Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «attivita' preliminari»: le attivita' precedenti il primo incontro, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo;
b) «Centro»: Centro per la giustizia riparativa di cui all'articolo di cui all'articolo 63, commi 1 e 5 del decreto legislativo, cui competono le attivita' necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa;
c) «Codice»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
d) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile in relazione a nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativo online, uno o piu' elementi caratteristici della sua identita' fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento;
e) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ;
f) «esito riparativo»: qualunque accordo di cui all'articolo 42, comma 1, lettera e), del decreto legislativo;
g) «giustizia riparativa»: ogni programma di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo;
h) «mediatore esperto»: il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, che ha conseguito la qualifica di cui all'articolo 59, comma 9, del decreto legislativo;
i) «mediatore esperto formatore»: il mediatore esperto che svolge attivita' di formazione;
l) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
m) «partecipanti al programma»: i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo;
n) «programma»: una delle tipologie di programmi di giustizia riparativa di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo;
o) «Regolamento» il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
p) «servizi per la giustizia riparativa»: l'organizzazione amministrativa dei servizi di giustizia riparativa, di cui all'articolo 42, comma 1, lett. f), del decreto legislativo.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 42, 45, 54, 59, comma 9 e 63 commi 1 e 5 del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 :
«Art. 42 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunita' di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore;
b) vittima del reato: la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonche' il familiare della persona fisica la cui morte e' stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;
c) persona indicata come autore dell'offesa:
1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela;
2) la persona sottoposta alle indagini;
3) l'imputato;
4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale;
5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile;
6) la persona nei cui confronti e' stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilita', anche ai sensi dell' articolo 344-bis del codice di procedura penale , o per intervenuta causa estintiva del reato;
d) familiare: il coniuge, la parte di un'unione civile ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 , il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona che e' legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonche' i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa;
e) esito riparativo: qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilita' di ricostruire la relazione tra i partecipanti;
f) servizi per la giustizia riparativa: tutte le attivita' relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa;
g) Centro per la giustizia riparativa: la struttura pubblica di cui al capo V, sezione II, cui competono le attivita' necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa.
2. I diritti e le facolta' attribuite alla vittima del reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato.»
«Art. 45 (Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa). - 1. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto:
a) la vittima del reato;
b) la persona indicata come autore dell'offesa;
c) altri soggetti appartenenti alla comunita', quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorita' di pubblica sicurezza, servizi sociali;
d) chiunque altro vi abbia interesse.».
«Art. 54 (Attivita' preliminari). - 1. Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa e' preceduto da uno o piu' contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a fornire le informazioni previste dall'articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso, nonche' a verificare la fattibilita' dei programmi stessi.
2. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facolta' di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate.»
«Art. 59 (Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa). - 1.-8. (Omissis).
9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.
10. (Omissis).».
«Art. 63 (Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa). - 1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o piu' enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri:
a) il fabbisogno di servizi sul territorio;
b) la necessita' che l'insieme dei Centri assicuri per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa;
c) la necessita' che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto.
6. Omissis.».
a) «attivita' preliminari»: le attivita' precedenti il primo incontro, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo;
b) «Centro»: Centro per la giustizia riparativa di cui all'articolo di cui all'articolo 63, commi 1 e 5 del decreto legislativo, cui competono le attivita' necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa;
c) «Codice»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
d) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile in relazione a nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativo online, uno o piu' elementi caratteristici della sua identita' fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento;
e) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ;
f) «esito riparativo»: qualunque accordo di cui all'articolo 42, comma 1, lettera e), del decreto legislativo;
g) «giustizia riparativa»: ogni programma di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo;
h) «mediatore esperto»: il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa, che ha conseguito la qualifica di cui all'articolo 59, comma 9, del decreto legislativo;
i) «mediatore esperto formatore»: il mediatore esperto che svolge attivita' di formazione;
l) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
m) «partecipanti al programma»: i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo;
n) «programma»: una delle tipologie di programmi di giustizia riparativa di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo;
o) «Regolamento» il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
p) «servizi per la giustizia riparativa»: l'organizzazione amministrativa dei servizi di giustizia riparativa, di cui all'articolo 42, comma 1, lett. f), del decreto legislativo.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 42, 45, 54, 59, comma 9 e 63 commi 1 e 5 del citato decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 :
«Art. 42 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunita' di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore;
b) vittima del reato: la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonche' il familiare della persona fisica la cui morte e' stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;
c) persona indicata come autore dell'offesa:
1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela;
2) la persona sottoposta alle indagini;
3) l'imputato;
4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale;
5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile;
6) la persona nei cui confronti e' stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilita', anche ai sensi dell' articolo 344-bis del codice di procedura penale , o per intervenuta causa estintiva del reato;
d) familiare: il coniuge, la parte di un'unione civile ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 , il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona che e' legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonche' i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa;
e) esito riparativo: qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilita' di ricostruire la relazione tra i partecipanti;
f) servizi per la giustizia riparativa: tutte le attivita' relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa;
g) Centro per la giustizia riparativa: la struttura pubblica di cui al capo V, sezione II, cui competono le attivita' necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa.
2. I diritti e le facolta' attribuite alla vittima del reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato.»
«Art. 45 (Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa). - 1. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto:
a) la vittima del reato;
b) la persona indicata come autore dell'offesa;
c) altri soggetti appartenenti alla comunita', quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorita' di pubblica sicurezza, servizi sociali;
d) chiunque altro vi abbia interesse.».
«Art. 54 (Attivita' preliminari). - 1. Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa e' preceduto da uno o piu' contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a fornire le informazioni previste dall'articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso, nonche' a verificare la fattibilita' dei programmi stessi.
2. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facolta' di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate.»
«Art. 59 (Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa). - 1.-8. (Omissis).
9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.
10. (Omissis).».
«Art. 63 (Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa). - 1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o piu' enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri:
a) il fabbisogno di servizi sul territorio;
b) la necessita' che l'insieme dei Centri assicuri per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa;
c) la necessita' che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto.
6. Omissis.».