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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA FAMIGLIA
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG. 10867/2024 promossa congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] (CF: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Filippini, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia
e nata a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. Parte_2 C.F._2
Antonella Filippini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 15.05.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«P R O N U N C I A R E
la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intercorso tra e Parte_2 contratto in IR TO (BS), presso la Parrocchia SS Paolo i Pietro, trascritto negli Atti di Parte_1
Matrimonio del predetto Comune al numero 24 Parte II Serie A (docc. 1-2- 3), mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di TO (BS)alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. Assegnare definitivamente la casa coniugale sita in Mazzano (Bs) via Don Milani n. 22/A a Parte_1
proprietario esclusivo della stessa 2. il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1
fissazione della sua residenza presso quella della madre come già in essere dalla separazione di fatto dei genitori (anno 2010);
3. in ragione dell'età del figlio, prossimo alla maggiore età, le visite paterne ordinarie così come le frequentazioni in occasione di vacanze estive, natalizie e pasquali saranno concordate direttamente tra ed il sig. secondo i desiderata del primo e la disponibilità del secondo;
Per_1 Parte_1
4. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento di sino alla sua autosufficienza Parte_1 Per_1
economica, mediante il versamento in favore della sig.ra dell'importo mensile di Euro 300,00 Parte_2
(trecento/00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla mensilità dell'anno successivo alla separazione, da corrispondersi mediante accredito sul conto corrente della madre entro il giorno 15 di ogni mese;
5. previa esibizione di idonea documentazione comprovante l'esborso effettuato o da effettuarsi, i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole di cui al nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di riconoscere ed approvare. Le predette spese dovranno essere debitamente documentate mediante l'esibizione di fatture o ricevute e ciascun genitore provvederà al rimborso nei confronti dell'altro entro 15 giorni dalla richiesta documentata;
6. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi domanda di assegno di mantenimento e/o alimentare;
7. I genitori concordano che il figlio sarà fiscalmente a carico di ciascuno nella misura del 50% ciascuno;
8. I genitori concordano che l'Assegno Unico verrà richiesto e corrisposto integralmente in favore della madre, la quale provvederà ad accreditarlo sul libretto a risparmio intestato al figlio minorenne con possibilità dei genitori di poter disporre delle somme accreditate solo a firma congiunta degli stessi;
9. qualora le parti non abbiano ancora provveduto all'estinzione del Conto Banco Posta n. 000074499872 fra loro cointestato, il sig. dichiarando e riconoscendo che le somme depositate sul tale rapporto Parte_1
postale sono di esclusiva spettanze della sig.ra in quanto ivi ha provveduto a far accreditare la propria Pt_2
retribuzione, si obbliga ad ogni incombente necessario all'estinzione del rapporto con trasferimento delle relative somme sul conto corrente di titolarità esclusiva della moglie, secondo indicazioni della stessa.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 30/06/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di RE (atto n. 24, parte II, seria A, anno 2001) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 831/2024 pubblicata il 18.12.2024 il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse del figlio minorenne ed economicamente non indipendente.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 celebrato a IR TO (BS) il 30.06.2001, trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001, parte II, serie A, n. 24;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del giorno 11.7.2025.
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA FAMIGLIA
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG. 10867/2024 promossa congiuntamente da:
, nato a [...] il [...] (CF: , con l'avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Filippini, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia
e nata a [...] il [...] (CF: ), con l'avv. Parte_2 C.F._2
Antonella Filippini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 15.05.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«P R O N U N C I A R E
la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intercorso tra e Parte_2 contratto in IR TO (BS), presso la Parrocchia SS Paolo i Pietro, trascritto negli Atti di Parte_1
Matrimonio del predetto Comune al numero 24 Parte II Serie A (docc. 1-2- 3), mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di TO (BS)alle seguenti C O N D I Z I O N I
1. Assegnare definitivamente la casa coniugale sita in Mazzano (Bs) via Don Milani n. 22/A a Parte_1
proprietario esclusivo della stessa 2. il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1
fissazione della sua residenza presso quella della madre come già in essere dalla separazione di fatto dei genitori (anno 2010);
3. in ragione dell'età del figlio, prossimo alla maggiore età, le visite paterne ordinarie così come le frequentazioni in occasione di vacanze estive, natalizie e pasquali saranno concordate direttamente tra ed il sig. secondo i desiderata del primo e la disponibilità del secondo;
Per_1 Parte_1
4. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento di sino alla sua autosufficienza Parte_1 Per_1
economica, mediante il versamento in favore della sig.ra dell'importo mensile di Euro 300,00 Parte_2
(trecento/00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla mensilità dell'anno successivo alla separazione, da corrispondersi mediante accredito sul conto corrente della madre entro il giorno 15 di ogni mese;
5. previa esibizione di idonea documentazione comprovante l'esborso effettuato o da effettuarsi, i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole di cui al nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di riconoscere ed approvare. Le predette spese dovranno essere debitamente documentate mediante l'esibizione di fatture o ricevute e ciascun genitore provvederà al rimborso nei confronti dell'altro entro 15 giorni dalla richiesta documentata;
6. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi domanda di assegno di mantenimento e/o alimentare;
7. I genitori concordano che il figlio sarà fiscalmente a carico di ciascuno nella misura del 50% ciascuno;
8. I genitori concordano che l'Assegno Unico verrà richiesto e corrisposto integralmente in favore della madre, la quale provvederà ad accreditarlo sul libretto a risparmio intestato al figlio minorenne con possibilità dei genitori di poter disporre delle somme accreditate solo a firma congiunta degli stessi;
9. qualora le parti non abbiano ancora provveduto all'estinzione del Conto Banco Posta n. 000074499872 fra loro cointestato, il sig. dichiarando e riconoscendo che le somme depositate sul tale rapporto Parte_1
postale sono di esclusiva spettanze della sig.ra in quanto ivi ha provveduto a far accreditare la propria Pt_2
retribuzione, si obbliga ad ogni incombente necessario all'estinzione del rapporto con trasferimento delle relative somme sul conto corrente di titolarità esclusiva della moglie, secondo indicazioni della stessa.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 30/06/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di RE (atto n. 24, parte II, seria A, anno 2001) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 831/2024 pubblicata il 18.12.2024 il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse del figlio minorenne ed economicamente non indipendente.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 celebrato a IR TO (BS) il 30.06.2001, trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001, parte II, serie A, n. 24;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del giorno 11.7.2025.
Il Presidente Estensore
Costanza Teti