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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2024, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2559/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2559/2023 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. GIOVANNI FAVACCIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], c.f.: , rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. BENEDETTA RICCOTTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
: “- pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi (C.F.: Email_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], cittadinanza italiana, e C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...], cittadinanza italiana;
- assegnare la C.F._2 casa coniugale, ubicata in Modica (RG), Via Fiume n. 28, alla sig.ra , proprietaria Controparte_1 esclusiva del suddetto immobile;
- disporre l'affidamento congiunto del figlio minore Persona_1 ad entrambi i genitori, ma con collazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre da esercitare secondo il seguente calendario: ogni martedì e giovedì dalle 17:30 alle 20:30; a settimane alterne dal sabato pomeriggio alle 15:00 con pernottamento fino alla domenica alle 20:30; alternativamente per le festività natalizie nei giorni 23/24 o 25/26 dicembre;
alternativamente a Capodanno nei giorni 30/31 o 1/2 gennaio;
alternativamente una volta la domenica di Pasqua e una volta il lunedì dell'Angelo; per quindici giorni nel periodo estivo, ad anni alterni dall'1 al 15 luglio o dall'1 al 15 agosto, compatibilmente con le ferie estive dei genitori e le esigenze del figlio minore;
- porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra un assegno Controparte_2 Controparte_1 mensile di Euro 300,00 a titolo di mantenimento della stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché un ulteriore assegno mensile di Euro 300,00 a titolo di mantenimento del figlio pagina 1 di 5 minore , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie in favore di quest'ultimo; - assegnare alla sig.ra l'intero assegno unico e Controparte_1 universale per il figlio minore;
- con vittoria di spese e compensi del presente Persona_1 giudizio”.
TI SALVATORE: “ Pronunciare ad ogni effetto di legge, la separazione personale dei coniugi e , matrimonio trascritto nel registro dei matrimoni del Controparte_2 Controparte_1 Comune di Modica, dell'anno 1991 parte II, Serie A, n. 36; disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, , con collocazione dello stesso presso la madre;
Assegnare la casa Persona_1 CP_ coniugale sita in Modica, Via Fiume alla Sig.ra , proprietaria esclusiva;
disporre il diritto di visita del Sig. in favore del figlio minore nel seguente modo: -due pomeriggi la CP_2 Per_1 settimana, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 18.300 alle ore 21.00; -Per il periodo estivo, natalizio, pasquale, in considerazione della piena capacità di discernimento del minore di anni Per_1 13, rimettere alla libera determinazione di padre e figlio l'organizzazione; Porre a carico del Sig.
, a titolo di contributo ordinario di mantenimento in favore del figlio , la Controparte_2 Per_1 somma mensile di €.250,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre le spese straordinarie in ragione del 50%; Disporre che il Sig. non corrisponda alcunché Controparte_2 in favore della Sig.ra in ordine all'avverso richiesto assegno di mantenimento in favore Controparte_1 della stessa. In subordine, qualora ritenuti sussistenti i requisiti e presupposti legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, disporre a tal fine un quantum di €. 100,00 mensili in favore della stessa. Disporre che il Sig. Controparte_2 corrisponda in favore della Sig.ra le somme dallo stesso percepite a titolo di assegno Controparte_1 unico nell'interesse del figlio minore;
Con ogni pronuncia inerente e conseguenziale. Con Per_1 vittoria di spese del presente grado di giudizio in considerazione del principio della soccombenza e della pretestuosità delle domande ex adverso avanzate.”
Con l'intervento del P.M. in sede.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Modica in data Controparte_1 Controparte_2
13/07/1991, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Modica al numero 36, parte II, Serie A, anno 1991.
Da tale unione nascevano i figli in data 03/01/1994, il 24/02/2000 e in data Per_2 CP_3 Per_1
08/11/2010.
L'odierna ricorrente, con ricorso del 31/08/2023, chiedeva di pronunciare la separazione personale tra i coniugi, di assegnare la casa coniugale alla ricorrente stessa, di affidare congiuntamente il figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, nonché di Per_1 porre a carico del resistente il pagamento mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'ulteriore somma di € 300,00 quale mantenimento per la stessa, al netto dell'assegno unico da versare integramente alla ricorrente. Con comparsa di costituzione del 11/12/2023 si costituiva in giudizio , il quale Controparte_2 chiedeva, oltre alla pronuncia della separazione tra le parti, di affidare congiuntamente il figlio ad entrambi i genitori, di assegnare la casa coniugale alla ricorrente con diritto di visita per il resistente, nonché porre a carico dello stesso l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, senza prevedere alcun assegno di mantenimento in favore della o, in subordine, quantificare il suddetto in assegno in € CP_1
100,00, al netto dell'assegno unico da versare direttamente alla ricorrente. All'esito dell'udienza di comparizione del 18/01/2024, in cui il tentativo di conciliazione è fallito, con ordinanza del 22/01/2024, il Giudice ha disposto l'affidamento congiunto del minore ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: due pomeriggi settimanali, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, dalle ore 18:00 alle 20:00; a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno – e due giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; una settimana a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni. Il Giudice ha posto a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la CP_2 complessiva somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 24/09/2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'473-bis.28 c.p.c. La domanda di separazione deve essere accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale. Relativamente al minore , appare opportuno disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i Per_1 genitori, secondo il principio generale di cui all'art. 337-ter c.c., con collocamento presso la madre, confermando le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del resistente per come statuite in sede di ordinanza del 22/01/2024, ovvero che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi settimanali, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, dalle ore 18:00 alle 20:00; a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno
– e due giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua
o del Lunedì dell'Angelo; una settimana a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore del minore , stante l'incontestata Per_1 indipendenza economica dei figli e , va evidenziato come l'art. 147 c.c., imponendo ai Per_2 CP_3 genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, perdurante anche a seguito della pagina 3 di 5 separazione e dello scioglimento del vincolo coniugale, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr., fra tante, Cass. 11882/2015, che cita Cass. 21273/2013 e
17089/2013).
Nel caso di specie, la ricorrente, la quale risulta proprietaria della casa coniugale, in sede di comparizione coniugi ha affermato di svolgere lavori di pulizie. Inoltre, l'attività lavorativa della CP_1 si desume chiaramente anche dalla querela proposta avanti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa in data 13.10.23, avendo la dichiarato di avere iniziato a lavorare come “badante per CP_1 tre volte settimana ventiquattro ore su ventiquattro” dal mese di giugno 2023 (doc. 1 della memoria ex art. 473 bis 17, comma 1, c.p.c. di parte ricorrente). Di contro, il resistente, il quale ha dichiarato di avere svolto l'attività di muratore fino a luglio 2023 percependo circa € 1.000,00 mensili, risulta proprietario di un terreno e di un immobile sito in Scicli, in cui attualmente abita (cfr. doc. 5 della comparsa di costituzione e risposta dell'11/12/2023).
Alla luce di ciò, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, rilevata la capacità lavorativa del resistente nel settore edile e la circostanza che lo stesso vive in un'abitazione di sua proprietà, appare opportuno confermare quanto disposto con ordinanza del 22/01/2024, ossia che il contribuisca CP_2 al mantenimento del figlio versando alla ricorrente la somma di € 300,00 al mese, somma da Per_1 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Appare opportuno specificare che nella determinazione del contributo di mantenimento a carico del resistente si è tenuto conto dell'assegno unico che verrà erogato integralmente in favore della ricorrente, stante l'accordo sul punto da parte del CP_2
Per quanto riguarda il contributo di mantenimento richiesto dalla in proprio favore, si evidenzia CP_1 come l'assegno per il coniuge vada commisurato, ex art. 156 c.c., commi primo e secondo, a “quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, (…) in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”, dovendosi all'uopo tenere conto del tenore di vita goduto o normalmente godibile dalla coppia durante il matrimonio (cfr. Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 6864/2015) e dell'attitudine al lavoro proficuo di ciascuno dei coniugi, che va inteso quale potenziale capacità di guadagno;
“tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. per tutte Cass. 18547-06; n. 3502-13)” (Cass. civile n. 5817/2018; cfr. Cass. civile n. 15166/2018).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dalla non merita accoglimento, in CP_1 quanto, per come già descritto sopra, la stessa, oltre ad aver dichiarato di essere proprietaria della casa coniugale in cui abita, ha affermato, in sede di udienza di comparizione dei coniugi, di svolgere l'attività di puliziera. Inoltre, dagli atti del giudizio, ed in particolare dalla querela depositata in atti dalla stessa ricorrente, è emerso come la stessa ha svolto, e presumibilmente continua a svolgere anche regolare attività lavorativa come badante.
In base a quanto esposto, rilevato che la gode di redditi propri, nessuna contribuzione economica CP_1 deve essere disposta a titolo di mantenimento in favore della . CP_1
Infine, non va adottato alcun provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in Modica, Via
Fiume, in quanto già di proprietà della ricorrente, genitore collocatario del figlio.
In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio, vanno integralmente compensate le spese tra le parti.
P. Q. M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2559/23 R.G.:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 Controparte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Modica in data 13/07/1991, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Modica al numero 36, parte II, Serie A, anno
1991;
Affida il minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto del padre Per_1 di vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva;
Dispone che contribuisca al mantenimento del figlio versando alla , entro il Controparte_2 CP_1 giorno cinque di ogni mese, l'assegno di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente da
; Controparte_1
Rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente in suo favore;
Manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2559/2023 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. GIOVANNI FAVACCIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], c.f.: , rappresentato e Controparte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. BENEDETTA RICCOTTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
: “- pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi (C.F.: Email_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], cittadinanza italiana, e C.F._1 Controparte_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...], cittadinanza italiana;
- assegnare la C.F._2 casa coniugale, ubicata in Modica (RG), Via Fiume n. 28, alla sig.ra , proprietaria Controparte_1 esclusiva del suddetto immobile;
- disporre l'affidamento congiunto del figlio minore Persona_1 ad entrambi i genitori, ma con collazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre da esercitare secondo il seguente calendario: ogni martedì e giovedì dalle 17:30 alle 20:30; a settimane alterne dal sabato pomeriggio alle 15:00 con pernottamento fino alla domenica alle 20:30; alternativamente per le festività natalizie nei giorni 23/24 o 25/26 dicembre;
alternativamente a Capodanno nei giorni 30/31 o 1/2 gennaio;
alternativamente una volta la domenica di Pasqua e una volta il lunedì dell'Angelo; per quindici giorni nel periodo estivo, ad anni alterni dall'1 al 15 luglio o dall'1 al 15 agosto, compatibilmente con le ferie estive dei genitori e le esigenze del figlio minore;
- porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra un assegno Controparte_2 Controparte_1 mensile di Euro 300,00 a titolo di mantenimento della stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché un ulteriore assegno mensile di Euro 300,00 a titolo di mantenimento del figlio pagina 1 di 5 minore , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie in favore di quest'ultimo; - assegnare alla sig.ra l'intero assegno unico e Controparte_1 universale per il figlio minore;
- con vittoria di spese e compensi del presente Persona_1 giudizio”.
TI SALVATORE: “ Pronunciare ad ogni effetto di legge, la separazione personale dei coniugi e , matrimonio trascritto nel registro dei matrimoni del Controparte_2 Controparte_1 Comune di Modica, dell'anno 1991 parte II, Serie A, n. 36; disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, , con collocazione dello stesso presso la madre;
Assegnare la casa Persona_1 CP_ coniugale sita in Modica, Via Fiume alla Sig.ra , proprietaria esclusiva;
disporre il diritto di visita del Sig. in favore del figlio minore nel seguente modo: -due pomeriggi la CP_2 Per_1 settimana, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 18.300 alle ore 21.00; -Per il periodo estivo, natalizio, pasquale, in considerazione della piena capacità di discernimento del minore di anni Per_1 13, rimettere alla libera determinazione di padre e figlio l'organizzazione; Porre a carico del Sig.
, a titolo di contributo ordinario di mantenimento in favore del figlio , la Controparte_2 Per_1 somma mensile di €.250,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre le spese straordinarie in ragione del 50%; Disporre che il Sig. non corrisponda alcunché Controparte_2 in favore della Sig.ra in ordine all'avverso richiesto assegno di mantenimento in favore Controparte_1 della stessa. In subordine, qualora ritenuti sussistenti i requisiti e presupposti legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, disporre a tal fine un quantum di €. 100,00 mensili in favore della stessa. Disporre che il Sig. Controparte_2 corrisponda in favore della Sig.ra le somme dallo stesso percepite a titolo di assegno Controparte_1 unico nell'interesse del figlio minore;
Con ogni pronuncia inerente e conseguenziale. Con Per_1 vittoria di spese del presente grado di giudizio in considerazione del principio della soccombenza e della pretestuosità delle domande ex adverso avanzate.”
Con l'intervento del P.M. in sede.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Modica in data Controparte_1 Controparte_2
13/07/1991, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Modica al numero 36, parte II, Serie A, anno 1991.
Da tale unione nascevano i figli in data 03/01/1994, il 24/02/2000 e in data Per_2 CP_3 Per_1
08/11/2010.
L'odierna ricorrente, con ricorso del 31/08/2023, chiedeva di pronunciare la separazione personale tra i coniugi, di assegnare la casa coniugale alla ricorrente stessa, di affidare congiuntamente il figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, nonché di Per_1 porre a carico del resistente il pagamento mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'ulteriore somma di € 300,00 quale mantenimento per la stessa, al netto dell'assegno unico da versare integramente alla ricorrente. Con comparsa di costituzione del 11/12/2023 si costituiva in giudizio , il quale Controparte_2 chiedeva, oltre alla pronuncia della separazione tra le parti, di affidare congiuntamente il figlio ad entrambi i genitori, di assegnare la casa coniugale alla ricorrente con diritto di visita per il resistente, nonché porre a carico dello stesso l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, senza prevedere alcun assegno di mantenimento in favore della o, in subordine, quantificare il suddetto in assegno in € CP_1
100,00, al netto dell'assegno unico da versare direttamente alla ricorrente. All'esito dell'udienza di comparizione del 18/01/2024, in cui il tentativo di conciliazione è fallito, con ordinanza del 22/01/2024, il Giudice ha disposto l'affidamento congiunto del minore ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: due pomeriggi settimanali, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, dalle ore 18:00 alle 20:00; a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno – e due giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; una settimana a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni. Il Giudice ha posto a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la CP_2 complessiva somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 24/09/2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'473-bis.28 c.p.c. La domanda di separazione deve essere accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale. Relativamente al minore , appare opportuno disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i Per_1 genitori, secondo il principio generale di cui all'art. 337-ter c.c., con collocamento presso la madre, confermando le modalità di esercizio del diritto di visita da parte del resistente per come statuite in sede di ordinanza del 22/01/2024, ovvero che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi settimanali, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, dalle ore 18:00 alle 20:00; a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno
– e due giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua
o del Lunedì dell'Angelo; una settimana a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore del minore , stante l'incontestata Per_1 indipendenza economica dei figli e , va evidenziato come l'art. 147 c.c., imponendo ai Per_2 CP_3 genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, perdurante anche a seguito della pagina 3 di 5 separazione e dello scioglimento del vincolo coniugale, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr., fra tante, Cass. 11882/2015, che cita Cass. 21273/2013 e
17089/2013).
Nel caso di specie, la ricorrente, la quale risulta proprietaria della casa coniugale, in sede di comparizione coniugi ha affermato di svolgere lavori di pulizie. Inoltre, l'attività lavorativa della CP_1 si desume chiaramente anche dalla querela proposta avanti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa in data 13.10.23, avendo la dichiarato di avere iniziato a lavorare come “badante per CP_1 tre volte settimana ventiquattro ore su ventiquattro” dal mese di giugno 2023 (doc. 1 della memoria ex art. 473 bis 17, comma 1, c.p.c. di parte ricorrente). Di contro, il resistente, il quale ha dichiarato di avere svolto l'attività di muratore fino a luglio 2023 percependo circa € 1.000,00 mensili, risulta proprietario di un terreno e di un immobile sito in Scicli, in cui attualmente abita (cfr. doc. 5 della comparsa di costituzione e risposta dell'11/12/2023).
Alla luce di ciò, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, rilevata la capacità lavorativa del resistente nel settore edile e la circostanza che lo stesso vive in un'abitazione di sua proprietà, appare opportuno confermare quanto disposto con ordinanza del 22/01/2024, ossia che il contribuisca CP_2 al mantenimento del figlio versando alla ricorrente la somma di € 300,00 al mese, somma da Per_1 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Appare opportuno specificare che nella determinazione del contributo di mantenimento a carico del resistente si è tenuto conto dell'assegno unico che verrà erogato integralmente in favore della ricorrente, stante l'accordo sul punto da parte del CP_2
Per quanto riguarda il contributo di mantenimento richiesto dalla in proprio favore, si evidenzia CP_1 come l'assegno per il coniuge vada commisurato, ex art. 156 c.c., commi primo e secondo, a “quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, (…) in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”, dovendosi all'uopo tenere conto del tenore di vita goduto o normalmente godibile dalla coppia durante il matrimonio (cfr. Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 6864/2015) e dell'attitudine al lavoro proficuo di ciascuno dei coniugi, che va inteso quale potenziale capacità di guadagno;
“tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. per tutte Cass. 18547-06; n. 3502-13)” (Cass. civile n. 5817/2018; cfr. Cass. civile n. 15166/2018).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dalla non merita accoglimento, in CP_1 quanto, per come già descritto sopra, la stessa, oltre ad aver dichiarato di essere proprietaria della casa coniugale in cui abita, ha affermato, in sede di udienza di comparizione dei coniugi, di svolgere l'attività di puliziera. Inoltre, dagli atti del giudizio, ed in particolare dalla querela depositata in atti dalla stessa ricorrente, è emerso come la stessa ha svolto, e presumibilmente continua a svolgere anche regolare attività lavorativa come badante.
In base a quanto esposto, rilevato che la gode di redditi propri, nessuna contribuzione economica CP_1 deve essere disposta a titolo di mantenimento in favore della . CP_1
Infine, non va adottato alcun provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in Modica, Via
Fiume, in quanto già di proprietà della ricorrente, genitore collocatario del figlio.
In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio, vanno integralmente compensate le spese tra le parti.
P. Q. M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2559/23 R.G.:
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Controparte_1 Controparte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Modica in data 13/07/1991, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Modica al numero 36, parte II, Serie A, anno
1991;
Affida il minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto del padre Per_1 di vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva;
Dispone che contribuisca al mantenimento del figlio versando alla , entro il Controparte_2 CP_1 giorno cinque di ogni mese, l'assegno di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente da
; Controparte_1
Rigetta la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente in suo favore;
Manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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