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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/09/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Riccardo Massera Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 729 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ANZIO (RM) 24/12/1981, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(NETTUNO 19/11/1976, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GIANNA ROSSIGNO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale Parte_1 Parte_2 secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate, modificate a seguito del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio:
1- i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2-la moglie si allontanerà dalla casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito, successivamente all'omologazione della separazione;
3- il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente sarà mantenuto in via diretta da entrambi i genitori, con residenza principale presso il padre e dimora presso l'abitazione di entrambi i genitori, secondo le tempistiche stabilite direttamente da quest'ultimo, ormai quasi maggiorenne di età;
4-le spese scolastiche e di studio, le attività extra didattiche, le spese per attività sportive e ricreative, le spese mediche non coperte dal S.S.N. saranno poste a carico di entrambi i
- 1 - genitori nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate dagli stessi e documentate con giustificativi.
5-l'assegno unico erogato dall'INPS, previsto per il figlio a carico , sarà ripartizione Per_1 in due quote uguali pari al 50% a entrambi genitori;
[...]
7-Il marito, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, verserà alla SI.ra , Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, la somma di €
200,/00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, per un totale di
24 mesi e, comunque, sino alla eventuale sentenza di divorzio se emessa antecedentemente allo spirare di quest'ultimi.
8-Il SI. , in qualità di unico proprietario, si impegna a trasferire, riservandosi Parte_2
l'usufrutto vitalizio, al figlio , la nuda proprietà della casa coniugale e Persona_2 relativa pertinenza, sita in Comune di Anzio (RM), con ingresso da Via di Valle Palomba numero 6D, e precisamente:
-un villino, ad uso abitativo, elevato sul solo piano terra, con annessa una corte esclusiva e pertinenziale, della consistenza catastale complessiva, tra coperto e scoperto, di 646
(seicentoquarantasei) metri quadrati, su parte della quale insiste una piscina, della consistenza catastale complessiva di 4,5 (quattro virgola cinque) vani, confinante nell'insieme con i terreni distinti con le particelle 1637, 1747 e 1796, o loro successive modifiche, del foglio 14 del Catasto Terreni del Comune di Anzio, salvo altri;
-un locale, ad uso garage, sito al piano terra, della consistenza catastale di 18 (diciotto) metri quadrati, confinante con il villino e la relativa corte esclusiva, copra meglio descritto, per più lati, salvo se altri.
Quanto sopra descritto risulta censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Anzio (RM), in ditta esattamente intestata, al foglio 14, particella 1886:
-subalterno 1 e il subalterno 3, tra di loro graffati, VIA DI VALLE PALOMBA n. 6/D, Piano T,
Categoria A/7, Classe 3, Consistenza 4,5 vani, Superficie Catastale Totale: 124 mq., Totale escluse aree scoperte: 124 mq., Rendita Catastale Euro: 522,91 classamento e rendita proposti (D.M. 701/94);
-subalterno 2, VIA DI VALLE PALOMBA n.6/D, Piano T, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza
18 mq., Superficie Catastale Totale: 24 mq., Rendita Catastale Euro: 117,13 classamento e rendita proposti (D.M. 701/94).
L'area di sedime del fabbricato, la corte esclusiva e pertinenziale risultano distinte al
Catasto dei Terreni del Comune di Anzio (RM), al foglio 14, particella 1886, qualità
[...]
, Superficie 646 mq., senza reddito. CP_1
- 2 - Il trasferimento, che avverrà entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di età del figlio , è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi Per_1 coniugale ed ha la propria causa nella separazione, in quanto diretto a regolare i rapporti patrimoniali tra gli stessi, e, pertanto, l'atto di trasferimento immobiliare rientra nell'agevolazione di cui all'art. 19, L.6 marzo 1987, n.74 e alla circolare della Agenzia delle
Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012;
I coniugi hanno contratto matrimonio in Anzio il 06/05/2014; dall'unione è nato un figlio,
, il 16/02/2007. Per_1
Comparse personalmente all'udienza del 15/09/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2014, parte 1, atto n. 23).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 17/09/2025
Il Presidente est.
Riccardo Massera
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Riccardo Massera Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 729 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ANZIO (RM) 24/12/1981, C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(NETTUNO 19/11/1976, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GIANNA ROSSIGNO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale Parte_1 Parte_2 secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate, modificate a seguito del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio:
1- i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2-la moglie si allontanerà dalla casa coniugale, di esclusiva proprietà del marito, successivamente all'omologazione della separazione;
3- il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente sarà mantenuto in via diretta da entrambi i genitori, con residenza principale presso il padre e dimora presso l'abitazione di entrambi i genitori, secondo le tempistiche stabilite direttamente da quest'ultimo, ormai quasi maggiorenne di età;
4-le spese scolastiche e di studio, le attività extra didattiche, le spese per attività sportive e ricreative, le spese mediche non coperte dal S.S.N. saranno poste a carico di entrambi i
- 1 - genitori nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate dagli stessi e documentate con giustificativi.
5-l'assegno unico erogato dall'INPS, previsto per il figlio a carico , sarà ripartizione Per_1 in due quote uguali pari al 50% a entrambi genitori;
[...]
7-Il marito, a titolo di concorso al mantenimento del coniuge, verserà alla SI.ra , Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, la somma di €
200,/00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, per un totale di
24 mesi e, comunque, sino alla eventuale sentenza di divorzio se emessa antecedentemente allo spirare di quest'ultimi.
8-Il SI. , in qualità di unico proprietario, si impegna a trasferire, riservandosi Parte_2
l'usufrutto vitalizio, al figlio , la nuda proprietà della casa coniugale e Persona_2 relativa pertinenza, sita in Comune di Anzio (RM), con ingresso da Via di Valle Palomba numero 6D, e precisamente:
-un villino, ad uso abitativo, elevato sul solo piano terra, con annessa una corte esclusiva e pertinenziale, della consistenza catastale complessiva, tra coperto e scoperto, di 646
(seicentoquarantasei) metri quadrati, su parte della quale insiste una piscina, della consistenza catastale complessiva di 4,5 (quattro virgola cinque) vani, confinante nell'insieme con i terreni distinti con le particelle 1637, 1747 e 1796, o loro successive modifiche, del foglio 14 del Catasto Terreni del Comune di Anzio, salvo altri;
-un locale, ad uso garage, sito al piano terra, della consistenza catastale di 18 (diciotto) metri quadrati, confinante con il villino e la relativa corte esclusiva, copra meglio descritto, per più lati, salvo se altri.
Quanto sopra descritto risulta censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Anzio (RM), in ditta esattamente intestata, al foglio 14, particella 1886:
-subalterno 1 e il subalterno 3, tra di loro graffati, VIA DI VALLE PALOMBA n. 6/D, Piano T,
Categoria A/7, Classe 3, Consistenza 4,5 vani, Superficie Catastale Totale: 124 mq., Totale escluse aree scoperte: 124 mq., Rendita Catastale Euro: 522,91 classamento e rendita proposti (D.M. 701/94);
-subalterno 2, VIA DI VALLE PALOMBA n.6/D, Piano T, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza
18 mq., Superficie Catastale Totale: 24 mq., Rendita Catastale Euro: 117,13 classamento e rendita proposti (D.M. 701/94).
L'area di sedime del fabbricato, la corte esclusiva e pertinenziale risultano distinte al
Catasto dei Terreni del Comune di Anzio (RM), al foglio 14, particella 1886, qualità
[...]
, Superficie 646 mq., senza reddito. CP_1
- 2 - Il trasferimento, che avverrà entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di età del figlio , è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi Per_1 coniugale ed ha la propria causa nella separazione, in quanto diretto a regolare i rapporti patrimoniali tra gli stessi, e, pertanto, l'atto di trasferimento immobiliare rientra nell'agevolazione di cui all'art. 19, L.6 marzo 1987, n.74 e alla circolare della Agenzia delle
Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012;
I coniugi hanno contratto matrimonio in Anzio il 06/05/2014; dall'unione è nato un figlio,
, il 16/02/2007. Per_1
Comparse personalmente all'udienza del 15/09/2025, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 riportate in motivazione;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Anzio per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2014, parte 1, atto n. 23).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 17/09/2025
Il Presidente est.
Riccardo Massera
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