Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 02/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00075/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09768/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9768 del 2024, proposto da
LU IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio diniego sull’istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente in data 01.08.2024, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente riferisce di avere fatto pervenire, con p.e.c. del 1/8/2024, alla Società Napoli Obiettivo Valore S.r.l., avente sede legale in Roma, istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006, volta ad esaminare ed estrarre copia, in carta libera, dell’ingiunzione n. 20240002017740027991030, notificata in data 03/04/2024, relativa ad infrazioni del Codice della Strada anno 2020, e della rispettiva relata di notifica.
2. Affida il ricorso a un unico, articolato, motivo di gravame, con il quale deduce violazione degli artt. 1, 2, 3, 22, commi 1, lett. b) e 6, e 24, comma 7, della Legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
2.1 Afferma la ricorrente che il silenzio-rigetto formatosi sulla propria istanza di accesso si porrebbe in contrasto sia con le disposizioni che la Legge n. 241/1990 detta specificamente a garanzia del c.d. accesso difensivo, avendo essa ampiamente dimostrato il proprio interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i provvedimenti oggetto della richiesta ostensiva, sia, e più in generale, con i principi costituzionali di buona amministrazione, di imparzialità e ragionevolezza, essendo gli atti richiesti necessari al fine di consentire alla medesima ricorrente il pieno esercizio dei propri diritti.
3. Il 4 dicembre 2024 la parte ricorrente ha versato in atti una memoria con la quale ha meglio precisato le doglianze già articolate nel ricorso introduttivo riferendo, in particolare, “che la legittimazione attiva e passiva è provata dalla comunicazione n. 20240002073550062450929 ad istanza di Napoli Obiettivo Valore s.r.l., ove si evince il riferimento agli atti richiesti (ingiunzione n. 20240002017740027991030 notificata in data 10.01.2024 e della rispettiva relata di notificazione) e che l’istante ha dovuto impugnare la predetta comunicazione (giudizio innanzi al Giudice di Pace di -Marano di Napoli) senza poter verificare la notificazione dell’atto sottostante, ribadendo le conclusioni già rassegnate con il gravame.
4. La Napoli Obiettivo Valore S.r.l., pure ritualmente intimata, non si è costituita.
5. Alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2024, la causa è introitata per la decisione.
6. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
7. La ricorrente, con la domanda di accesso inoltrata alla Napoli Obiettivo Valore S.r.l. – Società concessionaria dell’attività di riscossione coattiva di tutte le entrate, tributarie ed extra-tributarie, del Comune di Napoli - ha chiesto di esaminare ed estrarre copia dell’ingiunzione n. 20240002017740027991030, notificatale in data 03/04/2024, cioè della medesima ingiunzione indicata nel “sollecito di pagamento” di cui all’esposizione che precede.
Osserva, pertanto, il Collegio che la domanda di accesso contiene tutti i riferimenti soggettivi (la richiesta riguarda la parte ricorrente) e oggettivi (gli estremi dell’accertamento esecutivo) che consentono alla Società convenuta di individuare i documenti richiesti (cfr. D.P.R. n. 184 del 2006).
7.1 Non pare poi possa revocarsi in dubbio la sussistenza di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22 della Legge n. 241/1990).
Ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 241/1990, infatti, il diritto di accesso si esercita anche nei confronti dei gestori di servizi pubblici, quali certamente sono i soggetti che gestiscono, in regime di concessione, il servizio pubblico di riscossione delle entrate locali, e che, come tali, sono tenuti a garantire l’accesso a fronte dell’interesse del privato di verificare eventuali illegittimità nell’azione di riscossione (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VI, 4/2/2016, n. 629).
Secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria, inoltre, sono ostensibili tutti gli atti posti in essere dal concessionario o dal gestore comunque denominato di un servizio pubblico, che, in quanto funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi, impongono di realizzare una cura di tali interessi del tutto soggetta ai canoni di imparzialità e di efficienza costituzionalizzati all’art. 97 (A.P. nn. 4 e 5 del 1999).
Questa impostazione è poi stata recepita dal legislatore che, all’art. 22 della Legge n. 241/1990, lett. “e”, come riscritto dalla Legge n. 15/2005, ha espressamente previsto l’applicazione dell’istituto de quo ai soggetti di diritto privato, sia pure limitatamente alla loro attività di pubblico interesse (quale è sicuramente quella esercitata dalla Napoli Obiettivo Valore S.r.l.), disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
7.2 Nel caso di specie, infine, il Collegio rileva che l’istanza di accesso tacitamente rigettata risulta trasmessa all’unico indirizzo e-mail (riscossione.coattiva-napoliov@legalmail.it) indicato nel predetto sollecito ai fini dell’invio di eventuali comunicazioni alla Società concessionaria, e indirizzata alla sede legale della Napoli Obiettivo Valore S.r.l., la quale, ove anche non in possesso dei documenti richiesti, avrebbe dovuto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, trasmetterla senza indugio alla propria articolazione competente in merito (in questo senso, T.A.R. Umbria, Perugia, Sezione I, 26/5/2022, n. 349: “Costituisce espressione di un principio generale la regola secondo cui, qualora la richiesta sia presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, essa è dalla stessa amministrazione immediatamente trasmessa a quella competente e di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato (cfr. art. 6, c. 2, D.P.R. n. 184/2006, già art. l'art. 4, c. 3, D.P.R. n. 352/1992), regola che vale, a più forte ragione, quando l'istanza sia stata presentata ad ufficio incompetente nell'ambito della stessa pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2001, n. 207). Tale principio deve ritenersi in linea con i precetti costituzionali, con i principi generali dell'ordinamento e con le specifiche previsioni tesi a garantire pubblicità e trasparenza, snellezza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e nei rapporti fra amministratori ed amministrati (art. 97 Cost. ed art. 1 l. n. 241/1990), sicché, tenuto anche conto del fatto che il cittadino non è tenuto a conoscere perfettamente le regole di riparto interno di competenze tra uffici della stessa amministrazione, "la produzione dell'istanza ad un diverso ufficio può solo giustificare un (breve) ritardo temporale nel provvedere da parte dell'amministrazione in ragione dei tempi di trasmissione dell'istanza all'ufficio competente al rilascio, ma non mai un aggravamento del procedimento imponendosi un onere di riproposizione dell'istanza" (TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 18 aprile 2016, n. 4498).”).
8. In definitiva, dunque, alla luce di quanto fin qui argomentato, il ricorso deve essere accolto con conseguente accertamento del diritto all’ostensione della parte ricorrente, per effetto del quale la Società intimata dovrà consentire l’ambito accesso, secondo le modalità indicate in dispositivo.
9. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., vanno poste a carico della Napoli Obiettivo Valore S.r.l. e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara l’obbligo dell’intimata Società di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Condanna la Società intimata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore della parte ricorrente, della somma di € 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge, se dovuti, con attribuzione in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO