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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2229/2023
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per adozione di provvedimenti riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio presentato da:
, con l'Avv. IAFISCO GIUSEPPE Parte_1
contro con l'Avv. CORVINO PATRIZIA;
Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: come da note congiunte depositate dalle parti per l'udienza del 28.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 12.12.2024, premesso che dalla Parte_1
relazione con era nata la figlia (il 29.09.2021), ha Controparte_1 Per_1
chiesto che il Tribunale adottasse gli opportuni provvedimenti in ordine all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della minore, concludendo come in atti.
Si è costituito il resistente, contestando gli avversi assunti e chiedendo regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui alla propria comparsa.
Alla prima udienza di comparizione, il Giudice ha sentito personalmente le parti e ne ha tentato la conciliazione. All'esito, i difensori hanno chiesto un breve rinvio per addivenire ad un accordo e formalizzare i patti tra le parti.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.03.2025, le parti hanno depositato accordi sottoscritti per la definizione bonaria della controversia, contenenti le condizioni congiunte di esercizio della responsabilità genitoriale, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del
Tribunale.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole il 2.04.2025.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
Pag. 2 di 4 economici. Si ritiene, in particolare, che siano conformi all'ordine pubblico e all'interesse della prole le scelte in merito all'affido condiviso della minore, con collocazione stabile presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, nonché la misura del mantenimento pattuita a carico del padre, che risulta congrua alla luce della situazione economica delle parti per come documentata in atti.
Trattandosi di pronuncia su richiesta congiunta delle parti, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e , in epigrafe meglio Parte_1 Controparte_1
generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti depositati il 27.03.2025, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno 03/04/2025 .
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Elena de Tura Antonio Buccaro
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2229/2023
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Mariangela Martina Carbonelli Giudice
Maria Elena de Tura Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per adozione di provvedimenti riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio presentato da:
, con l'Avv. IAFISCO GIUSEPPE Parte_1
contro con l'Avv. CORVINO PATRIZIA;
Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: come da note congiunte depositate dalle parti per l'udienza del 28.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 12.12.2024, premesso che dalla Parte_1
relazione con era nata la figlia (il 29.09.2021), ha Controparte_1 Per_1
chiesto che il Tribunale adottasse gli opportuni provvedimenti in ordine all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della minore, concludendo come in atti.
Si è costituito il resistente, contestando gli avversi assunti e chiedendo regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui alla propria comparsa.
Alla prima udienza di comparizione, il Giudice ha sentito personalmente le parti e ne ha tentato la conciliazione. All'esito, i difensori hanno chiesto un breve rinvio per addivenire ad un accordo e formalizzare i patti tra le parti.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.03.2025, le parti hanno depositato accordi sottoscritti per la definizione bonaria della controversia, contenenti le condizioni congiunte di esercizio della responsabilità genitoriale, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del
Tribunale.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole il 2.04.2025.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
Pag. 2 di 4 economici. Si ritiene, in particolare, che siano conformi all'ordine pubblico e all'interesse della prole le scelte in merito all'affido condiviso della minore, con collocazione stabile presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, nonché la misura del mantenimento pattuita a carico del padre, che risulta congrua alla luce della situazione economica delle parti per come documentata in atti.
Trattandosi di pronuncia su richiesta congiunta delle parti, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e , in epigrafe meglio Parte_1 Controparte_1
generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede:
1. omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti depositati il 27.03.2025, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno 03/04/2025 .
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Elena de Tura Antonio Buccaro
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