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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/11/2025, n. 15991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15991 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritto al n. 34992/2024 R.G. promossa da
[...]
, nata il [...] a [...] Parte_1
Campo (SP), in Brasile, per sé e per la figlia minore Persona_1
nata il [...] a Sao Paulo (SP), in [...];
[...] [...]
, nato il [...] a [...], in Parte_2
Brasile; , nata l'[...] a Parte_3
Sao Paulo (SP), in Brasile, con il patrocinio dell'avv. Sergio D'Acuti; nei confronti del
, in persona del p.t., difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato il 13 Persona_2 luglio 1897 a Morlupo (RM), successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 1; all. a); Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi CP_1 all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese. La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il
1 sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di presentare al Consolato Generale d'Italia a San Paolo, territorialmente competente per la rispettiva residenza, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, senza esito. I ricorrenti hanno dato altresì contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge una prospettiva di attesa per il primo esame delle domande di circa dieci anni dalla presentazione. Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese compensate. Così deciso in Roma, in data 16/10/2025.
il Giudice
Lilla De Nuccio
2
SENTENZA nella causa civile iscritto al n. 34992/2024 R.G. promossa da
[...]
, nata il [...] a [...] Parte_1
Campo (SP), in Brasile, per sé e per la figlia minore Persona_1
nata il [...] a Sao Paulo (SP), in [...];
[...] [...]
, nato il [...] a [...], in Parte_2
Brasile; , nata l'[...] a Parte_3
Sao Paulo (SP), in Brasile, con il patrocinio dell'avv. Sergio D'Acuti; nei confronti del
, in persona del p.t., difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nato il 13 Persona_2 luglio 1897 a Morlupo (RM), successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 1; all. a); Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi CP_1 all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese. La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente. Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il
1 sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di presentare al Consolato Generale d'Italia a San Paolo, territorialmente competente per la rispettiva residenza, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, senza esito. I ricorrenti hanno dato altresì contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge una prospettiva di attesa per il primo esame delle domande di circa dieci anni dalla presentazione. Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale. Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese compensate. Così deciso in Roma, in data 16/10/2025.
il Giudice
Lilla De Nuccio
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