Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 10/6/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1166 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
rapp.to e difeso, dagli avv. Giovanni Garzone e Parte_1
Antonio Pellegrino, presso il cui studio in Acerra (NA) al Corso Garibaldi n.72, elett.te domicilia
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv. Oreste Cardillo e Maria Grazia Vasaturo, con i quali elett.te domicilia in Napoli alla via S. Lucia n.29
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3/5/2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.6709/23, pubblicata il 13/11/23, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda, diretta ad ottenere, previa declaratoria dell'illegittimità della procedura di passaggio di cantiere per violazione dell'accordo sindacale del 29.09.2020, l'accertamento del suo diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, alle dipendenze della
[...]
con il mantenimento della medesima anzianità di CP_1 servizio pregressa e del medesimo inquadramento di portiere addetto alla vigilanza, in conseguenza del cambio di appalto intercorso tra
in ogni caso chiedeva condannare la
[...]
nella sua qualità di impresa subentrante nella CP_1 gestione del servizio presso l'Asl Napoli 1 Centro, ad assumerlo, con effetto dalla data di formale ed effettivo passaggio di cantiere, con condanna al pagamento di tutte le mensilità spettanti dal momento dell'effettivo passaggio di cantiere o, in subordine, dal ricorso e/o dal riconoscimento del diritto, avendo come riferimento la retribuzione media mensile (€ 1.300,00), prevista dal CCNL applicato dalla resistente, ovvero la retribuzione base mensile;
condannare la al pagamento delle medesime somme, così come Controparte_1 in precedenza indicate, anche a titolo di risarcimento del danno o a quella diversa somma maggiore e/o minore che il Giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa.
L'appellante ha censurato la decisione per l'erronea valutazione circa l'applicazione della clausola sociale di salvaguardia occupazionale prevista dal CCNL di categoria (art. 94) e per l'erronea valutazione del diritto allo scorrimento della graduatoria essendo stati assunti 71 dei 73 dipendenti previsti dall'accordo.
Concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda come proposta in primo grado.
Ricostituito ritualmente il contraddittorio, la Controparte_1
ha eccepito l'inammissibilità ed infondatezza del gravame per
[...] i motivi di cui alla memoria difensiva.
Quindi, acquisite le note delle parti, all'esito dell'udienza in trattazione scritta la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto va rigettato in quanto infondato.
Premesso che non è in contestazione che l'odierno impugnante tuttora lavora alle dipendenze della , dalla quale non è stato Controparte_2 licenziato in conseguenza della perdita dell'appalto di portierato/reception presso la Asl Napoli 1 e del subentro della odierna società appellata, si osserva in primo luogo che il , Pt_1 che invoca, anche in questa sede del gravame, il proprio diritto ad essere assunto dalla subentrante non ha Controparte_1 minimamente censurato tutta la parte motivazionale della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha escluso, in radice, la sussistenza del vantato diritto all'assunzione, attesa la incontestata diversità dei CCNL applicati dalle società uscente e subentrante nell'appalto. Ed invero il rapporto di lavoro dell'istante è regolato dal CCNL Agenzie di Sicurezza Sussidiaria quale fonte collettiva applicata dalla mentre la Controparte_2 Controparte_1 applica al personale il diverso CCNL Vigilanza Sezione Servizi Fiduciari. Orbene, si legge in sentenza, “l'art. 94.2 del CCNL Agenzie di Sicurezza Sussidiaria, invocato a fondamento delle proprie pretese, nega l'esistenza di un diritto alla assunzione immediatamente azionabile dal dipendente prevedendo, testualmente, che “nei casi nei quali l'azienda cessante applichi il presente CCNL potranno da essa comunque essere attivati dei tentativi di cambio di appalto nei confronti dell'azienda subentrante che non applica il presente CCNL in sede sindacale o presso gli INL competenti per territorio.
In definitiva, per espressa previsione contrattuale, nel caso di divergenza tra i CCNL applicati dalla impresa uscente e entrante nell'appalto, è previsto il solo “tentativo di cambio appalto” demandato all'eventuale libero confronto e accordo tra le parti della procedura.
Nello specifico è quello che è avvenuto con l'accordo sindacale del 29.09.20 laddove, quindi, il “tentativo di cambio d'appalto” è sfociato, appunto, in un accordo che ha regolato l'occupazione dell'intero personale uscente attraverso la nominativa individuazione di 73 portieri che la si Controparte_1 impegnava ad assumere nonché attraverso la prosecuzione dei rapporti di lavoro con la quanto agli altri nominativi”. Controparte_2
Nella specie, il ricorrente, che non rientra tra i 73 nominativi con diritto alla assunzione, ha, pertanto, “del tutto erroneamente, invocato l'art. 94 del CCNL
Agenzie, senza considerarne il contenuto in base al quale, nel caso di divergenza tra i CCNL applicati dalla impresa uscente e entrante nell'appalto, è prevista la sola facoltà, offerta alle parti, di
“tentare” un accordo di salvaguardia occupazionale demandato alle libere determinazioni delle parti stesse ed al di fuori, quindi, delle regole procedurali imposte dall'uno o dall'altro CCNL.
Né, al fine di pervenire a diverse conclusioni, può rilevare quanto disposto nel capitolato speciale di appalto nel quale veniva inserita, all'art. 4, la “clausola sociale”, che testualmente recita: “Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato, si applicano, ai sensi dell'art. 50 del Codice, le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento di personale del precedente affidatario del servizio”. Ed, infatti, dal tenore letterale della citata disposizione, emerge, inequivocabilmente, come il capitolato di appalto non imponesse affatto una condotta diversa da parte delle società resistenti, rimandando, semplicemente, alla normativa del CCNL ”del precedente affidatario del servizio” che è stata dalle stesse attuata attraverso il tentativo di cambio di appalto positivamente esperito.
In definitiva, con l'accordo del 29.09.20 i beneficiari delle assunzioni sono stati individuati in funzione delle esigenze organizzative della ed anche nominativamente Controparte_1 individuati, per cui solo verso i 73 nominativi quest'ultima aveva l'obbligo di assunzione. Agli altri nominativi è stata garantita la prosecuzione dei rapporti di lavoro in corso con la Controparte_2 Né poteva ricorrere, nella specie, alcuna ipotesi di “scorrimento” stante la precisa individuazione dei beneficiari ex art. 1411 c.c. e ancor più per non residuare nominativi in lista con rapporto di lavoro in attesa di definizione, avendo l'accordo determinato la precisa salvaguardia occupazionale di ciascun lavoratore interessato.
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto la domanda va, pertanto, rigettata. E' assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti”.
Tale essendo la precisa e condivisa motivazione del primo giudice, si rileva che i due motivi di appello fatti valere avverso la sentenza non sono idonei ad intaccarla, dal momento che l'impugnante, non vantando alcun diritto all'assunzione per le ragioni evidenziate dal Tribunale e non censurate, non può in alcun modo sindacare la validità dell'accordo intercorso tra le società uscente e subentrante, sostenendo la sua illegittimità per avere considerato un arco temporale di 6 mesi e non di 12, essendo le stesse del tutto libere nell'individuazione dell'arco temporale di riferimento in cui scegliere i dipendenti che avevano un numero maggiore di ore di lavoro sull'appalto, nè può vantare un diritto allo scorrimento dell'elenco a causa del mancato passaggio di due dei 93 lavoratori nominativamente indicati, aventi diritto al passaggio per accordo delle parti.
Ad abundantiam, non può non considerarsi l'ulteriore elemento ostativo al rivendicato passaggio ed alle retribuzioni chieste anche in via risarcitoria, non avendo il subito alcun danno avendo Pt_1 continuato a lavorare alle dipendenze della e a Controparte_2 percepire la retribuzione, non essendo mai stato licenziato in conseguenza del cambio di appalto.
Va, a tal punto, rilevato che, come osservato da Cass. 2018/29922, la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che "Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Nè la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sè, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorchè implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo" (cfr anche Cass. n. 12613/2007 e Cass. n. 22121/2016).
I principi enunciati chiariscono bene la distinzione tra le differenti situazioni di fatto riferite al recesso dell'originario datore di lavoro ed alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura contrattuale collettiva, mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, (non a caso si definisce un rapporto ex novo con l'impresa subentrante), sicchè non solo una regola contrattuale non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali.
In conclusione, per le suesposte e assorbenti considerazioni, l'appello va rigettato e la sentenza gravata confermata.
Le spese di lite del grado si compensano attesa la particolarità della causa e le ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 10/6/25
Il consigliere rel. est.
Il Presidente