Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00439/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00588/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rachele Petronelli, con domicilio digitale come da registri di giustizia, e già dall'avvocato Vito RI Mascolo, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Comune di Altamura, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Palma Lorusso, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza -OMISSIS- del 9 febbraio 2023, emessa dal Dirigente del I settore del Comune di Altamura, notificata il 14 febbraio 2023, di ingiunzione di sgombero dell’immobile ubicato in Altamura a viale -OMISSIS-, piano terra, individuato in catasto urbano al fg. -OMISSIS- sub 9, facente parte del complesso “l’FI SC -OMISSIS-”;
- e per il risarcimento del danno subito dal ricorrente per effetto dell’atto impugnato, in forma specifica o, in subordine, per l’equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Altamura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa RI UI TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, l’ordinanza -OMISSIS- del 9 febbraio 2023, con cui il Dirigente del I Settore del comune di Altamura gli ha ingiunto lo sgombero dell’immobile ubicato in Altamura, in viale -OMISSIS-, piano terra, facente parte del complesso FI SC “-OMISSIS-”, di proprietà del comune di Altamura in virtù del decreto dell’Assessore ai Servizi Sociali della regione Puglia n. 147 del 7 settembre 1990, ex art. 6 della legge regionale pugliese n. 20/1983, recante l’estinzione dell’I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) FI SC “-OMISSIS-” e il contestuale subentro del civico Ente nella situazione patrimoniale attiva e passiva dell’I.P.A.B. e nei rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo, oltre all’attribuzione in proprietà al comune di Altamura dei beni patrimoniali dell’I.P.A.B., con vincolo di destinazione ai servizi sociali.
Ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno subìto per effetto dell’atto impugnato, in forma specifica o, in subordine, per l’equivalente.
Ha formulato istanza istruttoria, chiedendo la disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio per quantificare il danno subito da parte ricorrente in seguito al comportamento illegittimo ed arbitrario dell’Ente resistente .
Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
A - Violazione ed errata applicazione degli artt. 822, 823 e 824 c.c. nonché degli artt. 10, 12 e 53 D.Lgs 42/04
B - Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di applicazione dell’art. 107 TUEL in relazione agli artt. 822, 823 e 824 c.c. nonché degli artt. 10, 12 e 53 D.Lgs 42/04.
C - Difetto e contraddittorietà della motivazione.
Ha esposto, in particolare: che con contratto del 5 agosto 1980, Rep. n. 81, l’FI SC (I.P.A.B.) “-OMISSIS-” gli ha concesso in locazione l’immobile in questione; che, sciolto il Consiglio di Amministrazione dell’originaria locatrice (1986), la gestione provvisoria è stata affidata alla Giunta municipale, con successivo incameramento del patrimonio da parte del comune di Altamura; che il civico Ente ha esercitato l’azione di sfratto, esitata con la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Bari; che il Comune ha notificato atto di precetto al rilascio, cui non ha dato seguito; che con la succitata ordinanza -OMISSIS-/2023, la P.A. ha ingiunto lo sgombero del locale de quo , da un lato, richiamando l’art. 12, comma 1, del Codice dei Beni culturali, a mente del quale il bene deve ritenersi presuntivamente sottoposto alla tutela amministrativa demaniale (ai sensi dell’art. 822, comma 2, e dell’art. 824 Codice civile), nelle more della verifica dell’interesse culturale, in quanto immobile con una vetustà superiore a settanta anni, e, dall’altro, poichè pervenuto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione a finalità sociali e, come tale, appartenente al patrimonio indisponibile.
In diritto, ha dedotto che non ricorrerebbero i presupposti per l’esercizio della tutela autoritativa, contestando, in estrema sintesi: per un verso, la natura giuridica di bene patrimoniale indisponibile dell’immobile in questione (mancherebbero, a suo dire, i due requisiti della manifestazione di volontà del titolare del diritto reale pubblico e dell’ effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio , considerato che , da un lato, non risulta alcuna manifestazione di volontà contenuta in un atto amministrativo per cui il Comune abbia destinato il bene a pubblico servizio , e, inoltre, nessuna attività di pubblico interesse è mai stata ivi organizzata ); nonché, per altro verso, la demanialità del ridetto immobile.
In tesi, nel caso in cui il bene immobile sia stato concesso in locazione, la P.A. potrebbe recuperarne il possesso solo utilizzando i rimedi relativi al rapporto locatizio (sfratto per finita locazione o sfratto per morosità).
1.1 - Si è costituito in giudizio il comune di Altamura, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Ha premesso, tra l’altro: che, con la sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di Bari, accogliendo la domanda del civico Ente, dichiarava cessato il rapporto di locazione in data 31 agosto 1992, condannando l’odierno deducente al pagamento della somma mensile di euro 139,75 per ogni mese di occupazione successivo al 31 agosto 1992; e che quest’ultimo detiene sine titulo l’immobile, nonostante gli intimati precetti al rilascio.
In diritto, il civico Ente ha controdedotto, in particolare, che, In primis, contrariamente a quanto asserito, sussiste la volontà del titolare del diritto pubblico reale di destinate il bene ad un pubblico servizio , richiamando il vincolo di destinazione ai servizi sociali di cui all’art. 2 del decreto dell’Assessore ai Servizi Sociali della regione Puglia n. 147 del 7 settembre 1990 (recante l’estinzione dell’I.P.A.B. FI SC “-OMISSIS-” e la contestuale attribuzione in proprietà dei beni patrimoniali dell’Ente estinto al comune di Altamura con vincolo di destinazione ai servizi sociali); ha rappresentato che mai nessuna attività di pubblico interesse è stata ivi organizzata se si consideri che dal momento in cui il comune di Altamura è divenuto proprietario del bene, a far data dal 1990, è stato istituito il vincolo di destinazione e l’ente non ha mai avuto la disponibilità dell’immobile, occupato dal -OMISSIS-da oltre quarant’anni.
Ha, inoltre, insistito sulla natura di bene di interesse culturale dell’immobile de quo (presunzione ex lege , ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 42/2004).
1.2 - All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, rilevato che la difesa comunale ha dichiarato l’avvenuto rilascio dell’immobile e che il relativo verbale di rilascio non è presente negli atti di causa, il Presidente ha disposto il rinvio della discussione all’udienza pubblica in data 11 febbraio 2026 per consentire la produzione documentale.
1.3 - Con memoria difensiva del 16 gennaio 2026, il comune di Altamura ha rappresentato, in particolare, che:
- Nel corso del giudizio, e precisamente in data 29/01/2025, il ricorrente ha provveduto al rilascio e alla liberazione dell’immobile a seguito dell’accesso effettuato dall’Ufficiale Giudiziario … in forza della sentenza civile n. -OMISSIS- resa dal Tribunale di Bari ….. che dichiarava cessato il rapporto di locazione in data 31/08/1992 e condannava il -OMISSIS-a rilasciare l’immobile occupato nonché alla condanna al pagamento dell’indennità di occupazione e alle spese di lite ;
- è evidente che, alla luce della sopravvenuta circostanza, non sussiste più interesse alla decisione, non avendo, altresì, il ricorrente subìto e provato la sussistenza di alcun danno ;
- ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con sentenza ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., o la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del procedimento, rimettendosi all’On.le Collegio in merito alla statuizione delle spese del presente giudizio .
Ha prodotto il Verbale di rilascio immobile eseguito del 29 gennaio 2025.
1.4 - All’udienza pubblica in data 11 febbraio 2026, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è in parte improcedibile e in parte va respinto, nei sensi e per le ragioni di seguito illustrati; in ogni caso, lo stesso è infondato.
3. - La domanda risarcitoria - che può essere delibata prioritariamente, per ragioni di economia processuale, al fine di vagliarne la fondatezza o meno sulla scorta di eventuali assorbenti profili distinti da quelli relativi al mero accertamento della legittimità degli atti gravati, in quanto già proposta con l’atto introduttivo del giudizio in cumulo con la domanda di annullamento - è infondata, poichè, in via dirimente, non risulta comprovato da parte ricorrente, come - invece - suo onere (art. 2697 Codice civile), l’effettivo danno dallo stesso subito.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla scorta della formulata istanza istruttoria, non potendo questo Tribunale sostituirsi al prescritto onere di parte.
4. - La domanda di annullamento degli atti impugnati è - innanzitutto - divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in virtù di quanto sopra illustrato, non avendo - altresì - parte ricorrente replicato né opposto alcuna osservazione alle eccezioni e alle circostanze rappresentate dal comune di Altamura con la memoria difensiva del 16 gennaio 2026, depositata all’esito del rinvio della trattazione disposto all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026.
5. - In ogni caso, l’azione di annullamento è anche infondata, poichè - in via dirimente - sussiste la natura di bene patrimoniale indisponibile dell’immobile in questione (sulla quale pure è basata la gravata ingiunzione - atto plurimotivato), considerato il vincolo di destinazione a servizi sociali impresso sui beni patrimoniali dell’Ente estinto (I.P.A.B. FI SC “-OMISSIS-”), acquisiti in proprietà dal comune di Altamura, con il decreto assessorile regionale n. 147/1990, mai revocato, e non rilevando, nella peculiare fattispecie concreta in esame, l’invocata non effettiva destinazione a pubblico servizio, in ragione della continuata e ininterrotta - oltre che poi ingiustificata - detenzione del bene da parte del ricorrente, già in atto al momento in cui il comune di Altamura è divenuto proprietario del bene.
6. - Sussistono i presupposti di legge (la complessiva evoluzione, procedimentale e processuale, della vicenda in questione) per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Prima), dichiara in parte improcedibile e in parte respinge il ricorso, di cui in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione, e, in ogni caso, nel merito lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE TT, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
RI UI TO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI UI TO | LE TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.