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Sentenza 4 gennaio 2026
Sentenza 4 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 04/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA SE, LA
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 344/2022 depositato il 19/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1667/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 24/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ME0099804-2019 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: - Ritenere e dichiarare nulla la sentenza n.1667/2021 per violazione del diritto di difesa ed emettere ogni provvedimento consequenziale.
- Dichiarare nullo e/o annullare per intero l'avviso impugnato ed accertare l'infondatezza delle pretese con lo stesso avanzate, dichiarando che l'avviso di accertamento catastale n. n. ME0099804/2019 emesso è nullo per carenza dei presupposti.
- Condannare l'Agenzia delle Entrate alla restituzione in favore della società comparente delle somme eventualmente ed illegittimamente versate in corso di causa per i titoli in contestazione, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi e il maggior danno da svalutazione monetaria.
Appellato: il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 1667/21, pronunciata dalla Sezione VI il 17/05/2021, depositata il 24/05/2021, con la quale è stato rigettato il ricorso da lui presentato avverso l'avviso di accertamento catastale n. ME0099804/2019 emesso dall'Agenzia delle
Entrate Ufficio provinciale di Messina - Territorio, con cui esso Ufficio aveva rideterminato il classamento e la rendita catastale proposti a seguito di dichiarazione DOCFA presentata il 19/11/2018, per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano per l'unità immobiliare, di cui il ricorrente è intestatario al 50%, ed identificata nel Comune di Milazzo al Catasto_1 ubicata in Indirizzo_1. Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Da respingere è la prima censura con la quale si lamenta la violazione del diritto di difesa per mancata osservanza delle disposizioni emesse dal presidente della Commissione Tributaria di I Grado con decreto n.
5. del 6.5.2021 in occasione della disciplina emergenziale per il Covid 19. In tal senso, posto che era stata richiesta la trattazione in pubblica udienza, l'appellante lamentava la mancata applicazione della disciplina presidenziale nella parte in cui prevedeva che, in tal caso, "il Presidente del collegio assegnerà alle parti costituite un termine non inferiore a dieci giorni prima del'udienza per il deposito di memorie conclusionali e a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie di replica;
ove detti termini fossero incompatibili con la data fissata per la trattazione della causa, la stessa sarà rinviata a udienza fissa;
i difensori saranno considerati presenti in udienza". Lamenta l'appellante che nonostante egli in osservanza al decreto sopra riportato, con istanza del 14/05/2021, in pari data depositata presso la Commissione Tributaria e notificata a controparte, avesse successivamente chiesto al Collegio la trattazione scritta, previa la concessione dei termini per il deposito di memoria, la Commissione, disattendendo le prescrizioni del decreto presidenziale, non teneva in considerazione la legittima istanza del procuratore della parte ricorrente e tratteneva la causa in decisione con conseguente lesione del diritto di difesa.Di tal chè in questo modo s'impediva all'odierno appellante di articolare le proprie difese in ordine a quanto sostenuto nelle controdeduzioni - atto di costituzione – dell'Agenzia delle Entrate;
fatto che poi si poneva alla base del convincimento “errato” del
Giudice che parte ricorrente non avesse contestato quanto dedotto da controparte.
La doglianza, come già anticipato in premessa, è destituita di fondamento per due ordini di ragioni. Giova sotto un primo profilo rilevare come le deduzioni difensive erano alla parte ricorrente ampiamente consentite nella misura in cui l'atto di costituzione di Agenzia delle Entrate era stato depositato sin dalla data del 20 luglio 2020 mentre l'udienza di trattazione del 17 maggio 2021 era stata resa nota con avviso di trattazione comunicato in data 8 aprile 2021; pertanto la produzione documentale - sulle deduzioni di controparte - poteva avvenire a norma dell'art.32 del dlgs 1992/546 fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione e pertanto entro il 28.4.2021. Inoltre a norma del comma 2 della stessa norma il ricorrente poteva depositare memorie illustrative fino a 10 giorni liberi prima di tale data ovvero fino al sette maggio 2021.Il ricorrente quindi lasciava decorrere entrambe tali facoltà difensive per poi presentare l'istanza di note scritte solo in data 14 maggio 2021.
Sotto l'altro profilo va osservato che quanto sostenuto dal ricorrente circa la rituale presentazione dell'istanza di trattazione scritta non trova riscontro nel processo telematico (unica fonte di prove delle evidenze in atti) nel quale egli avrebbe potuto (e dovuto) depositare copia della documentazione su richiamata. Risulta così evidente che nessun diritto di difesa sia stato leso.
Nel merito la sentenza impugnata deve essere interamente confermata laddove risulta comprovato - adeguatamente evidenziato in primo grado - che l'avviso di accertamento impugnato era stato adeguatamente motivato a mezzo della relazione di stima, notificata in allegato allo stesso, ove si esponevano chiaramente le motivazioni che avevano indotto l'Ufficio alla contestata rettifica. Nè obbligo di sopralluogo e contraddittorio endoprocedimentale risulta violato posto che l'ordinamento prevede la possibilità di verificare il classamento proposto “con mezzi informatici o tradizionali”, implicitamente escludendo l'obbligo di sopralluogo (per come anche stabilito con giurisprudenza consolidata dalla suprema Corte di Cassazione
- cfr. tra tutte la recentissima Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29370 del 6 novembre 2025) secondo la quale il sopraluogo "non costituisce, in materia, un diritto del contribuente nè una condizione di legittimità dell'avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l'amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione" (Cfr. anche Cass.
n. 22886/06; Cass. n. 6633/2019).
La sentenza e l'atto impugnato pertanto devono essere interamente confermati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi € 3.000,00.
Così deciso in Messina in data 29 settembre 2025
L'Estensore La Presidente
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA SE, LA
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 344/2022 depositato il 19/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1667/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 24/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ME0099804-2019 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: - Ritenere e dichiarare nulla la sentenza n.1667/2021 per violazione del diritto di difesa ed emettere ogni provvedimento consequenziale.
- Dichiarare nullo e/o annullare per intero l'avviso impugnato ed accertare l'infondatezza delle pretese con lo stesso avanzate, dichiarando che l'avviso di accertamento catastale n. n. ME0099804/2019 emesso è nullo per carenza dei presupposti.
- Condannare l'Agenzia delle Entrate alla restituzione in favore della società comparente delle somme eventualmente ed illegittimamente versate in corso di causa per i titoli in contestazione, con gli accessori di legge, ivi compresi gli interessi e il maggior danno da svalutazione monetaria.
Appellato: il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 1667/21, pronunciata dalla Sezione VI il 17/05/2021, depositata il 24/05/2021, con la quale è stato rigettato il ricorso da lui presentato avverso l'avviso di accertamento catastale n. ME0099804/2019 emesso dall'Agenzia delle
Entrate Ufficio provinciale di Messina - Territorio, con cui esso Ufficio aveva rideterminato il classamento e la rendita catastale proposti a seguito di dichiarazione DOCFA presentata il 19/11/2018, per l'aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano per l'unità immobiliare, di cui il ricorrente è intestatario al 50%, ed identificata nel Comune di Milazzo al Catasto_1 ubicata in Indirizzo_1. Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Da respingere è la prima censura con la quale si lamenta la violazione del diritto di difesa per mancata osservanza delle disposizioni emesse dal presidente della Commissione Tributaria di I Grado con decreto n.
5. del 6.5.2021 in occasione della disciplina emergenziale per il Covid 19. In tal senso, posto che era stata richiesta la trattazione in pubblica udienza, l'appellante lamentava la mancata applicazione della disciplina presidenziale nella parte in cui prevedeva che, in tal caso, "il Presidente del collegio assegnerà alle parti costituite un termine non inferiore a dieci giorni prima del'udienza per il deposito di memorie conclusionali e a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie di replica;
ove detti termini fossero incompatibili con la data fissata per la trattazione della causa, la stessa sarà rinviata a udienza fissa;
i difensori saranno considerati presenti in udienza". Lamenta l'appellante che nonostante egli in osservanza al decreto sopra riportato, con istanza del 14/05/2021, in pari data depositata presso la Commissione Tributaria e notificata a controparte, avesse successivamente chiesto al Collegio la trattazione scritta, previa la concessione dei termini per il deposito di memoria, la Commissione, disattendendo le prescrizioni del decreto presidenziale, non teneva in considerazione la legittima istanza del procuratore della parte ricorrente e tratteneva la causa in decisione con conseguente lesione del diritto di difesa.Di tal chè in questo modo s'impediva all'odierno appellante di articolare le proprie difese in ordine a quanto sostenuto nelle controdeduzioni - atto di costituzione – dell'Agenzia delle Entrate;
fatto che poi si poneva alla base del convincimento “errato” del
Giudice che parte ricorrente non avesse contestato quanto dedotto da controparte.
La doglianza, come già anticipato in premessa, è destituita di fondamento per due ordini di ragioni. Giova sotto un primo profilo rilevare come le deduzioni difensive erano alla parte ricorrente ampiamente consentite nella misura in cui l'atto di costituzione di Agenzia delle Entrate era stato depositato sin dalla data del 20 luglio 2020 mentre l'udienza di trattazione del 17 maggio 2021 era stata resa nota con avviso di trattazione comunicato in data 8 aprile 2021; pertanto la produzione documentale - sulle deduzioni di controparte - poteva avvenire a norma dell'art.32 del dlgs 1992/546 fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione e pertanto entro il 28.4.2021. Inoltre a norma del comma 2 della stessa norma il ricorrente poteva depositare memorie illustrative fino a 10 giorni liberi prima di tale data ovvero fino al sette maggio 2021.Il ricorrente quindi lasciava decorrere entrambe tali facoltà difensive per poi presentare l'istanza di note scritte solo in data 14 maggio 2021.
Sotto l'altro profilo va osservato che quanto sostenuto dal ricorrente circa la rituale presentazione dell'istanza di trattazione scritta non trova riscontro nel processo telematico (unica fonte di prove delle evidenze in atti) nel quale egli avrebbe potuto (e dovuto) depositare copia della documentazione su richiamata. Risulta così evidente che nessun diritto di difesa sia stato leso.
Nel merito la sentenza impugnata deve essere interamente confermata laddove risulta comprovato - adeguatamente evidenziato in primo grado - che l'avviso di accertamento impugnato era stato adeguatamente motivato a mezzo della relazione di stima, notificata in allegato allo stesso, ove si esponevano chiaramente le motivazioni che avevano indotto l'Ufficio alla contestata rettifica. Nè obbligo di sopralluogo e contraddittorio endoprocedimentale risulta violato posto che l'ordinamento prevede la possibilità di verificare il classamento proposto “con mezzi informatici o tradizionali”, implicitamente escludendo l'obbligo di sopralluogo (per come anche stabilito con giurisprudenza consolidata dalla suprema Corte di Cassazione
- cfr. tra tutte la recentissima Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29370 del 6 novembre 2025) secondo la quale il sopraluogo "non costituisce, in materia, un diritto del contribuente nè una condizione di legittimità dell'avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l'amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione" (Cfr. anche Cass.
n. 22886/06; Cass. n. 6633/2019).
La sentenza e l'atto impugnato pertanto devono essere interamente confermati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi € 3.000,00.
Così deciso in Messina in data 29 settembre 2025
L'Estensore La Presidente