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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21369/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21369/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Parte_1 CodiceFiscale_1
Palmieri (C.F. del Foro di Monza, elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_2
Studio del difensore in Seveso (MB), alla Via Cristoforo Colombo, n. 16.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ezio Controparte_1 CodiceFiscale_3
Tursi (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in CodiceFiscale_4
Saronno (VA), Viale Rimembranze n. 21
CONVENUTO/I
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in atti e per gli ulteriori che vorrà ravvisare, previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare e provvedere anche se del caso in via riconvenzionale:
Nel merito:
pagina 1 di 6 - Ritenere e dichiarare ogni eventuale azione, domanda, eccezione e difesa di parte convenuta inammissibile, irrituale, improcedibile, decaduta e/o prescritta nonché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarle integralmente ove proposte;
- Accertare e dichiarare, la piena responsabilità del Rag. nei Controparte_1 confronti della IG.ra a fronte dell'inadempimento del professionista e, per Parte_1 l'effetto, Condannare il Rag. al versamento in favore dell'attrice Controparte_1 dell'importo di €.19.677,61=, ovvero a quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla IG.ra ; Parte_1
Il tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qualificazione giuridica del caso.
In via istruttoria:
- si chiede nei limiti di ritenuta necessità e senza inversione dell'ogni onere, l'ammissione di prove per interrogatorio formale della convenuta e per testi, sulle circostanze di cui alla narrativa del presente atto, da intendersi qui capitolate, espunte da eventuali affermazioni valutative, e premesse della locuzione “vero che”;
- in caso di ammissione dei capitoli eventualmente richiesti da Controparte si chiede sin d'ora d'essere ammessi a prova contraria;
- Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, meglio articolare e di indicare i testi nei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; In ogni caso:
- Con vittoria di spese di eventuale C.T.U., C.T.P., nonché di competenze e spese legali della precedente fase di A.T.P. e della presente causa, ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre 4% C.P.A. CP_2 ex art. 11 D.M. 576/1980 e I.V.A. come per legge.
Conclusioni di parte convenuta
NEL MERITO
- Rigettare ogni e qualunque domanda svolta da parte attrice nel presente giudizio, poiché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra indicati.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al 15% per spese generali, CNPA al 4% ed IVA, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 20.05.2022 l'attrice ha convenuto in giudizio il Parte_1
per l'accertamento della responsabilità professionale del convenuto e la Controparte_1 conseguente condanna al risarcimento dei danni asseritamente patiti.
In particolare, parte attrice a fondamento delle proprie istanze ha dedotto quanto segue.
Nel mese di dicembre 2017 la si è rivolta allo Studio professionale del rag. Pt_1 CP_1 chiedendo assistenza per la liquidazione del trattamento di reversibilità riferito al di lei (deceduto) marito, oltre che per il disbrigo delle pratiche afferenti l'accesso al proprio trattamento previdenziale di anzianità, previa quantificazione dei contributi maturati e per la redazione del modello 730, come risultante dalla fattura n. 246/2919. L'attrice consegnava al dott. , collaboratore dello , tutta la Persona_1 Controparte_3 documentazione necessaria per la quantificazione dei contributi maturati. Il professionista comunicava solo verbalmente alla lavoratrice che, alla luce dei controlli effettuati, la stessa avrebbe potuto accedere alla pensione di anzianità senza corrispondere alcuna indennità
pagina 2 di 6 volontaria dal 30.01.2019; in ragione della consulenza ricevuta, la ha esercitato il recesso dal Pt_1 rapporto di lavoro subordinato in essere presso lo studio AN ES di Milano, con decorrenza 31.01.2019. A fronte della domanda presentata dal in data 4.12.2018, l' CP_1 CP_4 rispondeva negando alla l'accesso al trattamento previdenziale, perché “non risultano almeno Pt_1
n. 2197 contributi settimanali. Risultano, infatti complessivamente, nel periodo dal 01.01.1978 al
31.12.2018, n. 2104 contributi settimanali di cui: n. 2057 nella gestione dei lavoratori dipendenti;
n. 47 figurativi O.B.G.” (Cfr. doc. 4). Per colpa imputabile solo all'errore professionale del la dal mese di maggio 2019 CP_1 Pt_1 non ha più percepito alcun trattamento, né alcuna retribuzione e si è vista costretta a versare all' CP_4 i contributi volontari per coprire il periodo residuo mancante al fine dell'ottenimento della pensione di anzianità.
Parte attrice imputa al di non essere stata avvisata della mancanza di 47 settimane CP_1 contributive per l'ottenimento della pensione, né che la stessa avrebbe dovuto versare l'ulteriore importo di €.4.058,25; inoltre di non essere mai stata informata della non risultanza delle (due)
“maternità obbligatorie” fruite, né tantomeno del fatto che lo Studio avrebbe richiesto i certificati anagrafici al Comune di Milano. Ha anche contestato che i certificati richiesti le siano mai stati consegnati.
In sede di prima udienza il Giudice, rilevato che non erano stati rispettati i termini a comparire, di cui all'art. 163 bis c.p.c. disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, nel rispetto dei suddetti termini (90 gg.) fissando la nuova udienza in data 9.05.2023. Parte attrice provvedeva alla nuova notifica dell'atto introduttivo del giudizio in data 23.12.2022.
Si costituiva con atto depositato telematicamente in data 17.04.2023 il convenuto , CP_1 deducendo l'infondatezza della domanda attorea.
In particolare, la difesa del ha dedotto di avere ricevuto dalla mandato CP_1 Pt_1 esclusivamente per il calcolo (conteggio) contributivo;
il , collaboratore dello Per_1 [...]
, ha precisato alla che dalla documentazione da quest'ultima presentata (estratto CP_3 Pt_1 contributivo) non risultavano le 47 settimane delle due maternità, che pertanto potevano essere riscattate. Inoltre, la ha deciso in totale autonomia sia di presentare domanda di pensione di Pt_1 anzianità/anticipata n. 2095800800004 in data 4.11.2018, sia di presentare le dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato in essere, dimissioni del 30.11.2018, con decorrenza dal 31.01.2019. Solo a fronte del diniego , il dott. , su richiesta della provvedeva ad estrarre i certificati di CP_4 Per_1 Pt_1 maternità (richiesti al Comune di Milano) e li consegnava all'attrice. Pertanto, a fronte del corretto adempimento del mandato da parte del , la domanda attorea è totalmente infondata. CP_1
Nel corso dell'udienza del 9.05.2023 il Giudice concedeva i termini istruttori di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., su istanza congiunta dei difensori delle parti. Con ordinanza del 27.11.2023, ammetteva l'interrogatorio formale del e per testi su alcuni CP_1 dei capitoli formulati dalla difesa di parte attrice (capitoli 2,3,9,10 e 11), accoglieva l'istanza formulata CP_ dalla difesa di parte convenuta di esibizione, ex art. 210 c.p.c., della missiva che ha riconosciuto alla il diritto al pensionamento e ammetteva altresì la prova per testi su alcuni capitoli formulati Pt_1 dalla difesa di parte convenuta (cap. 3,4,5,7,8,9,10). Esperita l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 12.11.2024, udienza nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e il Giudice, disposto lo scambio degli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
pagina 3 di 6 DIRITTO
Con il presente giudizio, parte attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità Pt_1 professionale del convenuto e la conseguente condanna di quest'ultimo al Controparte_1 risarcimento dei danni asseritamente derivatine.
Non è posto in dubbio, perché pacificamente affermato da entrambo le parti, che tra il rag.
e la vi sia stato un contratto di consulenza fiscale e contributiva nel periodo CP_1 Pt_1 compreso tra la fine del 2017 e il 2019.
L'attività professionale del ragioniere rientra nell'alveo delle professioni intellettuali, presupponendo scelte interpretative e valutazioni discrezionali sulla modalità di svolgimento dell'attività stessa e, pertanto, il rapporto tra professionista e cliente costituisce un contratto d'opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2229 e ss. c.c., avente ad oggetto un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Nell'adempiere alle obbligazioni oggetto del contratto, il professionista sarà tenuto a profondere la diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, 2 comma c.p.c., che statuisce che “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.” Con la conseguenza che l'inadempimento e la conseguente responsabilità professionale potranno essere fatti valere in presenza di una prestazione priva dei requisiti di diligenza, esattezza e puntualità, tenuto conto anche delle regole dell'arte.
La responsabilità del ragioniere contabile non sussiste per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento pregiudizievole lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole (Cfr. Tribunale Roma sez. XI, 05/07/2017,
n.13623). Per quanto attiene all'onere probatorio, il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Quanto ai danni risarcibili si evidenzia, peraltro, che nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato solo dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione, quale conseguenza, causalmente rilevante, dell'errore commesso dal commercialista (Cfr,
Tribunale Milano, sez. I, n. 6867/2020; Tribunale Milano, sez. I, n. 2484/2020, Tribunale Milano, sez. I n.9051/2019).
Alla luce dei principi enunciati, nella fattispecie in esame non è ravvisabile un comportamento negligente di parte convenuta.
Secondo la ricostruzione fornita dalla il , attraverso il proprio collaboratore Pt_1 CP_1
, avrebbe comunicato, peraltro solo verbalmente, a parte attrice che la stessa avrebbe Persona_1 potuto accedere alla pensione di anzianità dalla data del 30.01.2019, senza necessità di corrispondere alcuna indennità volontaria, determinandola così ad esercitare il recesso dal rapporto di lavoro subordinato in essere presso lo Studio AN ES di Milano con decorrenza da fine gennaio
2019 ed omettendo di comunicarle che per il completamento del periodo contributivo mancavano le n.
47 settimane relative alle due maternità della stessa. Pt_1
pagina 4 di 6 Orbene, nella fattispecie de quo non solo non è stata raggiunta la prova del comportamento imputato al
, ma dalla stessa documentazione prodotta emerge con evidenza che la situazione verificatasi CP_1 non è imputabile ad un comportamento negligente o omissivo del professionista incaricato.
Risultano, infatti, documentalmente provate le seguenti circostanze.
- Il rapporto di consulenza in essere tra le due parti nel periodo 2017 – 2019, rapporto non contestato.
- La circostanza che nel corso del rapporto la ha conferito al mandato per il calcolo Pt_1 CP_1 (conteggio) contributivo e non per il disbrigo delle pratiche afferenti all'accesso al trattamento previdenziale di anzianità; tale circostanza è documentalmente confermata dalla fattura n. 246/2019 del settembre 2019 (doc. 1 di parte attrice) nella quale è esposta la voce “conteggi ”; il dato CP_4 documentale non attesta che il mandato includesse anche il disbrigo delle pratiche afferenti l'accesso al trattamento previdenziale di anzianità. Del resto, in sede d'interrogatorio formale il ha affermato di non avere rinvenuto nei propri sistemi telematici una richiesta di pensione CP_1 depositata per la (verb. ud. 10.04.2024). Infine, il , in sede testimoniale, ha negato di Pt_1 Per_1 avere fornito consulenza sul pensionamento anticipato, fornendo peraltro ulteriori circostanze che avvalorano il fatto che lo si sia limitato ad effettuare un conteggio contributivo: in Controparte_3 particolare il ha dichiarato: “Mi sono limitato ad estrapolare l'estratto contributivo Per_1 CP_4 sottolineando che mancavano i periodi figurativi delle due gravidanze della sig.ra La sig.ra Pt_1 voleva sapere quanti anni aveva di contributi. Specifico che l'estratto contributivo non dice quando si va in pensione, semplicemente fotografa la vita contributiva del dipendente. Un estratto contributivo può dare un'idea. Per parlare di pensione, bisogna chiedere un estratto certificativo che non è rilanciato immediatamente, ma è elaborato dall' (ci vogliono più giorni) ed ha un altro CP_4 valore.” Ed ancora: “Ho proceduto al conteggio contributivo, ma sempre a livello d'idea. Non le ho detto che avrebbe potuto presentare domanda di pensione anticipata” e “Non ho mai parlato di domande o date precise.”
-Non corrisponde al vero quanto affermato nell'atto di citazione dalla parte attrice, secondo la quale la domanda di pensionamento sarebbe stata depositata dallo stesso in data 4.12.2018; sul punto CP_1 si osserva che il doc. 3, prodotto dalla difesa della attesta che la domanda di pensione di Pt_1 anzianità anticipata è stata presentata personalmente dall'attrice e tale circostanza è poi ulteriormente avvalorata dalla missiva dell' del 8.01.2019, indirizzata direttamente alla Scaratti, con la quale le CP_4 è stato comunicato il non accoglimento dell'istanza per mancanza di contributi settimanali.
-Anche il recesso dal rapporto di lavoro in essere è stato gestito in totale autonomia dalla come Pt_1 si evince dal Modulo di Recesso prodotto sub doc. 2 di parte attrice. Inoltre, si rileva che per stessa ammissione dell'attrice la cessazione del rapporto di lavoro subordinato e, quindi, della retribuzione è avvenuta a decorrere dal 1.05.2019 e non dal 30.01.2019 (doc. 5 di parte attrice).
-La PEC di risposta alle contestazioni dell'avv. Palmieri, formulata dal in data 11.11.2019 CP_1 attesta ancora una volta documentalmente che l'indicazione, fornita alla della necessità di Pt_1 integrare il periodo contributivo con le settimane mancanti relative ai due periodi di maternità obbligatorie. Più nello specifico, dalla documentazione allegata emerge che a fronte della risposta negativa dell' , il aveva nuovamente chiarito alla che inoltrando all' la CP_4 CP_1 Pt_1 CP_4 richiesta di riconoscimento delle 47 settimane di contributi figurativi corrispondenti alle due maternità, avrebbe potuto accedere al trattamento pensionistico fin dal 1.05.2019, senza dover affrontare alcun versamento aggiuntivo, senza quindi dover versare i 4.058,25 euro prospettati. Si rileva, inoltre, che il documento 10 prodotto da parte attrice, con il quale la stessa pretenderebbe di provare che le settimane pagina 5 di 6 di maternità erano già state conteggiate dall' , a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta, CP_4 non ha tale valenza probatoria, in quanto generato in un momento successivo rispetto ai fatti contestati.
In conclusione, a fronte delle evidenze documentali che attestano che lo era stato Controparte_3 incaricato di fornire un conteggio contributivo e che tutti gli adempimenti successivi sono stati curati direttamente dalla questo Giudice ritiene che non sia stata raggiunta la prova del Pt_1 comportamento colposo o negligente del convenuto. Le prove documentali, inoltre, prevalgono rispetto alle dichiarazioni delle due testimoni di parte attrice
(le nuore e , che nel corso dell'udienza del 16.04.2024 hanno Testimone_1 Testimone_2 affermato “Si è vero. Ogni volta che andavamo in ufficio il diceva che avrebbe Per_1 presentato il tutto, tutte le pratiche;
lui diceva di stare tranquilli, che la sig.ra poteva andare in pensione. A fronte della richiesta del numero di protocollo della pratica ci veniva detto che il sito era bloccato e non si poteva avere il numero. Così la situazione si è protratta per un periodo di tempo. L'ufficio era a Limbiate al Villaggio Giovi, in Via Turati.” E la seconda: “Si è vero. Però non ricordo la data esattamente. Il ha detto che mia suocera poteva andare tranquillamente in Per_1 pensione. Ha anche confermato che avrebbe presentato lui tutte le pratiche. Mia suocera non avrebbe dovuto fare nulla”. Dalla documentazione allegata emerge che lo Studio convenuto, essendo stato incaricato solo del calcolo dei conteggi contributivi non ha provveduto alla presentazione di alcuna pratica relativa al pensionamento della Pt_1
Il mancato raggiungimento della prova sull'asserito comportamento negligente imprudente o imperito del esonera questo Giudice dall'esame della fondatezza in ordine al quantum del danno CP_1 azionato.
Alla soccombenza segue la condanna a corrispondere alla parte convenuta le spese di lite del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 e tenuto conto della concreta attività difensiva posta in essere.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1. accertata la mancanza di responsabilità professionale in capo al convenuto , Controparte_1 rigetta integralmente le domande formulate da parte attrice Parte_1
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite a favore di , che Controparte_1 liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Ezio Tursi dichiaratosi antistatario.
Milano, 25 febbraio 2025 Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21369/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Parte_1 CodiceFiscale_1
Palmieri (C.F. del Foro di Monza, elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_2
Studio del difensore in Seveso (MB), alla Via Cristoforo Colombo, n. 16.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ezio Controparte_1 CodiceFiscale_3
Tursi (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in CodiceFiscale_4
Saronno (VA), Viale Rimembranze n. 21
CONVENUTO/I
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in atti e per gli ulteriori che vorrà ravvisare, previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare e provvedere anche se del caso in via riconvenzionale:
Nel merito:
pagina 1 di 6 - Ritenere e dichiarare ogni eventuale azione, domanda, eccezione e difesa di parte convenuta inammissibile, irrituale, improcedibile, decaduta e/o prescritta nonché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarle integralmente ove proposte;
- Accertare e dichiarare, la piena responsabilità del Rag. nei Controparte_1 confronti della IG.ra a fronte dell'inadempimento del professionista e, per Parte_1 l'effetto, Condannare il Rag. al versamento in favore dell'attrice Controparte_1 dell'importo di €.19.677,61=, ovvero a quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di Giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla IG.ra ; Parte_1
Il tutto secondo anche diversa e più opportuna pronuncia e/o qualificazione giuridica del caso.
In via istruttoria:
- si chiede nei limiti di ritenuta necessità e senza inversione dell'ogni onere, l'ammissione di prove per interrogatorio formale della convenuta e per testi, sulle circostanze di cui alla narrativa del presente atto, da intendersi qui capitolate, espunte da eventuali affermazioni valutative, e premesse della locuzione “vero che”;
- in caso di ammissione dei capitoli eventualmente richiesti da Controparte si chiede sin d'ora d'essere ammessi a prova contraria;
- Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, meglio articolare e di indicare i testi nei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; In ogni caso:
- Con vittoria di spese di eventuale C.T.U., C.T.P., nonché di competenze e spese legali della precedente fase di A.T.P. e della presente causa, ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre 4% C.P.A. CP_2 ex art. 11 D.M. 576/1980 e I.V.A. come per legge.
Conclusioni di parte convenuta
NEL MERITO
- Rigettare ogni e qualunque domanda svolta da parte attrice nel presente giudizio, poiché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra indicati.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al 15% per spese generali, CNPA al 4% ed IVA, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 20.05.2022 l'attrice ha convenuto in giudizio il Parte_1
per l'accertamento della responsabilità professionale del convenuto e la Controparte_1 conseguente condanna al risarcimento dei danni asseritamente patiti.
In particolare, parte attrice a fondamento delle proprie istanze ha dedotto quanto segue.
Nel mese di dicembre 2017 la si è rivolta allo Studio professionale del rag. Pt_1 CP_1 chiedendo assistenza per la liquidazione del trattamento di reversibilità riferito al di lei (deceduto) marito, oltre che per il disbrigo delle pratiche afferenti l'accesso al proprio trattamento previdenziale di anzianità, previa quantificazione dei contributi maturati e per la redazione del modello 730, come risultante dalla fattura n. 246/2919. L'attrice consegnava al dott. , collaboratore dello , tutta la Persona_1 Controparte_3 documentazione necessaria per la quantificazione dei contributi maturati. Il professionista comunicava solo verbalmente alla lavoratrice che, alla luce dei controlli effettuati, la stessa avrebbe potuto accedere alla pensione di anzianità senza corrispondere alcuna indennità
pagina 2 di 6 volontaria dal 30.01.2019; in ragione della consulenza ricevuta, la ha esercitato il recesso dal Pt_1 rapporto di lavoro subordinato in essere presso lo studio AN ES di Milano, con decorrenza 31.01.2019. A fronte della domanda presentata dal in data 4.12.2018, l' CP_1 CP_4 rispondeva negando alla l'accesso al trattamento previdenziale, perché “non risultano almeno Pt_1
n. 2197 contributi settimanali. Risultano, infatti complessivamente, nel periodo dal 01.01.1978 al
31.12.2018, n. 2104 contributi settimanali di cui: n. 2057 nella gestione dei lavoratori dipendenti;
n. 47 figurativi O.B.G.” (Cfr. doc. 4). Per colpa imputabile solo all'errore professionale del la dal mese di maggio 2019 CP_1 Pt_1 non ha più percepito alcun trattamento, né alcuna retribuzione e si è vista costretta a versare all' CP_4 i contributi volontari per coprire il periodo residuo mancante al fine dell'ottenimento della pensione di anzianità.
Parte attrice imputa al di non essere stata avvisata della mancanza di 47 settimane CP_1 contributive per l'ottenimento della pensione, né che la stessa avrebbe dovuto versare l'ulteriore importo di €.4.058,25; inoltre di non essere mai stata informata della non risultanza delle (due)
“maternità obbligatorie” fruite, né tantomeno del fatto che lo Studio avrebbe richiesto i certificati anagrafici al Comune di Milano. Ha anche contestato che i certificati richiesti le siano mai stati consegnati.
In sede di prima udienza il Giudice, rilevato che non erano stati rispettati i termini a comparire, di cui all'art. 163 bis c.p.c. disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, nel rispetto dei suddetti termini (90 gg.) fissando la nuova udienza in data 9.05.2023. Parte attrice provvedeva alla nuova notifica dell'atto introduttivo del giudizio in data 23.12.2022.
Si costituiva con atto depositato telematicamente in data 17.04.2023 il convenuto , CP_1 deducendo l'infondatezza della domanda attorea.
In particolare, la difesa del ha dedotto di avere ricevuto dalla mandato CP_1 Pt_1 esclusivamente per il calcolo (conteggio) contributivo;
il , collaboratore dello Per_1 [...]
, ha precisato alla che dalla documentazione da quest'ultima presentata (estratto CP_3 Pt_1 contributivo) non risultavano le 47 settimane delle due maternità, che pertanto potevano essere riscattate. Inoltre, la ha deciso in totale autonomia sia di presentare domanda di pensione di Pt_1 anzianità/anticipata n. 2095800800004 in data 4.11.2018, sia di presentare le dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato in essere, dimissioni del 30.11.2018, con decorrenza dal 31.01.2019. Solo a fronte del diniego , il dott. , su richiesta della provvedeva ad estrarre i certificati di CP_4 Per_1 Pt_1 maternità (richiesti al Comune di Milano) e li consegnava all'attrice. Pertanto, a fronte del corretto adempimento del mandato da parte del , la domanda attorea è totalmente infondata. CP_1
Nel corso dell'udienza del 9.05.2023 il Giudice concedeva i termini istruttori di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., su istanza congiunta dei difensori delle parti. Con ordinanza del 27.11.2023, ammetteva l'interrogatorio formale del e per testi su alcuni CP_1 dei capitoli formulati dalla difesa di parte attrice (capitoli 2,3,9,10 e 11), accoglieva l'istanza formulata CP_ dalla difesa di parte convenuta di esibizione, ex art. 210 c.p.c., della missiva che ha riconosciuto alla il diritto al pensionamento e ammetteva altresì la prova per testi su alcuni capitoli formulati Pt_1 dalla difesa di parte convenuta (cap. 3,4,5,7,8,9,10). Esperita l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 12.11.2024, udienza nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e il Giudice, disposto lo scambio degli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
pagina 3 di 6 DIRITTO
Con il presente giudizio, parte attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità Pt_1 professionale del convenuto e la conseguente condanna di quest'ultimo al Controparte_1 risarcimento dei danni asseritamente derivatine.
Non è posto in dubbio, perché pacificamente affermato da entrambo le parti, che tra il rag.
e la vi sia stato un contratto di consulenza fiscale e contributiva nel periodo CP_1 Pt_1 compreso tra la fine del 2017 e il 2019.
L'attività professionale del ragioniere rientra nell'alveo delle professioni intellettuali, presupponendo scelte interpretative e valutazioni discrezionali sulla modalità di svolgimento dell'attività stessa e, pertanto, il rapporto tra professionista e cliente costituisce un contratto d'opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2229 e ss. c.c., avente ad oggetto un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Nell'adempiere alle obbligazioni oggetto del contratto, il professionista sarà tenuto a profondere la diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, 2 comma c.p.c., che statuisce che “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.” Con la conseguenza che l'inadempimento e la conseguente responsabilità professionale potranno essere fatti valere in presenza di una prestazione priva dei requisiti di diligenza, esattezza e puntualità, tenuto conto anche delle regole dell'arte.
La responsabilità del ragioniere contabile non sussiste per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento pregiudizievole lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole (Cfr. Tribunale Roma sez. XI, 05/07/2017,
n.13623). Per quanto attiene all'onere probatorio, il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Quanto ai danni risarcibili si evidenzia, peraltro, che nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato solo dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione, quale conseguenza, causalmente rilevante, dell'errore commesso dal commercialista (Cfr,
Tribunale Milano, sez. I, n. 6867/2020; Tribunale Milano, sez. I, n. 2484/2020, Tribunale Milano, sez. I n.9051/2019).
Alla luce dei principi enunciati, nella fattispecie in esame non è ravvisabile un comportamento negligente di parte convenuta.
Secondo la ricostruzione fornita dalla il , attraverso il proprio collaboratore Pt_1 CP_1
, avrebbe comunicato, peraltro solo verbalmente, a parte attrice che la stessa avrebbe Persona_1 potuto accedere alla pensione di anzianità dalla data del 30.01.2019, senza necessità di corrispondere alcuna indennità volontaria, determinandola così ad esercitare il recesso dal rapporto di lavoro subordinato in essere presso lo Studio AN ES di Milano con decorrenza da fine gennaio
2019 ed omettendo di comunicarle che per il completamento del periodo contributivo mancavano le n.
47 settimane relative alle due maternità della stessa. Pt_1
pagina 4 di 6 Orbene, nella fattispecie de quo non solo non è stata raggiunta la prova del comportamento imputato al
, ma dalla stessa documentazione prodotta emerge con evidenza che la situazione verificatasi CP_1 non è imputabile ad un comportamento negligente o omissivo del professionista incaricato.
Risultano, infatti, documentalmente provate le seguenti circostanze.
- Il rapporto di consulenza in essere tra le due parti nel periodo 2017 – 2019, rapporto non contestato.
- La circostanza che nel corso del rapporto la ha conferito al mandato per il calcolo Pt_1 CP_1 (conteggio) contributivo e non per il disbrigo delle pratiche afferenti all'accesso al trattamento previdenziale di anzianità; tale circostanza è documentalmente confermata dalla fattura n. 246/2019 del settembre 2019 (doc. 1 di parte attrice) nella quale è esposta la voce “conteggi ”; il dato CP_4 documentale non attesta che il mandato includesse anche il disbrigo delle pratiche afferenti l'accesso al trattamento previdenziale di anzianità. Del resto, in sede d'interrogatorio formale il ha affermato di non avere rinvenuto nei propri sistemi telematici una richiesta di pensione CP_1 depositata per la (verb. ud. 10.04.2024). Infine, il , in sede testimoniale, ha negato di Pt_1 Per_1 avere fornito consulenza sul pensionamento anticipato, fornendo peraltro ulteriori circostanze che avvalorano il fatto che lo si sia limitato ad effettuare un conteggio contributivo: in Controparte_3 particolare il ha dichiarato: “Mi sono limitato ad estrapolare l'estratto contributivo Per_1 CP_4 sottolineando che mancavano i periodi figurativi delle due gravidanze della sig.ra La sig.ra Pt_1 voleva sapere quanti anni aveva di contributi. Specifico che l'estratto contributivo non dice quando si va in pensione, semplicemente fotografa la vita contributiva del dipendente. Un estratto contributivo può dare un'idea. Per parlare di pensione, bisogna chiedere un estratto certificativo che non è rilanciato immediatamente, ma è elaborato dall' (ci vogliono più giorni) ed ha un altro CP_4 valore.” Ed ancora: “Ho proceduto al conteggio contributivo, ma sempre a livello d'idea. Non le ho detto che avrebbe potuto presentare domanda di pensione anticipata” e “Non ho mai parlato di domande o date precise.”
-Non corrisponde al vero quanto affermato nell'atto di citazione dalla parte attrice, secondo la quale la domanda di pensionamento sarebbe stata depositata dallo stesso in data 4.12.2018; sul punto CP_1 si osserva che il doc. 3, prodotto dalla difesa della attesta che la domanda di pensione di Pt_1 anzianità anticipata è stata presentata personalmente dall'attrice e tale circostanza è poi ulteriormente avvalorata dalla missiva dell' del 8.01.2019, indirizzata direttamente alla Scaratti, con la quale le CP_4 è stato comunicato il non accoglimento dell'istanza per mancanza di contributi settimanali.
-Anche il recesso dal rapporto di lavoro in essere è stato gestito in totale autonomia dalla come Pt_1 si evince dal Modulo di Recesso prodotto sub doc. 2 di parte attrice. Inoltre, si rileva che per stessa ammissione dell'attrice la cessazione del rapporto di lavoro subordinato e, quindi, della retribuzione è avvenuta a decorrere dal 1.05.2019 e non dal 30.01.2019 (doc. 5 di parte attrice).
-La PEC di risposta alle contestazioni dell'avv. Palmieri, formulata dal in data 11.11.2019 CP_1 attesta ancora una volta documentalmente che l'indicazione, fornita alla della necessità di Pt_1 integrare il periodo contributivo con le settimane mancanti relative ai due periodi di maternità obbligatorie. Più nello specifico, dalla documentazione allegata emerge che a fronte della risposta negativa dell' , il aveva nuovamente chiarito alla che inoltrando all' la CP_4 CP_1 Pt_1 CP_4 richiesta di riconoscimento delle 47 settimane di contributi figurativi corrispondenti alle due maternità, avrebbe potuto accedere al trattamento pensionistico fin dal 1.05.2019, senza dover affrontare alcun versamento aggiuntivo, senza quindi dover versare i 4.058,25 euro prospettati. Si rileva, inoltre, che il documento 10 prodotto da parte attrice, con il quale la stessa pretenderebbe di provare che le settimane pagina 5 di 6 di maternità erano già state conteggiate dall' , a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta, CP_4 non ha tale valenza probatoria, in quanto generato in un momento successivo rispetto ai fatti contestati.
In conclusione, a fronte delle evidenze documentali che attestano che lo era stato Controparte_3 incaricato di fornire un conteggio contributivo e che tutti gli adempimenti successivi sono stati curati direttamente dalla questo Giudice ritiene che non sia stata raggiunta la prova del Pt_1 comportamento colposo o negligente del convenuto. Le prove documentali, inoltre, prevalgono rispetto alle dichiarazioni delle due testimoni di parte attrice
(le nuore e , che nel corso dell'udienza del 16.04.2024 hanno Testimone_1 Testimone_2 affermato “Si è vero. Ogni volta che andavamo in ufficio il diceva che avrebbe Per_1 presentato il tutto, tutte le pratiche;
lui diceva di stare tranquilli, che la sig.ra poteva andare in pensione. A fronte della richiesta del numero di protocollo della pratica ci veniva detto che il sito era bloccato e non si poteva avere il numero. Così la situazione si è protratta per un periodo di tempo. L'ufficio era a Limbiate al Villaggio Giovi, in Via Turati.” E la seconda: “Si è vero. Però non ricordo la data esattamente. Il ha detto che mia suocera poteva andare tranquillamente in Per_1 pensione. Ha anche confermato che avrebbe presentato lui tutte le pratiche. Mia suocera non avrebbe dovuto fare nulla”. Dalla documentazione allegata emerge che lo Studio convenuto, essendo stato incaricato solo del calcolo dei conteggi contributivi non ha provveduto alla presentazione di alcuna pratica relativa al pensionamento della Pt_1
Il mancato raggiungimento della prova sull'asserito comportamento negligente imprudente o imperito del esonera questo Giudice dall'esame della fondatezza in ordine al quantum del danno CP_1 azionato.
Alla soccombenza segue la condanna a corrispondere alla parte convenuta le spese di lite del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 e tenuto conto della concreta attività difensiva posta in essere.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1. accertata la mancanza di responsabilità professionale in capo al convenuto , Controparte_1 rigetta integralmente le domande formulate da parte attrice Parte_1
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite a favore di , che Controparte_1 liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Ezio Tursi dichiaratosi antistatario.
Milano, 25 febbraio 2025 Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
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