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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DEL 24.01.2025
N. 2804/2024 R.G.
Il Giudice Luca Primiceri,
- considerato che è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza mediante deposito telematico di note scritte e, quindi, senza comparizione in aula dinanzi al giudice;
- dato atto che le parti hanno depositato le note scritte con cui si riportano ai propri scritti ed insistono nelle proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide come da contestuale sentenza.
Si comunichi.
Il Giudice
Luca Primiceri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.01.2025 nella causa civile iscritta al n. 2804/2024 R.G. promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Gitto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona,
Corso Garibaldi, 119
ATTORE contro
Controparte_1
(P. IVA ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Pingue e Massimino P.IVA_1
Lo Conte ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Vittorio
Veneto, 7
CONVENUTA
(P. IVA ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliata presso il suo Ufficio in
Bologna, Via Alfredo Testoni, 6
CONVENUTA
Avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento n. 07020249003129948000
Le parti all'udienza del 24.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, hanno precisato le conclusioni come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte
Pag. 2 di 4 Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
, nonché per
[...] Controparte_2 ivi sentire accertare e dichiarare l'annullamento e/o la revoca e/o la nullità delle intimazione d pagamento n. 07020249003129948000 notificato in data 30.04.2024, in riferimento alla sottesa cartella esattoriale n. 0720190014124 notificata il 10.06.2019, con cui si intimava il pagamento della somma di € 10.989,36=, a titolo di omessa restituzione delle somme concesse il 30.11.2000 ex D.L. 185/2000, asserendo che nulla era dovuto per intervenuta prescrizione del credito preteso.
Si costituivano in giudizio Controparte_1
e l' le quale in via preliminare
[...] Controparte_2
chiedevano dichiararsi inammissibile la domanda attorea per violazione del principio ne bis in idem, in quanto già il Tribunale di Modena si era pronunciato sulla opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria, relativa sempre alla medesima suindicata cartella, e nel merito rigettarsi la domanda attorea, in quanto infondata.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la presente opposizione a intimazione di pagamento sia inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, atteso che al riguardo rileva il fatto storico, ovvero la vicenda materiale connotata dal relativo nesso causale, che nel caso de quo è costituita dalla cartella di pagamento n.
07020190014124364000 notificata in data 10.06.2019.
In effetti, da un attento esame della documentazione prodotta emerge come la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento per cui è causa è già stata oggetto del giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Modena, recante Rg. n. 1753/2020 e definito con sentenza n. 759/2022, la quale ha accertato la regolare notifica della cartella esattoriale n. 0702019001412436 in data 10.06.2019, non opposta nei termini di legge, ed ha evidenziato testualmente come la manata opposizione dei termini osti “alla proposizione di censure relative alla pretesa creditoria portata dalla cartella medesima per fatti (nella specie prescrizione) verificatisi anteriormente alla notifica della cartella medesima, siccome non dedotti nei iteri decadenziali di opposizione alla cartella di pagamento”; con la conseguente irretrattabilità del credito per fatti anteriori alla notifica della cartella esattoriale (Cass. Civ. n. 23397/2016).
Pag. 3 di 4 Ad avviso di questo giudice, l'intimazione di pagamento per cui è causa, sottesa alla cartella di pagamento suindicata, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che essa resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti alla cartella esattoriale da cui è sorta il debito, ovvero la prescrizione, così come sancito da una condivisa pronuncia della Suprema Corte per la quale l'eccezione di prescrizione del credito tributario può essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale (Cass. Civ. n. 3005/2020), a meno che essa risulti non notificata.
Con riferimento alle spese di giudizio, rilevato che per tali questioni sussistono discordanti pronunce giurisprudenziali, come richiamate rispettivamente dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, esse vengono compensate integralmente tra le stesse.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2804/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- dichiara inammissibile la presente opposizione, ai sensi di cui in motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Modena, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DEL 24.01.2025
N. 2804/2024 R.G.
Il Giudice Luca Primiceri,
- considerato che è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza mediante deposito telematico di note scritte e, quindi, senza comparizione in aula dinanzi al giudice;
- dato atto che le parti hanno depositato le note scritte con cui si riportano ai propri scritti ed insistono nelle proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide come da contestuale sentenza.
Si comunichi.
Il Giudice
Luca Primiceri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.01.2025 nella causa civile iscritta al n. 2804/2024 R.G. promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Gitto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona,
Corso Garibaldi, 119
ATTORE contro
Controparte_1
(P. IVA ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Pingue e Massimino P.IVA_1
Lo Conte ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Vittorio
Veneto, 7
CONVENUTA
(P. IVA ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliata presso il suo Ufficio in
Bologna, Via Alfredo Testoni, 6
CONVENUTA
Avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento n. 07020249003129948000
Le parti all'udienza del 24.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, hanno precisato le conclusioni come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte
Pag. 2 di 4 Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
, nonché per
[...] Controparte_2 ivi sentire accertare e dichiarare l'annullamento e/o la revoca e/o la nullità delle intimazione d pagamento n. 07020249003129948000 notificato in data 30.04.2024, in riferimento alla sottesa cartella esattoriale n. 0720190014124 notificata il 10.06.2019, con cui si intimava il pagamento della somma di € 10.989,36=, a titolo di omessa restituzione delle somme concesse il 30.11.2000 ex D.L. 185/2000, asserendo che nulla era dovuto per intervenuta prescrizione del credito preteso.
Si costituivano in giudizio Controparte_1
e l' le quale in via preliminare
[...] Controparte_2
chiedevano dichiararsi inammissibile la domanda attorea per violazione del principio ne bis in idem, in quanto già il Tribunale di Modena si era pronunciato sulla opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria, relativa sempre alla medesima suindicata cartella, e nel merito rigettarsi la domanda attorea, in quanto infondata.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la presente opposizione a intimazione di pagamento sia inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, atteso che al riguardo rileva il fatto storico, ovvero la vicenda materiale connotata dal relativo nesso causale, che nel caso de quo è costituita dalla cartella di pagamento n.
07020190014124364000 notificata in data 10.06.2019.
In effetti, da un attento esame della documentazione prodotta emerge come la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento per cui è causa è già stata oggetto del giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Modena, recante Rg. n. 1753/2020 e definito con sentenza n. 759/2022, la quale ha accertato la regolare notifica della cartella esattoriale n. 0702019001412436 in data 10.06.2019, non opposta nei termini di legge, ed ha evidenziato testualmente come la manata opposizione dei termini osti “alla proposizione di censure relative alla pretesa creditoria portata dalla cartella medesima per fatti (nella specie prescrizione) verificatisi anteriormente alla notifica della cartella medesima, siccome non dedotti nei iteri decadenziali di opposizione alla cartella di pagamento”; con la conseguente irretrattabilità del credito per fatti anteriori alla notifica della cartella esattoriale (Cass. Civ. n. 23397/2016).
Pag. 3 di 4 Ad avviso di questo giudice, l'intimazione di pagamento per cui è causa, sottesa alla cartella di pagamento suindicata, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo con la conseguenza che essa resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti alla cartella esattoriale da cui è sorta il debito, ovvero la prescrizione, così come sancito da una condivisa pronuncia della Suprema Corte per la quale l'eccezione di prescrizione del credito tributario può essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale (Cass. Civ. n. 3005/2020), a meno che essa risulti non notificata.
Con riferimento alle spese di giudizio, rilevato che per tali questioni sussistono discordanti pronunce giurisprudenziali, come richiamate rispettivamente dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, esse vengono compensate integralmente tra le stesse.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2804/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- dichiara inammissibile la presente opposizione, ai sensi di cui in motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Modena, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4