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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/07/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 365/2025 R.G. V.G
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 365/2025 R.G.V.G, vertente
TRA
(C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) nata a [...] il [...] entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in MA di IA (Na) alla Piazza Spartaco n ° 27 presso l 'Avv.
che li rappresenta e difende giuste procure in calce al ricorso. Parte_3
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza del 07.07.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate nel ricorso introduttivo, come precisate in udienza, avendo le parti rinunziato alla domanda di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 19.02.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate, e decorsi i termini di legge, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in data 23/04/1990 in
MA di IA (Na) (atto n.79, parte 2, serie A, anno 1990) optando per il regime della comunione dei beni, dal quale sono nati: (nata a [...] il [...]), (nato a Per_1 Per_2
MA di IA il 23/11/1995) e (nata a [...] il [...]) tutti Per_3 ormai maggiorenni e i primi due anche economicamente autosufficienti;
che, tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile;
che, già da mesi, il IG. aveva trasferito altrove la propria residenza e la IG.ra viveva in un Pt_1 Pt_2 appartamento di proprietà della di lei madre, unitamente alla figlia Per_3
2.Nominato il relatore, e trasmessi gli atti al P.M., con l'udienza del 07.07.2025, il giudice, ascoltate le parti, rimetteva la causa al collegio per l'omologa.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, come precisate all'udienza del 07.07.2025, che non contrastano con norme inderogabili.
Le parti sentite personalmente in udienza, rinunciavano entrambi alla domanda di divorzio;
la Pt_2 dichiarava di vivere con la figlia nella casa in proprietà della madre e di non lavorare all'attualità, di non avere fonti di reddito, nè beni di proprietà; il dichiarava di vivere con la nuova compagna Pt_1
a VI SE in una casa di proprietà di quest'ultima e di lavorare come trasportatore alle dipendenze di una ditta, con uno stipendio netto di euro 1.900,00 mensili;
di non avere altre fonti di reddito nè beni di proprietà.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e in data Parte_1 Parte_2
19.02.2025 così provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi (C.F. nato a Parte_1 C.F._1
MA di IA (NA) il 23/02/1967 e (C.F. ) Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...] (atto n. 79, Parte II, Serie A - registri atti matrimonio del Comune di MA di IA (NA) anno 1990), ai seguenti patti e condizioni: - i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- la figlia risiederà unitamente alla madre;
Per_3
- i figli, tutti maggiorenni, potranno disciplinare di volta in volta e in piena autonomia il tempo da trascorrere insieme ai genitori;
- il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di mantenimento della figlia un Pt_1 Pt_2 Per_3 importo mensile di € 200,00 (duecento/00) in quanto la stessa, lavorando saltuariamente, non è ancora economicamente autosufficiente;
gli istanti, sin da ora, si obbligano a concorrere nella misura del
50% alle spese extra che si rendessero necessarie per la figlia L'assegno mensile come Per_3 determinato, sarà corrisposto dal padre sino a che ella non sarà economicamente autosufficiente;
- il IG. corrisponderà in favore della IG.ra l'importo mensile di € 300,00 Pt_1 Parte_2
(trecento/00) a titolo di mantenimento.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di MA di IA (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 79, parte 2, S A dei registri di matrimonio dell'anno 1990);
C. Compensa le spese tra le parti.
Torre Annunziata, camera di conIGlio del 16.07.2025
il presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Tribunale di Torre Annunziata
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 365/2025 R.G.V.G, vertente
TRA
(C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) nata a [...] il [...] entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in MA di IA (Na) alla Piazza Spartaco n ° 27 presso l 'Avv.
che li rappresenta e difende giuste procure in calce al ricorso. Parte_3
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza del 07.07.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate nel ricorso introduttivo, come precisate in udienza, avendo le parti rinunziato alla domanda di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 19.02.2025, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale alle condizioni concordate, e decorsi i termini di legge, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in data 23/04/1990 in
MA di IA (Na) (atto n.79, parte 2, serie A, anno 1990) optando per il regime della comunione dei beni, dal quale sono nati: (nata a [...] il [...]), (nato a Per_1 Per_2
MA di IA il 23/11/1995) e (nata a [...] il [...]) tutti Per_3 ormai maggiorenni e i primi due anche economicamente autosufficienti;
che, tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile;
che, già da mesi, il IG. aveva trasferito altrove la propria residenza e la IG.ra viveva in un Pt_1 Pt_2 appartamento di proprietà della di lei madre, unitamente alla figlia Per_3
2.Nominato il relatore, e trasmessi gli atti al P.M., con l'udienza del 07.07.2025, il giudice, ascoltate le parti, rimetteva la causa al collegio per l'omologa.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate, come precisate all'udienza del 07.07.2025, che non contrastano con norme inderogabili.
Le parti sentite personalmente in udienza, rinunciavano entrambi alla domanda di divorzio;
la Pt_2 dichiarava di vivere con la figlia nella casa in proprietà della madre e di non lavorare all'attualità, di non avere fonti di reddito, nè beni di proprietà; il dichiarava di vivere con la nuova compagna Pt_1
a VI SE in una casa di proprietà di quest'ultima e di lavorare come trasportatore alle dipendenze di una ditta, con uno stipendio netto di euro 1.900,00 mensili;
di non avere altre fonti di reddito nè beni di proprietà.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e in data Parte_1 Parte_2
19.02.2025 così provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi (C.F. nato a Parte_1 C.F._1
MA di IA (NA) il 23/02/1967 e (C.F. ) Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...] (atto n. 79, Parte II, Serie A - registri atti matrimonio del Comune di MA di IA (NA) anno 1990), ai seguenti patti e condizioni: - i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- la figlia risiederà unitamente alla madre;
Per_3
- i figli, tutti maggiorenni, potranno disciplinare di volta in volta e in piena autonomia il tempo da trascorrere insieme ai genitori;
- il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di mantenimento della figlia un Pt_1 Pt_2 Per_3 importo mensile di € 200,00 (duecento/00) in quanto la stessa, lavorando saltuariamente, non è ancora economicamente autosufficiente;
gli istanti, sin da ora, si obbligano a concorrere nella misura del
50% alle spese extra che si rendessero necessarie per la figlia L'assegno mensile come Per_3 determinato, sarà corrisposto dal padre sino a che ella non sarà economicamente autosufficiente;
- il IG. corrisponderà in favore della IG.ra l'importo mensile di € 300,00 Pt_1 Parte_2
(trecento/00) a titolo di mantenimento.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di MA di IA (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 79, parte 2, S A dei registri di matrimonio dell'anno 1990);
C. Compensa le spese tra le parti.
Torre Annunziata, camera di conIGlio del 16.07.2025
il presidente estensore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato