiettivi che inducano a smentirne l'attendibilità.
3. Con il terzo motivo l'appellante deduce la legittimità della pattuizione relativamente alla c.m.s. per il periodo successivo al 31 dicembre 2005,
contestando quanto ritenuto dal Tribunale, ossia la non debenza della commissione per l'assenza di una specifica pattuizione in contratto dei relativi criteri di calcolo.
Deduce come nel contratto di apertura di credito del 13 febbraio 2002 la c.m.s. è stata pattuita nella misura dell'1,000% e che ai sensi dell'art. 15 del
14 contratto, nell'esercizio dello ius variandi ai sensi dell'art. 118 T.U.B., ne è
stata prevista l'applicazione, “dal 01/01/2006… sulla punta di massima
esposizione in ogni singola divisa verificatasi nel trimestre di riferimento”,
sicché sarebbero sufficientemente indicate anche la base e la periodicità del calcolo.
3.1. Il motivo è infondato.
Come recentemente ribadito dalla Corte di legittimità << In tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca,
da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s.
che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass., Sez. I,
20/06/2022, n. 19825)>> (Cass. ord. n. 5359/2024).
Il Collegio rileva la infondatezza della doglianza in quanto il contratto di apertura di credito prevede unicamente la percentuale della c.m.s. nella misura dell'1,000%, senza indicare la base, le modalità e la periodicità di calcolo. Pertanto, la c.m.s. così prevista non può ritenersi determinata.
Per stessa ammissione dell'appellante soltanto nell'esercizio dello ius
15 variandi la banca ha modificato la pattuizione indicando la periodicità di applicazione e la base di calcolo. Il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto alla banca dall'art. 118 TUB, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, deve intendersi limitato alla possibilità di modificare clausole e condizioni già esistenti, e non può spingersi sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove;
esso presuppone la validità
della pattuizione oggetto di modificazione unilaterale da parte dell'istituto bancario nel rispetto delle prescritte formalità e non può avere effetto sanante di una condizione economica nulla.
Pertanto, la originaria indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e la nullità della clausola che ne è conseguita avrebbe richiesto una nuova pattuizione mai intervenuta tra le parti.
4. Con il primo articolato motivo d'appello incidentale, IC lamenta che in sentenza non vi è stata corretta individuazione degli addebiti illegittimi, specie con riferimento agli effetti della prescrizione ed in materia di anatocismo.
In merito alla prescrizione, deduce che il C.T.U. dapprima avrebbe quantificato il credito restitutorio in € 78.967,21, per poi ridurlo, dopo aver accolto le osservazioni svolte dal consulente di parte della banca, senza fornire motivazioni in merito e senza svolgere alcun accertamento relativamente alla natura solutoria o ripristinatoria degli accrediti e senza tenere conto del fido di fatto, come previsto dal quesito.
Deduce che per buona parte del periodo oggetto di esame e fino all'entrata in
16 vigore della L.154/1992, non sussisteva un obbligo di forma scritta per i contratti bancari, compresa l'apertura di credito;
evidenzia che la carenza di prova circa eventuali richieste di rientro, l'insussistenza di revoche dei fidi e la “permanenza della situazione” per circa due decenni senza interruzioni fanno ritenere che l'esposizione, nei limiti consentiti dalla banca, sia stata corrispondente alla misura dell'affidamento di fatto e che, quindi, nessuna rimessa sul conto abbia natura solutoria, con conseguente mancata decorrenza del termine di prescrizione.
Inoltre, l'esistenza di affidamenti superiori a quelli risultanti dai documenti presenti in atti sarebbe confermata proprio dal C.T.U. il quale ha evidenziato che <
dall'applicazione di tassi differenziati per il calcolo degli interessi debitori, è
stato possibile accertare che operò un'apertura di credito superiore a quella risultante dalla documentazione prodotta agli atti>>.
Lamenta che il Tribunale non ha motivato sui rilievi da essa effettuati circa la operatività di un'apertura di credito nei limiti della operatività tollerata in via continuativa dalla banca.
Contesta, altresì, le conclusioni in materia di anatocismo, avendo il C.T.U.
ritenuto la legittimità degli interessi anatocistici addebitati successivamente alla delibera CICR del 30 giugno 2000, considerando l'adeguamento alle novità introdotte validamente compiuto dalla banca mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
evidenzia che secondo la giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 17634/2021; n. 9140/2020) sarebbe necessaria una nuova pattuizione relativa alla capitalizzazione degli interessi, nella specie non
17 intervenuta.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Per quanto riguarda la prescrizione, il consulente ha precisato di avere fatto applicazione del criterio di cui alla sentenza Cass. SS.UU. n.
24418/2010, in forza del quale il dies a quo della prescrizione deve essere riferito alla data dei singoli versamenti, o accrediti laddove gli stessi abbiano assunto in tutto o in parte funzione solutoria, e non meramente ripristinatoria della provvista per l'apertura di credito in conto corrente, tali dovendosi intendere quelli effettuati su conto a debito in assenza di fido o su conto affidato per importo superiore a quello autorizzato.
Egli ha dato atto della esistenza degli affidamenti concessi in data 12 gennaio
1987, in data 9 luglio 1991, in data 26 febbraio 2002 e in data 7 febbraio 2003
e dei relativi importi (cfr. tab. 1 pg 12 della relazione del CTU). Questi
contratti sono contraddistinti da una scadenza a revoca (salvo che per l'“anticipo effetti” del 26 febbraio 2002 con scadenza al 20 febbraio 2003).
Il consulente ha identificato il primo atto interruttivo della prescrizione al 29
dicembre 2014, data della domanda di mediazione (e sul punto alcuna delle parti svolge censura); ha precisato di avere considerato “il saldo progressivo del c/c depurato di tutte le competenze illegittimamente addebitate anche nel periodo prescritto;
ha ritenuto operare la prescrizione per i trimestri per i quali non sono stati prodotti gli estratti conto per la impossibilità di svolgere in relazione ad essi l'accertamento sulla natura delle rimesse;
ha ritenuto che per gli altri trimestri anteriori al quarto trimestre 2004 operi la prescrizione in quanto il saldo debitore del c/c ordinato per valuta era superiore
18 all'affidamento concesso.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante il consulente d'ufficio, dopo avere dato atto della modifica della bozza di relazione e della ricezione delle osservazioni del consulente di parte della banca in punto di prescrizione è
stato convocato dal Giudicante a chiarimenti e, all'udienza dell'11 aprile
2019, li ha forniti argomentando le conclusioni a cui è pervenuto nella stesura definitiva della relazione;
ha, infatti, precisato: che in presenza “di addebiti
trimestrali di competenze tali per cui il saldo del c/c ordinato per valuta
risultava a debito” ha inizialmente considerato prescritte, “le sole rimesse
immediatamente successive all'addebito medesimo delle competenze anche
nei casi in cui tali versamenti fossero di importo inferiore alle competenze,
con conseguente valutazione di prescrizione solo in misura proporzionale”;
che nella relazione definitiva ha utilizzato il criterio ritenuto “corretto … di
considerare nei casi citati non solo i versamenti immediatamente successivi
ma anche tutti i versamenti successivi (ovviamente in presenza di saldi a
debito extra fido) sino alla concorrenza dell'integrale pagamento delle
competenze, con conseguente diversa valutazione della prescrizione
dell'indebito”.
Per quanto, riguarda, invece, la questione del c.d. “fido di fatto” , va precisato che per le aperture di credito ante 1992, e cioè prima della introduzione della
Contr necessaria forma scritta da parte della legge 1992 ribadita dal nel 1993,
la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il contratto di apertura di credito non richieda la forma scritta e possa risultare anche da fatti concludenti (Cass. n. 85/2003; Cass. n. 3842/1996; Cass. n. 2752/1995).
19 Quanto alla prova, l'esistenza di una apertura di credito prima del 1992 può
essere dimostrata in assenza del contratto anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di centrale rischi, ecc..
(v. Cass. n. 2915/1992 e Cass. n. 3842/1996), sempre che emergano dagli estratti conto, in ogni caso, quali elementi imprescindibili, il limite dell'affidamento e le condizioni praticate. In assenza di prova di tale limite non è possibile stabilire quando esso è da ritenersi superato e, pertanto,
quando i versamenti effettuati sono ripristinatori o solutori perché avvenuti oltre il limite affidato, non potendosi al contrario prospettare la esistenza di un affidamento sulla base della semplice tolleranza da parte dell'istituto bancario circa l'esposizione a debito del conto (passivo).
Nel caso di specie il consulente d'ufficio ha considerato i “fidi di cassa così
come risultanti dalla documentazione in atti” (cfr. tabella n. 1) ma ha precisato che “dall'esame della documentazione prodotta agli atti in
particolare dall'applicazione di tassi differenziati per il calcolo degli
interessi debitori è stato possibile accertare che operò un'apertura di credito
superiore a quella risultante dalla documentazione prodotta agli atti, il cui
importo massimo non è però possibile determinare”.
Al riguardo l'appellante incidentale deduce che “l'esposizione, nei limiti
tempo per tempo consentiti dalla banca opposta, corrispondesse alla misura
dell'affidamento di fatto” ma tale considerazione non può essere condivisa in quanto, per un verso, sin dal 1987 vi è stata una regolamentazione scritta degli affidamenti, con previsione di limiti d'importo che sono stati
20 individuati dal consulente d'ufficio; sicché appare arduo prospettare quale
“affidamento di fatto” la operatività del conto in passivo al di là dei limiti predetti.
Per altro verso, rileva il Collegio che il Tribunale, sulla base della espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto che non vi sia stata pattuizione anteriormente al febbraio 2002 dei tassi d'interesse entro ed oltre il fido e quindi è stata operata la epurazione degli interessi convenzionali con applicazione del tasso legale e del tasso BOT ex art. 5 legge 154/1992 e 117
TUB. Sicché è contraddittorio che la parte che ha contestato l'applicazione degli interessi debitori ultralegali in quanto non convenuti per iscritto ma applicati dalla banca in base alle risultanze della documentazione in atti voglia avvalersi proprio di quei tassi per invocare la esistenza di un affidamento oltre il limite convenuto per impedire l'estinzione per prescrizione del diritto alla restituzione della rimessa con la (infondata)
negazione del suo carattere solutorio, tale essendo senz'altro ogni versamento effettuato in situazione di passivo senza fido o con fido ma con superamento del passivo rispetto all'affidamento accordato.
4.3. In merito al tema dell'anatocismo, il Collegio osserva che sull'interpretazione dell'art. 7, secondo comma, delibera CICR 9 febbraio
2000, era in effetti sorto recentemente un contrasto all'interno della Prima
Sezione Civile della Cassazione (cfr. ord 5054 e 5064 del 2024 e ord.
interlocutoria n.13167 del 14 maggio 2024), che, però, è stato risolto dalla recentissima pronuncia della Suprema Corte n. 28215 del 4.11.2024, la quale
21 ha affermato come non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle successive ordinanze conformi) che ha <
di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e,
dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica,
quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità
della relativa previsione negoziale>>.
Nel caso in esame il C.T.U. ha dato atto che la banca ha provveduto all'adeguamento previsto dalla delibera CICR in ordine alla previsione della pari periodicità per gli interessi attivi e passivi effettuando la pubblicazione delle nuove condizioni nella Gazzetta Ufficiale ed inviando alla società
correntista la comunicazione delle modifiche nell'estratto conto (doc. 6).
Tuttavia, alla luce dell'orientamento della Suprema Corte, già riportato, tali adempimenti non sono sufficienti, per il periodo successivo al 2000, ad assicurare la legittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina,
che le parti nella specie non hanno stipulato.
Ne consegue la nullità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi a debito per tutta la durata del rapporto, che devono, quindi, essere
22 epurati dal saldo del c/c.
Il consulente d'ufficio, in ottemperanza al quesito che gli è stato posto, ha epurato il saldo unicamente degli effetti della capitalizzazione degli interessi sino al 30 giugno 2000.
Tuttavia egli ha anche evidenziato che, per quanto nel quesito gli sia stato chiesto di operare la capitalizzazione trimestrale degli interessi successivamente al 30 giugno 2000, “di fatto non è stata operata alcuna
capitalizzazione di interessi debitori, in quanto i saldi progressivi del c/c n.
7209, per effetto dei ricalcoli effettuati sono risultati sempre a credito della
società correntista già in data precedente all'1.07.2000”
Pertanto, le considerazioni dell'appellante in punto di anatocismo benché in tesi condivisibili non possono determinare il riconoscimento in suo favore di somme maggiori rispetto a quelle già accertate dal Tribunale.
4.4. Pertanto, non occorre procedere alla chiesta integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Quanto alla istanza di emissione di ordine di esibizione degli estratti conto e dei conti scalari relativi ai periodi mancanti già richiesti dalla correntista all'istituto bancario anteriormente al giudizio, il Tribunale ha messo in rilievo che la banca non ha fornito tale documentazione in quanto anteriore al decennio ai sensi dell'art. 119 TUB;
sul punto l'appellante incidentale nulla ha osservato.
Inoltre, l'importo quantificato dal Tribunale in favore dell'attrice è stato determinato, in adesione alla consulenza tecnica, tenendo conto della sola documentazione presente, con esclusione dell'accertamento per gli intervalli
23 temporali relativi ai conti periodici ed ai conti scalari mancanti;
cionondimeno, le censure dell'appellante incidentale, già esaminate, hanno riguardato solamente la questione della prescrizione e dell'anatocismo,
mentre non sono state svolte con riferimento al tema della documentazione sulla base della quale si è pervenuti alla quantificazione del credito.
In assenza di censura al riguardo, appare del tutto irrilevante la mera reiterazione della istanza di esibizione.
6. Vanno infine esaminati gli ultimi motivi di appello principale ed incidentale formulati con riferimento alla statuizione sulle spese.
6.1. Il Tribunale ha condannato l'istituto bancario in applicazione del principio della soccombenza ed ha liquidato le spese in favore dell'attrice in e 4.835,00 a titolo di compensi<<(in rapporto alla minor somma riconosciuta alla società attrice)>>.
6.2. L'appellante principale lamenta la mancata condanna della società
appellata, ai sensi dell'art. 91 co. 1 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite in proprio favore per mancata adesione al pagamento della somma di €
53.375,63 poi riconosciuta in sentenza.
Il motivo è infondato in quanto l'attrice ha dichiarato la disponibilità ad accettare tale importo, indicato dal Giudice Istruttore sulla base dell'esito della espletata consulenza tecnica d'ufficio, richiedendo però gli interessi legali dalla chiusura del conto (18 ottobre 2011) e la rifusione quanto meno parziale delle spese legali (cfr. verbale d'udienza del 20 giugno 2019), e su tali richieste la convenuta non ha preso posizione.
Inoltre non può ritenersi che la domanda sia stata accolta in misura non
24 superiore alla proposta conciliativa, posto che nella sentenza impugnata sono stati riconosciuti tanto gli interessi, ancorché dalla domanda giudiziale,
quanto le spese.
6.3. L'appellante incidentale censura la liquidazione dei compensi in misura inferiore al minimo rispetto allo scaglione di riferimento in assenza di motivazione.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha precisato di avere determinato il compenso avendo riguardo alla minor somma riconosciuta dall'attrice ma in realtà non ha applicato lo scaglione di riferimento (da € 52.001 ad € 260.000) che, applicato nei parametri medi o minimi, avrebbe determinato la quantificazione del compenso complessivo di € 13.430,00/€ 7.795,00 (€ 2.430,00/1.215,00 per la fase di studio € 1.550,00/775,00 per la fase introduttiva, €
5.400,00/3.780,00 per la fase istruttoria e/o trattazione, ed €
4.050,00/2.025,00 per la fase decisionale).
Ha applicato, infatti i valori medi dello scaglione precedente (da € 5.201 ad
€ 52.000), così liquidando un compenso inferiore ai parametri minimi di riferimento senza motivare sul punto.
Cass. 89/2021 - 2386/2017
La Suprema Corte ha ritenuto che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non vi è un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati <
quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si
25 decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo>> (Cass. 89/2021, 19989/2921, 2386/2017).
Pertanto l'appello incidentale va accolto soltanto sul punto e in parziale riforma della impugnata sentenza l'appellata va condannata alle spese del giudizio di primo grado liquidate in conformità ai parametri medi di liquidazione dello scaglione di riferimento, già indicati.
7.Quanto alle spese del presente grado, vi è con riferimento alle questioni di merito la reciproca soccombenza delle parti, atteso il rigetto dei rispettivi motivi di gravame.
L'accoglimento del solo motivo inerente le spese giustifica la liquidazione del compenso a carico dell'appellante principale in relazione al presente grado nella misura minima dello scaglione di riferimento (da € 5.201 ad €
26.000), determinato in base all'oggetto del contendere rispetto al quale la impugnazione è risultata fondata e cioè la differenza tra il compenso liquidato dal Tribunale e quello qui riconosciuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1.rigetta l'appello principale proposto da e il primo Parte_1
motivo di appello incidentale proposto da Controparte_4
[...]
2. accoglie il secondo motivo di appello incidentale e, per l'effetto, in parziale
26 riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 2568/2021, pubblicata il
19 ottobre 2021, condanna al pagamento in favore di Controparte_5
IC delle spese del E_
primo grado, che liquida in € 2.430,00 per la “fase di studio”, € 1.550,00 per la “fase introduttiva”, € 5.400,00 per la “fase istruttoria - di trattazione” ed €
4.050,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
3. condanna al pagamento in favore di IC Controparte_5 [...]
delle spese del grado, che liquida E_
in € 567,00 per la “fase di studio”, € 461,00 per la “fase introduttiva”, €
922,00 per la “fase di trattazione” ed € 956,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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