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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/06/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1227/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 19 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 641/2024 (est. dr.ssa Improta) promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dalle avv.te Silvia Balestro e Francesca Fiore, presso il cui studio in Milano, corso Italia n. 8, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Avolio, presso il cui studio in Milano, viale
Gian Galeazzo n. 16, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 641 del 2024, accogliere le domande proposte con il ricorso ex art. 414 c.p.c. e ritrascritte al punto 1) della narrativa (ai quali si rimanda).
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rimborso del contributo unificato versato”. Appellata: “la scrivente difesa
CONCLUDE per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 23 settembre 2024 il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2273/2022
R.G. promossa da contro l' , ha respinto le domande Parte_1 Controparte_1 della ricorrente, condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante, premesso:
- di avere lavorato continuativamente dal'1 gennaio 2011, prima alle dipendenze degli ex Istituti Clinici di Perfezionamento e successivamente con di Milano, in qualità di dirigente medico CP_1 di oncologia in forza di numerosi contratti di lavoro a tempo determinato, più volte prorogati, in regime di non esclusività e dall'1 marzo 2018 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, sempre in regime di non esclusività;
- di essersi assentata per malattia tra settembre e dicembre 2020 e tra ottobre e novembre 2021 e di avere ricevuto durante la malattia diversi messaggi dal direttore dell'Unità Operativa di appartenenza, dr. Per_1 che la sollecitava a rientrare in servizio o a rassegnare le
[...] dimissioni;
- che, dopo il rientro in servizio al termine della malattia, aveva riscontrato gravi difficoltà, anche per l'inosservanza, da parte del dr. delle prescrizioni e cautele indicate dal medico competente per Per_1 la riammissione al lavoro;
- che con lettera del 12 novembre 2021, consegnata a mano il 16 novembre 2021, l Procedimenti Controparte_2
Disciplinari/Prot. 29523/2021, le aveva contestato quanto segue:
“Facendo seguito alla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica pervenuta in data 22/10/2021 (DFP0070466 P-4.17.1.16.3 del 22.1-10- 2021) e alla Relazione del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza ivi allegata si comunica quanto di seguito riportato. Dalla suddetta nota è emerso che tra gli anni 2012 e 2019, ha percepito delle somme quale corrispettivo di attività non rientranti nei Suoi doveri d'ufficio conferite da soggetti terzi privati per i quali non è mai stata richiesta (e tanto meno rilasciata) l'autorizzazione allo svolgimento, ai sensi della normativa vigente (art. 53 del D.Lgs. 165/2001)”. Seguiva
pag. 2/17 l'elencazione dettagliata delle attività contestate unitamente all'entità dei compensi percepiti, pari a complessivi € 89.893,67 e si contestava, quindi, che “poiché tali attività sono state svolte senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'azienda allo svolgimento di tali incarichi extraistituzionali, è stato di fatto impedito a questa amministrazione di effettuare i controlli preventivi previsti, volti a riscontrare l'assenza, di conflitto di interesse, la natura occasionale dell'incarico e più in generale finalizzati a salvaguardare il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Quanto sopra è ulteriormente aggravato dal fatto che le attività di cui trattasi, essendo di per sé incompatibili con lo status di dipendente pubblico, ai sensi della normativa vigente (meglio precisata nei seguenti paragrafi) in ogni caso non potevano essere autorizzate. In ragione di quanto sopra esposto, per tutti gli incarichi sopra riportati, ai sensi dell'articolo 55 bis comma quarto del d. Lgs. 165/2001, le viene contestata la grave reiterata inosservanza delle norme che regolano lo svolgimento di incarichi extra istituzionali”;
- di avere ricevuto un'ulteriore missiva datata 18 novembre 2021, con cui l' , in persona del Direttore generale Controparte_1 Parte_2
diffidava la ricorrente alla restituzione della somma di €
[...]
89.893,67, a titolo di compensi indebitamente percepiti quali corrispettivi per attività non rientranti nei doveri d'ufficio,
“corrispondenti ad incarichi conferiti alla S.V. da soggetti terzi e per i quali non è mai stata richiesta (e tanto meno rilasciata) l'autorizzazione al relativo svolgimento ai sensi della normativa vigente (art. 53 del D.lgs. 165/2001)”;
- che in data 16 novembre 2021 il dr. aveva sottoposto alla Per_1 ricorrente un modulo che prevedeva le dimissioni a decorrere dal 16 febbraio 2022, autorizzandola ad usufruire dei giorni di ferie residue (in numero di 55) durante il periodo di preavviso di tre mesi, chiedendo di non procedere alla trattenuta per mancato preavviso, previa consultazione telefonica con l'ufficio Risorse Umane;
- di avere, quindi, trasmesso in data 13 dicembre 2021 a mezzo PEC all' le dimissioni, controfirmate per accettazione dal dott. CP_1 Per_1 con decorrenza dal 16 dicembre 2021;
- che, con email del 15 dicembre 2021, il dr. dopo avere prestato Per_1 il consenso alla compensazione dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso con le ferie maturate e non godute, aveva dichiarato alle Risorse Umane, a seguito di colloquio intercorso con il dr. Per_2
(responsabile dell'UOC Risorse Umane e presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari), di considerare nulle le dimissioni della dr.ssa secondo le modalità presentate il 13 dicembre 2021; Pt_1
pag. 3/17 - che, dopo uno scambio di corrispondenza tra la dr.ssa il dr. Pt_1
e il dr. relativamente all'operatività delle dimissioni e Per_1 Per_2 alla validità della clausola di compensazione tra ferie e indennità di mancato preavviso, in data 22 dicembre 2021 l aveva inviato alla CP_1 ricorrente comunicazione relativa alle dimissioni volontarie dal Servizio a decorrere dal 16 dicembre 2021, procedendo con determinazione dirigenziale del 21 dicembre 2021 n. 479 al recupero delle somme pari al periodo di preavviso non espletato di 90 giorni;
- che, con PEC del 2 maggio 2022, l' aveva reso noto alla ricorrente di CP_1 aver provveduto a contabilizzare il recupero di 16 giorni del mese di dicembre 2021 ed un rateo di tredicesima mensilità – percepiti e non spettanti- nonché l'indennità di mancato preavviso (pari a 90 giorni) ai sensi dell'articolo 104 CCNL 19 dicembre 2019, con un debito netto di € 15.925,71, che l'ASST ha invitato la dr.ssa a restituire;
Pt_1
- di avere contestato tramite il proprio legale, con lettera in data 17 maggio 2022, la debenza della somma richiesta, ritenendo valida l'autorizzazione del dr. alla compensazione dell'indennità Per_1 sostitutiva del preavviso con le ferie maturate e non godute e di avere versato all' la minor somma di € 7.983,89; CP_1
- che, nonostante le intervenute dimissioni, la dr.ssa aveva Pt_1 prodotto una memoria difensiva in sede di giustificazioni nell'ambito del procedimento disciplinare;
- che l' aveva ritenuto non accoglibili le difese e, con lettera datata 7 CP_1 aprile 2022, aveva licenziato la lavoratrice, la quale aveva impugnato il recesso il successivo 1 giugno;
- che il procedimento disciplinare doveva ritenersi inefficace per superamento dei termini stabiliti per la contestazione dall'art. 55 bis d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in quanto l' era a piena conoscenza dei CP_1 fatti sin da settembre 2019, quando l'ente previdenziale svizzero SVA Graubunden aveva comunicato che la dr.ssa aveva un rapporto di Pt_1 lavoro dipendente con una società svizzera;
ciò nonostante, nulla era stato contestato alla ricorrente sino al 16 novembre 2021;
- che, inoltre, il licenziamento era illegittimo per insussistenza del fatto contestato e per assenza di giusta causa, oltre che per mancata previsione, nel CCNL applicato, della sanzione del licenziamento in relazione alla mancanza contestata, nonché per difetto di proporzionalità tra infrazione e sanzione;
- che, per altro verso, il procedimento disciplinare doveva ritenersi estinto per intervenute dimissioni, con conseguente inefficacia del licenziamento;
- che il licenziamento era, inoltre, ritorsivo, contrassegnato da eccesso di potere, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, come si ricavava dai pag. 4/17 comportamenti persecutori, ritorsivi, vessatori e stressanti posti in essere dal dr. ei confronti della ricorrente, Per_1
- che, infine, la mancata contestazione dell'asserito illecito nei termini aveva determinato un incremento del contestato danno erariale, con conseguente concorso di colpa della nella causazione Parte_3 di tale asserito danno;
tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Nel merito:
1. accertata la decadenza del procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento senza preavviso intimato in data 7.4.2022 alla Dott.ssa Parte_1 dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento senza preavviso;
2. condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€4.573,24) non inferiore alle cinque mensilità della retribuzione goduta all'atto del licenziamento, stabilita dall'Art. 18 S.L. o di quella diversa misura che risulterà di giustizia. In subordine:
3. dichiarare la nullità, annullare e/o dichiarare l'inefficacia del licenziamento comminato in data 7.4.2022 per i motivi sopra esposti;
4. condannare l' al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata CP_1 all'ultima retribuzione globale di fatto (€4.573,248) non inferiore alle cinque mensilità della retribuzione goduta all'atto del licenziamento, stabilita dall'Art. 18 S.L o di quella diversa misura che risulterà di giustizia;
Il tutto maggiorato della rivalutazione e interessi dal licenziamento al saldo.
5. In ogni caso con favore dei compensi professionali”.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, l' ha contestato la Controparte_1 fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il Tribunale, istruita la causa con escussione di testimoni ed acquisita la sentenza della Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n.
181 del 26 ottobre 2023, ha ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare in data
12 novembre 2021, in quanto l' aveva avuto piena conoscenza dei fatti solo il 22 CP_1 ottobre 2021, quando aveva ricevuto gli atti trasmessi dal Dipartimento della Funzione
Pubblica e dalla Guardia di Finanza. Ha poi ritenuto sussistenti i fatti contestati e dedotti quale giusta causa di licenziamento, consistenti nello svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di
IS IM IN SA con sede in Svizzera e di attività libero professionale presso Centro Salute Poliambulatori s.r.l., trattandosi di struttura accreditata con il Servizio sanitario nazionale, rispetto alla quale opera il divieto di svolgimento di attività libero professionale.
pag. 5/17 Ha, inoltre, disatteso la tesi della ricorrente, secondo cui la sanzione irrogabile a fronte delle condotte contestate sarebbe stata la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi e non il licenziamento, osservando che nel caso in esame viene in rilievo una violazione della normativa primaria di cui alla legge 23 dicembre
1996 n. 662 realizzata attraverso due infrazioni, la più grave delle quali riguarda il rapporto di lavoro instaurato con IS IM IN SA, che “si è protratto per lungo tempo (dal 2015 al 2019), con percezione di compensi consistenti, tanto da determinare […] la condanna della ricorrente al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore dell' della complessiva somma di euro 91.598,16; il che denuncia – CP_1 anche solo isolatamente considerato - un elevato pregiudizio subito da quest'ultima in ragione di condotte vietate, e non altrimenti autorizzate, poste in essere continuativamente dalla dott.ssa . Pt_1
Per altro verso, ha escluso l'estinzione del procedimento disciplinare per intervenute dimissioni, in quanto “è lo stesso art. 55bis d.lvo 165/2001 a stabilire che la cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare, con esclusione tuttavia dell'ipotesi in cui per la violazione ascritta sia prevista la sanzione del licenziamento. In tal caso, “le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici, non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nella situazione in esame il provvedimento di interesse è stato assunto proprio con la dicitura “ai soli effetti giuridici”, attesa la sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro”.
Ha giudicato infondata anche la doglianza relativa alla non proporzionalità della sanzione irrogata, attesa “l'estrema gravità di una condotta complessiva, che si è tradotta nella prolungata prestazione di attività precluse, con conseguente violazione delle regole e dei principi fondamentali, nonché di rango prioritario nell'ambito del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione”, come pure la doglianza inerente alla connotazione ritorsiva del licenziamento, “che la ricorrente avrebbe subito alla stregua di “punizione” da parte del dott. in relazione alle pregresse vicende e Per_1 ai contrasti insorti per le sue assenze per malattia […], non ravvisandosi né essendo in alcun modo emerso un collegamento dei descritti rapporti con quanto verificatosi a seguito delle comunicazioni provenienti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e dell'esito delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza”. Ha, infine, disatteso l'assunto della ricorrente, secondo cui si verterebbe in un'ipotesi di concorso dell' nella produzione del danno erariale, osservando che CP_1
l'ente “risulta aver agito tempestivamente con l'esercizio dell'azione disciplinare in presenza dei relativi, compiutamente acquisiti, presupposti, allorchè sussistevano le condizioni formali e sostanziale per agire in tal senso”. Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a due Parte_1 motivi.
pag. 6/17 Con il primo motivo denuncia violazione e falsa interpretazione e applicazione dell'art. 55 bis, commi 4 e 9 ter, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 55 bis, comma 9,
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in combinato disposto con l'art. 72 CCNL comparto Sanità.
Si duole che il Tribunale abbia ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare, omettendo in particolare di accertare il mancato rispetto del termine di 30 giorni entro il quale, a pena di inefficacia del procedimento e di illegittimità della conseguente sanzione, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD) deve procedere alla contestazione disciplinare;
termine decorrente dalla “segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare”, come prescritto dall'art. 55 bis, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165. Evidenzia che, nel caso in esame, già in data 26 settembre 2019 il dr. Per_2 presidente dell'UPD dell'ASST Nord Milano, aveva ricevuto una comunicazione dell'ente previdenziale svizzero dove veniva dichiarato che:
- la dr.ssa intratteneva un rapporto di lavoro subordinato con una Pt_1 società privata svizzera (“un'attività lucrativa dipendente …anche per un datore di lavoro svizzero”);
- da tale rapporto venivano prodotti redditi superiori del 25% rispetto ai redditi prodotti in Italia,
- da tale rapporto di lavoro era derivata l'apertura di una posizione previdenziale in Svizzera in capo alla dr.ssa Pt_1
Tale notizia – si deduce - avrebbe dovuto indurre l ad Controparte_1 avviare tempestivamente l'azione disciplinare nel rispetto del termine di 30 giorni.
A riprova della piena conoscenza dei fatti o quantomeno della conoscenza della loro ragionevole sussistenza depone anche, ad avviso di parte appellante, il contenuto della comunicazione datata 2 luglio 2020, con la quale il dr. aveva Per_2 respinto le richieste dell'ente previdenziale svizzero.
Osserva che, con riferimento al rapporto di lavoro con IS IM
IN SA (società di proprietà del padre dell'appellante), la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Guardia di Finanza, pervenuta all'ASST in data 22 ottobre 2021, nulla aveva aggiunto in merito all'infrazione successivamente contestata.
Da ciò, nell'ottica del gravame, deriverebbe l'inefficacia della procedura disciplinare con riferimento al rapporto di lavoro con IS IM IN SA, permanendo la sola contestazione relativa all'attività libero professionale espletata per il Centro Salute Poliambulatori s.r.l., che, tuttavia, poteva essere al più punita con una sanzione meramente conservativa, alla luce dell'art. 72, comma 4, del CCNL di riferimento.
L'appellante conclude sul punto insistendo per la riforma della sentenza nella parte in cui non ha accertato la violazione del termine di 30 giorni previsto per l'avvio pag. 7/17 del procedimento, con conseguente inefficacia della procedura disciplinare e della relativa sanzione, e per non aver dichiarato l'estinzione del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 55 bis, comma 9, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Censura anche il capo di sentenza che ha affermato la permanenza dell'interesse dell alla conclusione dell'iter disciplinare, essendo il Controparte_1 rapporto cessato per dimissioni volontarie. Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa interpretazione e applicazione dell'art. 1, comma 61, legge 23 dicembre 1996 n. 662, dell'art. 72 del
CCNL comparto Sanità e dell'art. 2119 c.c..
Esaminata la normativa sulle incompatibilità nel pubblico impiego e richiamati i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza, si duole che la pronuncia non si sia
“attenuta ai suddetti principi, affermando in maniera del tutto apodittica e senza una corretta valutazione dei documenti prodotti e dei risultati dell'istruttoria espletata, che la violazione di tali norme di per sé considerata integrasse la sussistenza di una giusta causa e che il danno erariale accertato (con sentenza non definitiva della Corte dei
Conti) configurasse l'effettivo pregiudizio subito dall' nel punto in cui, Controparte_1 confermando la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, aveva a suo avviso errato nell'applicare il principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione”.
In merito all'attività espletata presso Centro Salute Poliambulatori s.r.l.,
l'appellante evidenzia di avere concluso un contratto di prestazioni d'opera professionale in data 1 gennaio 2011, quando la struttura non era accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale;
il contratto era di durata annuale con previsione di automatico rinnovo alla scadenza. Quando la società aveva ottenuto l'accreditamento, nel 2012, per specialità differenti rispetto a quella di oncologia, la dr.ssa (che Pt_1 collaborava con la struttura in maniera del tutto sporadica), non si era avveduta della modifica.
In tale contesto, deduce parte appellante, “anche ammettendo che il fatto del non essersi avveduta dell'accreditamento costituisca una mancanza della Dott.ssa
ciò che rileva è che tale condotta non può essere valutata in termini di gravità Pt_1 tale da costituire un rilevante inadempimento degli obblighi contrattuali, meritevole della massima sanzione prevista dal contratto collettivo”.
Con riferimento al contratto di lavoro subordinato con IS IM IN SA, parte appellante di duole che il primo giudice abbia ritenuto inverosimile che, a fronte dei compensi percepiti e dell'apertura di una posizione previdenziale, la dr.ssa svolgesse un'attività del tutto sporadica e occasionale in Pt_1 favore del padre, senza tuttavia tenere conto delle seguenti circostanze:
- IS IM IN SA è una società di costruzioni di proprietà del padre della dr.ssa con sede a Silvaplana (Svizzera), raggiungibile Pt_1 in autovettura da Sesto San Giovanni in circa tre ore;
- i testimoni escussi, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, non pag. 8/17 avevano confermato che la dr.ssa svolgesse una qualche attività a Pt_1 favore di IS IM IN SA;
- la dr.ssa aveva ricevuto, alle dipendenze dell' , Pt_1 Controparte_1 valutazioni sempre encomiabili con “pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati”;
- la stessa nota del Dipartimento della Funzione Pubblica (contenente la relazione della Guardia di Finanza) non era stata in grado di descrivere il tipo di attività svolta dalla dr.ssa con quali modalità e tempistiche Pt_1
(mansioni, orari di lavoro ecc.). Nell'ottica del gravame non è sostenibile che “la sola titolarità di un rapporto di lavoro subordinato, di per sé e a prescindere dalle circostanze del caso concreto, possa integrare una legittima causa di licenziamento per giusta causa, considerato che la ratio delle norme che disciplinano l'incompatibilità è quella di evitare situazioni di conflitto di interesse e la dispersione di energie a favore di altri soggetti;
circostanze che nel caso della Dott.ssa non si sono verificate”. Pt_1
Parte appellante si duole poi che il giudice di prime cure abbia fatto impropriamente coincidere responsabilità disciplinare e responsabilità erariale ed evidenzia che, nel caso di specie, numerosi elementi depongono a favore dell'insussistenza del danno che, infatti, l' non era stata in grado di indicare né CP_1 nell'ambito della procedura disciplinare, né negli atti difensivi.
Anche l'inerzia a fronte della comunicazione dell'ente previdenziale svizzero confermerebbe come “l' non abbia ritenuto la condotta di gravità tale da Pt_3 necessitare un intervento immediato, che infatti è stato del tutto omesso”.
Ad avviso di parte appellante, il Tribunale, muovendo dalla considerazione che le condotte della dr.ssa costituivano violazione di norme primarie, aveva del Pt_1 tutto omesso di analizzare le disposizioni del CCNL comparto Sanità e in particolare l'art. 72, che indica le sanzioni e i criteri di gradualità e proporzionalità da applicare.
Tale disposizione contrattuale – si deduce - prevede la sanzione della sospensione da tre a sei mesi in caso di “mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale” e la sanzione del licenziamento per condotte ben più gravi di quelle contestate alla dr.ssa Pt_1
Sulla base dei motivi suesposti parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la legittimità del licenziamento per giusta causa, con conseguente accoglimento delle domande proposte in primo grado. Precisa, con riferimento alla domanda risarcitoria, che nel caso in esame non trovano applicazione le tutele dell'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300, ma che la domanda risarcitoria proposta potrà essere comunque valutata in base alle norme generali che disciplinano la responsabilità contrattuale e che prevedono la liquidazione equitativa del danno, senza che ciò costituisca mutamento della domanda, potendo la Corte d'appello procedere ad una sua differente qualificazione giuridica.
pag. 9/17 Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata ha chiesto Controparte_1 il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
All'udienza del 19 marzo 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da dev'essere respinto, con conferma della Parte_1 sentenza impugnata.
Nell'esaminare il primo motivo di gravame va premesso che l'art. 55 bis, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce, per quanto di interesse, quanto segue: “[…] per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa”.
Il successivo comma 9 ter precisa: “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Nel caso di specie, parte appellante lamenta la violazione del termine perentorio per la contestazione dell'addebito di 30 giorni dal ricevimento, da parte dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD) dell' , Controparte_1 della segnalazione dei fatti.
Ciò in quanto già in data 26 settembre 2019 il Presidente dell'UPD, dr. Per_2 aveva ricevuto una comunicazione dell'ente previdenziale svizzero SVA Graubunden, in cui veniva dichiarato che la dr.ssa intratteneva un rapporto di lavoro Pt_1 subordinato con una società privata svizzera, che generava redditi superiori del 25% rispetto ai redditi dalla stessa percepiti in Italia ed aveva anche determinato l'apertura di una posizione previdenziale in Svizzera in capo alla lavoratrice (cfr. docc. E 32 e 33 fascicolo appellante).
pag. 10/17 La tesi, a parere del Collegio, non convince.
In primo luogo, si evidenzia che l'UPD è un organo collegiale, sicché la conoscenza dei fatti da parte di uno dei componenti non equivale a conoscenza da parte dell'Ufficio.
Inoltre, la comunicazione dell'ente previdenziale svizzero in data 26 settembre
2019 è indirizzata genericamente all' ed il dr. vi ha dato Controparte_1 Per_2 riscontro il 31 ottobre 2019 in qualità di Direttore UO Risorse Umane e Organizzazione
e non già in veste di responsabile dell'UPD (cfr. doc. E32 fascicolo appellante).
Infine, sulla base della sola missiva dell'ente svizzero l' non sarebbe stata CP_1 in grado di formulare una puntuale e circostanziata contestazione disciplinare, dovendo verificare la veridicità delle informazioni in essa contenute e compiere ulteriori indagini, finalizzate in particolare ad individuare il “datore di lavoro svizzero” presso cui avrebbe prestato attività (non indicato nella comunicazione Parte_1 anzidetta), nonché ad accertare la durata dell'ipotetico rapporto di lavoro e l'entità dei compensi percepiti dalla lavoratrice.
Proprio a tal fine, con lettera in data 15 novembre 2019, l' Controparte_1 ha inoltrato alla Guardia di Finanza una “segnalazione nei confronti della dipendente dott.ssa in relazione alle anzidette comunicazioni dell'ente Parte_1 previdenziale svizzero, chiedendo “l'avvio di un approfondimento istruttorio in merito alla vicenda di cui trattasi, al fine di accertare se la dipendente abbia effettivamente svolto e/o svolga due rapporti di lavoro subordinato in violazione della vigente normativa applicabile ai dipendenti pubblici in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi ed incarichi retribuiti” (cfr. doc. E 33 fascicolo appellante).
La relazione della Guardia di Finanza, che dà conto dell'espletamento di plurimi e complessi accertamenti, è stata trasmessa all' , unitamente Controparte_1 alla nota del Dipartimento Funzione Pubblica, in data 22 ottobre 2021 (cfr. doc. 1 fascicolo appellata di primo grado). Solo in quel momento l ha acquisito piena conoscenza dei fatti, così da CP_1 poter formulare una specifica e circostanziata contestazione disciplinare.
Pertanto, in accordo con il giudice di primo grado, ritiene il Collegio che debba essere respinta l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare: questa, infatti,
è intervenuta il 12 novembre 2021 (cfr. doc. 2 fascicolo appellata di primo grado) e dunque nel termine di 30 giorni dalla segnalazione del fatto all'UPD a norma dell'art. 55 bis, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che deve farsi coincidere con la ricezione, da parte dell dell'anzidetta relazione della Guardia di Finanza in data CP_1
22 ottobre 2021.
Non può essere accolto neppure il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta il difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata.
Il Collegio condivide l'assunto di parte appellante, secondo cui i commi 60 e
61 dell'art. 1 legge 23 dicembre 1996 n. 662 devono ritenersi abrogati ex art. 12 disp.
pag. 11/17 prel. al codice civile, per effetto degli interventi legislativi successivi che hanno regolato interamente la materia e, segnatamente, dell'art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001 n.
165.
Nondimeno, va osservato che il regime delle incompatibilità nel pubblico impiego non è mutato a seguito di tali interventi legislativi: l'art. 53 d.lgs. 30 marzo
2001 n. 165, infatti, ha mantenuto ferma la disciplina delle incompatibilità di cui agli artt. 60 e ss. d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ed ha previsto, al pari dell'art. 1, comma 60, legge 23 dicembre 1996 n. 662, che al di fuori dei casi di incompatibilità assoluta le attività extraistituzionali del dipendente pubblico debbano essere previamente autorizzate dall'amministrazione di appartenenza.
E' sufficiente un confronto tra le disposizioni dell'art. 1, commi 60 e 61, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e quelle dell'art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per rendersi conto che lo svolgimento, da parte del pubblico dipendente, di attività remunerata a favore di terzi, senza l'autorizzazione dell'ente di appartenenza, era vietato nel precedente regime e continua ad esserlo sotto il vigore dell'attuale normativa (salve le deroghe tassativamente previste). L'art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ha poi sancito una vera e propria estensione a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e non, della disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e ss. d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (salve le deroghe previste da norme speciali), incluso l'istituto della decadenza automatica dal rapporto di impiego, se il dipendente non ottempera alla diffida a cessare dalla situazione di incompatibilità (“
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. […]”). Ove non trovi applicazione l'istituto della decadenza, l'accertata situazione di incompatibilità può comunque assumere rilevanza sotto il profilo disciplinare.
Si richiamano in tal senso gli arresti della giurisprudenza di legittimità, in cui si dà atto che “Questa Corte ha già interpretato la normativa che qui viene in rilievo (si rimanda a Cass. 19.1.2006 n. 967; Cass. 21.8.2009 n. 18608; Cass. 15.1.2015 n. 617) e ha evidenziato che la perdurante vigenza per l'impiego pubblico contrattualizzato della disciplina dettata dal Testo Unico trova la sua ratio nella specialità del rapporto rispetto a quello privato, rapporto che, per espressa volontà del legislatore costituzionale, deve essere tendenzialmente esclusivo.
[…] 6.2. Il Collegio, nel dare continuità all'orientamento sopra richiamato, intende ribadire che, ove si profili una situazione di incompatibilità assoluta, vengono in rilievo due diversi aspetti: l'uno relativo alla cessazione automatica del rapporto, che per
pag. 12/17 volontà del legislatore si verifica qualora la incompatibilità non venga rimossa nel termine assegnato al dipendente;
l'altro inerente alla responsabilità disciplinare per la violazione del dovere di esclusività, responsabilità che può essere comunque ravvisata anche nell'ipotesi in cui l'impiegato abbia ottemperato alla diffida.
Mentre la prima conseguenza opera su un piano oggettivo e prescinde da valutazioni sulla gravità dell'inadempimento, la seconda è assoggettata ai principi propri della responsabilità disciplinare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, presuppone sempre un giudizio di proporzionalità fra fatto contestato e sanzione, da esprimere tenendo conto di tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta” (cfr. Cass., 4 aprile 2017 n. 8722).
Se, dunque, l'art. 1, comma 61, legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevedeva, quale unica sanzione disciplinare in caso di svolgimento di attività extraistituzionale di lavoro subordinato o autonomo, il “recesso per giusta causa”, venuta meno tale disposizione l'inosservanza, da parte del pubblico dipendente, delle disposizioni in tema di incompatibilità deve essere adeguatamente valutata sotto il profilo disciplinare, utilizzando il parametro della proporzionalità e senza alcun automatismo sanzionatorio.
Nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento occorre richiamare anche l'art. 4, comma 7, legge 30 dicembre 1991 n. 412, norma speciale applicabile ai medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (espressamente fatta salva dall'art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), secondo la quale “con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il
Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso”. Con riguardo ai medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale opera, altresì, il divieto di svolgere attività libero professionale presso strutture sanitarie private accreditate, anche in ipotesi di opzione per l'attività extramuraria (cfr. art. 1, comma 5, legge 23 dicembre 1996 n. 662, a mente del quale “L'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quelle di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente”).
Tanto premesso, le situazioni di incompatibilità contestate a Parte_1 sono, in sintesi, le seguenti:
- avere svolto attività libero professionale presso Centro Salute Poliambulatori s.r.l., struttura accreditata con il SSN, dal 2012 al 2016;
- avere intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con la società
pag. 13/17 svizzera IS IM IN SA dal 2015 al 2019. I fatti e le condotte che hanno dato luogo alle contestate incompatibilità sono pacifici tra le parti.
Al fine di valutare la rilevanza disciplinare di tali condotte e graduare la risposta sanzionatoria, occorre esaminare, oltre alle già richiamate disposizioni di legge, le previsioni del contratto collettivo di riferimento (CCNL comparto Sanità, allegato sub doc. 42 fascicolo appellante).
L'art. 72, comma 1, di detto CCNL individua i seguenti criteri generali per determinare, alla luce dei principi di gradualità e proporzionalità, il tipo e l'entità delle sanzioni, in relazione alla gravità delle mancanze: l'intenzionalità del comportamento;
il grado di negligenza dimostrata;
la rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Azienda o
Ente; l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.
Con riguardo alla tipizzazione degli illeciti e alle relative previsioni sanzionatorie, per quanto qui di interesse l'art. 72 CCNL stabilisce, al comma 8, lett. g),
l'applicazione della sanzione della sospensione da tre giorni a sei mesi in caso di
“mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale”.
E', invece, punito con il licenziamento senza preavviso il “mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell'Azienda o Ente” (art. 72, comma 10, punto 1, lett. c), CCNL).
L'art. 72, comma 10, punto 2, lett. d), CCNL prevede poi la sanzione del licenziamento senza preavviso “per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile”.
Ciò posto, entrambe le condotte addebitate alla dr.ssa assumono Pt_1 rilevanza sotto il profilo disciplinare, poiché integrano inadempimento agli obblighi gravanti sulla lavoratrice.
Lo svolgimento di attività libero professionale presso Centro Salute Poliambulatori s.r.l. dal 2012 al 2016 costituisce violazione del divieto di svolgere attività libero professionale presso strutture sanitarie private accreditate, sancito dall'art. 1, comma 5, legge 23 dicembre 1996 n. 662.
pag. 14/17 La violazione, in sé considerata, si ritiene riconducibile all'illecito, tipizzato dalle parti sociali, di “mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale” (per il quale è prevista l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da tre giorni a sei mesi ex art. 72, comma 8, lett. g), CCNL), non essendovi evidenza che tale violazione abbia determinato “grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell o Ente” a mente dell'art. 72, comma 10, punto 1, lett. Pt_3
c), CCNL.
Il fatto che la dr.ssa avesse iniziato a prestare attività libero Pt_1 professionale presso detta struttura sanitaria privata in epoca anteriore all'accreditamento non esclude la sussistenza dell'illecito, in quanto il medico dipendente del Servizio sanitario nazionale che svolge attività libero professionale in regime di extramoenia è tenuto a verificare che permangano, per tutta la durata dell'attività, le condizioni che ne legittimano l'esercizio.
L'addebito inerente all'aver intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con IS IM IN SA dal 2015 al 2019 integra violazione dell'obbligo di esclusività del pubblico dipendente, stabilito dall'art. 60 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (di cui, come detto, l'art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 sancisce l'ultravigenza nei confronti di tutti i dipendenti pubblici), a mente del quale “l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente”, e dall'art. 4, comma 7, legge 30 dicembre 1991 n. 412, precedentemente richiamato.
L'art. 72 CCNL applicato, nel tipizzare gli illeciti disciplinari, non prende specificamente in considerazione la violazione della disciplina dell'incompatibilità, sopra richiamata;
nondimeno, non vi è dubbio che detta violazione assuma anche rilevanza disciplinare, configurando un inadempimento del dipendente agli obblighi posti a suo carico dalla legge, integrativi del regolamento negoziale.
Nel caso di cui si controverte la violazione deve ritenersi grave, alla stregua dei criteri fissati dall'art. 72, comma 1, CCNL precedentemente richiamati.
In primo luogo, viene in rilievo una situazione di incompatibilità assoluta, in quanto la dr.ssa non ha espletato in favore di IS IM IN SA un Pt_1 incarico retribuito astrattamente autorizzabile, ma ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato, che l non avrebbe potuto autorizzare neppure ove la dipendente ne CP_1 avesse fatto richiesta a norma dell'art. 53, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
La descritta situazione di incompatibilità si è protratta per diversi anni, dal 2015 al 2019; tanto, infatti, è durato il rapporto di lavoro tra la dr.ssa e IS Pt_1
IM IN SA;
tale rapporto è stato anche produttivo di redditi consistenti e ha comportato l'apertura di una posizione previdenziale in Svizzera (da cui è originata la pag. 15/17 richiesta di affiliazione inviata dall'ente previdenziale svizzero SVA Grabunden all'
[...]
in data 26 settembre 2019, finalizzata ad assoggettare l'intero reddito CP_1 della dr.ssa alla contribuzione svizzera, cfr. doc. E32 fascicolo appellante). Pt_1
Da tutto ciò emerge la “rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate”, nonché l'indubbia “intenzionalità del comportamento”, avvalorata dalla circostanza che, secondo quanto dichiarato dall'ente previdenziale svizzero nella email in data 28 agosto 2019 (pure allegata sub doc. E32 fascicolo appellante), era stata proprio la dr.ssa a chiedere all'ente di Pt_1 acquisire i cedolini paga dall'ASST al fine di valutare “l'assoggettamento assicurativo” della stessa.
La connotazione di gravità della condotta è poi accentuata dal ruolo di dirigente medico rivestito dalla dr.ssa all'interno dell' e dalle elevate Pt_1 CP_1
“responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto”.
La gravità delle violazioni in esame non viene meno, ad avviso del Collegio, per il fatto che la società IS IM IN SA fa capo al padre di Parte_1
Parte appellante non ha allegato, ancor prima che dimostrato, il carattere fittizio o simulato del rapporto di lavoro in parola, sicché risulta ininfluente – oltre che assai poco credibile, come condivisibilmente osservato dal giudice di prime cure –
l'allegazione di avere svolto solo attività sporadiche ed occasionali in favore del padre.
A fronte della formalizzazione di un rapporto di lavoro subordinato - del quale, si ribadisce, mai è stata posta in discussione la genuinità; che ha avuto esecuzione con versamento di retribuzioni e contributi assicurativi e che ha dato origine anche ad una domanda di “affiliazione” da parte dell'ente previdenziale svizzero all , con connessa richiesta di versare “contributi paritetici” Controparte_1 per l'importo di CHF 1.791,30 (cfr. lettera in data 8 dicembre 2020, allegata sub doc.
E32 fascicolo appellante) – l'asserito svolgimento di attività solo occasionale da parte della dr.ssa non fa venir meno il disvalore della condotta contestata. Pt_1
Tale condotta, infatti, appare sintomatica di grave e protratta noncuranza dei doveri propri del dipendente pubblico, idonea a ledere il prestigio dell' e ad CP_1 esporla anche a richieste economiche da parte di terzi.
In ragione di quanto esposto reputa il Collegio, in accordo con il giudice di prime cure, che la sanzione del licenziamento senza preavviso sia proporzionata alla gravità della mancanza accertata, la quale appare suscettibile di compromettere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per l'ente pubblico.
La fattispecie concreta è, in altri termini, riconducibile alla previsione dell'art. 72, comma 10, punto 2, lett. d), CCNL, che sanziona con il licenziamento senza preavviso gli atti e i comportamenti, non ricompresi specificamente negli illeciti tipizzati dalle parti sociali, “di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile”.
pag. 16/17 Tale giudizio è avvalorato dall'ulteriore mancanza accertata a carico dell'appellante, rappresentata, come detto, dall'avere svolto dal 2012 al 2016 attività libero professionale presso una struttura sanitaria accreditata con il SSN.
Se è vero, infatti, che tale mancanza, singolarmente considerata, non è idonea a giustificare il licenziamento, essendo sussumibile nell'illecito previsto e punito dall'art. 72, comma 8, lett. g), CCNL con la sospensione da tre giorni a sei mesi, è altresì vero che essa non può essere ignorata al fine di apprezzare la lesione del vincolo fiduciario che investe il comportamento tenuto dalla lavoratrice nel suo complesso, tanto più che le due condotte sono almeno in parte coeve (lo svolgimento di attività libero professionale per Centro Salute Poliambulatori s.r.l. è avvenuto dal 2012 al
2016; il rapporto di lavoro alle dipendenze di IS IM IN SA copre il periodo dal 2015 al 2019).
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 641/2024 del Tribunale di Monza;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 19 marzo 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1227/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 19 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 641/2024 (est. dr.ssa Improta) promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dalle avv.te Silvia Balestro e Francesca Fiore, presso il cui studio in Milano, corso Italia n. 8, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Avolio, presso il cui studio in Milano, viale
Gian Galeazzo n. 16, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 641 del 2024, accogliere le domande proposte con il ricorso ex art. 414 c.p.c. e ritrascritte al punto 1) della narrativa (ai quali si rimanda).
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rimborso del contributo unificato versato”. Appellata: “la scrivente difesa
CONCLUDE per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 23 settembre 2024 il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2273/2022
R.G. promossa da contro l' , ha respinto le domande Parte_1 Controparte_1 della ricorrente, condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante, premesso:
- di avere lavorato continuativamente dal'1 gennaio 2011, prima alle dipendenze degli ex Istituti Clinici di Perfezionamento e successivamente con di Milano, in qualità di dirigente medico CP_1 di oncologia in forza di numerosi contratti di lavoro a tempo determinato, più volte prorogati, in regime di non esclusività e dall'1 marzo 2018 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, sempre in regime di non esclusività;
- di essersi assentata per malattia tra settembre e dicembre 2020 e tra ottobre e novembre 2021 e di avere ricevuto durante la malattia diversi messaggi dal direttore dell'Unità Operativa di appartenenza, dr. Per_1 che la sollecitava a rientrare in servizio o a rassegnare le
[...] dimissioni;
- che, dopo il rientro in servizio al termine della malattia, aveva riscontrato gravi difficoltà, anche per l'inosservanza, da parte del dr. delle prescrizioni e cautele indicate dal medico competente per Per_1 la riammissione al lavoro;
- che con lettera del 12 novembre 2021, consegnata a mano il 16 novembre 2021, l Procedimenti Controparte_2
Disciplinari/Prot. 29523/2021, le aveva contestato quanto segue:
“Facendo seguito alla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica pervenuta in data 22/10/2021 (DFP0070466 P-4.17.1.16.3 del 22.1-10- 2021) e alla Relazione del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza ivi allegata si comunica quanto di seguito riportato. Dalla suddetta nota è emerso che tra gli anni 2012 e 2019, ha percepito delle somme quale corrispettivo di attività non rientranti nei Suoi doveri d'ufficio conferite da soggetti terzi privati per i quali non è mai stata richiesta (e tanto meno rilasciata) l'autorizzazione allo svolgimento, ai sensi della normativa vigente (art. 53 del D.Lgs. 165/2001)”. Seguiva
pag. 2/17 l'elencazione dettagliata delle attività contestate unitamente all'entità dei compensi percepiti, pari a complessivi € 89.893,67 e si contestava, quindi, che “poiché tali attività sono state svolte senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'azienda allo svolgimento di tali incarichi extraistituzionali, è stato di fatto impedito a questa amministrazione di effettuare i controlli preventivi previsti, volti a riscontrare l'assenza, di conflitto di interesse, la natura occasionale dell'incarico e più in generale finalizzati a salvaguardare il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Quanto sopra è ulteriormente aggravato dal fatto che le attività di cui trattasi, essendo di per sé incompatibili con lo status di dipendente pubblico, ai sensi della normativa vigente (meglio precisata nei seguenti paragrafi) in ogni caso non potevano essere autorizzate. In ragione di quanto sopra esposto, per tutti gli incarichi sopra riportati, ai sensi dell'articolo 55 bis comma quarto del d. Lgs. 165/2001, le viene contestata la grave reiterata inosservanza delle norme che regolano lo svolgimento di incarichi extra istituzionali”;
- di avere ricevuto un'ulteriore missiva datata 18 novembre 2021, con cui l' , in persona del Direttore generale Controparte_1 Parte_2
diffidava la ricorrente alla restituzione della somma di €
[...]
89.893,67, a titolo di compensi indebitamente percepiti quali corrispettivi per attività non rientranti nei doveri d'ufficio,
“corrispondenti ad incarichi conferiti alla S.V. da soggetti terzi e per i quali non è mai stata richiesta (e tanto meno rilasciata) l'autorizzazione al relativo svolgimento ai sensi della normativa vigente (art. 53 del D.lgs. 165/2001)”;
- che in data 16 novembre 2021 il dr. aveva sottoposto alla Per_1 ricorrente un modulo che prevedeva le dimissioni a decorrere dal 16 febbraio 2022, autorizzandola ad usufruire dei giorni di ferie residue (in numero di 55) durante il periodo di preavviso di tre mesi, chiedendo di non procedere alla trattenuta per mancato preavviso, previa consultazione telefonica con l'ufficio Risorse Umane;
- di avere, quindi, trasmesso in data 13 dicembre 2021 a mezzo PEC all' le dimissioni, controfirmate per accettazione dal dott. CP_1 Per_1 con decorrenza dal 16 dicembre 2021;
- che, con email del 15 dicembre 2021, il dr. dopo avere prestato Per_1 il consenso alla compensazione dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso con le ferie maturate e non godute, aveva dichiarato alle Risorse Umane, a seguito di colloquio intercorso con il dr. Per_2
(responsabile dell'UOC Risorse Umane e presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari), di considerare nulle le dimissioni della dr.ssa secondo le modalità presentate il 13 dicembre 2021; Pt_1
pag. 3/17 - che, dopo uno scambio di corrispondenza tra la dr.ssa il dr. Pt_1
e il dr. relativamente all'operatività delle dimissioni e Per_1 Per_2 alla validità della clausola di compensazione tra ferie e indennità di mancato preavviso, in data 22 dicembre 2021 l aveva inviato alla CP_1 ricorrente comunicazione relativa alle dimissioni volontarie dal Servizio a decorrere dal 16 dicembre 2021, procedendo con determinazione dirigenziale del 21 dicembre 2021 n. 479 al recupero delle somme pari al periodo di preavviso non espletato di 90 giorni;
- che, con PEC del 2 maggio 2022, l' aveva reso noto alla ricorrente di CP_1 aver provveduto a contabilizzare il recupero di 16 giorni del mese di dicembre 2021 ed un rateo di tredicesima mensilità – percepiti e non spettanti- nonché l'indennità di mancato preavviso (pari a 90 giorni) ai sensi dell'articolo 104 CCNL 19 dicembre 2019, con un debito netto di € 15.925,71, che l'ASST ha invitato la dr.ssa a restituire;
Pt_1
- di avere contestato tramite il proprio legale, con lettera in data 17 maggio 2022, la debenza della somma richiesta, ritenendo valida l'autorizzazione del dr. alla compensazione dell'indennità Per_1 sostitutiva del preavviso con le ferie maturate e non godute e di avere versato all' la minor somma di € 7.983,89; CP_1
- che, nonostante le intervenute dimissioni, la dr.ssa aveva Pt_1 prodotto una memoria difensiva in sede di giustificazioni nell'ambito del procedimento disciplinare;
- che l' aveva ritenuto non accoglibili le difese e, con lettera datata 7 CP_1 aprile 2022, aveva licenziato la lavoratrice, la quale aveva impugnato il recesso il successivo 1 giugno;
- che il procedimento disciplinare doveva ritenersi inefficace per superamento dei termini stabiliti per la contestazione dall'art. 55 bis d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in quanto l' era a piena conoscenza dei CP_1 fatti sin da settembre 2019, quando l'ente previdenziale svizzero SVA Graubunden aveva comunicato che la dr.ssa aveva un rapporto di Pt_1 lavoro dipendente con una società svizzera;
ciò nonostante, nulla era stato contestato alla ricorrente sino al 16 novembre 2021;
- che, inoltre, il licenziamento era illegittimo per insussistenza del fatto contestato e per assenza di giusta causa, oltre che per mancata previsione, nel CCNL applicato, della sanzione del licenziamento in relazione alla mancanza contestata, nonché per difetto di proporzionalità tra infrazione e sanzione;
- che, per altro verso, il procedimento disciplinare doveva ritenersi estinto per intervenute dimissioni, con conseguente inefficacia del licenziamento;
- che il licenziamento era, inoltre, ritorsivo, contrassegnato da eccesso di potere, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, come si ricavava dai pag. 4/17 comportamenti persecutori, ritorsivi, vessatori e stressanti posti in essere dal dr. ei confronti della ricorrente, Per_1
- che, infine, la mancata contestazione dell'asserito illecito nei termini aveva determinato un incremento del contestato danno erariale, con conseguente concorso di colpa della nella causazione Parte_3 di tale asserito danno;
tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Nel merito:
1. accertata la decadenza del procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento senza preavviso intimato in data 7.4.2022 alla Dott.ssa Parte_1 dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento senza preavviso;
2. condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (€4.573,24) non inferiore alle cinque mensilità della retribuzione goduta all'atto del licenziamento, stabilita dall'Art. 18 S.L. o di quella diversa misura che risulterà di giustizia. In subordine:
3. dichiarare la nullità, annullare e/o dichiarare l'inefficacia del licenziamento comminato in data 7.4.2022 per i motivi sopra esposti;
4. condannare l' al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata CP_1 all'ultima retribuzione globale di fatto (€4.573,248) non inferiore alle cinque mensilità della retribuzione goduta all'atto del licenziamento, stabilita dall'Art. 18 S.L o di quella diversa misura che risulterà di giustizia;
Il tutto maggiorato della rivalutazione e interessi dal licenziamento al saldo.
5. In ogni caso con favore dei compensi professionali”.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, l' ha contestato la Controparte_1 fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il Tribunale, istruita la causa con escussione di testimoni ed acquisita la sentenza della Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n.
181 del 26 ottobre 2023, ha ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare in data
12 novembre 2021, in quanto l' aveva avuto piena conoscenza dei fatti solo il 22 CP_1 ottobre 2021, quando aveva ricevuto gli atti trasmessi dal Dipartimento della Funzione
Pubblica e dalla Guardia di Finanza. Ha poi ritenuto sussistenti i fatti contestati e dedotti quale giusta causa di licenziamento, consistenti nello svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di
IS IM IN SA con sede in Svizzera e di attività libero professionale presso Centro Salute Poliambulatori s.r.l., trattandosi di struttura accreditata con il Servizio sanitario nazionale, rispetto alla quale opera il divieto di svolgimento di attività libero professionale.
pag. 5/17 Ha, inoltre, disatteso la tesi della ricorrente, secondo cui la sanzione irrogabile a fronte delle condotte contestate sarebbe stata la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi e non il licenziamento, osservando che nel caso in esame viene in rilievo una violazione della normativa primaria di cui alla legge 23 dicembre
1996 n. 662 realizzata attraverso due infrazioni, la più grave delle quali riguarda il rapporto di lavoro instaurato con IS IM IN SA, che “si è protratto per lungo tempo (dal 2015 al 2019), con percezione di compensi consistenti, tanto da determinare […] la condanna della ricorrente al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore dell' della complessiva somma di euro 91.598,16; il che denuncia – CP_1 anche solo isolatamente considerato - un elevato pregiudizio subito da quest'ultima in ragione di condotte vietate, e non altrimenti autorizzate, poste in essere continuativamente dalla dott.ssa . Pt_1
Per altro verso, ha escluso l'estinzione del procedimento disciplinare per intervenute dimissioni, in quanto “è lo stesso art. 55bis d.lvo 165/2001 a stabilire che la cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare, con esclusione tuttavia dell'ipotesi in cui per la violazione ascritta sia prevista la sanzione del licenziamento. In tal caso, “le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici, non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nella situazione in esame il provvedimento di interesse è stato assunto proprio con la dicitura “ai soli effetti giuridici”, attesa la sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro”.
Ha giudicato infondata anche la doglianza relativa alla non proporzionalità della sanzione irrogata, attesa “l'estrema gravità di una condotta complessiva, che si è tradotta nella prolungata prestazione di attività precluse, con conseguente violazione delle regole e dei principi fondamentali, nonché di rango prioritario nell'ambito del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione”, come pure la doglianza inerente alla connotazione ritorsiva del licenziamento, “che la ricorrente avrebbe subito alla stregua di “punizione” da parte del dott. in relazione alle pregresse vicende e Per_1 ai contrasti insorti per le sue assenze per malattia […], non ravvisandosi né essendo in alcun modo emerso un collegamento dei descritti rapporti con quanto verificatosi a seguito delle comunicazioni provenienti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e dell'esito delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza”. Ha, infine, disatteso l'assunto della ricorrente, secondo cui si verterebbe in un'ipotesi di concorso dell' nella produzione del danno erariale, osservando che CP_1
l'ente “risulta aver agito tempestivamente con l'esercizio dell'azione disciplinare in presenza dei relativi, compiutamente acquisiti, presupposti, allorchè sussistevano le condizioni formali e sostanziale per agire in tal senso”. Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a due Parte_1 motivi.
pag. 6/17 Con il primo motivo denuncia violazione e falsa interpretazione e applicazione dell'art. 55 bis, commi 4 e 9 ter, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 55 bis, comma 9,
d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in combinato disposto con l'art. 72 CCNL comparto Sanità.
Si duole che il Tribunale abbia ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare, omettendo in particolare di accertare il mancato rispetto del termine di 30 giorni entro il quale, a pena di inefficacia del procedimento e di illegittimità della conseguente sanzione, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD) deve procedere alla contestazione disciplinare;
termine decorrente dalla “segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare”, come prescritto dall'art. 55 bis, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165. Evidenzia che, nel caso in esame, già in data 26 settembre 2019 il dr. Per_2 presidente dell'UPD dell'ASST Nord Milano, aveva ricevuto una comunicazione dell'ente previdenziale svizzero dove veniva dichiarato che:
- la dr.ssa intratteneva un rapporto di lavoro subordinato con una Pt_1 società privata svizzera (“un'attività lucrativa dipendente …anche per un datore di lavoro svizzero”);
- da tale rapporto venivano prodotti redditi superiori del 25% rispetto ai redditi prodotti in Italia,
- da tale rapporto di lavoro era derivata l'apertura di una posizione previdenziale in Svizzera in capo alla dr.ssa Pt_1
Tale notizia – si deduce - avrebbe dovuto indurre l ad Controparte_1 avviare tempestivamente l'azione disciplinare nel rispetto del termine di 30 giorni.
A riprova della piena conoscenza dei fatti o quantomeno della conoscenza della loro ragionevole sussistenza depone anche, ad avviso di parte appellante, il contenuto della comunicazione datata 2 luglio 2020, con la quale il dr. aveva Per_2 respinto le richieste dell'ente previdenziale svizzero.
Osserva che, con riferimento al rapporto di lavoro con IS IM
IN SA (società di proprietà del padre dell'appellante), la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Guardia di Finanza, pervenuta all'ASST in data 22 ottobre 2021, nulla aveva aggiunto in merito all'infrazione successivamente contestata.
Da ciò, nell'ottica del gravame, deriverebbe l'inefficacia della procedura disciplinare con riferimento al rapporto di lavoro con IS IM IN SA, permanendo la sola contestazione relativa all'attività libero professionale espletata per il Centro Salute Poliambulatori s.r.l., che, tuttavia, poteva essere al più punita con una sanzione meramente conservativa, alla luce dell'art. 72, comma 4, del CCNL di riferimento.
L'appellante conclude sul punto insistendo per la riforma della sentenza nella parte in cui non ha accertato la violazione del termine di 30 giorni previsto per l'avvio pag. 7/17 del procedimento, con conseguente inefficacia della procedura disciplinare e della relativa sanzione, e per non aver dichiarato l'estinzione del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 55 bis, comma 9, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Censura anche il capo di sentenza che ha affermato la permanenza dell'interesse dell alla conclusione dell'iter disciplinare, essendo il Controparte_1 rapporto cessato per dimissioni volontarie. Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa interpretazione e applicazione dell'art. 1, comma 61, legge 23 dicembre 1996 n. 662, dell'art. 72 del
CCNL comparto Sanità e dell'art. 2119 c.c..
Esaminata la normativa sulle incompatibilità nel pubblico impiego e richiamati i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza, si duole che la pronuncia non si sia
“attenuta ai suddetti principi, affermando in maniera del tutto apodittica e senza una corretta valutazione dei documenti prodotti e dei risultati dell'istruttoria espletata, che la violazione di tali norme di per sé considerata integrasse la sussistenza di una giusta causa e che il danno erariale accertato (con sentenza non definitiva della Corte dei
Conti) configurasse l'effettivo pregiudizio subito dall' nel punto in cui, Controparte_1 confermando la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, aveva a suo avviso errato nell'applicare il principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione”.
In merito all'attività espletata presso Centro Salute Poliambulatori s.r.l.,
l'appellante evidenzia di avere concluso un contratto di prestazioni d'opera professionale in data 1 gennaio 2011, quando la struttura non era accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale;
il contratto era di durata annuale con previsione di automatico rinnovo alla scadenza. Quando la società aveva ottenuto l'accreditamento, nel 2012, per specialità differenti rispetto a quella di oncologia, la dr.ssa (che Pt_1 collaborava con la struttura in maniera del tutto sporadica), non si era avveduta della modifica.
In tale contesto, deduce parte appellante, “anche ammettendo che il fatto del non essersi avveduta dell'accreditamento costituisca una mancanza della Dott.ssa
ciò che rileva è che tale condotta non può essere valutata in termini di gravità Pt_1 tale da costituire un rilevante inadempimento degli obblighi contrattuali, meritevole della massima sanzione prevista dal contratto collettivo”.
Con riferimento al contratto di lavoro subordinato con IS IM IN SA, parte appellante di duole che il primo giudice abbia ritenuto inverosimile che, a fronte dei compensi percepiti e dell'apertura di una posizione previdenziale, la dr.ssa svolgesse un'attività del tutto sporadica e occasionale in Pt_1 favore del padre, senza tuttavia tenere conto delle seguenti circostanze:
- IS IM IN SA è una società di costruzioni di proprietà del padre della dr.ssa con sede a Silvaplana (Svizzera), raggiungibile Pt_1 in autovettura da Sesto San Giovanni in circa tre ore;
- i testimoni escussi, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, non pag. 8/17 avevano confermato che la dr.ssa svolgesse una qualche attività a Pt_1 favore di IS IM IN SA;
- la dr.ssa aveva ricevuto, alle dipendenze dell' , Pt_1 Controparte_1 valutazioni sempre encomiabili con “pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati”;
- la stessa nota del Dipartimento della Funzione Pubblica (contenente la relazione della Guardia di Finanza) non era stata in grado di descrivere il tipo di attività svolta dalla dr.ssa con quali modalità e tempistiche Pt_1
(mansioni, orari di lavoro ecc.). Nell'ottica del gravame non è sostenibile che “la sola titolarità di un rapporto di lavoro subordinato, di per sé e a prescindere dalle circostanze del caso concreto, possa integrare una legittima causa di licenziamento per giusta causa, considerato che la ratio delle norme che disciplinano l'incompatibilità è quella di evitare situazioni di conflitto di interesse e la dispersione di energie a favore di altri soggetti;
circostanze che nel caso della Dott.ssa non si sono verificate”. Pt_1
Parte appellante si duole poi che il giudice di prime cure abbia fatto impropriamente coincidere responsabilità disciplinare e responsabilità erariale ed evidenzia che, nel caso di specie, numerosi elementi depongono a favore dell'insussistenza del danno che, infatti, l' non era stata in grado di indicare né CP_1 nell'ambito della procedura disciplinare, né negli atti difensivi.
Anche l'inerzia a fronte della comunicazione dell'ente previdenziale svizzero confermerebbe come “l' non abbia ritenuto la condotta di gravità tale da Pt_3 necessitare un intervento immediato, che infatti è stato del tutto omesso”.
Ad avviso di parte appellante, il Tribunale, muovendo dalla considerazione che le condotte della dr.ssa costituivano violazione di norme primarie, aveva del Pt_1 tutto omesso di analizzare le disposizioni del CCNL comparto Sanità e in particolare l'art. 72, che indica le sanzioni e i criteri di gradualità e proporzionalità da applicare.
Tale disposizione contrattuale – si deduce - prevede la sanzione della sospensione da tre a sei mesi in caso di “mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale” e la sanzione del licenziamento per condotte ben più gravi di quelle contestate alla dr.ssa Pt_1
Sulla base dei motivi suesposti parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la legittimità del licenziamento per giusta causa, con conseguente accoglimento delle domande proposte in primo grado. Precisa, con riferimento alla domanda risarcitoria, che nel caso in esame non trovano applicazione le tutele dell'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300, ma che la domanda risarcitoria proposta potrà essere comunque valutata in base alle norme generali che disciplinano la responsabilità contrattuale e che prevedono la liquidazione equitativa del danno, senza che ciò costituisca mutamento della domanda, potendo la Corte d'appello procedere ad una sua differente qualificazione giuridica.
pag. 9/17 Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata ha chiesto Controparte_1 il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
All'udienza del 19 marzo 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da dev'essere respinto, con conferma della Parte_1 sentenza impugnata.
Nell'esaminare il primo motivo di gravame va premesso che l'art. 55 bis, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce, per quanto di interesse, quanto segue: “[…] per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa”.
Il successivo comma 9 ter precisa: “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Nel caso di specie, parte appellante lamenta la violazione del termine perentorio per la contestazione dell'addebito di 30 giorni dal ricevimento, da parte dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UPD) dell' , Controparte_1 della segnalazione dei fatti.
Ciò in quanto già in data 26 settembre 2019 il Presidente dell'UPD, dr. Per_2 aveva ricevuto una comunicazione dell'ente previdenziale svizzero SVA Graubunden, in cui veniva dichiarato che la dr.ssa intratteneva un rapporto di lavoro Pt_1 subordinato con una società privata svizzera, che generava redditi superiori del 25% rispetto ai redditi dalla stessa percepiti in Italia ed aveva anche determinato l'apertura di una posizione previdenziale in Svizzera in capo alla lavoratrice (cfr. docc. E 32 e 33 fascicolo appellante).
pag. 10/17 La tesi, a parere del Collegio, non convince.
In primo luogo, si evidenzia che l'UPD è un organo collegiale, sicché la conoscenza dei fatti da parte di uno dei componenti non equivale a conoscenza da parte dell'Ufficio.
Inoltre, la comunicazione dell'ente previdenziale svizzero in data 26 settembre
2019 è indirizzata genericamente all' ed il dr. vi ha dato Controparte_1 Per_2 riscontro il 31 ottobre 2019 in qualità di Direttore UO Risorse Umane e Organizzazione
e non già in veste di responsabile dell'UPD (cfr. doc. E32 fascicolo appellante).
Infine, sulla base della sola missiva dell'ente svizzero l' non sarebbe stata CP_1 in grado di formulare una puntuale e circostanziata contestazione disciplinare, dovendo verificare la veridicità delle informazioni in essa contenute e compiere ulteriori indagini, finalizzate in particolare ad individuare il “datore di lavoro svizzero” presso cui avrebbe prestato attività (non indicato nella comunicazione Parte_1 anzidetta), nonché ad accertare la durata dell'ipotetico rapporto di lavoro e l'entità dei compensi percepiti dalla lavoratrice.
Proprio a tal fine, con lettera in data 15 novembre 2019, l' Controparte_1 ha inoltrato alla Guardia di Finanza una “segnalazione nei confronti della dipendente dott.ssa in relazione alle anzidette comunicazioni dell'ente Parte_1 previdenziale svizzero, chiedendo “l'avvio di un approfondimento istruttorio in merito alla vicenda di cui trattasi, al fine di accertare se la dipendente abbia effettivamente svolto e/o svolga due rapporti di lavoro subordinato in violazione della vigente normativa applicabile ai dipendenti pubblici in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi ed incarichi retribuiti” (cfr. doc. E 33 fascicolo appellante).
La relazione della Guardia di Finanza, che dà conto dell'espletamento di plurimi e complessi accertamenti, è stata trasmessa all' , unitamente Controparte_1 alla nota del Dipartimento Funzione Pubblica, in data 22 ottobre 2021 (cfr. doc. 1 fascicolo appellata di primo grado). Solo in quel momento l ha acquisito piena conoscenza dei fatti, così da CP_1 poter formulare una specifica e circostanziata contestazione disciplinare.
Pertanto, in accordo con il giudice di primo grado, ritiene il Collegio che debba essere respinta l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare: questa, infatti,
è intervenuta il 12 novembre 2021 (cfr. doc. 2 fascicolo appellata di primo grado) e dunque nel termine di 30 giorni dalla segnalazione del fatto all'UPD a norma dell'art. 55 bis, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che deve farsi coincidere con la ricezione, da parte dell dell'anzidetta relazione della Guardia di Finanza in data CP_1
22 ottobre 2021.
Non può essere accolto neppure il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta il difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata.
Il Collegio condivide l'assunto di parte appellante, secondo cui i commi 60 e
61 dell'art. 1 legge 23 dicembre 1996 n. 662 devono ritenersi abrogati ex art. 12 disp.
pag. 11/17 prel. al codice civile, per effetto degli interventi legislativi successivi che hanno regolato interamente la materia e, segnatamente, dell'art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001 n.
165.
Nondimeno, va osservato che il regime delle incompatibilità nel pubblico impiego non è mutato a seguito di tali interventi legislativi: l'art. 53 d.lgs. 30 marzo
2001 n. 165, infatti, ha mantenuto ferma la disciplina delle incompatibilità di cui agli artt. 60 e ss. d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ed ha previsto, al pari dell'art. 1, comma 60, legge 23 dicembre 1996 n. 662, che al di fuori dei casi di incompatibilità assoluta le attività extraistituzionali del dipendente pubblico debbano essere previamente autorizzate dall'amministrazione di appartenenza.
E' sufficiente un confronto tra le disposizioni dell'art. 1, commi 60 e 61, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e quelle dell'art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per rendersi conto che lo svolgimento, da parte del pubblico dipendente, di attività remunerata a favore di terzi, senza l'autorizzazione dell'ente di appartenenza, era vietato nel precedente regime e continua ad esserlo sotto il vigore dell'attuale normativa (salve le deroghe tassativamente previste). L'art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ha poi sancito una vera e propria estensione a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e non, della disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e ss. d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (salve le deroghe previste da norme speciali), incluso l'istituto della decadenza automatica dal rapporto di impiego, se il dipendente non ottempera alla diffida a cessare dalla situazione di incompatibilità (“
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. […]”). Ove non trovi applicazione l'istituto della decadenza, l'accertata situazione di incompatibilità può comunque assumere rilevanza sotto il profilo disciplinare.
Si richiamano in tal senso gli arresti della giurisprudenza di legittimità, in cui si dà atto che “Questa Corte ha già interpretato la normativa che qui viene in rilievo (si rimanda a Cass. 19.1.2006 n. 967; Cass. 21.8.2009 n. 18608; Cass. 15.1.2015 n. 617) e ha evidenziato che la perdurante vigenza per l'impiego pubblico contrattualizzato della disciplina dettata dal Testo Unico trova la sua ratio nella specialità del rapporto rispetto a quello privato, rapporto che, per espressa volontà del legislatore costituzionale, deve essere tendenzialmente esclusivo.
[…] 6.2. Il Collegio, nel dare continuità all'orientamento sopra richiamato, intende ribadire che, ove si profili una situazione di incompatibilità assoluta, vengono in rilievo due diversi aspetti: l'uno relativo alla cessazione automatica del rapporto, che per
pag. 12/17 volontà del legislatore si verifica qualora la incompatibilità non venga rimossa nel termine assegnato al dipendente;
l'altro inerente alla responsabilità disciplinare per la violazione del dovere di esclusività, responsabilità che può essere comunque ravvisata anche nell'ipotesi in cui l'impiegato abbia ottemperato alla diffida.
Mentre la prima conseguenza opera su un piano oggettivo e prescinde da valutazioni sulla gravità dell'inadempimento, la seconda è assoggettata ai principi propri della responsabilità disciplinare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, presuppone sempre un giudizio di proporzionalità fra fatto contestato e sanzione, da esprimere tenendo conto di tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta” (cfr. Cass., 4 aprile 2017 n. 8722).
Se, dunque, l'art. 1, comma 61, legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevedeva, quale unica sanzione disciplinare in caso di svolgimento di attività extraistituzionale di lavoro subordinato o autonomo, il “recesso per giusta causa”, venuta meno tale disposizione l'inosservanza, da parte del pubblico dipendente, delle disposizioni in tema di incompatibilità deve essere adeguatamente valutata sotto il profilo disciplinare, utilizzando il parametro della proporzionalità e senza alcun automatismo sanzionatorio.
Nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento occorre richiamare anche l'art. 4, comma 7, legge 30 dicembre 1991 n. 412, norma speciale applicabile ai medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (espressamente fatta salva dall'art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), secondo la quale “con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il
Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso”. Con riguardo ai medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale opera, altresì, il divieto di svolgere attività libero professionale presso strutture sanitarie private accreditate, anche in ipotesi di opzione per l'attività extramuraria (cfr. art. 1, comma 5, legge 23 dicembre 1996 n. 662, a mente del quale “L'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quelle di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente”).
Tanto premesso, le situazioni di incompatibilità contestate a Parte_1 sono, in sintesi, le seguenti:
- avere svolto attività libero professionale presso Centro Salute Poliambulatori s.r.l., struttura accreditata con il SSN, dal 2012 al 2016;
- avere intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con la società
pag. 13/17 svizzera IS IM IN SA dal 2015 al 2019. I fatti e le condotte che hanno dato luogo alle contestate incompatibilità sono pacifici tra le parti.
Al fine di valutare la rilevanza disciplinare di tali condotte e graduare la risposta sanzionatoria, occorre esaminare, oltre alle già richiamate disposizioni di legge, le previsioni del contratto collettivo di riferimento (CCNL comparto Sanità, allegato sub doc. 42 fascicolo appellante).
L'art. 72, comma 1, di detto CCNL individua i seguenti criteri generali per determinare, alla luce dei principi di gradualità e proporzionalità, il tipo e l'entità delle sanzioni, in relazione alla gravità delle mancanze: l'intenzionalità del comportamento;
il grado di negligenza dimostrata;
la rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Azienda o
Ente; l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.
Con riguardo alla tipizzazione degli illeciti e alle relative previsioni sanzionatorie, per quanto qui di interesse l'art. 72 CCNL stabilisce, al comma 8, lett. g),
l'applicazione della sanzione della sospensione da tre giorni a sei mesi in caso di
“mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale”.
E', invece, punito con il licenziamento senza preavviso il “mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell'Azienda o Ente” (art. 72, comma 10, punto 1, lett. c), CCNL).
L'art. 72, comma 10, punto 2, lett. d), CCNL prevede poi la sanzione del licenziamento senza preavviso “per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile”.
Ciò posto, entrambe le condotte addebitate alla dr.ssa assumono Pt_1 rilevanza sotto il profilo disciplinare, poiché integrano inadempimento agli obblighi gravanti sulla lavoratrice.
Lo svolgimento di attività libero professionale presso Centro Salute Poliambulatori s.r.l. dal 2012 al 2016 costituisce violazione del divieto di svolgere attività libero professionale presso strutture sanitarie private accreditate, sancito dall'art. 1, comma 5, legge 23 dicembre 1996 n. 662.
pag. 14/17 La violazione, in sé considerata, si ritiene riconducibile all'illecito, tipizzato dalle parti sociali, di “mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale” (per il quale è prevista l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da tre giorni a sei mesi ex art. 72, comma 8, lett. g), CCNL), non essendovi evidenza che tale violazione abbia determinato “grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell o Ente” a mente dell'art. 72, comma 10, punto 1, lett. Pt_3
c), CCNL.
Il fatto che la dr.ssa avesse iniziato a prestare attività libero Pt_1 professionale presso detta struttura sanitaria privata in epoca anteriore all'accreditamento non esclude la sussistenza dell'illecito, in quanto il medico dipendente del Servizio sanitario nazionale che svolge attività libero professionale in regime di extramoenia è tenuto a verificare che permangano, per tutta la durata dell'attività, le condizioni che ne legittimano l'esercizio.
L'addebito inerente all'aver intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con IS IM IN SA dal 2015 al 2019 integra violazione dell'obbligo di esclusività del pubblico dipendente, stabilito dall'art. 60 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (di cui, come detto, l'art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 sancisce l'ultravigenza nei confronti di tutti i dipendenti pubblici), a mente del quale “l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente”, e dall'art. 4, comma 7, legge 30 dicembre 1991 n. 412, precedentemente richiamato.
L'art. 72 CCNL applicato, nel tipizzare gli illeciti disciplinari, non prende specificamente in considerazione la violazione della disciplina dell'incompatibilità, sopra richiamata;
nondimeno, non vi è dubbio che detta violazione assuma anche rilevanza disciplinare, configurando un inadempimento del dipendente agli obblighi posti a suo carico dalla legge, integrativi del regolamento negoziale.
Nel caso di cui si controverte la violazione deve ritenersi grave, alla stregua dei criteri fissati dall'art. 72, comma 1, CCNL precedentemente richiamati.
In primo luogo, viene in rilievo una situazione di incompatibilità assoluta, in quanto la dr.ssa non ha espletato in favore di IS IM IN SA un Pt_1 incarico retribuito astrattamente autorizzabile, ma ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato, che l non avrebbe potuto autorizzare neppure ove la dipendente ne CP_1 avesse fatto richiesta a norma dell'art. 53, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
La descritta situazione di incompatibilità si è protratta per diversi anni, dal 2015 al 2019; tanto, infatti, è durato il rapporto di lavoro tra la dr.ssa e IS Pt_1
IM IN SA;
tale rapporto è stato anche produttivo di redditi consistenti e ha comportato l'apertura di una posizione previdenziale in Svizzera (da cui è originata la pag. 15/17 richiesta di affiliazione inviata dall'ente previdenziale svizzero SVA Grabunden all'
[...]
in data 26 settembre 2019, finalizzata ad assoggettare l'intero reddito CP_1 della dr.ssa alla contribuzione svizzera, cfr. doc. E32 fascicolo appellante). Pt_1
Da tutto ciò emerge la “rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate”, nonché l'indubbia “intenzionalità del comportamento”, avvalorata dalla circostanza che, secondo quanto dichiarato dall'ente previdenziale svizzero nella email in data 28 agosto 2019 (pure allegata sub doc. E32 fascicolo appellante), era stata proprio la dr.ssa a chiedere all'ente di Pt_1 acquisire i cedolini paga dall'ASST al fine di valutare “l'assoggettamento assicurativo” della stessa.
La connotazione di gravità della condotta è poi accentuata dal ruolo di dirigente medico rivestito dalla dr.ssa all'interno dell' e dalle elevate Pt_1 CP_1
“responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto”.
La gravità delle violazioni in esame non viene meno, ad avviso del Collegio, per il fatto che la società IS IM IN SA fa capo al padre di Parte_1
Parte appellante non ha allegato, ancor prima che dimostrato, il carattere fittizio o simulato del rapporto di lavoro in parola, sicché risulta ininfluente – oltre che assai poco credibile, come condivisibilmente osservato dal giudice di prime cure –
l'allegazione di avere svolto solo attività sporadiche ed occasionali in favore del padre.
A fronte della formalizzazione di un rapporto di lavoro subordinato - del quale, si ribadisce, mai è stata posta in discussione la genuinità; che ha avuto esecuzione con versamento di retribuzioni e contributi assicurativi e che ha dato origine anche ad una domanda di “affiliazione” da parte dell'ente previdenziale svizzero all , con connessa richiesta di versare “contributi paritetici” Controparte_1 per l'importo di CHF 1.791,30 (cfr. lettera in data 8 dicembre 2020, allegata sub doc.
E32 fascicolo appellante) – l'asserito svolgimento di attività solo occasionale da parte della dr.ssa non fa venir meno il disvalore della condotta contestata. Pt_1
Tale condotta, infatti, appare sintomatica di grave e protratta noncuranza dei doveri propri del dipendente pubblico, idonea a ledere il prestigio dell' e ad CP_1 esporla anche a richieste economiche da parte di terzi.
In ragione di quanto esposto reputa il Collegio, in accordo con il giudice di prime cure, che la sanzione del licenziamento senza preavviso sia proporzionata alla gravità della mancanza accertata, la quale appare suscettibile di compromettere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per l'ente pubblico.
La fattispecie concreta è, in altri termini, riconducibile alla previsione dell'art. 72, comma 10, punto 2, lett. d), CCNL, che sanziona con il licenziamento senza preavviso gli atti e i comportamenti, non ricompresi specificamente negli illeciti tipizzati dalle parti sociali, “di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile”.
pag. 16/17 Tale giudizio è avvalorato dall'ulteriore mancanza accertata a carico dell'appellante, rappresentata, come detto, dall'avere svolto dal 2012 al 2016 attività libero professionale presso una struttura sanitaria accreditata con il SSN.
Se è vero, infatti, che tale mancanza, singolarmente considerata, non è idonea a giustificare il licenziamento, essendo sussumibile nell'illecito previsto e punito dall'art. 72, comma 8, lett. g), CCNL con la sospensione da tre giorni a sei mesi, è altresì vero che essa non può essere ignorata al fine di apprezzare la lesione del vincolo fiduciario che investe il comportamento tenuto dalla lavoratrice nel suo complesso, tanto più che le due condotte sono almeno in parte coeve (lo svolgimento di attività libero professionale per Centro Salute Poliambulatori s.r.l. è avvenuto dal 2012 al
2016; il rapporto di lavoro alle dipendenze di IS IM IN SA copre il periodo dal 2015 al 2019).
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo
2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 641/2024 del Tribunale di Monza;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 19 marzo 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
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