Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01978/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04428/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4428 del 2025, proposto da
IC CU, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Di Maula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1961/2025 emessa in data 29 aprile 2025 dal Tribunale di Milano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. AN ES OZ e udito per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Il ricorrente riferisce di aver prestato servizio, negli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, quale docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in forza di contratti a termine.
Con sentenza n. 1961/2025 emessa in data 29 aprile 2025, il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero a corrispondere allo stesso ricorrente la retribuzione Professionale Docente di cui all’art. 7 CCNL in relazione al servizio prestato nel suindicato periodo, per un importo parti ad euro 1.107,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con i limiti di cui all’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino all’effettivo soddisfo.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione, l’interessato ha proposto il presente giudizio di ottemperanza.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 14 aprile 2026.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Va invero osservato che non è contestato che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza n. 1961/2025 emessa in data 29 aprile 2025 dal Tribunale di Milano e che quindi essa è ancora inadempiente.
Ciò stabilito, va ora rilevato che la suddetta sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, e che non è contestato che la stessa è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 7 maggio 2025. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Va dunque ribadita la fondatezza del ricorso.
L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza n. 1961/2025 emessa in data 29 aprile 2025 dal Tribunale di Milano, provvedendo in tal senso entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non appare dovuto alcun compenso al commissario stesso..
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro 800 (ottocento), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI NZ, Presidente
AN ES OZ, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AN ES OZ | RI NZ |
IL SEGRETARIO