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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7421 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 3972/2021
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
CE De IS Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
ER De DI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
, assistito e difeso dall'Avv. MONTERISI DOMENICO P.IVA_1
appellante e
GIA' (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
assistita e difesa dall'Avv. ROSSI MAURIZIO appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 18681/2020 del 29.12.2021 del Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2018, conveniva in Parte_1
Con giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso dal contratto di concessione di vendita esercitato dalla con comunicazione del 12.07.2011 e attuato il 12.7.2013 per tutti Controparte_2
i motivi dedotti in narrativa;
2) Condannare, conseguentemente, la in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale, quantificato nella somma di € 510.000,00, o in quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa, o, subordinatamente, secondo equità; 3) Con vittoria di spese ed onorari. La ricorrente riserva di chiedere in corso del giudizio ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.”.
Con sentenza n. 18681/2020 del 29 dicembre 2020, il Tribunale di Roma respingeva le domande proposte da , dichiarata fallita dal Tribunale di Trani tra Parte_1
l'udienza di precisazione delle conclusioni e la decisione, liquidando a suo carico le spese di giudizio in € 15.000,00, oltre accessori.
Avverso tale decisione ha proposto appello il con Parte_1
atto notificato il 24 giugno 2021.
Con
L'appellata , a sua volta, si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 26 ottobre 2021 chiedendo l'integrale rigetto dell'appello.
Costituitosi il contraddittorio, all'udienza del 16 novembre 2021 la Corte di Appello ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 febbraio Con 2024, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. ed Parte_1
provvedevano all'incombente.
[...]
L'appellante concludeva chiedendo: “ 1) accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso dal contratto di concessione di vendita esercitato dalla con Controparte_2
comunicazione del 12.07.2011 e attuato il 12.7.2013 per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) accertare e dichiarare l'abuso di diritto perpetrato da a Controparte_2
danno di per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) per l'effetto Parte_1
condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
risarcimento del danno sia patrimoniale che non, quantificato nella somma di €
510.000,00, o in quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa, o, subordinatamente, secondo equità; 4) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio “
pag. 2/12 Con
Per contro precisava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni istanza contraria o diversa, respingere l'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 18681/2020, resa inter Parte_1
partes dal Tribunale di Roma il 29 dicembre 2020 perché infondato in fatto e in diritto.
Con ogni conseguenza in merito alle spese”.
Rimessa la causa sul Ruolo per il pensionamento del Presidente del Collegio e rinviata all'udienza cartolare del 29.10.24, all'esito dell'udienza il Collegio ha quindi trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con il primo motivo d'appello il fallimento denuncia l' Parte_1
“Omessa e/o erronea e contraddittoria motivazione;
violazione e/o erronea applicazione dell'art. 11, VI comma cost. e dell'art. 132, II co., n. 4 c.p.c.; Violazione ed erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c.”.
A dire dell'appellante, infatti, il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione laddove, da un lato, ha dichiarato che, nel corso del giudizio, non è emersa la prova delle circostanze poste a fondamento della domanda e, dall'altro, ha sostenuto che la causa
è documentale.
Tuttavia tali asserzioni vanno valutate alla luce della inammissibilità dell'articolata prova testimoniale e, residuando solo la prova documentale, quest'ultima, appunto, è stata ritenuta insufficiente e deficitaria.
Sotto il profilo ora richiamato va ribadita la totale inammissibilità della richiesta prova testimoniale, per la cui ammissione si insiste nella presente sede.
In vero i capitoli articolati devono ritenersi generici e del tutto carenti nel circostanziare i fatti invocati in rapporti ai luoghi dove si sarebbero verificati, riguardo al tempo della loro presunta verificazione e nell'indicazione e qualità dei soggetti coinvolti.
pag. 3/12 In vero asserire che la causa è fondata solo su documenti non vuol dire che l'ammissione della prova testimoniale avrebbe consentito di accogliere la domanda. In altre parole la causa è fondata solo su documenti poiché non è stato introdotto alcun ulteriore apprezzabile elemento probatorio da valutare.
Riscontro di quanto affermato è data proprio dalla lettura, ad esempio, dei capitoli di prova sub 5) 6) e 7) che l'appellante pretende decisivi per l'accoglimento delle proprie domande.
In vero il capitolo 5 è volto a provare che: “ entava di imporre ( senza alcuna CP_2
specificazione del modo con cui ciò sarebbe avvenuto, in quale data, interloquendo con quale soggetto) al fallimento l'apertura di una sede Parte_1
secondaria ad Andria come da doc. 34”. Tale capitolo è da un lato inammissibile perché generico e non tendente a provare un fatto bensì ad far esprimere una valutazione al teste, dall'altro non si vede la ragione per la quale si dovrebbe ammettere una testimonianza per provare una circostanza che, viceversa, si indica come già dimostrata dal documento 34; con il capitolo 6 , parimenti, si sarebbe voluto chiedere al teste valutazioni ed opinioni e non di riferire su fatti allorché si è articolato di accertare se fosse vero o meno che: “ Il comune indicato era a meno di 9 km di distanza dalla sua sede principale ( circostanza documentalmente provabile) e perché la zona si era dimostrata poco redditizia ( con ciò facendo compiere delle valutazioni e non di riferire accadimenti ) per tutte le concessionarie di altre Marche ( generica perché non specifica le Marche) che avevano tentato di lavorarci in quegli anni ( generica e valutativa)”.
Anche il capitolo 7 deve ritenersi generico ed anche con esso si è richiesto di far esprimere al teste valutazioni ed opinioni, tali dovendosi ritenere le parti del capitolo laddove si è chiesto di riferire “ le pressioni” ( che non sono fatti circostanziati) di CP_2
per far aprire la sede di Andria”. In ogni caso - oltre a non essere indicate le persone fisiche e la qualifica rappresentativa della società - i fatti prospettati si sarebbero svolti nell'anno 2000 e non è stata neanche specificato, in concreto, la ragione per la quale pag. 4/12 essi avrebbero influito, a distanza di anni, sul successivo fallimento dell'appellante e sulla legittimità o meno del recesso dal contratto di CP_2
Peraltro i residui capitoli circostanziati, in modo lievemente maggiore, attengono a circostanze risultanti da documenti e, quindi, inutili , ovvero irrilevanti, ed ininfluenti sul decidere.
Non è neanche apprezzabile la dedotta non contestazione dei fatti nella misura in cui essi sono del tutto genericamente richiamati laddove si sostiene che: “ basta leggere e confrontare le difese della e della er verificare che la quasi totalità Parte_1 CP_2
delle circostanze di fatto che hanno contraddistinto il rapporto contrattuale per lunghi anni, non sono oggetto di contestazione da parte di , atteso che CP_2
il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte, che ne abbia avuto l'opportunità, onerando la parte che invoca l'operatività di tal norma di dimostrarlo, circostanziandolo, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Le ulteriori argomentazioni quali: la presunta, eccessiva, lunghezza del testo del contratto di concessione e l'abbondanza dei relativi allegati;
la presunta imposizione dell'acquisto di “ parecchi” veicoli, l'imposizione di “ notevoli” sconti cos' come, di nuovo, l'apertura della sede di Andria, il comportamento dei concorrenti che “ facevano falsamente immatricolare i veicoli venduti dichiarando che la residenza del clienti era a Bari” sono tutte circostanza generiche e, comunque, non atte a dimostrare l'invocato abuso del diritto e che non potrebbero mai dimostrare la ricorrenza di “ scelte discriminatorie” a carico di
CP_2
Parimenti non pertinenti sono le critiche mosse all'operato dell' ispetto alla CP_2
ristrutturazione della propria rete. Infatti tale circostanza rientra nelle piene prerogative dell'imprenditore che non sono certo sindacabili sotto il profilo della pag. 5/12 loro legittimità, poiché attengono la valutazione del raggiungimento o meno dei risultati prefissatisi dall'impresa, apprezzamento che sarebbe, oltre che un giudizio ex post, un indebito interferire nel campo della libertà d'impresa.
Tale non condivisibile metodo di valutazione è, del resto, riconosciut a dallo stesso allorchè afferma che : “ continuando in Parte_1
una disamina ex post delle scelte di – non è intenzione dell'appellante CP_2
verificare se la Marino S.r.l., che sostituì nella sua zona l' , fosse più o Parte_1
meno solida finanziariamente, quello che è certo e che si intende provare (cfr. capitoli di prova n. 19 e 20) è che la nuova concessionaria non sia mai riuscita a raggiungere i livelli di vendita e di soddisfazione della clientela precedentemente detenuti da , tanto da dove insistentemente chiedere, con il sostegno Parte_1
anche di una collaborazione alla stessa appellante” ( pag. 22 appello) CP_2
Del pari inconferente è la denunciata mancata presa in considerazione della situazione economica delle altre concessionarie perché allegata ma non dimostrata e, quel che più importa, ove anche fosse stata dimostrata ciò non fornirebbe la prova di un comportamento discriminatorio.
Quanto alla pretesa irrilevanza della presentazione di un concordato in bianco avvenuta nel 2013, contrariamente a quanto ritenuto, la sua distanza temporale, dalla successiva dichiarazione di fallimento, non comporta assolutamente l'incoerenza della sua presa in considerazione ai fini del decidere, poiché denota che la mancata solidità finanziaria dell'appellante esisteva da epoca di molto antecedente all'avvenuto recesso, con ciò legittimandolo.
Parimenti esula dall'oggetto di causa affermare che anziché valutare la CP_2
solidità finanziaria dell'appellante avrebbe dovuto esaminare la propria ( pag. 23 appello).
pag. 6/12 Le critiche proseguono relativamente alla scelta di i ricorrere al concetto di CP_2
“Capitale netto operativo” per valutare la solidità finanziaria dell'allora
. Parte_1
Anche in questo caso si integra un'indebita intromissione nelle scelte operative della mandante, in disparte la circostanza che rientra nelle facoltà imprenditoriali ricorrere agli strumenti di analisi ritenuti più opportuni e che la scelta fatta è tutt'altro che peregrina poiché notoriamente adoperata dagli analisti e, in ogni caso, sicuramente esula da qualsiasi intento discriminatorio.
Sotto tale profilo è infondato ritenere che il richiamo alla modificata normativa europea sia stato effettuato per legittimare indebitamente il recesso dal contratto di concessione poiché questa è una affermazione apodittica in quanto non confrontata con il disposto normativo e la situazione di fatto del rapporto di concessione.
Quanto alla critica attinente il fatto che: “ Va anche considerato che nel periodo successivo alla comunicazione del recesso, aveva proseguito con il Parte_1
massimo impegno la sua attività e aveva investito ulteriori capitali nella ragionevole aspettativa della prosecuzione del rapporto, sia per il legame pluriennale che mai aveva dato segni di insoddisfazione da parte di la quale CP_2
aveva, invece, sempre espresso lodi nei confronti della concessionaria), sia per i risultati di vendita costantemente soddisfacenti, sia poiché tale ragionevole aspettativa veniva indotta dagli stessi funzionari e collaboratori che CP_2
lasciavano intendere o dichiaravano apertamente che il recesso era stato effettuato soltanto formalmente ma che, al termine del periodo di preavviso,
sarebbe stata riconfermata come concessionaria. , infatti, Parte_1 Parte_1
aveva presentato apposito piano di prosecuzione del rapporto sulla base delle istruzioni fornite dal funzionario , per garantire la continuità aziendale, il suo CP_2
legale rappresentante aveva indotto i figli a inserirsi e proseguire l'attività di famiglia.” ( pag. 32 appello) essa è priva di pregio, atteso che alcuna delle pag. 7/12 affermazioni svolte è confortata da una qualche risultanza processuale che la giustifichi, dal che ne deriva l'inammissibilità dell'intero ragionamento effettuato e non si confronta con le contrarie affermazioni della controparte secondo cui: “ nella relazione del bilancio al 31 dicembre 2013 l'anno in cui il recesso ha avuto effetto, (cfr. doc. 2/16) riconosce apertamente di non essere in grado, Parte_1
in considerazione dei ridotti volumi di vendita, di sostenere i costi del mandato di concessionaria;
d'altronde, anche dalle relazioni dei bilanci degli anni precedenti, emerge che aveva cercato di ridurre l'impatto della crisi e la riduzione Parte_1
delle vendite attraverso una costante riduzione dei costi di gestione”
Quanto al secondo motivo d'appello titolato: “ Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1175 e 1375 c.c.. - omessa e/o erronea valutazione dell'abuso di diritto - violazione e/o erronea applicazione dell'art.
9. co 1, l. n. 192/1998 ” si osserva:
sin dall'esordio dell'illustrazione del motivo emergono elementi per rigettarlo nella parti in cui si afferma che: “-L'evidente squilibrio contrattuale, il rapporto pluriennale intercorso tra le parti e le modalità utilizzate per la risoluzione dello stesso integrano gli estremi dell'esercizio abusivo del diritto “ . Infatti per le considerazioni sopra esposte
“l'evidente squilibrio contrattuale” non ricorre.
Ma anche nel prosieguo delle argomentazioni le critiche dell'appellante non colgono nel segno.
Ci si duole, infatti, di un preteso abuso del diritto relativamente alla fase genetica del rapporto di concessione sino al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale.
In vero, quanto alla genesi del contratto, ci si è limitata a denunciare la “prolissità” delle norme contrattuali, ma tale circostanza, di per sé, non costituisce un abuso bensì estrinsecazione della libertà contrattuale peraltro esplicata in un settore di vendita particolarmente complesso.
Quanto alla pretesa attività discriminatoria subita dall'appellante, allorché si indicano, quale indice della stessa, i cattivi risultati commerciali ottenuti dalle altre concessionarie, che hanno conseguito la prosecuzione del rapporto contrattuale con pag. 8/12 si confondono le cause con gli effetti. Infatti la circostanza, come sostiene il CP_2
fallimento che abbia effettuato delle scelte Parte_1 CP_2
imprenditoriali poi rivelatesi di scarso successo non integra certo un intento discriminatorio a carico dell'appellante. L'intento discriminatorio sarebbe dovuto sussistere al momento della scelta di recedere dal contratto e non è certo desumibile dagli effetti, successivi, di tale scelta.
In sostanza non si vede la ragione per la quale la concedente avrebbe deciso di discriminare l' che, viceversa, come si sostiene, avrebbe Parte_1
conseguito sempre brillanti risultati commerciali, per mantenere, nella propria rete commerciale, altre società foriere di risultati commerciali disastrosi.
A ben vedere non è utile alle tesi propugnate sostenere che il recesso abbia causato il fallimento dell'appellante essendo l'argomento utilizzabile al contrario ovvero che la dichiarazione di fallimento abbia conclamato la bontà della scelta della mandante, che ha con preveggenza individuato la scarsa solidità finanziaria della sua concessionaria.
Pertanto tutti i lamentati comportamenti non integrano una ipotesi di abuso del diritto.
In vero il divieto di abuso di dipendenza economica, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui ( Cass. civ., ord.
I, 23 ottobre 2024, n.27435).
Viceversa , nel caso di specie, alcuna scelta arbitraria della mandante è ravvisabile in considerazione del fatto che il ridimensionamento della propria rete commerciale, necessitata dalla notoria crisi commerciale che affliggeva ed affligge il mercato pag. 9/12 dell'automobile (altresì attestata dalla documentazione prodotta dall'appellata) e che ha comportato, addirittura, il fallimento dell'allora casa madre CP_3
rientra nell'ambito della libertà delle scelte commerciali a prescindere dalla bontà dei risultati ottenuti e, in particolare, non vi è alcun elemento emergente dalle risultanze processuali che possa indurre a ritenere che abbia inteso effettuare tale CP_2
ridimensionamento al fine di appropriarsi del margine di profitto dell'appellante.
Infatti la mandante è libera di redistribuire, dopo un recesso correttamente esercitato, gli incarichi concessori a propria discrezione, revocando un concessionario e preferendogli un altro per la stessa zona.
Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, una volta che il recesso dal contratto sia stato effettuato , non nasce una correlativa situazione di diritto soggettivo da preservare in capo ai distributori originari, ove la parte receduta voglia stipulare nuovi contratti di concessione in vendita.
Tutt'al più ricorre unicamente una condizione di legittima aspettativa, in via di fatto, a che il rapporto venga nuovamente attivato con loro.
La prospettata esistenza di un abuso nell'esercizio del diritto di recesso non ricorre anche perché dalla documentazione prodotta emerge che tutti i contratti coi concessionari furono collocati nella complessiva operazione riorganizzativa della rete commerciale di vendita della concedente.
Pertanto la disdetta fu rivolta a tutti i concessionari con un periodo di preavviso addirittura doppio rispetto a quello contrattualmente stabilito;
e quindi la ristrutturazione della rete distributiva non ha costituito un abuso né di posizione dominante né di dipendenza economica, bensì una scelta imprenditoriale, giustificata da ragioni di competizione sul mercato e quindi pienamente legittima.
Diversamente da quanto paventato non può, pertanto, costringersi una impresa a conservare un numero precostituito di concessionari quando questa condizione pregiudica - secondo le sue insindacabili valutazioni - la piena valorizzazione dei programmi attinenti ai marchi di cui è distributrice. ( Cass. n. 8585 / 2022 ).
pag. 10/12 Ulteriori ragioni per ritenere non sussistente il carattere discriminatorio dell'operato dell'appellata di revocare il mandato di concessione all' sono fornite dalla stessa laddove essa rammenta, come Parte_1
sopra ricordato, che “nel luglio 2021 furono revocate tutte le concessionarie con preavviso di 24 mesi” ( v. pag. 17 appello) né può giovare alla tesi del
[...]
dedurre intenti discriminatori a proprio carico non Parte_1
fornendo la medesima circostanziate prove al riguardo, bensì sostenendo, come sopra illustrato, che altre concessionarie, cui il contratto fu rinnovato, in seguito fallirono.
In definitiva l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da nota, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificata con d.m. 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto della natura documentale e del grado di complessità della lite, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà (contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti) e del valore dell'affare (decisum), delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e quindi in € 4.389,00 per studio. € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 5.880,00 per la trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale e, pertanto in totale e 20,119,00
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pag. 11/12 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18681/2020 del 29 Controparte_4
dicembre 2021 così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna il al pagamento, in favore Parte_1
GIA' delle spese del presente Controparte_1 Controparte_2
grado del giudizio, che liquida in € 20.119,00 , oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 24/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
ER De DI CE De IS
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 3972/2021
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
CE De IS Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
ER De DI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
, assistito e difeso dall'Avv. MONTERISI DOMENICO P.IVA_1
appellante e
GIA' (C.F. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
assistita e difesa dall'Avv. ROSSI MAURIZIO appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 18681/2020 del 29.12.2021 del Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2018, conveniva in Parte_1
Con giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso dal contratto di concessione di vendita esercitato dalla con comunicazione del 12.07.2011 e attuato il 12.7.2013 per tutti Controparte_2
i motivi dedotti in narrativa;
2) Condannare, conseguentemente, la in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale, quantificato nella somma di € 510.000,00, o in quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa, o, subordinatamente, secondo equità; 3) Con vittoria di spese ed onorari. La ricorrente riserva di chiedere in corso del giudizio ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.”.
Con sentenza n. 18681/2020 del 29 dicembre 2020, il Tribunale di Roma respingeva le domande proposte da , dichiarata fallita dal Tribunale di Trani tra Parte_1
l'udienza di precisazione delle conclusioni e la decisione, liquidando a suo carico le spese di giudizio in € 15.000,00, oltre accessori.
Avverso tale decisione ha proposto appello il con Parte_1
atto notificato il 24 giugno 2021.
Con
L'appellata , a sua volta, si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 26 ottobre 2021 chiedendo l'integrale rigetto dell'appello.
Costituitosi il contraddittorio, all'udienza del 16 novembre 2021 la Corte di Appello ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 febbraio Con 2024, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. ed Parte_1
provvedevano all'incombente.
[...]
L'appellante concludeva chiedendo: “ 1) accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso dal contratto di concessione di vendita esercitato dalla con Controparte_2
comunicazione del 12.07.2011 e attuato il 12.7.2013 per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) accertare e dichiarare l'abuso di diritto perpetrato da a Controparte_2
danno di per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) per l'effetto Parte_1
condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
risarcimento del danno sia patrimoniale che non, quantificato nella somma di €
510.000,00, o in quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa, o, subordinatamente, secondo equità; 4) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio “
pag. 2/12 Con
Per contro precisava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni istanza contraria o diversa, respingere l'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 18681/2020, resa inter Parte_1
partes dal Tribunale di Roma il 29 dicembre 2020 perché infondato in fatto e in diritto.
Con ogni conseguenza in merito alle spese”.
Rimessa la causa sul Ruolo per il pensionamento del Presidente del Collegio e rinviata all'udienza cartolare del 29.10.24, all'esito dell'udienza il Collegio ha quindi trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con il primo motivo d'appello il fallimento denuncia l' Parte_1
“Omessa e/o erronea e contraddittoria motivazione;
violazione e/o erronea applicazione dell'art. 11, VI comma cost. e dell'art. 132, II co., n. 4 c.p.c.; Violazione ed erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c.”.
A dire dell'appellante, infatti, il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione laddove, da un lato, ha dichiarato che, nel corso del giudizio, non è emersa la prova delle circostanze poste a fondamento della domanda e, dall'altro, ha sostenuto che la causa
è documentale.
Tuttavia tali asserzioni vanno valutate alla luce della inammissibilità dell'articolata prova testimoniale e, residuando solo la prova documentale, quest'ultima, appunto, è stata ritenuta insufficiente e deficitaria.
Sotto il profilo ora richiamato va ribadita la totale inammissibilità della richiesta prova testimoniale, per la cui ammissione si insiste nella presente sede.
In vero i capitoli articolati devono ritenersi generici e del tutto carenti nel circostanziare i fatti invocati in rapporti ai luoghi dove si sarebbero verificati, riguardo al tempo della loro presunta verificazione e nell'indicazione e qualità dei soggetti coinvolti.
pag. 3/12 In vero asserire che la causa è fondata solo su documenti non vuol dire che l'ammissione della prova testimoniale avrebbe consentito di accogliere la domanda. In altre parole la causa è fondata solo su documenti poiché non è stato introdotto alcun ulteriore apprezzabile elemento probatorio da valutare.
Riscontro di quanto affermato è data proprio dalla lettura, ad esempio, dei capitoli di prova sub 5) 6) e 7) che l'appellante pretende decisivi per l'accoglimento delle proprie domande.
In vero il capitolo 5 è volto a provare che: “ entava di imporre ( senza alcuna CP_2
specificazione del modo con cui ciò sarebbe avvenuto, in quale data, interloquendo con quale soggetto) al fallimento l'apertura di una sede Parte_1
secondaria ad Andria come da doc. 34”. Tale capitolo è da un lato inammissibile perché generico e non tendente a provare un fatto bensì ad far esprimere una valutazione al teste, dall'altro non si vede la ragione per la quale si dovrebbe ammettere una testimonianza per provare una circostanza che, viceversa, si indica come già dimostrata dal documento 34; con il capitolo 6 , parimenti, si sarebbe voluto chiedere al teste valutazioni ed opinioni e non di riferire su fatti allorché si è articolato di accertare se fosse vero o meno che: “ Il comune indicato era a meno di 9 km di distanza dalla sua sede principale ( circostanza documentalmente provabile) e perché la zona si era dimostrata poco redditizia ( con ciò facendo compiere delle valutazioni e non di riferire accadimenti ) per tutte le concessionarie di altre Marche ( generica perché non specifica le Marche) che avevano tentato di lavorarci in quegli anni ( generica e valutativa)”.
Anche il capitolo 7 deve ritenersi generico ed anche con esso si è richiesto di far esprimere al teste valutazioni ed opinioni, tali dovendosi ritenere le parti del capitolo laddove si è chiesto di riferire “ le pressioni” ( che non sono fatti circostanziati) di CP_2
per far aprire la sede di Andria”. In ogni caso - oltre a non essere indicate le persone fisiche e la qualifica rappresentativa della società - i fatti prospettati si sarebbero svolti nell'anno 2000 e non è stata neanche specificato, in concreto, la ragione per la quale pag. 4/12 essi avrebbero influito, a distanza di anni, sul successivo fallimento dell'appellante e sulla legittimità o meno del recesso dal contratto di CP_2
Peraltro i residui capitoli circostanziati, in modo lievemente maggiore, attengono a circostanze risultanti da documenti e, quindi, inutili , ovvero irrilevanti, ed ininfluenti sul decidere.
Non è neanche apprezzabile la dedotta non contestazione dei fatti nella misura in cui essi sono del tutto genericamente richiamati laddove si sostiene che: “ basta leggere e confrontare le difese della e della er verificare che la quasi totalità Parte_1 CP_2
delle circostanze di fatto che hanno contraddistinto il rapporto contrattuale per lunghi anni, non sono oggetto di contestazione da parte di , atteso che CP_2
il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte, che ne abbia avuto l'opportunità, onerando la parte che invoca l'operatività di tal norma di dimostrarlo, circostanziandolo, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Le ulteriori argomentazioni quali: la presunta, eccessiva, lunghezza del testo del contratto di concessione e l'abbondanza dei relativi allegati;
la presunta imposizione dell'acquisto di “ parecchi” veicoli, l'imposizione di “ notevoli” sconti cos' come, di nuovo, l'apertura della sede di Andria, il comportamento dei concorrenti che “ facevano falsamente immatricolare i veicoli venduti dichiarando che la residenza del clienti era a Bari” sono tutte circostanza generiche e, comunque, non atte a dimostrare l'invocato abuso del diritto e che non potrebbero mai dimostrare la ricorrenza di “ scelte discriminatorie” a carico di
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Parimenti non pertinenti sono le critiche mosse all'operato dell' ispetto alla CP_2
ristrutturazione della propria rete. Infatti tale circostanza rientra nelle piene prerogative dell'imprenditore che non sono certo sindacabili sotto il profilo della pag. 5/12 loro legittimità, poiché attengono la valutazione del raggiungimento o meno dei risultati prefissatisi dall'impresa, apprezzamento che sarebbe, oltre che un giudizio ex post, un indebito interferire nel campo della libertà d'impresa.
Tale non condivisibile metodo di valutazione è, del resto, riconosciut a dallo stesso allorchè afferma che : “ continuando in Parte_1
una disamina ex post delle scelte di – non è intenzione dell'appellante CP_2
verificare se la Marino S.r.l., che sostituì nella sua zona l' , fosse più o Parte_1
meno solida finanziariamente, quello che è certo e che si intende provare (cfr. capitoli di prova n. 19 e 20) è che la nuova concessionaria non sia mai riuscita a raggiungere i livelli di vendita e di soddisfazione della clientela precedentemente detenuti da , tanto da dove insistentemente chiedere, con il sostegno Parte_1
anche di una collaborazione alla stessa appellante” ( pag. 22 appello) CP_2
Del pari inconferente è la denunciata mancata presa in considerazione della situazione economica delle altre concessionarie perché allegata ma non dimostrata e, quel che più importa, ove anche fosse stata dimostrata ciò non fornirebbe la prova di un comportamento discriminatorio.
Quanto alla pretesa irrilevanza della presentazione di un concordato in bianco avvenuta nel 2013, contrariamente a quanto ritenuto, la sua distanza temporale, dalla successiva dichiarazione di fallimento, non comporta assolutamente l'incoerenza della sua presa in considerazione ai fini del decidere, poiché denota che la mancata solidità finanziaria dell'appellante esisteva da epoca di molto antecedente all'avvenuto recesso, con ciò legittimandolo.
Parimenti esula dall'oggetto di causa affermare che anziché valutare la CP_2
solidità finanziaria dell'appellante avrebbe dovuto esaminare la propria ( pag. 23 appello).
pag. 6/12 Le critiche proseguono relativamente alla scelta di i ricorrere al concetto di CP_2
“Capitale netto operativo” per valutare la solidità finanziaria dell'allora
. Parte_1
Anche in questo caso si integra un'indebita intromissione nelle scelte operative della mandante, in disparte la circostanza che rientra nelle facoltà imprenditoriali ricorrere agli strumenti di analisi ritenuti più opportuni e che la scelta fatta è tutt'altro che peregrina poiché notoriamente adoperata dagli analisti e, in ogni caso, sicuramente esula da qualsiasi intento discriminatorio.
Sotto tale profilo è infondato ritenere che il richiamo alla modificata normativa europea sia stato effettuato per legittimare indebitamente il recesso dal contratto di concessione poiché questa è una affermazione apodittica in quanto non confrontata con il disposto normativo e la situazione di fatto del rapporto di concessione.
Quanto alla critica attinente il fatto che: “ Va anche considerato che nel periodo successivo alla comunicazione del recesso, aveva proseguito con il Parte_1
massimo impegno la sua attività e aveva investito ulteriori capitali nella ragionevole aspettativa della prosecuzione del rapporto, sia per il legame pluriennale che mai aveva dato segni di insoddisfazione da parte di la quale CP_2
aveva, invece, sempre espresso lodi nei confronti della concessionaria), sia per i risultati di vendita costantemente soddisfacenti, sia poiché tale ragionevole aspettativa veniva indotta dagli stessi funzionari e collaboratori che CP_2
lasciavano intendere o dichiaravano apertamente che il recesso era stato effettuato soltanto formalmente ma che, al termine del periodo di preavviso,
sarebbe stata riconfermata come concessionaria. , infatti, Parte_1 Parte_1
aveva presentato apposito piano di prosecuzione del rapporto sulla base delle istruzioni fornite dal funzionario , per garantire la continuità aziendale, il suo CP_2
legale rappresentante aveva indotto i figli a inserirsi e proseguire l'attività di famiglia.” ( pag. 32 appello) essa è priva di pregio, atteso che alcuna delle pag. 7/12 affermazioni svolte è confortata da una qualche risultanza processuale che la giustifichi, dal che ne deriva l'inammissibilità dell'intero ragionamento effettuato e non si confronta con le contrarie affermazioni della controparte secondo cui: “ nella relazione del bilancio al 31 dicembre 2013 l'anno in cui il recesso ha avuto effetto, (cfr. doc. 2/16) riconosce apertamente di non essere in grado, Parte_1
in considerazione dei ridotti volumi di vendita, di sostenere i costi del mandato di concessionaria;
d'altronde, anche dalle relazioni dei bilanci degli anni precedenti, emerge che aveva cercato di ridurre l'impatto della crisi e la riduzione Parte_1
delle vendite attraverso una costante riduzione dei costi di gestione”
Quanto al secondo motivo d'appello titolato: “ Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1175 e 1375 c.c.. - omessa e/o erronea valutazione dell'abuso di diritto - violazione e/o erronea applicazione dell'art.
9. co 1, l. n. 192/1998 ” si osserva:
sin dall'esordio dell'illustrazione del motivo emergono elementi per rigettarlo nella parti in cui si afferma che: “-L'evidente squilibrio contrattuale, il rapporto pluriennale intercorso tra le parti e le modalità utilizzate per la risoluzione dello stesso integrano gli estremi dell'esercizio abusivo del diritto “ . Infatti per le considerazioni sopra esposte
“l'evidente squilibrio contrattuale” non ricorre.
Ma anche nel prosieguo delle argomentazioni le critiche dell'appellante non colgono nel segno.
Ci si duole, infatti, di un preteso abuso del diritto relativamente alla fase genetica del rapporto di concessione sino al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale.
In vero, quanto alla genesi del contratto, ci si è limitata a denunciare la “prolissità” delle norme contrattuali, ma tale circostanza, di per sé, non costituisce un abuso bensì estrinsecazione della libertà contrattuale peraltro esplicata in un settore di vendita particolarmente complesso.
Quanto alla pretesa attività discriminatoria subita dall'appellante, allorché si indicano, quale indice della stessa, i cattivi risultati commerciali ottenuti dalle altre concessionarie, che hanno conseguito la prosecuzione del rapporto contrattuale con pag. 8/12 si confondono le cause con gli effetti. Infatti la circostanza, come sostiene il CP_2
fallimento che abbia effettuato delle scelte Parte_1 CP_2
imprenditoriali poi rivelatesi di scarso successo non integra certo un intento discriminatorio a carico dell'appellante. L'intento discriminatorio sarebbe dovuto sussistere al momento della scelta di recedere dal contratto e non è certo desumibile dagli effetti, successivi, di tale scelta.
In sostanza non si vede la ragione per la quale la concedente avrebbe deciso di discriminare l' che, viceversa, come si sostiene, avrebbe Parte_1
conseguito sempre brillanti risultati commerciali, per mantenere, nella propria rete commerciale, altre società foriere di risultati commerciali disastrosi.
A ben vedere non è utile alle tesi propugnate sostenere che il recesso abbia causato il fallimento dell'appellante essendo l'argomento utilizzabile al contrario ovvero che la dichiarazione di fallimento abbia conclamato la bontà della scelta della mandante, che ha con preveggenza individuato la scarsa solidità finanziaria della sua concessionaria.
Pertanto tutti i lamentati comportamenti non integrano una ipotesi di abuso del diritto.
In vero il divieto di abuso di dipendenza economica, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui ( Cass. civ., ord.
I, 23 ottobre 2024, n.27435).
Viceversa , nel caso di specie, alcuna scelta arbitraria della mandante è ravvisabile in considerazione del fatto che il ridimensionamento della propria rete commerciale, necessitata dalla notoria crisi commerciale che affliggeva ed affligge il mercato pag. 9/12 dell'automobile (altresì attestata dalla documentazione prodotta dall'appellata) e che ha comportato, addirittura, il fallimento dell'allora casa madre CP_3
rientra nell'ambito della libertà delle scelte commerciali a prescindere dalla bontà dei risultati ottenuti e, in particolare, non vi è alcun elemento emergente dalle risultanze processuali che possa indurre a ritenere che abbia inteso effettuare tale CP_2
ridimensionamento al fine di appropriarsi del margine di profitto dell'appellante.
Infatti la mandante è libera di redistribuire, dopo un recesso correttamente esercitato, gli incarichi concessori a propria discrezione, revocando un concessionario e preferendogli un altro per la stessa zona.
Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, una volta che il recesso dal contratto sia stato effettuato , non nasce una correlativa situazione di diritto soggettivo da preservare in capo ai distributori originari, ove la parte receduta voglia stipulare nuovi contratti di concessione in vendita.
Tutt'al più ricorre unicamente una condizione di legittima aspettativa, in via di fatto, a che il rapporto venga nuovamente attivato con loro.
La prospettata esistenza di un abuso nell'esercizio del diritto di recesso non ricorre anche perché dalla documentazione prodotta emerge che tutti i contratti coi concessionari furono collocati nella complessiva operazione riorganizzativa della rete commerciale di vendita della concedente.
Pertanto la disdetta fu rivolta a tutti i concessionari con un periodo di preavviso addirittura doppio rispetto a quello contrattualmente stabilito;
e quindi la ristrutturazione della rete distributiva non ha costituito un abuso né di posizione dominante né di dipendenza economica, bensì una scelta imprenditoriale, giustificata da ragioni di competizione sul mercato e quindi pienamente legittima.
Diversamente da quanto paventato non può, pertanto, costringersi una impresa a conservare un numero precostituito di concessionari quando questa condizione pregiudica - secondo le sue insindacabili valutazioni - la piena valorizzazione dei programmi attinenti ai marchi di cui è distributrice. ( Cass. n. 8585 / 2022 ).
pag. 10/12 Ulteriori ragioni per ritenere non sussistente il carattere discriminatorio dell'operato dell'appellata di revocare il mandato di concessione all' sono fornite dalla stessa laddove essa rammenta, come Parte_1
sopra ricordato, che “nel luglio 2021 furono revocate tutte le concessionarie con preavviso di 24 mesi” ( v. pag. 17 appello) né può giovare alla tesi del
[...]
dedurre intenti discriminatori a proprio carico non Parte_1
fornendo la medesima circostanziate prove al riguardo, bensì sostenendo, come sopra illustrato, che altre concessionarie, cui il contratto fu rinnovato, in seguito fallirono.
In definitiva l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come da nota, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificata con d.m. 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto della natura documentale e del grado di complessità della lite, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà (contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti) e del valore dell'affare (decisum), delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e quindi in € 4.389,00 per studio. € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 5.880,00 per la trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale e, pertanto in totale e 20,119,00
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pag. 11/12 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18681/2020 del 29 Controparte_4
dicembre 2021 così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna il al pagamento, in favore Parte_1
GIA' delle spese del presente Controparte_1 Controparte_2
grado del giudizio, che liquida in € 20.119,00 , oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 24/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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