Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00045/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2024, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di soggetti esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Adriano Iannacone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Isernia, l’Istituto Omnicomprensivo “A. Giordano” di Venafro, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
-del provvedimento del Dirigente scolastico n. 7795 del 6 settembre 2024, con il quale sono state assegnate in favore dell’alunna interessata un numero di 18 ore settimanali di sostegno scolastico;
-nonché del verbale del Gruppo d’Inclusione Territoriale (G.I.T.) e di tutti gli atti propedeutici e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. GI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno proposto l’impugnazione all’odierno esame del Collegio al fine di garantire alla figlia gravemente disabile, per la restante parte dell’anno scolastico 2024/2025, il riconoscimento delle ore di sostegno necessarie a coprire tutte le sue ore di frequenza, precisamente in numero di 30, come indicato dal verbale di ricognizione del Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) del 30.05.2024.
La minore, che frequenta il primo anno della scuola primaria nel plesso scolastico di Venafro appartenente all’Istituto Omnicomprensivo “A. Giordano”, risulta affetta da una disabilità certificata nelle forme richieste dalla legge e pacifica tra le parti. Si tratta di una bambina affetta da “ -OMISSIS- -OMISSIS- ( 29° settimana di età gestazionale). -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-– -OMISSIS- ” e come tale riconosciuta “portatrice di handicap in condizioni di gravità” ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e come tale riconosciuta “ invalida con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80) – indennità di accompagnamento” come accertato, in data 2.03.2016 dalla competente Commissione Medica istituita presso il Centro medico-legale dell’INPS di Isernia.
2. Il G.L.O., con verbale redatto in data 30.05.2024, al termine del precedente anno scolastico ha deliberato all’unanimità di richiedere, per il successivo anno scolastico 2024/2025, trenta ore di sostegno, a copertura dell’intero orario di presenza scolastica dell’alunna.
3. Di converso, con la nota del 6.09.2024 il Dirigente scolastico ha certificato che alla minore sono state assegnate solamente n. 18 ore di sostegno settimanali per l’anno scolastico 2024/2025, “ come da decisione del GIT ” (cfr. il ricorso a pag. 4).
4. Da qui la proposizione dell’odierno gravame, mediante il quale parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati e il riconoscimento del diritto della propria rappresentata ad ottenere un insegnante di sostegno per tutto l’orario scolastico settimanale.
Il ricorso risulta articolato mediante un unico motivo così rubricato: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 38 della Costituzione - art. 12 della l. 104/1992. Eccesso di potere per illogicità e sviamento della funzione tipica del provvedimento, errata presupposizione in fatto, difetto istruttorio, carenza di motivazione e sotto altri profili di illegittimità ”.
Le doglianze proposte sono riassumibili nell’unica sostanziale censura riguardante la lesione arrecata all’alunno con l’attribuzione di un numero di ore di sostegno didattico inferiore a quelle proposte dal G.L.O. (24 ore invece di 30), senza adeguata motivazione e in violazione delle regole a presidio del procedimento di assegnazione delle ore di cui si tratta.
5. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero dell’Istruzione ed il Merito, per l’U.S.R. e l’Istituto scolastico, in difesa della legittimità dell’azione amministrativa, richiamandosi alle conclusioni del G.I.T. ed insistendo per il rigetto nel merito del ricorso.
6. Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare avanzata dalla parte ricorrente con l’ordinanza n. 293 del 22.01.2025, di riforma dell’ordinanza cautelare n. 112 del 10.10.2024 precedentemente adottata da questo Tribunale, sulla base della seguente motivazione.
« I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza cautelare in epigrafe, con la quale è stata respinta la domanda di sospensiva cautelare del provvedimento con cui il dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “A. Giordano” di Venafro ha comunicato l’assegnazione di n. 18 ore di sostegno in favore della figlia minore in contrasto con la richiesta del G.L.O. (Gruppo di lavoro operativo preposto alla valutazione del fabbisogno delle ore di sostegno del minore) di copertura dell’intero monte ore di frequenza scolastica dell’alunna in questione.
Il Tar ha ritenuto che l’affermazione del ricorso secondo la quale il G.L.O. avrebbe in concreto “proposto 30 ore e/o richiesto la copertura totale del tempo scuola (cfr. pag. 3 del ricorso) si presenta smentita dal verbale del G.L.O. in atti, dal quale invece emerge la proposta del monte ore settimanale di sostegno quantificata mediante l’oggettiva indicazione numerica di “18” (cfr. pag. 5 dell’allegato rubricato “GLO” alla produzione della parte ricorrente del 18 settembre 2024), per quanto seguita -per scrupolo di completezza- dalle ulteriori parole “sarebbe necessaria la copertura totale del tempo scuola”;
Ritenuto che tale affermazione non tiene in debito conto che il gruppo di lavoro GLO, già alla data del 17 maggio 2024, aveva esplicitamente concluso per la copertura totale delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2024/2025; tale richiesta è stata successivamente confermata anche dal successivo GLO provvisorio del 30 maggio 2024 fatto dall’Istituto Omnicomprensivo Giordano di Venafro nel quale, seppure facendo riferimento solo a 18 ore di sostegno (evidentemente quelle allo stato effettuate), ha precisato la necessità della copertura totale dello ore di sostegno pari alla frequenza scolastica;
Ritenuto che nel Piano educativo (PEI) redatto in data 23 novembre 2024, viene indicata la necessità di copertura di un maggiore ore scolastico e si specifica che la minore, usufruendo solo di 18 ore, non potrebbe frequentare l’istituto scolastico oltre le tre ore giornaliere e sarebbe costretta ad uscire prima;
Ritenuto che l’appello cautelare deve essere, conseguentemente, accolto con condanna alle spese per la soccombenza » (Cons. Stato, Sez. VII, ordinanza cautelare n. 293 del 22.01.2025).
7. Nel successivo corso del giudizio la difesa erariale ha depositato la nota n. 580 del 24.02.2025, con la quale l’U.S.R. ha comunicato che “ Il GIT riunitosi in data 20 febbraio 2025, presso la sede dell’Ambito Territoriale di Isernia, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n° 00293/2025 – REG.RIC n° 09156/2024 del 22 gennaio 2025, assegna all’alunna N.B. la copertura totale delle ore di sostegno pari alla frequenza scolastica della suddetta …” (cfr. all. alla produzione della difesa erariale del 12.09.2025).
8. All’udienza pubblica dell’8.10.2025, il Tribunale ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 comma 1 c.p.a., “la questione di improcedibilità del ricorso per carenza di interesse alla sua decisione, in quanto la causa ha ad oggetto la sola annualità passata (e non quella presente), rispetto alla quale dopo l’intervento di appello cautelare del Consiglio di Stato l’alunno ha ormai ottenuto un sostegno scolastico integrale (a favore del quale il GIT si è espresso poi anche per l’anno scolastico ancora in corso) ” (cfr. il verbale d’udienza). Nulla osservando i difensori presenti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Con la produzione in giudizio del 12.09.2025, la difesa erariale ha depositato la nota 580 del 24.02.2025 con la quale l’Ufficio Scolastico regionale per il Molise ha comunicato di aver dato piena ed incondizionata esecuzione alla ordinanza n. 293 del 22.01.2025 del Consiglio di Stato e, per l’effetto, di aver provveduto ad integrare le ore di sostegno a favore dell’interessata.
Alla luce di quanto precede, la nuova determinazione amministrativa, adottata senza riserva all’esito della pronuncia cautelare, deve ritenersi essa stessa satisfattiva della pretesa sostanziale dei ricorrenti per l’a.s. 2024/2025.
Tanto premesso, il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile, atteso che l’anno scolastico 2024/2025 è ormai terminato: circostanza cui naturalmente si correla la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento degli atti impugnati in questa sede i quali avevano un’efficacia temporale limitata a tale solo anno (cfr. ex multi s, T.A.R. Molise, sentenza n. 373 del 9.12.2025; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, sentenze n. 3201/2025 e n. 5533/2025).
Al riguardo, il Collegio non ha difficoltà a riconoscere che nelle vicende del tipo di quella oggetto della presente controversia potrebbe potenzialmente residuare al superamento dell’anno scolastico disciplinato dagli atti impugnati un interesse alla decisione, al fine di ottenere con la pronuncia giurisdizionale quantomeno degli effetti di natura conformativa con riferimento all’attività amministrativa relativa agli anni scolastici successivi a quello a cui afferiscono i provvedimenti impugnati.
Nel caso di specie, tuttavia, la parte ricorrente non ha svolto alcuna specifica allegazione al fine di evidenziare la sussistenza di un siffatto ipotetico interesse. Non solo: una tale evenienza sembra doversi escludere anche alla luce del verbale del GIT che, per l’a.s. 2025/2026, ha già assegnato all’alunna disabile in questione un numero di ore di sostegno pari a 30 ore settimanali (cfr. il verbale del GIT 2025/2026, allegato alla produzione della difesa erariale del 12.09.2025).
11. La natura della vicenda contenziosa e le sue peculiarità fattuali giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati, nonché le relative condizioni di salute.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
GI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LA | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.