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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 9612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9612 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29438/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente dott. Lorena Casiraghi Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29438/2025 promossa da:
Parte
( ) (C.F. PT515874620), in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Taiane Alcides de Almeida, come da delega in atti, e domiciliata presso Rua dos Murcas n. 15, Funchal, 9000 058, Portogallo;
-IC- contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Manganoni n. 6, Bergamo, 24123, Italia;
-Convenuta-
§ § §
OGGETTO: diritto d'autore.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. In fatto.
A.1 Con domanda del 5.08.2025 la società (d'ora in poi anche Parte_3 solo o “IC”) ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata per le Parte_1
Imprese “A”, instaurando un procedimento europeo ai sensi del Regolamento UE n. 861/2007, al fine di ottenere la condanna di (d'ora in poi anche solo t” o Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 9 “Convenuta”) al risarcimento dei danni subiti per l'indebito sfruttamento economico della fotografia meglio specificata di seguito.
In punto di fatto, ha allegato: Parte_1
- che ha pubblicato senza autorizzazione la fotografia intitolata “Piazza del Duomo CP_1
| Milan, Italy” sul sito web da essa gestito https://ego-group.it/contact (All. C3);
- che la foto in questione (cfr. immagine di seguito) è stata scattata dall'artista Persona_1 ed è stata pubblicata il 9.07.2018 sul sito https://sumfinity.com/photos/italy/milan/piazza-del- duomo/ (All. C2):
- che con il contratto stipulato il 30.06.2020 con (ALL. C1), ha Persona_1 Parte_1 acquisito il diritto esclusivo, a livello mondiale, di commercializzare e di sublicenziare il diritto di copiare, riprodurre, visualizzare, trasmettere, diffondere, modificare, alterare, creare opere derivate e pubblicare tutte le opere dell'artista, e quindi anche quella per cui è causa;
- che la foto in questione deve essere tutelata come opera fotografica ai sensi della direttiva
2006/116/CE e dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore n. 633/1941;
- che, in ogni caso, come si evince dal sito presso cui è pubblicata, la foto reca chiaramente il nome dell'autore e la data e il luogo dello scatto, sicché risulta quantomeno tutelabile come fotografia semplice;
- che in persona ha provveduto in data 30.12.2021 a diffidare per la Persona_1 CP_1 violazione del proprio diritto d'autore, chiedendo contestualmente la cessazione dell'illecito; la Convenuta non ha risposto né alla suddetta comunicazione né alle successive;
pagina 2 di 9 - che la Convenuta non ha risposto nemmeno all'invito di ad una composizione Parte_1 amichevole della controversia (All. C6);
- di aver quindi diritto al risarcimento del danno, il quale deve essere quantificato partendo dal tariffario di Sumfinidade disponibile all'indirizzo https://sumfinity.com/exclusive-licensing/
(vd. anche fatture All. C4);
- che la durata dell'illecito può essere desunta dal fatto che la società Rightspilot (server che ospita il sito web) ha mostrato che la copia illecita della foto ha subìto le ultime modifiche in data 10.08.2020 (All. C3) e che al 2.07.2025 è risultata ancora disponibile sul sito (All. C5);
- che, tenendo conto di detto arco temporale, visto il tariffario, i danni patiti ammontano ad euro 5.720,00, volontariamente ridotti dall'IC all'importo di euro 5.000,00 al fine di accedere al procedimento europeo di cui al Reg. 861/2007.
A.2 Depositata la domanda introduttiva, il Giudice ha ordinato alla cancelleria la comunicazione della domanda e del relativo modulo di risposta ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento
EU n. 861/2007. La notifica si è perfezionata in data 2.9.2025 presso la sede della Convenuta.
A.3 si è costituita con atto del 18.09.2025, dichiarandosi estranea ai fatti e chiedendo CP_1 il rigetto della domanda.
Segnatamente, ha allegato:
- di aver fornito esclusivamente un servizio di assistenza tecnica e logistica per l'apertura e la configurazione iniziale del sito web www.ego-group.it, su incarico della società Vietnamita
“Vietnam Ego Landscape Architecture Joint Stock company”;
- che il servizio offerto si è limitato agli aspetti puramente tecnici e di intermediazione per l'attivazione del dominio e dello spazio hosting, senza alcun coinvolgimento di CP_1 nella gestione degli aspetti contenutistici ed editoriali (cfr. anche lettera del 18.09.2025 della società vietnamita che solleva a ogni responsabilità relativa ai contenuti); CP_2
- di aver comunque provveduto alla chiusura del sito www.ego-group.it non appena ha ricevuto la comunicazione formale del problema, in un'ottica di buona fede e collaborazione.
A.4 L'IC ha depositato replica in data 29.09.2025, contestando i rilievi di e CP_1 ritenendola responsabile dell'illecito patito, non avendo quest'ultima mai replicato alle contestazioni mosse, tantomeno reagito per tempo al fine di determinare la cessazione dell'illecito de quo.
A.5 Ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 del Reg. UE
861/2007, va emessa sentenza.
B. In diritto.
pagina 3 di 9 B.1 L'IC ha introdotto la propria domanda risarcitoria seguendo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ai sensi del Regolamento Europeo n. 861/2007, modificato dal
Reg. (UE) n. 2421/2015.
Va anzitutto osservato che sussistono i requisiti affinché il predetto Regolamento trovi applicazione, posto che il petitum attoreo è inferiore al valore massimo indicato dall'art. 2, paragrafo 1 del Regolamento e la causa ha natura transfrontaliera, ai sensi dell'art. 3 del medesimo Regolamento.
Invero, l'IC ha la propria residenza in Portogallo, mentre la Convenuta ha la sede legale in
Italia, nel distretto della Corte d'Appello di Milano.
Ciò radica la competenza per territorio e per materia del presente Tribunale – Sez. Specializzata in materia d'Impresa, considerata l'allegata violazione della legge 633/1941, con specifico riferimento alle disposizioni in materia di diritto d'autore sulla fotografia.
B.2 Ancora, in via di premessa, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di t. CP_2
Anzitutto, dai documenti in atti risulta che la Convenuta è titolare sin dal 2019 del nome a dominio ego-group.it, sito web sul quale è stata pubblicata la foto oggetto di causa (cfr. registrazioni nome a dominio - All. C5 e allegati alla replica attorea).
Inoltre, la Convenuta stessa ha -confessoriamente- affermato di aver provveduto all'immediata chiusura del sito web dopo aver ricevuto la contestazione formale dell'illecito; il che dimostra che già al tempo della contestazione stragiudiziale (All. C6), era in grado di operare CP_1 sul sito web e, volendo, anche di determinare la cessazione dell'illecito contestato.
Infine, è irrilevante ai fini del decidere la missiva depositata dalla Convenuta in sede di replica, missiva intitolata “liberatoria di responsabilità per i contenuti del sito web www.ego-group.it” e sottoscritta dalla società vietnamita Vietnam Ego Landscape Architecture Joint Stock company. Il documento – peraltro datato 18.9.2025 e dunque di formazione successiva rispetto al presente procedimento – può al più assumere rilievo nei rapporti interni tra detta società vietnamita e la ma non è certo in grado di limitare la possibilità dei terzi di agire nei confronti CP_1 dell'effettiva titolare del nome a dominio e del sito www.ego-group.it.
Sussistono, dunque, i presupposti di imputabilità del fatto dannoso, ferma la facoltà ex art. 2055
c.c. della Convenuta di agire in regresso verso la corresponsabile nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
B.3 Ciò posto, la domanda proposta dall'IC è fondata nei limiti che seguono.
Va anzitutto chiarito che a giudizio del Collegio la fotografia per cui è causa rientra nell'ambito di protezione di cui all'art. 90 e ss. l.d.a. e deve quindi essere tutelata come fotografia semplice.
pagina 4 di 9 Come noto, in materia di diritto d'autore il legislatore distingue le ipotesi in cui le fotografie costituiscono opere dell'ingegno, come tali rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 2 e 7 della l.d.a. e tutelabili ai sensi degli artt. 12 e ss., 20 ss. e 171 ss. l.d.a., dalle ipotesi in cui costituiscono fotografie semplici, prive di carattere creativo, come tali destinatarie della più limitata tutela di cui agli artt. 87 e ss. l.d.a., in quanto “immagini di persone o di aspetti, elementi
o di fatti della vita naturale e sociale”.
L'attuale sistema di tutela delle fotografie rappresenta il risultato di un processo di adeguamento del diritto interno al diritto internazionale, in particolare alla Convenzione di Berna del 1948, ove le fotografie sono state espressamente elevate a rango di opere dell'ingegno, considerata la crescente importanza che esse hanno assunto nell'industria dell'informazione, che ha reso preferibile limitare il più possibile il monopolio su di esse, fino a quel punto tutelate solo attraverso i diritti connessi.
Offrendo uno sguardo sistematico all'attuale quadro normativo, è dunque possibile individuare tre fattispecie (cfr. Tribunale Milano Sez. spec. Impresa 2958/2025; Tribunale Roma Sez. spec.
Impresa, 11/03/2021 n. 4361):
a) in presenza di un particolare grado di creatività (c.d. “qualificato”), la fotografia sarà protetta come opera dell'ingegno ai sensi dell'art. 2, n. 7, l.d.a. e godrà della tutela prevista dagli artt. 12 ss., 20 ss e 171 ss. l.d.a.;
b) in presenza di un livello di creatività semplice, la fotografia sarà oggetto (a certe condizioni) di diritti connessi ex artt. 87 e ss. l.d.a.;
c) in assenza di un qualsivoglia grado di creatività (ove si tratti, cioè, “fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”), ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 87, co. 2, l.d.a., si avrà una fotografia priva di qualunque tutela.
La distinzione tra prima e la seconda ipotesi è stata in gran parte delineata dalla giurisprudenza, secondo cui occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un'attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l'opera tra le altre analoghe (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7077 del 05/07/1990; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8186 del 1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8425 del 21/06/2000).
La Suprema Corte, tornata recentemente sul punto, a conforto dell'orientamento consolidato, ha affermato che “il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia è incentrato nella capacità creativa dell'autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare, così come nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello scatto,
pagina 5 di 9 tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata. Le fotografie semplici, invece, si distinguono dalle precedenti in quanto non richiedono alcun apporto creativo da parte del fotografo, perché trattasi di mere fotografie, seppur di al massimo livello qualitativo, che si limitano a riprodurre fedelmente la realtà esterna, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione della fotografia da parte dell'autore” (Cass. Civ., sez. I, n.
33599 del 20/12/2024).
In sintesi, perché possano essere tutelate quali “opere dell'ingegno”, le fotografie devono avere un quid pluris che faccia distinguere la fotografia dall'oggetto ritratto e dalle tecniche utilizzate per ritrarlo, e che rappresenti quel valore aggiunto da parte del fotografo in grado di promuove la fotografia ad opera fotografica.
A tal fine, è centrale l'apporto creativo dell'autore, che può cogliersi nella scelta del momento espressivo, dei mezzi tecnici utilizzati e degli effetti, quali – a titolo di esempio – la luce,
l'inquadratura, la messa a fuoco, la prospettiva (cfr. Trib. Roma, sez. spec. impresa, 11 marzo
2021, n. 4361, Trib. Napoli, ord. 24/1/2025, R.G. 26286/2024).
In difetto dei predetti profili di creatività, la fotografia può comunque accedere ad un meno intenso grado di tutela, delineato dagli artt. 87 e ss. l.d.a.
Si tratta, in questi casi, di “fotografie semplici”, costituite da immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo.
Esse non richiedono che vi sia un apporto personale dell'autore e, di fatto, si limitano a riprodurre la realtà esterna, seppur con un'elevata resa qualitativa e tecnica (Cass. Civ., sez. I, sentenza n.
33599/2024).
Affinché la riproduzione di una fotografia semplice sia considerata abusiva, l'art. 90 l.d.a. richiede l'indicazione sugli esemplari della fotografia: a) del nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente, b) della data di produzione della fotografia e c) del nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
In assenza di tali indicazioni, la riproduzione delle immagini non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi di cui agli artt. 91 e 98 l.d.a., salva la prova della malafede in capo al riproduttore (cfr. Corte appello Milano Sez. spec. Impresa, 03/05/2022, n.1445).
B.4 Ebbene, a giudizio del Collegio la foto in esame rientra nel campo delle fotografie semplici ex art. 90 l.d.a., atteso che essa non risulta caratterizzata da particolari apporti creativi né da rielaborazioni tali da rendere percepibile la distinzione tra oggetto fotografato e tecnica/personalità dell'autore.
pagina 6 di 9 In altre parole, la foto risulta essere una riproduzione della realtà esterna che, pur nella sua inopinabile qualità, non provoca nell'osservatore una particolare suggestione e non merita di essere promossa al rango dell'opera fotografica ex art. 2, n. 7, l.d.a.
B.5 Nondimeno, la foto presenta tutti i requisiti idonei ad accedere alla tutela riservata alle fotografie semplici.
L'IC, sulla quale gravava l'onere della prova, ha infatti documentato che la fotografia in questione è stata pubblicata sul sito https://sumfinity.com il 09.09.2018 munita dei requisiti di cui all'art. 90 della legge 633/1941 e, in particolar modo, dell'indicazione dell'autore, dell'anno di produzione della fotografia e del nominativo del fotografo.
Nel caso di specie è altresì indicato il regime giuridico di circolazione da applicare: in fondo alla pagina è presenta la dicitura “Copyright © 2010-2025 Controparte_3
, seguita dall'avvertimento che l'immagine non può essere distribuita, modificata o
[...] riprodotta, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione dell'autore, anche per stampe o licenze.
I requisiti predetti, pur non materialmente indicati sull'immagine fotografica, sono specificati immediatamente dopo la fotografia, come si evince dall'allegato C2.
Per tali ragioni, dunque, deve essere ritenuta integrata la violazione del diritto d'autore da parte della Convenuta, la quale ha illecitamente utilizzato l'immagine per i propri fini.
B.6 Accertata la fondatezza della domanda sotto il profilo dell'an debeatur, deve passarsi all'esame della pretesa risarcitoria, fermo restando che in materia di diritto d'autore la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante in re ipsa, restando a carico dell'attore solo l'onere di dimostrarne l'entità, sempre che l'autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili (Cassazione civile sez. III,
15/04/2011, n.8730). Ciò posto, ai fini della quantificazione esatta del quantum debeatur, occorre anzitutto individuare la durata dell'illecito.
L'IC ha indicato il 10.08.2020 come data di inizio e il 2.07.2025 quale data di fine.
La data di fine può ritenersi provata in quanto supportata da screenshot della pagina web gestita dalla Convenuta, recante la fotografia per cui è causa e l'indicazione, in alto a sinistra, della data in cui detto screenshot è stato eseguito (appunto, il 2.07.2025) (All. C5).
Diversamente, la data d'inizio dell'illecito allegata dall'IC (10.08.2020) non è supportata da elementi probatori efficaci.
Nella specie, ella ha dedotto di aver ricavato la data d'inizio in data 15.12.2021, quando la società terza RightsPilot, server che ospita il sito web della Convenuta, ha mostrato che la copia illecita della fotografia è stata modificata l'ultima volta il 10.08.2020 (All. C3)
pagina 7 di 9 Tuttavia, dall'analisi dell'allegato C3 non emergono prove di quanto afferma l'IC, atteso che l'unico riferimento al 2020 si ricava dall'analisi delle parole di cui si compone l'indirizzo web
(eco-group.it/wp-content/uploads/2020/06/italya-01-768x432.jpg). Questo minimo e non circostanziato richiamo al 2020 non consente di valutare la data d'inizio fornita dall'IC come adeguatamente supportata da evidenze probatorie.
Diversamente, è documentalmente provata la presenza in rete della foto in data 15.12.2021, atteso che con l'allegato C3 l'IC ha prodotto uno screenshot della pagina web gestita dalla
Convenuta, avente ad oggetto la fotografia in questione e recante, in alto a sinistra la predetta data (15.12.2021).
In conclusione, l'inizio e la fine dell'illecito devono collocarsi, rispettivamente, nella data del
15.12.2021 e del 2.07.2025.
B.7 Il risarcimento del danno va dunque quantificato tenendo conto del predetto arco temporale e della tariffa effettiva che l'IC ha provato di applicare nei confronti degli utilizzatori.
In particolare, dai documenti versati in atti si evince che la tariffa applicata per utilizzo “up to 5 years”, ossia “fino a cinque anni”, della foto di è pari a € 2.860 (cfr. fattura pag. 7 CP_4
- All. C4).
Pertanto, il Tribunale ritiene congruo liquidare il danno, in moneta attuale, nel predetto importo di € 2.860,00.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la Convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'IC, della complessiva somma di € 2.860,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di €
2.860,00 dalla data del 15.12.2021 alla data della presente sentenza;
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di € 2.860,00, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
C. Spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno poste integralmente a carico della
Convenuta.
pagina 8 di 9 Pur non essendovi obbligo di patrocinio nei procedimenti di cui al Regolamento Europeo n.
861/2007, nel caso di specie l'IC si è costituita a mezzo di difensore, come era suo diritto. Le vanno dunque rimborsate le spese processuali sostenute e i compensi determinati dalla presenza del rappresentante tecnico.
Nella specie, le spese sono liquidate tenendo conto dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014, in considerazione dei valori assolutamente modesti della causa, degli obiettivi che si propone il procedimento europeo, di semplicità e di contenimento delle spese processuali, oltre che di proporzione con il valore della causa e di necessità delle spese sostenute (Regolamento Europeo
n. 861/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa “A”, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_3 confronti di Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore dell'IC Controparte_1 [...]
, della somma complessiva di euro 2.860,00, oltre interessi Parte_3 come in motivazione;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'IC Controparte_1
, che si liquidano in complessivi € 1.023, di Parte_3 cui € 223 per esborsi spese esenti ed € 800 per compensi professionali, oltre oneri accessori sulle componenti imponibili (spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge).
Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025.
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Mariachiara Lionella Vanini dott.ssa Silvia Giani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente dott. Lorena Casiraghi Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29438/2025 promossa da:
Parte
( ) (C.F. PT515874620), in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Taiane Alcides de Almeida, come da delega in atti, e domiciliata presso Rua dos Murcas n. 15, Funchal, 9000 058, Portogallo;
-IC- contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Manganoni n. 6, Bergamo, 24123, Italia;
-Convenuta-
§ § §
OGGETTO: diritto d'autore.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. In fatto.
A.1 Con domanda del 5.08.2025 la società (d'ora in poi anche Parte_3 solo o “IC”) ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata per le Parte_1
Imprese “A”, instaurando un procedimento europeo ai sensi del Regolamento UE n. 861/2007, al fine di ottenere la condanna di (d'ora in poi anche solo t” o Controparte_1 CP_2
pagina 1 di 9 “Convenuta”) al risarcimento dei danni subiti per l'indebito sfruttamento economico della fotografia meglio specificata di seguito.
In punto di fatto, ha allegato: Parte_1
- che ha pubblicato senza autorizzazione la fotografia intitolata “Piazza del Duomo CP_1
| Milan, Italy” sul sito web da essa gestito https://ego-group.it/contact (All. C3);
- che la foto in questione (cfr. immagine di seguito) è stata scattata dall'artista Persona_1 ed è stata pubblicata il 9.07.2018 sul sito https://sumfinity.com/photos/italy/milan/piazza-del- duomo/ (All. C2):
- che con il contratto stipulato il 30.06.2020 con (ALL. C1), ha Persona_1 Parte_1 acquisito il diritto esclusivo, a livello mondiale, di commercializzare e di sublicenziare il diritto di copiare, riprodurre, visualizzare, trasmettere, diffondere, modificare, alterare, creare opere derivate e pubblicare tutte le opere dell'artista, e quindi anche quella per cui è causa;
- che la foto in questione deve essere tutelata come opera fotografica ai sensi della direttiva
2006/116/CE e dell'art. 2 della legge sul diritto d'autore n. 633/1941;
- che, in ogni caso, come si evince dal sito presso cui è pubblicata, la foto reca chiaramente il nome dell'autore e la data e il luogo dello scatto, sicché risulta quantomeno tutelabile come fotografia semplice;
- che in persona ha provveduto in data 30.12.2021 a diffidare per la Persona_1 CP_1 violazione del proprio diritto d'autore, chiedendo contestualmente la cessazione dell'illecito; la Convenuta non ha risposto né alla suddetta comunicazione né alle successive;
pagina 2 di 9 - che la Convenuta non ha risposto nemmeno all'invito di ad una composizione Parte_1 amichevole della controversia (All. C6);
- di aver quindi diritto al risarcimento del danno, il quale deve essere quantificato partendo dal tariffario di Sumfinidade disponibile all'indirizzo https://sumfinity.com/exclusive-licensing/
(vd. anche fatture All. C4);
- che la durata dell'illecito può essere desunta dal fatto che la società Rightspilot (server che ospita il sito web) ha mostrato che la copia illecita della foto ha subìto le ultime modifiche in data 10.08.2020 (All. C3) e che al 2.07.2025 è risultata ancora disponibile sul sito (All. C5);
- che, tenendo conto di detto arco temporale, visto il tariffario, i danni patiti ammontano ad euro 5.720,00, volontariamente ridotti dall'IC all'importo di euro 5.000,00 al fine di accedere al procedimento europeo di cui al Reg. 861/2007.
A.2 Depositata la domanda introduttiva, il Giudice ha ordinato alla cancelleria la comunicazione della domanda e del relativo modulo di risposta ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento
EU n. 861/2007. La notifica si è perfezionata in data 2.9.2025 presso la sede della Convenuta.
A.3 si è costituita con atto del 18.09.2025, dichiarandosi estranea ai fatti e chiedendo CP_1 il rigetto della domanda.
Segnatamente, ha allegato:
- di aver fornito esclusivamente un servizio di assistenza tecnica e logistica per l'apertura e la configurazione iniziale del sito web www.ego-group.it, su incarico della società Vietnamita
“Vietnam Ego Landscape Architecture Joint Stock company”;
- che il servizio offerto si è limitato agli aspetti puramente tecnici e di intermediazione per l'attivazione del dominio e dello spazio hosting, senza alcun coinvolgimento di CP_1 nella gestione degli aspetti contenutistici ed editoriali (cfr. anche lettera del 18.09.2025 della società vietnamita che solleva a ogni responsabilità relativa ai contenuti); CP_2
- di aver comunque provveduto alla chiusura del sito www.ego-group.it non appena ha ricevuto la comunicazione formale del problema, in un'ottica di buona fede e collaborazione.
A.4 L'IC ha depositato replica in data 29.09.2025, contestando i rilievi di e CP_1 ritenendola responsabile dell'illecito patito, non avendo quest'ultima mai replicato alle contestazioni mosse, tantomeno reagito per tempo al fine di determinare la cessazione dell'illecito de quo.
A.5 Ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 del Reg. UE
861/2007, va emessa sentenza.
B. In diritto.
pagina 3 di 9 B.1 L'IC ha introdotto la propria domanda risarcitoria seguendo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ai sensi del Regolamento Europeo n. 861/2007, modificato dal
Reg. (UE) n. 2421/2015.
Va anzitutto osservato che sussistono i requisiti affinché il predetto Regolamento trovi applicazione, posto che il petitum attoreo è inferiore al valore massimo indicato dall'art. 2, paragrafo 1 del Regolamento e la causa ha natura transfrontaliera, ai sensi dell'art. 3 del medesimo Regolamento.
Invero, l'IC ha la propria residenza in Portogallo, mentre la Convenuta ha la sede legale in
Italia, nel distretto della Corte d'Appello di Milano.
Ciò radica la competenza per territorio e per materia del presente Tribunale – Sez. Specializzata in materia d'Impresa, considerata l'allegata violazione della legge 633/1941, con specifico riferimento alle disposizioni in materia di diritto d'autore sulla fotografia.
B.2 Ancora, in via di premessa, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di t. CP_2
Anzitutto, dai documenti in atti risulta che la Convenuta è titolare sin dal 2019 del nome a dominio ego-group.it, sito web sul quale è stata pubblicata la foto oggetto di causa (cfr. registrazioni nome a dominio - All. C5 e allegati alla replica attorea).
Inoltre, la Convenuta stessa ha -confessoriamente- affermato di aver provveduto all'immediata chiusura del sito web dopo aver ricevuto la contestazione formale dell'illecito; il che dimostra che già al tempo della contestazione stragiudiziale (All. C6), era in grado di operare CP_1 sul sito web e, volendo, anche di determinare la cessazione dell'illecito contestato.
Infine, è irrilevante ai fini del decidere la missiva depositata dalla Convenuta in sede di replica, missiva intitolata “liberatoria di responsabilità per i contenuti del sito web www.ego-group.it” e sottoscritta dalla società vietnamita Vietnam Ego Landscape Architecture Joint Stock company. Il documento – peraltro datato 18.9.2025 e dunque di formazione successiva rispetto al presente procedimento – può al più assumere rilievo nei rapporti interni tra detta società vietnamita e la ma non è certo in grado di limitare la possibilità dei terzi di agire nei confronti CP_1 dell'effettiva titolare del nome a dominio e del sito www.ego-group.it.
Sussistono, dunque, i presupposti di imputabilità del fatto dannoso, ferma la facoltà ex art. 2055
c.c. della Convenuta di agire in regresso verso la corresponsabile nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
B.3 Ciò posto, la domanda proposta dall'IC è fondata nei limiti che seguono.
Va anzitutto chiarito che a giudizio del Collegio la fotografia per cui è causa rientra nell'ambito di protezione di cui all'art. 90 e ss. l.d.a. e deve quindi essere tutelata come fotografia semplice.
pagina 4 di 9 Come noto, in materia di diritto d'autore il legislatore distingue le ipotesi in cui le fotografie costituiscono opere dell'ingegno, come tali rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 2 e 7 della l.d.a. e tutelabili ai sensi degli artt. 12 e ss., 20 ss. e 171 ss. l.d.a., dalle ipotesi in cui costituiscono fotografie semplici, prive di carattere creativo, come tali destinatarie della più limitata tutela di cui agli artt. 87 e ss. l.d.a., in quanto “immagini di persone o di aspetti, elementi
o di fatti della vita naturale e sociale”.
L'attuale sistema di tutela delle fotografie rappresenta il risultato di un processo di adeguamento del diritto interno al diritto internazionale, in particolare alla Convenzione di Berna del 1948, ove le fotografie sono state espressamente elevate a rango di opere dell'ingegno, considerata la crescente importanza che esse hanno assunto nell'industria dell'informazione, che ha reso preferibile limitare il più possibile il monopolio su di esse, fino a quel punto tutelate solo attraverso i diritti connessi.
Offrendo uno sguardo sistematico all'attuale quadro normativo, è dunque possibile individuare tre fattispecie (cfr. Tribunale Milano Sez. spec. Impresa 2958/2025; Tribunale Roma Sez. spec.
Impresa, 11/03/2021 n. 4361):
a) in presenza di un particolare grado di creatività (c.d. “qualificato”), la fotografia sarà protetta come opera dell'ingegno ai sensi dell'art. 2, n. 7, l.d.a. e godrà della tutela prevista dagli artt. 12 ss., 20 ss e 171 ss. l.d.a.;
b) in presenza di un livello di creatività semplice, la fotografia sarà oggetto (a certe condizioni) di diritti connessi ex artt. 87 e ss. l.d.a.;
c) in assenza di un qualsivoglia grado di creatività (ove si tratti, cioè, “fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”), ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 87, co. 2, l.d.a., si avrà una fotografia priva di qualunque tutela.
La distinzione tra prima e la seconda ipotesi è stata in gran parte delineata dalla giurisprudenza, secondo cui occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un'attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l'opera tra le altre analoghe (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7077 del 05/07/1990; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8186 del 1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8425 del 21/06/2000).
La Suprema Corte, tornata recentemente sul punto, a conforto dell'orientamento consolidato, ha affermato che “il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia è incentrato nella capacità creativa dell'autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare, così come nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello scatto,
pagina 5 di 9 tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata. Le fotografie semplici, invece, si distinguono dalle precedenti in quanto non richiedono alcun apporto creativo da parte del fotografo, perché trattasi di mere fotografie, seppur di al massimo livello qualitativo, che si limitano a riprodurre fedelmente la realtà esterna, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione della fotografia da parte dell'autore” (Cass. Civ., sez. I, n.
33599 del 20/12/2024).
In sintesi, perché possano essere tutelate quali “opere dell'ingegno”, le fotografie devono avere un quid pluris che faccia distinguere la fotografia dall'oggetto ritratto e dalle tecniche utilizzate per ritrarlo, e che rappresenti quel valore aggiunto da parte del fotografo in grado di promuove la fotografia ad opera fotografica.
A tal fine, è centrale l'apporto creativo dell'autore, che può cogliersi nella scelta del momento espressivo, dei mezzi tecnici utilizzati e degli effetti, quali – a titolo di esempio – la luce,
l'inquadratura, la messa a fuoco, la prospettiva (cfr. Trib. Roma, sez. spec. impresa, 11 marzo
2021, n. 4361, Trib. Napoli, ord. 24/1/2025, R.G. 26286/2024).
In difetto dei predetti profili di creatività, la fotografia può comunque accedere ad un meno intenso grado di tutela, delineato dagli artt. 87 e ss. l.d.a.
Si tratta, in questi casi, di “fotografie semplici”, costituite da immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo.
Esse non richiedono che vi sia un apporto personale dell'autore e, di fatto, si limitano a riprodurre la realtà esterna, seppur con un'elevata resa qualitativa e tecnica (Cass. Civ., sez. I, sentenza n.
33599/2024).
Affinché la riproduzione di una fotografia semplice sia considerata abusiva, l'art. 90 l.d.a. richiede l'indicazione sugli esemplari della fotografia: a) del nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente, b) della data di produzione della fotografia e c) del nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
In assenza di tali indicazioni, la riproduzione delle immagini non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi di cui agli artt. 91 e 98 l.d.a., salva la prova della malafede in capo al riproduttore (cfr. Corte appello Milano Sez. spec. Impresa, 03/05/2022, n.1445).
B.4 Ebbene, a giudizio del Collegio la foto in esame rientra nel campo delle fotografie semplici ex art. 90 l.d.a., atteso che essa non risulta caratterizzata da particolari apporti creativi né da rielaborazioni tali da rendere percepibile la distinzione tra oggetto fotografato e tecnica/personalità dell'autore.
pagina 6 di 9 In altre parole, la foto risulta essere una riproduzione della realtà esterna che, pur nella sua inopinabile qualità, non provoca nell'osservatore una particolare suggestione e non merita di essere promossa al rango dell'opera fotografica ex art. 2, n. 7, l.d.a.
B.5 Nondimeno, la foto presenta tutti i requisiti idonei ad accedere alla tutela riservata alle fotografie semplici.
L'IC, sulla quale gravava l'onere della prova, ha infatti documentato che la fotografia in questione è stata pubblicata sul sito https://sumfinity.com il 09.09.2018 munita dei requisiti di cui all'art. 90 della legge 633/1941 e, in particolar modo, dell'indicazione dell'autore, dell'anno di produzione della fotografia e del nominativo del fotografo.
Nel caso di specie è altresì indicato il regime giuridico di circolazione da applicare: in fondo alla pagina è presenta la dicitura “Copyright © 2010-2025 Controparte_3
, seguita dall'avvertimento che l'immagine non può essere distribuita, modificata o
[...] riprodotta, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione dell'autore, anche per stampe o licenze.
I requisiti predetti, pur non materialmente indicati sull'immagine fotografica, sono specificati immediatamente dopo la fotografia, come si evince dall'allegato C2.
Per tali ragioni, dunque, deve essere ritenuta integrata la violazione del diritto d'autore da parte della Convenuta, la quale ha illecitamente utilizzato l'immagine per i propri fini.
B.6 Accertata la fondatezza della domanda sotto il profilo dell'an debeatur, deve passarsi all'esame della pretesa risarcitoria, fermo restando che in materia di diritto d'autore la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante in re ipsa, restando a carico dell'attore solo l'onere di dimostrarne l'entità, sempre che l'autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili (Cassazione civile sez. III,
15/04/2011, n.8730). Ciò posto, ai fini della quantificazione esatta del quantum debeatur, occorre anzitutto individuare la durata dell'illecito.
L'IC ha indicato il 10.08.2020 come data di inizio e il 2.07.2025 quale data di fine.
La data di fine può ritenersi provata in quanto supportata da screenshot della pagina web gestita dalla Convenuta, recante la fotografia per cui è causa e l'indicazione, in alto a sinistra, della data in cui detto screenshot è stato eseguito (appunto, il 2.07.2025) (All. C5).
Diversamente, la data d'inizio dell'illecito allegata dall'IC (10.08.2020) non è supportata da elementi probatori efficaci.
Nella specie, ella ha dedotto di aver ricavato la data d'inizio in data 15.12.2021, quando la società terza RightsPilot, server che ospita il sito web della Convenuta, ha mostrato che la copia illecita della fotografia è stata modificata l'ultima volta il 10.08.2020 (All. C3)
pagina 7 di 9 Tuttavia, dall'analisi dell'allegato C3 non emergono prove di quanto afferma l'IC, atteso che l'unico riferimento al 2020 si ricava dall'analisi delle parole di cui si compone l'indirizzo web
(eco-group.it/wp-content/uploads/2020/06/italya-01-768x432.jpg). Questo minimo e non circostanziato richiamo al 2020 non consente di valutare la data d'inizio fornita dall'IC come adeguatamente supportata da evidenze probatorie.
Diversamente, è documentalmente provata la presenza in rete della foto in data 15.12.2021, atteso che con l'allegato C3 l'IC ha prodotto uno screenshot della pagina web gestita dalla
Convenuta, avente ad oggetto la fotografia in questione e recante, in alto a sinistra la predetta data (15.12.2021).
In conclusione, l'inizio e la fine dell'illecito devono collocarsi, rispettivamente, nella data del
15.12.2021 e del 2.07.2025.
B.7 Il risarcimento del danno va dunque quantificato tenendo conto del predetto arco temporale e della tariffa effettiva che l'IC ha provato di applicare nei confronti degli utilizzatori.
In particolare, dai documenti versati in atti si evince che la tariffa applicata per utilizzo “up to 5 years”, ossia “fino a cinque anni”, della foto di è pari a € 2.860 (cfr. fattura pag. 7 CP_4
- All. C4).
Pertanto, il Tribunale ritiene congruo liquidare il danno, in moneta attuale, nel predetto importo di € 2.860,00.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la Convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'IC, della complessiva somma di € 2.860,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di €
2.860,00 dalla data del 15.12.2021 alla data della presente sentenza;
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di € 2.860,00, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
C. Spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno poste integralmente a carico della
Convenuta.
pagina 8 di 9 Pur non essendovi obbligo di patrocinio nei procedimenti di cui al Regolamento Europeo n.
861/2007, nel caso di specie l'IC si è costituita a mezzo di difensore, come era suo diritto. Le vanno dunque rimborsate le spese processuali sostenute e i compensi determinati dalla presenza del rappresentante tecnico.
Nella specie, le spese sono liquidate tenendo conto dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014, in considerazione dei valori assolutamente modesti della causa, degli obiettivi che si propone il procedimento europeo, di semplicità e di contenimento delle spese processuali, oltre che di proporzione con il valore della causa e di necessità delle spese sostenute (Regolamento Europeo
n. 861/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa “A”, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_3 confronti di Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore dell'IC Controparte_1 [...]
, della somma complessiva di euro 2.860,00, oltre interessi Parte_3 come in motivazione;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'IC Controparte_1
, che si liquidano in complessivi € 1.023, di Parte_3 cui € 223 per esborsi spese esenti ed € 800 per compensi professionali, oltre oneri accessori sulle componenti imponibili (spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge).
Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025.
Il Giudice Il Presidente dott.ssa Mariachiara Lionella Vanini dott.ssa Silvia Giani
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