Versione
7 maggio 1983
7 maggio 1983
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/09/2023, n. 369Provvedimento: n. 260/2022 r.g.lav. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA Sezione Lavoro La Corte, composta dai magistrati: d.ssa Anna Maria Tracanna - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore d.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 21/9/2023 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 437 c.p.c., nei giudizi riuniti nn. 260/2022 e 324/2022 r.g.l., pendenti tra Parte_1 Parte_2 , rappresentata e difesa da: avv. PRESUTTI CRESCENZO, elettivamente domiciliata come in atti; -appellante-appellata in giudizio riunito- e CP_1 , rappresentato e difeso da: avv. CORSI …Leggi di più...
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- onere della prova datore di lavoro·
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- art. 5 d.l. n. 95/2012·
- art. 2109 c.c.·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
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