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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/12/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. IN LI RA Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 444/2023 R.G. relativa a ricorso in riassunzione a seguito della sentenza n. 35344/2022 della Corte di Cassazione in materia di risarcimento danni da incidente stradale
CP_1 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente a[...] e CodiceFiscale_1
ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Attilio Gagliano che lo rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata all'atto intro-
duttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
1) nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2 [...]
), residente a[...] e ivi elettiva- C.F._2
mente domiciliata presso lo studio dell'avv. Olindo Di Francesco che la rappre-
senta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio;
2) (P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_1
1 rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la liquidazione dei si-
nistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione
siciliana, con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45 ed elettivamente domici-
liata in Agrigento presso lo studio dell'avv. Sabina Schifano che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata alla comparsa di costitu-
zione di questo grado del giudizio
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
1) Ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva (o, in subordine, con-
corrente) del minore nel sinistro per cui è processo;
Persona_1
2) in via gradata, nell'ipotesi di un remoto accoglimento parziale della domanda dell'appellante (ritenuto non responsabile nel procedimento penale dopo ben due opposizioni) attribuire una responsabilità del 20% a carico dell'appellante attribuendo l'80 % di colpa a colui che ha cagionato l'incidente,
ovvero, nella percentuale che sarà ritenuta coerente dalla Corte di Appello;
3) per l'effetto, condannare la (quale impresa designata dal CP_3
Fondo vittime della strada), nonché la sig.ra (quale respon- Controparte_2
sabile civile del danno), al pagamento della somma di €6.716,07 oltre rivaluta-
zione monetaria ed interessi, dalla data del sinistro fino al soddisfo;
4) condannare le appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese dei compensi difensivi del presente giudizio appello in sede di rinvio, nonché a quelle dei pregressi definiti giudizi avanti.
Per Controparte_2
1) Preliminarmente ritenere e dichiarare improcedibile e/o
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 inammissibile l'appello avversario per i motivi esposti.
2) Gradatamente e senza recesso, senza prestare acquiescenza e per solo scrupolo difensivo, rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto e/o con ogni altra statuizione di legge.
3) Ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro e, conseguentemente, rigettare la domanda attorea con ogni statuizione di legge.
4) Senza recesso e senza prestare acquiescenza, ridurre la domanda at-
torea a quanto di ragione, per quanto in narrativa e per effetto dell'accertamento del prevalente concorso di colpa dell'appellante.
5) Conseguentemente, nella denegata ipotesi che controparte provi una pur minima responsabilità della comparente nella causalità del sinistro de quo,
dire e dichiarare che la stessa ha diritto ad essere manlevata e garantita dalla responsabile per la Rca da ogni condanna, obbligo, Controparte_4
peso, spesa nella più ampia e generale forma.
6) Per l'effetto, confermare la sentenza n. 1853/2014 resa dal Tribunale
di Agrigento il 18 dicembre 2014 e depositata in pari data.
7) Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, da di-
strarre in favore dell'istante avvocato antistatario.
8) In subordine, condannare la che assicura il mezzo di pro- CP_4
prietà della comparente a sopportare le spese di lite della difesa svolta anche nell'interesse del predetto assicuratore;
con distrazione in favore dell'istante difensore antistatario.
Per CP_3
1) Ritenere e dichiarare infondate e/o non provate le domande actoree
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 proposte nei confronti della comparente e conseguentemente rigettarle con vit-
toria di spese e compensi;
2) in subordine, ove provata la circostanza che il danno fu provocato,
anche in via concorsuale, con mezzo privo di copertura assicurativa, limitare il risarcimento al danno rigorosamente provato in corso di causa, spese compen-
sate;
3) in via trasversale condannare a rimborsare a Controparte_2 [...]
quanto la stessa fosse eventualmente condannata a corrispondere, CP_5
a qualsiasi titolo, al sig. in forza della emananda sentenza;
Parte_1
4) compensare le spese del terzo grado di giudizio;
5) condannare il sig. alle spese di lite del giudizio di rinvio, Parte_1
oltre rimborso forfettario spese generali e oneri accessori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Così si legge nella sentenza n. 35344/2022 della Corte di Cassazione:
« ha proposto ricorso per cassazione, basato su due Parte_1
motivi e illustrato da memoria, nei confronti di , Controparte_3
nella qualità di impresa designata dal Fgvs, e di e avverso Controparte_2
la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 988/2020, pubblicata il 29
giugno 2020, di rigetto del gravame proposto dal medeMO avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1853/2014, con la quale era stata
rigettata la domanda proposta dal nei confronti di Parte_1 CP_6
e , nella predetta qualità, e volta ad ottenere la condanna
[...] CP_3
delle convenute al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale veri-
ficatosi il 31 ottobre 2004, in Agrigento, alla via Bonamore, da ascriversi, ad
avviso dell'attore, alla responsabilità del figlio minore della CP_2 Per_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 , che, alla guida del ciclomotore (risultato nel corso delle indagini preli- Per_1
minari – conclusesi con l'archiviazione del procedimento penale a carico del
con ordinanza del 17 settembre 2008 – non coperto da polizza per Parte_1
l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli) di pro-
prietà della madre, nell'occorso trasportata, immettendosi nella detta via a
forte velocità e non rispettando il segnale di Stop, aveva urtato l'auto Opel
Astra targata CH7383T, condotta dal in seguito all'urto, cadendo, Parte_1
l' aveva riportato ferite al capo mentre il minore era deceduto;
l'auto CP_2
dell'attore aveva riportato danni;
le intimate non hanno svolto attività difen-
siva in questa sede;
[…]
La Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dell'art. 2054 Cc,
considerato che non vi è alcun dubbio circa l'effettivo verificarsi del sinistro in
parola, sicché ne andava accertata la responsabilità ovvero, ove ricorressero
i presupposti, occorreva far ricorso alla presunzione di pari corresponsabilità
sancita dall'art. 2054, 2° comma, Cc, che ha carattere sussidiario ed opera
non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti,
ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (v.,
ex multis, Cass., ord., n. 7061 del 12 marzo 2020); […]
il ricorso va, pertanto, accolto;
la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le
spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Palermo, in
diversa composizione».
1.1. Con atto di citazione datato 24 febbraio 2025 Parte_1
ha quindi riassunto la causa, concludendo nei termini poi sostanzial-
[...]
mente riprodotti in sede di precisazione delle conclusioni, interamente supra
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 trascritte.
Dal canto loro, e ritualmente costi- Controparte_2 CP_3
tuitesi, hanno concluso nel senso riportato in epigrafe.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 26 settembre 2025 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Ciò premesso, si osserva che, nell'atto con cui Parte_2
riassume la causa innanzi a questa Corte, vengono ripercorsi i precedenti
[...]
gradi del giudizio e i relativi esiti;
quindi, come già detto, si conclude nel senso sostanzialmente coincidente a quanto poi richiesto in sede di precisazione delle conclusioni, riportate in epigrafe.
2.1. Ciò posto, prima di passare all'esame delle richieste delle parti, va innanzi tutto chiarito che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (n. 3 dell'art. 360 Cpc), op-
pure per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (n. 5
dello stesso art. 360), o, ancora, per l'una e per l'altra ragione;
infatti:
- nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto a uniformarsi,
ai sensi dell'art. 384, 1° comma, Cpc, al principio di diritto enunciato dalla sen-
tenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valuta-
zione dei fatti acquisiti al processo;
- nel secondo caso, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 cassata, tenendo conto, peraltro, di preclusioni e decadenze già verificatesi;
- nella terza situazione, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre a estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la va-
lutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di
Cassazione e sempre nel rispetto di preclusioni e decadenze pregresse (Cass.
27337/2019).
Nella vicenda in esame si rientra nella terza ipotesi, giacché la Corte
Suprema ha accolto le doglianze con cui si prospettavano violazioni riconduci-
bili sia al n. 3 e al n. 4 (al primo motivo) sia al n. 5 (alla seconda censura)
dell'art. 360 del Codice di rito civile, dichiarando assorbita «ogni altra que-
stione proposta».
2.2. Ora, come può leggersi nella sentenza della Cassazione che ha rin-
viato la causa innanzi a questa Corte, è fuori discussione il fatto storico di cui qui si discute («non vi è alcun dubbio circa l'effettivo verificarsi del sinistro in
parola»).
Parimenti, non costituisce materia del contendere la circostanza,
anch'essa evidenziata nella sentenza del giudice di legittimità, che il ciclomo-
tore condotto dal e di proprietà della non era coperto da polizza Per_1 CP_2
per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, il che giustifica la presenza, in questo giudizio, di quale impresa designata CP_3
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione siciliana.
2.2.1. Questo collegio è dunque chiamato a decidere in ordine alla re-
sponsabilità dei soggetti che guidavano i veicoli che si scontrarono il 31 ottobre
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 2004.
2.2.2. Al riguardo, mette conto di evidenziare che la Corte di Appello
di Milano, decidendo sull'impugnazione proposta dai parenti di Persona_1
avverso la sentenza del Tribunale adìto dagli stessi congiunti per ottenere il risarcimento del danno da loro sofferto in conseguenza del decesso del mede-
MO , nel respingere il gravame quanto all'an della responsabilità dei due Per_1
conducenti, responsabilità che il primo giudice aveva attribuito al 70% al Per_1
e al 30% al ha così motivato: «L'attribuzione di una quota preva- CP_7
lente di colpa alla vittima è ampiamente giustificata dalle risultanze del verbale
d'incidente redatto dai Carabinieri di Agrigento e dalla allegata planimetria,
nonché dagli accertamenti effettuati dal consulente del Pubblico Ministero – e
da quest'ultimo recepite – nell'ambito delle indagini preliminari della Procura
di Agrigento, sfociate in una richiesta di archiviazione nei confronti del Can-
zoneri. È emerso in questo modo che l'incidente si verificò (prevalentemente)
perché nell'occasione percorrendo a fari spenti in ora notturna Persona_1
la via Demetria di Agrigento, violò il segnale di Stop ed entrò in collisione con
l'autovettura Opel Astra il cui conducente, a fronte dell'improvvisa invasione
della corsia in marcia da parte del ciclomotore, non ebbe il tempo d'intrapren-
dere alcuna manovra d'emergenza.
Ricostruzione ampiamente confermata dalla planimetria in atti, posto
che il punto d'urto dei due mezzi è collocato oltre il segnale di Stop e che
l'eventuale brusco spostamento dell'auto (che, a dire degli appellanti, inizial-
mente sembrava proseguire la marcia nella via Petrarca, senza interferire con
la corsia occupata dal ) verso la via Artemide, attraversando così la car- Per_1
reggiata impegnata dal ciclomotore, non esimeva il motociclista dall'aspettare
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8 fermo il passaggio dell'auto, perfettamente avvistabile, consentendo al condu-
cente di scegliere quale delle due vie imboccare (alternativa conforme allo
stato dei luoghi ed in re ipsa prevedibile, quand'anche imprudentemente risolta
dall'automobilista). […]
Quantificazione [70% al e al 30% al nota dell'esten- Per_1 CP_7
sore di questa sentenza] nella specie condivisa da questa Corte, non potendosi
dubitare della preponderante gravità della turbativa della circolazione stra-
dale consistita nell'invadere nella notte a fari spenti la corsia di pertinenza di
altro veicolo, senza rispettare il segnale di Stop (al cospetto della condotta pur
imprudente ascritta dal Tribunale – ormai con forza di giudicato, in mancanza
di appello sul punto – all'automobilista, per non avere questo a sua volta re-
golato la velocità in relazione al contesto e mantenuto il controllo del proprio
veicolo, eseguendo tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza)».
2.2.3. Si tratta di motivazione che questo collegio fa propria, trattandosi di ragionamento condivisibile in quanto fondato su dati oggettivi (come visto:
il contenuto del verbale d'incidente redatto dai Carabinieri corredato da plani-
metria, nonché gli accertamenti del consulente del Pubblico Ministero).
2.3. Per completezza di motivazione si osserva, a questo punto, che la testimonianza resa da all'udienza del 5 ottobre 2023 Testimone_1
non consente di pervenire a diversa conclusione.
E invero, per un verso, sul capitolo c) della prova testimoniale, formu-
lato per dimostrare che «il predetto motore giunto allo Stop presente nella via
ME si fermava», il teste ha, sì, risposto affermativamente, ma ha aggiunto:
«se mal non ricordo, essendo passati circa quindici anni dal fatto».
Per altro verso, e soprattutto, lo stesso teste ha confermato il capitolo
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
9 b), nel quale si legge che egli seguiva «il ciclomotore ad una distanza di circa ottanta metri», il che rende francamente poco credibile la circostanza che egli,
il teste, possa aver notato se il ebbe o meno a fermarsi allo Stop. Per_1
Ma quand'anche si volesse ritenere che, nonostante la non indifferente distanza (si ripete: di ottanta metri) e il buio (il fatto avvenne, secondo quanto indicato nella citazione di primo grado, alle18,30 del 31 ottobre 2014; e nella
Cassazione si parla di «ora notturna»), il teste fosse in grado di avere visione del luogo in cui insisteva il segnale di Stop, è parimenti incomprensibile la ra-
gione per la quale lo stesso teste avrebbe dovuto prestare attenzione a un fatto per lui irrilevante, e cioè il rispetto (o meno) del segnale di Stop da parte del conducente del ciclomotore (l'importanza di quella condotta, infatti, si sarebbe rivelata tale solo a posteriori, e cioè dopo lo scontro).
2.4. Passando, dunque, alla quantificazione del danno, si rileva che sin dal primo grado il ha chiesto la condanna delle sue controparti al CP_7
pagamento di €6.716,07, ancorando tale richiesta a una stima effettuata dall'au-
tocarrozzeria . Parte_3
Al riguardo, si osserva, innanzi tutto, che non appare opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio per la stima dei danni de quibus, essendo lecito ritenere che a distanza di oltre vent'anni dai fatti il veicolo del sia CP_7
già stato riparato oppure rottamato.
Si evidenzia quindi che non sembra revocabile in dubbio che detto vei-
colo ebbe a riportare gravi danni, ciò potendosi inferire quanto meno dalla vio-
lenza della collisione con il mezzo antagonista, essendosi determinato, da quello scontro, un impatto tale da provocare il decesso del conducente di quel mezzo.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
10 Dunque, dovendosi procedere a una stima necessariamente equitativa
ex art. 1226 Cc, in base alle considerazioni che precedono ritiene questa Corte
di dover riconoscere all'appellante l'importo di novemila euro, espresso in mo-
neta attuale e quindi comprensivo di rivalutazione e interessi (Cass. 9515/2007
e 20889/2018). E poiché lo stesso appellante è stato ritenuto responsabile del sinistro nella misura del 30%, l'importo finale dovutogli – al cui pagamento vanno condannati gli odierni appellati – è pari a €6.300,00, oltre interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione di questa sentenza a quello del pa-
gamento.
3. Alla soccombenza, infine, segue la condanna degli appellati al rim-
borso, all'appellante, delle spese delle fasi e dei gradi sin qui svolti, come li-
quidate in dispositivo.
4. Infine, ai sensi del 1° comma dell'art. 292 Dlgs 209/2005, sussistendo il diritto di al regresso nei confronti della per il recupero CP_3 CP_2
dell'indennizzo che dovesse essere pagato nonché degli interessi e delle spese,
la stessa va condannata a rimborsare a detta compagnia di assicura- CP_2
zioni quanto quest'ultima dovesse corrispondere a , Parte_1
a qualunque titolo, in dipendenza di questa sentenza.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti in sede di rinvio dalla Cassazione sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1853/2014 del 18
[...]
dicembre 2014, così provvede:
1) dichiara che e concor- Parte_1 Persona_1
sero, rispettivamente, nella misura del 30% e del 70% nella determinazione del
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
11 sinistro tra loro verificatosi il 31 ottobre 2004;
2) condanna, di conseguenza, e Controparte_2 Controparte_8
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a
[...]
di €6.300,00, oltre interessi al tasso legale dal Parte_1
giorno della pubblicazione di questa sentenza a quello del pagamento;
3) condanna e al rimborso, Controparte_2 Controparte_3
a , delle spese del giudizio, che liquida: Parte_1
- in €2.738,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge, quanto a quelle del primo grado;
- in €2.833,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge, quanto a quelle del precedente appello;
- in 2.311,50 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge, quanto a quelle della Cassazione;
- in €2.975,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge, quanto a quelle di questo giudizio di rinvio;
4) condanna a rimborsare a Controparte_2 Controparte_3
quanto quest'ultima dovesse corrispondere a a Parte_1
qualunque titolo, in dipendenza di questa sentenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente rel. est.
IN LI RA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma di-
gitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche,
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
12 e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n.
44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. IN LI RA Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 444/2023 R.G. relativa a ricorso in riassunzione a seguito della sentenza n. 35344/2022 della Corte di Cassazione in materia di risarcimento danni da incidente stradale
CP_1 [...]
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente a[...] e CodiceFiscale_1
ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Attilio Gagliano che lo rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata all'atto intro-
duttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
1) nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2 [...]
), residente a[...] e ivi elettiva- C.F._2
mente domiciliata presso lo studio dell'avv. Olindo Di Francesco che la rappre-
senta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio;
2) (P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_1
1 rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la liquidazione dei si-
nistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione
siciliana, con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45 ed elettivamente domici-
liata in Agrigento presso lo studio dell'avv. Sabina Schifano che la rappresenta e difende per mandato conferito con procura allegata alla comparsa di costitu-
zione di questo grado del giudizio
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
1) Ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva (o, in subordine, con-
corrente) del minore nel sinistro per cui è processo;
Persona_1
2) in via gradata, nell'ipotesi di un remoto accoglimento parziale della domanda dell'appellante (ritenuto non responsabile nel procedimento penale dopo ben due opposizioni) attribuire una responsabilità del 20% a carico dell'appellante attribuendo l'80 % di colpa a colui che ha cagionato l'incidente,
ovvero, nella percentuale che sarà ritenuta coerente dalla Corte di Appello;
3) per l'effetto, condannare la (quale impresa designata dal CP_3
Fondo vittime della strada), nonché la sig.ra (quale respon- Controparte_2
sabile civile del danno), al pagamento della somma di €6.716,07 oltre rivaluta-
zione monetaria ed interessi, dalla data del sinistro fino al soddisfo;
4) condannare le appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese dei compensi difensivi del presente giudizio appello in sede di rinvio, nonché a quelle dei pregressi definiti giudizi avanti.
Per Controparte_2
1) Preliminarmente ritenere e dichiarare improcedibile e/o
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 inammissibile l'appello avversario per i motivi esposti.
2) Gradatamente e senza recesso, senza prestare acquiescenza e per solo scrupolo difensivo, rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto e/o con ogni altra statuizione di legge.
3) Ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro e, conseguentemente, rigettare la domanda attorea con ogni statuizione di legge.
4) Senza recesso e senza prestare acquiescenza, ridurre la domanda at-
torea a quanto di ragione, per quanto in narrativa e per effetto dell'accertamento del prevalente concorso di colpa dell'appellante.
5) Conseguentemente, nella denegata ipotesi che controparte provi una pur minima responsabilità della comparente nella causalità del sinistro de quo,
dire e dichiarare che la stessa ha diritto ad essere manlevata e garantita dalla responsabile per la Rca da ogni condanna, obbligo, Controparte_4
peso, spesa nella più ampia e generale forma.
6) Per l'effetto, confermare la sentenza n. 1853/2014 resa dal Tribunale
di Agrigento il 18 dicembre 2014 e depositata in pari data.
7) Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, da di-
strarre in favore dell'istante avvocato antistatario.
8) In subordine, condannare la che assicura il mezzo di pro- CP_4
prietà della comparente a sopportare le spese di lite della difesa svolta anche nell'interesse del predetto assicuratore;
con distrazione in favore dell'istante difensore antistatario.
Per CP_3
1) Ritenere e dichiarare infondate e/o non provate le domande actoree
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 proposte nei confronti della comparente e conseguentemente rigettarle con vit-
toria di spese e compensi;
2) in subordine, ove provata la circostanza che il danno fu provocato,
anche in via concorsuale, con mezzo privo di copertura assicurativa, limitare il risarcimento al danno rigorosamente provato in corso di causa, spese compen-
sate;
3) in via trasversale condannare a rimborsare a Controparte_2 [...]
quanto la stessa fosse eventualmente condannata a corrispondere, CP_5
a qualsiasi titolo, al sig. in forza della emananda sentenza;
Parte_1
4) compensare le spese del terzo grado di giudizio;
5) condannare il sig. alle spese di lite del giudizio di rinvio, Parte_1
oltre rimborso forfettario spese generali e oneri accessori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Così si legge nella sentenza n. 35344/2022 della Corte di Cassazione:
« ha proposto ricorso per cassazione, basato su due Parte_1
motivi e illustrato da memoria, nei confronti di , Controparte_3
nella qualità di impresa designata dal Fgvs, e di e avverso Controparte_2
la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 988/2020, pubblicata il 29
giugno 2020, di rigetto del gravame proposto dal medeMO avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1853/2014, con la quale era stata
rigettata la domanda proposta dal nei confronti di Parte_1 CP_6
e , nella predetta qualità, e volta ad ottenere la condanna
[...] CP_3
delle convenute al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale veri-
ficatosi il 31 ottobre 2004, in Agrigento, alla via Bonamore, da ascriversi, ad
avviso dell'attore, alla responsabilità del figlio minore della CP_2 Per_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 , che, alla guida del ciclomotore (risultato nel corso delle indagini preli- Per_1
minari – conclusesi con l'archiviazione del procedimento penale a carico del
con ordinanza del 17 settembre 2008 – non coperto da polizza per Parte_1
l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli) di pro-
prietà della madre, nell'occorso trasportata, immettendosi nella detta via a
forte velocità e non rispettando il segnale di Stop, aveva urtato l'auto Opel
Astra targata CH7383T, condotta dal in seguito all'urto, cadendo, Parte_1
l' aveva riportato ferite al capo mentre il minore era deceduto;
l'auto CP_2
dell'attore aveva riportato danni;
le intimate non hanno svolto attività difen-
siva in questa sede;
[…]
La Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dell'art. 2054 Cc,
considerato che non vi è alcun dubbio circa l'effettivo verificarsi del sinistro in
parola, sicché ne andava accertata la responsabilità ovvero, ove ricorressero
i presupposti, occorreva far ricorso alla presunzione di pari corresponsabilità
sancita dall'art. 2054, 2° comma, Cc, che ha carattere sussidiario ed opera
non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti,
ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (v.,
ex multis, Cass., ord., n. 7061 del 12 marzo 2020); […]
il ricorso va, pertanto, accolto;
la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le
spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Palermo, in
diversa composizione».
1.1. Con atto di citazione datato 24 febbraio 2025 Parte_1
ha quindi riassunto la causa, concludendo nei termini poi sostanzial-
[...]
mente riprodotti in sede di precisazione delle conclusioni, interamente supra
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 trascritte.
Dal canto loro, e ritualmente costi- Controparte_2 CP_3
tuitesi, hanno concluso nel senso riportato in epigrafe.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 26 settembre 2025 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Ciò premesso, si osserva che, nell'atto con cui Parte_2
riassume la causa innanzi a questa Corte, vengono ripercorsi i precedenti
[...]
gradi del giudizio e i relativi esiti;
quindi, come già detto, si conclude nel senso sostanzialmente coincidente a quanto poi richiesto in sede di precisazione delle conclusioni, riportate in epigrafe.
2.1. Ciò posto, prima di passare all'esame delle richieste delle parti, va innanzi tutto chiarito che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (n. 3 dell'art. 360 Cpc), op-
pure per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (n. 5
dello stesso art. 360), o, ancora, per l'una e per l'altra ragione;
infatti:
- nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto a uniformarsi,
ai sensi dell'art. 384, 1° comma, Cpc, al principio di diritto enunciato dalla sen-
tenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valuta-
zione dei fatti acquisiti al processo;
- nel secondo caso, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella
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6 cassata, tenendo conto, peraltro, di preclusioni e decadenze già verificatesi;
- nella terza situazione, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre a estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la va-
lutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di
Cassazione e sempre nel rispetto di preclusioni e decadenze pregresse (Cass.
27337/2019).
Nella vicenda in esame si rientra nella terza ipotesi, giacché la Corte
Suprema ha accolto le doglianze con cui si prospettavano violazioni riconduci-
bili sia al n. 3 e al n. 4 (al primo motivo) sia al n. 5 (alla seconda censura)
dell'art. 360 del Codice di rito civile, dichiarando assorbita «ogni altra que-
stione proposta».
2.2. Ora, come può leggersi nella sentenza della Cassazione che ha rin-
viato la causa innanzi a questa Corte, è fuori discussione il fatto storico di cui qui si discute («non vi è alcun dubbio circa l'effettivo verificarsi del sinistro in
parola»).
Parimenti, non costituisce materia del contendere la circostanza,
anch'essa evidenziata nella sentenza del giudice di legittimità, che il ciclomo-
tore condotto dal e di proprietà della non era coperto da polizza Per_1 CP_2
per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, il che giustifica la presenza, in questo giudizio, di quale impresa designata CP_3
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione siciliana.
2.2.1. Questo collegio è dunque chiamato a decidere in ordine alla re-
sponsabilità dei soggetti che guidavano i veicoli che si scontrarono il 31 ottobre
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 2004.
2.2.2. Al riguardo, mette conto di evidenziare che la Corte di Appello
di Milano, decidendo sull'impugnazione proposta dai parenti di Persona_1
avverso la sentenza del Tribunale adìto dagli stessi congiunti per ottenere il risarcimento del danno da loro sofferto in conseguenza del decesso del mede-
MO , nel respingere il gravame quanto all'an della responsabilità dei due Per_1
conducenti, responsabilità che il primo giudice aveva attribuito al 70% al Per_1
e al 30% al ha così motivato: «L'attribuzione di una quota preva- CP_7
lente di colpa alla vittima è ampiamente giustificata dalle risultanze del verbale
d'incidente redatto dai Carabinieri di Agrigento e dalla allegata planimetria,
nonché dagli accertamenti effettuati dal consulente del Pubblico Ministero – e
da quest'ultimo recepite – nell'ambito delle indagini preliminari della Procura
di Agrigento, sfociate in una richiesta di archiviazione nei confronti del Can-
zoneri. È emerso in questo modo che l'incidente si verificò (prevalentemente)
perché nell'occasione percorrendo a fari spenti in ora notturna Persona_1
la via Demetria di Agrigento, violò il segnale di Stop ed entrò in collisione con
l'autovettura Opel Astra il cui conducente, a fronte dell'improvvisa invasione
della corsia in marcia da parte del ciclomotore, non ebbe il tempo d'intrapren-
dere alcuna manovra d'emergenza.
Ricostruzione ampiamente confermata dalla planimetria in atti, posto
che il punto d'urto dei due mezzi è collocato oltre il segnale di Stop e che
l'eventuale brusco spostamento dell'auto (che, a dire degli appellanti, inizial-
mente sembrava proseguire la marcia nella via Petrarca, senza interferire con
la corsia occupata dal ) verso la via Artemide, attraversando così la car- Per_1
reggiata impegnata dal ciclomotore, non esimeva il motociclista dall'aspettare
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8 fermo il passaggio dell'auto, perfettamente avvistabile, consentendo al condu-
cente di scegliere quale delle due vie imboccare (alternativa conforme allo
stato dei luoghi ed in re ipsa prevedibile, quand'anche imprudentemente risolta
dall'automobilista). […]
Quantificazione [70% al e al 30% al nota dell'esten- Per_1 CP_7
sore di questa sentenza] nella specie condivisa da questa Corte, non potendosi
dubitare della preponderante gravità della turbativa della circolazione stra-
dale consistita nell'invadere nella notte a fari spenti la corsia di pertinenza di
altro veicolo, senza rispettare il segnale di Stop (al cospetto della condotta pur
imprudente ascritta dal Tribunale – ormai con forza di giudicato, in mancanza
di appello sul punto – all'automobilista, per non avere questo a sua volta re-
golato la velocità in relazione al contesto e mantenuto il controllo del proprio
veicolo, eseguendo tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza)».
2.2.3. Si tratta di motivazione che questo collegio fa propria, trattandosi di ragionamento condivisibile in quanto fondato su dati oggettivi (come visto:
il contenuto del verbale d'incidente redatto dai Carabinieri corredato da plani-
metria, nonché gli accertamenti del consulente del Pubblico Ministero).
2.3. Per completezza di motivazione si osserva, a questo punto, che la testimonianza resa da all'udienza del 5 ottobre 2023 Testimone_1
non consente di pervenire a diversa conclusione.
E invero, per un verso, sul capitolo c) della prova testimoniale, formu-
lato per dimostrare che «il predetto motore giunto allo Stop presente nella via
ME si fermava», il teste ha, sì, risposto affermativamente, ma ha aggiunto:
«se mal non ricordo, essendo passati circa quindici anni dal fatto».
Per altro verso, e soprattutto, lo stesso teste ha confermato il capitolo
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9 b), nel quale si legge che egli seguiva «il ciclomotore ad una distanza di circa ottanta metri», il che rende francamente poco credibile la circostanza che egli,
il teste, possa aver notato se il ebbe o meno a fermarsi allo Stop. Per_1
Ma quand'anche si volesse ritenere che, nonostante la non indifferente distanza (si ripete: di ottanta metri) e il buio (il fatto avvenne, secondo quanto indicato nella citazione di primo grado, alle18,30 del 31 ottobre 2014; e nella
Cassazione si parla di «ora notturna»), il teste fosse in grado di avere visione del luogo in cui insisteva il segnale di Stop, è parimenti incomprensibile la ra-
gione per la quale lo stesso teste avrebbe dovuto prestare attenzione a un fatto per lui irrilevante, e cioè il rispetto (o meno) del segnale di Stop da parte del conducente del ciclomotore (l'importanza di quella condotta, infatti, si sarebbe rivelata tale solo a posteriori, e cioè dopo lo scontro).
2.4. Passando, dunque, alla quantificazione del danno, si rileva che sin dal primo grado il ha chiesto la condanna delle sue controparti al CP_7
pagamento di €6.716,07, ancorando tale richiesta a una stima effettuata dall'au-
tocarrozzeria . Parte_3
Al riguardo, si osserva, innanzi tutto, che non appare opportuno disporre consulenza tecnica d'ufficio per la stima dei danni de quibus, essendo lecito ritenere che a distanza di oltre vent'anni dai fatti il veicolo del sia CP_7
già stato riparato oppure rottamato.
Si evidenzia quindi che non sembra revocabile in dubbio che detto vei-
colo ebbe a riportare gravi danni, ciò potendosi inferire quanto meno dalla vio-
lenza della collisione con il mezzo antagonista, essendosi determinato, da quello scontro, un impatto tale da provocare il decesso del conducente di quel mezzo.
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10 Dunque, dovendosi procedere a una stima necessariamente equitativa
ex art. 1226 Cc, in base alle considerazioni che precedono ritiene questa Corte
di dover riconoscere all'appellante l'importo di novemila euro, espresso in mo-
neta attuale e quindi comprensivo di rivalutazione e interessi (Cass. 9515/2007
e 20889/2018). E poiché lo stesso appellante è stato ritenuto responsabile del sinistro nella misura del 30%, l'importo finale dovutogli – al cui pagamento vanno condannati gli odierni appellati – è pari a €6.300,00, oltre interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione di questa sentenza a quello del pa-
gamento.
3. Alla soccombenza, infine, segue la condanna degli appellati al rim-
borso, all'appellante, delle spese delle fasi e dei gradi sin qui svolti, come li-
quidate in dispositivo.
4. Infine, ai sensi del 1° comma dell'art. 292 Dlgs 209/2005, sussistendo il diritto di al regresso nei confronti della per il recupero CP_3 CP_2
dell'indennizzo che dovesse essere pagato nonché degli interessi e delle spese,
la stessa va condannata a rimborsare a detta compagnia di assicura- CP_2
zioni quanto quest'ultima dovesse corrispondere a , Parte_1
a qualunque titolo, in dipendenza di questa sentenza.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti in sede di rinvio dalla Cassazione sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1853/2014 del 18
[...]
dicembre 2014, così provvede:
1) dichiara che e concor- Parte_1 Persona_1
sero, rispettivamente, nella misura del 30% e del 70% nella determinazione del
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11 sinistro tra loro verificatosi il 31 ottobre 2004;
2) condanna, di conseguenza, e Controparte_2 Controparte_8
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a
[...]
di €6.300,00, oltre interessi al tasso legale dal Parte_1
giorno della pubblicazione di questa sentenza a quello del pagamento;
3) condanna e al rimborso, Controparte_2 Controparte_3
a , delle spese del giudizio, che liquida: Parte_1
- in €2.738,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge, quanto a quelle del primo grado;
- in €2.833,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge, quanto a quelle del precedente appello;
- in 2.311,50 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge, quanto a quelle della Cassazione;
- in €2.975,00 per compensi, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge, quanto a quelle di questo giudizio di rinvio;
4) condanna a rimborsare a Controparte_2 Controparte_3
quanto quest'ultima dovesse corrispondere a a Parte_1
qualunque titolo, in dipendenza di questa sentenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente rel. est.
IN LI RA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma di-
gitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche,
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12 e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n.
44.
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