Articolo 518 septiesdecies del Codice penale
Articolo 518 sexiesdeciesArticolo 518 duodevicies
Versione
23 marzo 2022
Art. 518-septiesdecies

(( (Circostanze attenuanti). )) ((La pena e' diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuita' ovvero comporti un lucro di speciale tenuita' quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita'.

La pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.))
Entrata in vigore il 23 marzo 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente